INTRODUZIONE Per molti secoli si è sostenuto che la malattia dovesse essere trattata esclusivamente riguardo la sua connotazione fisica senza tener minimamente conto dell aspetto psicologico, aspetto che invece incide molto sul processo di guarigione e in generale sulla salute psico-fisica del paziente. Il primo ad avere tale intuizione fu il dott. Cabot-Lodge, grazie al quale nei primi anni del 900 venne istituito il primo Servizio Sociale in un ospedale di Boston. La malattia, per essere compresa appieno, deve essere osservata da più punti di vista e attraverso le sue molteplici sfaccettature; per questo motivo è impossibile che un unica figura professionale, il medico, possa svolgere tale funzione. L assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio (L. 23 marzo 1993 n. 84 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell albo professionale). In un ambito qual è quello sanitario, come si configura il ruolo dell assistente sociale, quali sono le peculiarità e le competenze specifiche che lo distinguono dalle altre professionalità operanti nello stesso ambito? Scommettersi in un progetto innovativo che offra la possibilità di lavorare in rete perseguendo obiettivi comuni, di usare un sistema informatico al fine di condividere le informazioni sia di tipo sanitario che sociale 4
sull utente, di mettere a disposizione degli altri la propria competenza, è stato utile per permettere l integrazione di professionalità diverse ma operanti nello stesso contesto e con lo stessa tipologia di utenti? Questo è ciò su cui tenterò di riflettere in questa tesi, cercando di definire qual è il ruolo dell assistente sociale in ambito sanitario attraverso l analisi delle fonti normative e attraverso l esperienza diretta di una sperimentazione in cui assistenti sociali e personale sanitario hanno lavorato fianco a fianco alla ricerca di ipotesi comuni di interpretazione ed intervento su un particolare target di utenza. 5
Capitolo 1 SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO 1.1 Normativa di riferimento Nei secoli scorsi l assistenza ai poveri, agli infermi e agli anziani era affidata alle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), che perseguivano i loro scopi grazie al proprio radicamento nel territorio e attraverso la numerosa e generosa partecipazione finanziaria dei benefattori. La beneficenza aveva, infatti, esclusivamente natura caritativa e filantropica e le diffuse forme di povertà erano terreno fertile per il sorgere di iniziative - per lo più di ispirazione confessionale - che si proponevano come unica risposta alla crescente domanda di aiuto. Solo alle soglie del dopoguerra si determinò in modo irreversibile il processo di trasformazione delle gloriose istituzioni di assistenza e di beneficenza, segnando così il passaggio da una medicina liberale ad una medicina sociale, affidata non più ad organizzazioni sorte su iniziativa privata bensì allo stato democratico, interprete e garante della persona umana in ogni suo aspetto. Il Servizio Sociale Ospedaliero arrivò in Italia negli anni Cinquanta, seppur in via sperimentale e solo in poche strutture specifiche. Il Servizio Sociale Ospedaliero trova una prima forma di riconoscimento grazie alla Legge 132/68, che definisce le strutture ospedaliere, l organizzazione delle stesse e i servizi che esse erogano, e - l anno dopo - con il Dpr 128/69 6
attuativo della suddetta legge, che configura i compiti di cui doveva farsi carico l assistente sociale ospedaliero. Il Servizio Sociale nel sistema sanitario si configura oggi come un servizio autonomo alle dirette dipendenze del Direttore sanitario, sia all interno delle AUSL che all interno delle Aziende Ospedaliere. Le principali funzioni del Servizio Sociale Ospedaliero vengono definite nel seguente modo: fornire interventi specifici volti a prevenire ed a risolvere situazioni di disagio sociale; contribuire alla diffusione delle iniziative di informazioni sui servizi socio-sanitari e sui diritti dei cittadini; collaborare con gli operatori sanitari per l umanizzazione delle prestazioni; diffondere i diritti di cittadinanza promuovendo la partecipazione dell utente alla programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari, eccetera. Nel 1978 si istituisce il Servizio Sanitario Nazionale mediante la Legge n 833/78 Il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la quale vengono riformulati i principi gestionali dei servizi che divengono strutture appartenenti alle U.S.L. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. [ ] Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. (Art. 1) 7
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali. L unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli e associati, e delle comunità montane i quali, in un ambito territoriale determinato, assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge. (Art. 10) Le U.S.L. provvedono quindi all erogazione delle prestazioni di cura, prevenzione, riabilitazione e medicina legale, assicurando l assistenza medico-generica a tutta la popolazione. Alla luce di quanto detto, la legge 833 ha sicuramente apportato un notevole numero di innovazioni che trovano manifestazione attraverso la costituzione delle USL, la programmazione pluriennale, la partecipazione dei cittadini ecc, ma - nel lungo termine tali innovazioni sono ormai superate e necessitano di continue revisioni. L attualità della Legge 833 è garantita dalla stesura periodica del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Ragionale, i quali - mantenendo le principali linee di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del servizio sanitario nazionale - plasmano le attività dello Stato e delle Regioni alla luce dei bisogni del periodo storico in cui si trovano. Il ruolo delle USL viene definito negli anni attraverso una serie di vincoli, indicazioni e funzioni previste dalla normativa, che individuano il loro grado di autonomia e flessibilità organizzativa ed operativa. A questo scopo nel 1992 viene emanato il Decreto Legislativo n 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, con il quale il Parlamento delega al governo la revisione della disciplina sanitaria; questo 8
è il decreto con cui le USL diventano Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), dotate di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale, articolate in distretti. Da questo momento saranno le regioni a provvedere alla nuova disciplina delle ASL, il cui numero verrà notevolmente ridotto e la cui guida sarà affidata a un direttore manager affiancato da uno staff e da un coordinatore dei servizi sociali. Il D. Lgs. n 502 del 30 Dicembre 1992 chiarisce ulteriormente la suddivisione di competenze tra Stato e Regioni specificandoli come di seguito. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione nonché i livelli fondamentali di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale e i relativi finanziamenti di parte corrente e in conto capitale sono stabiliti periodicamente dal Piano Sanitario Nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della saluta individuati a livello internazionale ed in coerenza con l entità del finanziamento assicurato al Servizio Sanitario Nazionale. [ ] (Art. 1) Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. ( Art. 2) 9