ACCORDO SINDACALE Il giorno 13 ottobre 2015 alle ore 11,00, presso la sede dell'unione Industriali della Provincia di Savona si sono riunite le Organizzazioni Sindacali sotto indicate: - la Sezione Imprenditori Edili dell'unione Industriali della Provincia di Savona, rappresentata dal Presidente Ing. Gianfranco Gaiotti, ed assistita dal Dott. Dario Amoretti - la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno, FeNEAL-UIL, Sindacato Territoriale di Savona, rappresentata dal Signor Francesco Balato - la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL, Sindacato Territoriale di Savona, rappresentata dal Signor Luca Vosilla - la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini, FILLEA-CGIL, Sindacato Territoriale di Savona, rappresentata dal Signor Andrea Luvarà VISTE le recenti disposizioni contrattuali nazionali che dal mese di luglio hanno profondamente modificato la procedura relativa all emissione dei DURC; PRESO ATTO che la procedura attualmente vigente non consente più alla Cassa Edile una attendibile verifica del principale requisito indicato dall art.19 del vigente Contratto Integrativo al CCNL per avere accesso ai benefici contributivi stabiliti dalla Norma Premiale, causando un improvviso aumento della base contributiva beneficiata con imprevisti squilibri ai Fondi istituiti presso la Cassa Edile interessati dalla disciplina in oggetto, nonché pregiudizio per il principio istitutivo stesso della Norma; ALLO SCOPO di evitare ulteriormente i gravi danni conseguenti e la compromissione delle funzioni attribuite agli istituti contrattuali dipendenti da tali Fondi; Pag. 1 di 2
RITENGONO necessario intervenire d urgenza, nelle more del rinnovo del Contratto Integrativo al CCNL, modificando l art 19 Norma Premiale del vigente Contratto Integrativo, come da testo allegato al presente Accordo, formandone parte integrante. Con riferimento al provvedimento assunto in via di autotutela e provvisorietà dal Comitato di Gestione della Cassa Edile nella seduta del 1 ottobre u.s., relativa alle contribuzioni del mese di settembre, danno mandato alla Cassa Edile di procedere, nella forma ritenuta opportuna, al recupero dei contributi versati dalle Imprese con le aliquote base, in osservanza del nuovo dispositivo di cui al presente Accordo. Il presente Accordo opera comunque fino al 31 dicembre 2015 qualora si provveda entro tale data al rinnovo del Contratto Integrativo. Con Allegato. Letto, confermato e sottoscritto Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori p. la Sezione Imprenditori Edili p. la FeNEAL-UIL f.to Ing. Gianfranco Gaiotti f.to Francesco Balato f.to Dott. Dario Amoretti p. la FILCA-CISL f.to Luca Vosilla p. la FILLEA-CGIL f.to Andrea Luvarà
Allegato all Accordo Sindacale 13 ottobre 2015 Nota: in neretto le parole aggiunte Art. 19 Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto, a norma di legge, dall art. 108 del CCNL deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di istituire un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole. Il dispositivo premiale consiste nella riduzione delle aliquote indicate all articolo precedente, sui contributi dovuti per i singoli lavoratori dipendenti delle imprese stesse che abbiano effettuato un numero di ore mensili ordinarie non inferiore a 150, calcolate come di seguito specificato. L accesso al beneficio mensile della Norma Premiale non opera al di sotto della soglia di 5.000 euro dell imponibile contributivo Cassa Edile relativo al mese precedente. Il versamento dei contributi in forma premiale sarà reso accessibile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati. Le aliquote premiali sono le seguenti: - il Contributo per l'a.p.e. è stabilito nella misura dell 1,55%; - il Contributo Unificato a carico delle imprese è stabilito nella misura del 2,23%, così ripartito: Contributo Cassa Edile: 2,08% Contributo Ente Scuola Edile 0,05% Contributo per la sicurezza CPT 0,05% Pag. 1 di 5
