COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI CANCELLERIA



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TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA VADEMECUM PER IL PCT SEZIONE 3 O COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI CANCELLERIA

C SOMMARIO 3.1. USO ESCLUSIVO DEI BIGLIETTI DI CANCELLERIA TELEMATICI PER LE COMUNICAZIONI AGLI AVVOCATI 3 3.2. AWISI-INFORMAZIONI NON OBBLIGATORIE 3 3.3. CONTENUTO DEI BIGLIETTI DI CANCELLERIA TELEMATICI 4 3.4. PERFEZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA TELEMATICA. CONSEGUENZE (DECADENZE E PRECLUSIONI) 4 3.5. COMUNICAZIONE A MEZZO PEC E DOMICILIAZIONE DELL'AVVOCATO 5 3.6. CAMBIAMENTO DELL'INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 5 3.7. COMUNICAZIONE A SOGGETTO NON MUNITO DI PEC O CON PEC NON FUNZIONANTE 6 3.8. MANCATA CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CANCELLERIA 7 3.9. VERIFICA DELL'ESITO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CANCELLERIA 9 VADEMECUM PER IL PCT- sez. 3: Comunicazioni telematiche di cancelleria Pagina 2

3.1. USO ESCLUSIVO DI BIGLIETTI DI CANCELLERIA TELEMATICI, PER LE COMUNICAZIONI AGLI AVVOCATI. Le comunicazioni che sono prescrìtte dalla legge o dal Giudice verso un soggetto abilitato esterno (Avvocati, CTU ecc.) o verso un utente privato (le parti personalmente) che sia dotato di PEC valida secondo le regole tecniche, sono eseguite dal cancelliere esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica >^x certificata dell'ufficio giudiziario mittente 1. In particolare, esse sono eseguite mediante trasmissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (presente in pubblici elenchi o comunque consultabili dalle p.a.), di un biglietto di cancelleria, costituito dal messaggio di posta elettronica certificata 2 e dal relativo allegato, ove presente (vedi paragrafo successivo). 3.2. AWISI-INFORMAZIONI NON OBBLIGATORIE,-. Fermo restando l'onere del difensore di consultazione periodica del fascicolo " informatico, le cancellerie per quanto possibile informeranno via PEC di ulteriori eventi processuali non oggetto di comunicazione obbligatoria. 1 Ciò ai sensi del combinato disposto dell'art.16 d.l. 179/2012, convertito in legge 221/2012 e dell'alt.45 comma 4 disp. att. c.p.c. 2 11 messaggio va formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici VADEMECUM PER IL PCI- sez. 3: Comunicazioni telematìche di cancelleria Pagina 3

3.3. CONTENUTO DEI BIGLIETTI DI CANCELLERIA TELEMATICI. Laddove oggetto della comunicazione sia un provvedimento del Giudice, al biglietto di cancelleria deve essere allegato il testo integrale del provvedimento stesso, sia esso un nativo digitale, sia esso un provvedimento cartaceo acquisito, a seguito di scansione, dai sistemi di cancelleria 3. 3.4. PERFEZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA TELEMATICA. CONSEGUENZE (DECADENZE E PRECLUSIONI) La comunicazione di cancelleria in modalità telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario (RdAC) 4. Da tale momento iniziano, quindi, a decorrere i termini processuali perentori ed ordinatori connessi all'avvenuta comunicazione del provvedimento senza che rilevi il momento dell'effettiva apertura e lettura della comunicazione da parte del suo destinatario. Rientrano tra le cause da valutarsi da parte del giudice come non imputabili ai fini della rimessione in termini ai sensi dell'arti53 comma 2 c.p.c, la dimostrazione di essere incorso nella decadenza connessa alla comunicazione del provvedimento, se esso non è stato allegato dal cancelliere, o se non è stato allegato in modo integrale (ad es. per errata scansione di un provvedimento giurisdizionale non digitale) seppure sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. 3 Ciò, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.45 comma 2 disp. att. c.p.c., e del novellato art.133 c.2 c.p.c.; 4 Ai sensi del combinato disposto dell'arti 6 commi 2 e 3 d.m. 44/2011. VADEMECUM PER IL PCT- sez. 3: Comunicazioni teìematiche di cancelleria Pagina 4

3.5. COMUNICAZIONE A MEZZO PEC E DOMICILIAZIONE DELL'AVVOCATO Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 10143/2012 l'avvocato che abbia fornito le indicazioni prescritte dall'art.125 c.p.c. non necessita, per i giudizi istaurati dopo il 1 febbraio 2012, di dover eleggere domicilio ex art.82 R.D. n. 37 del 1934 ai fini delle comunicazioni, in quanto la cancelleria eseguirà le comunicazioni al suo indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini della data di perfezionamento della comunicazione è da ritenersi che prevalga quella effettuata via PEC all'avvocato dominus, anche ove presente un domiciliatario. Ove sia il dominus dell'atto giudiziario, sia l'avvocato domiciliatario, ma comandatario, abbiano indicato nell'atto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al rispettivo Ordine di appartenenza, la cancelleria effettua ad entrambi le comunicazioni telematiche ex arti36 comma 2 c.p.c, a prescindere dalla indicazione di mandato congiunto o disgiunto tra gli stessi. 3.6. CAMBIAMENTO DELL'INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E ammessa, nel corso del procedimento, la regolarizzazione dell'atto introduttivo privo dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine, o del dominus o del domiciliatario co-mandatario che intenda ricevere le comunicazioni ed accedere al PST, mediante comunicazione, nonché la modifica dell'indirizzo PEC nei limiti e secondo le indicazioni temporali di cui all'art.20 d.m. 44/2011 (31 gennaio e 31 luglio) La modifica dell'indirizzo PEC non può essere fatta dalla cancelleria (che non agisce sul ReGIndE - registro generale indirizzi elettronici). Il ReGIndE viene invece VADEMECUM PER IL PCT- sez. 3: Comunicazioni telematiche di cancelleria Pagina 5

alimentato dalle trasmissioni dirette da parte degli Ordini degli Avvocati al Ministero della giustizia. Quindi l'istituzione del proprio Indirizzo PEC o la sua variazione va prima segnalata al proprio Ordine di appartenenza. 3,7. COMUNICAZIONE A SOGGETTO NON MUNITO DI PEC O CON PEC NON FUNZIONANTE Ove la comunicazione sia rivolta ad un soggetto che abbia l'obbligo giuridico di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art.16 comma 6, ma che non abbia provveduto ad istituire o comunicare la PEC, la stessa sarà eseguita mediante deposito in cancelleria. La cancelleria quindi non provvede ad effettuare alcun ulteriore incombente ed i termini decorrono in tal caso dal deposito del provvedimento del giudice. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, quali ad esempio la casella piena. X E quindi importante dotarsi di posta elettronica certificata da comunicarsi ali Ordine di appartenenza e mantenere con diligenza la relativa casella in condizioni idonee da recepire i messaggi di posta elettronica. Nei confronti di comunicazioni alle parti personalmente, che non abbiano l'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata, la cancelleria ai sensi del 16 del d.l. esegue le comunicazioni nelle modalità tradizionali di cui all'art.136 c.p.c. comma 3 (fax o UNEP) VADEMECUM PER IL