Fondo Vestiario 0,05% - il Fondo di Mutualità è stabilito nella misura dello 0,05% Per beneficiare di tale riduzione le imprese devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 24 mesi, con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro; 2) negli ultimi 12 mesi, avere richiesto alla Cassa Edile di Savona almeno un DURC e non aver ricevuto un DURC negativo con data anteriore al 1 luglio 2015, fatti salvi comprovati errori di emissione; 3) non ricorrere all utilizzo di lavoratori in part-time orizzontale, ad eccezione degli studenti lavoratori e dei lavoratori diversamente abili, la cui presenza dovrà essere segnalata e documentata alla Cassa Edile; 4) aver versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia l elenco dei lavoratori (mod.2) per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti e la denuncia dei lavoratori occupati (mod.1) per posta raccomandata o a mano, nonché aver effettuato i relativi versamenti tramite il sistema del bollettino freccia; 5) aver comunicato l indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestato direttamente all impresa, garantendone il mantenimento e l utilizzo nella corrispondenza con la Cassa Edile stessa; La riduzione delle aliquote opera sui contributi dovuti per i singoli lavoratori dipendenti delle imprese che soddisfano i suddetti requisiti, Pag. 2 di 5
i quali abbiano effettuato un numero di ore mensili ordinarie non inferiore a 150. Si considerano comunque utili al fine del raggiungimento del requisito, le ore di assenza per: a. malattia, infortunio, malattia professionale; b. sospensione o riduzione dell attività con intervento della Cassa Integrazione Guadagni; c. ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, nei limiti contrattuali; d. aspettativa come da norme contrattuali; e. previste dal D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, recante Norme a tutela della maternità e paternità ; f. assistenza a parente disabile ex legge 104; g. donazione di sangue; h. congedo matrimoniale; i. richiamo alle armi, servizio civile, vigili del fuoco o protezione civile; j. assemblee e permessi sindacali retribuiti; k. sciopero; l. ore sanzionate. Pag. 3 di 5
L impresa che fornisse mendaci dichiarazioni, è soggetta alle sanzioni penali di legge. e a rilascio di DURC negativo fino alla regolarizzazione dei contributi non versati. Gli eventuali DURC positivi rilasciati sulla base di mendaci dichiarazioni sono considerati a tutti gli effetti negativi. Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall art. 108 del CCNL - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile, il presente articolo si intenderà decaduto e troverà applicazione la disposizione nazionale. Disposizioni applicative di franchigia - Ai soli fini dell applicazione della norma premiale prevista dal presente articolo, con riferimento alla condizione indicata al punto 2) si stabilisce che non rilevano i DURC negativi emessi in data anteriore al 1 luglio 2015 in conseguenza di inadempienze contributive nei confronti della Cassa Edile di Savona di importo inferiore a 300 euro, ovvero che comportino o abbiano comportato sanzioni e/o interessi aggiuntivi la cui somma sia inferiore a 300 euro. purché siano o siano state regolarizzate entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto per l importo dovuto; - Ai soli fini dell applicazione della norma premiale prevista dal presente articolo, con riferimento alle condizioni indicate ai punti 3), 4) e 5), si stabilisce che non rilevano le inadempienze contributive nei confronti della Cassa Edile di Savona di importo inferiore a 300 euro, ovvero che abbiano comportato sanzioni e/o interessi aggiuntivi la cui somma sia inferiore a 300 euro, purché siano o siano state regolarizzate entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto per l importo dovuto; Pag. 4 di 5
- Fermo restando il rispetto della norma nazionale relativa all obbligatorietà della denuncia mensile di ogni singolo cantiere di qualunque entità, tipologia e durata, ai soli fini dell applicazione della norma premiale prevista dal presente articolo si stabilisce che non rileva l eventuale omessa denuncia dei cantieri pubblici di durata inferiore ai due giorni con impegno massimo di tre operai. Resta invece fermo, ai fini della norma premiale, l obbligo di denuncia per tutti i cantieri privati indipendentemente dalla durata e dal numero dei lavoratori occupati. Nei casi riscontrati di violazione del suddetto obbligo, la perdita dei benefici premiali e le conseguenti azioni di recupero saranno limitate al periodo di durata del cantiere in oggetto e dei lavoratori in esso occupati. Condizione di reciprocità Alle imprese aventi sede legale fuori della provincia di Savona iscritte alla Cassa Edile di Savona viene applicata l aliquota contributiva complessiva eventualmente prevista dalla normativa premiale della Cassa Edile di provenienza, ove superiore a quella prevista dalla Cassa Edile di Savona,. La suddetta disposizione non si applica alle aziende con sede legale fuori della provincia di Savona, aventi accentramento contributivo presso la sede di Savona. Nel caso di intervento di intesa a livello nazionale sulla materia, le parti si impegnano a riesaminare la presente previsione. Pag. 5 di 5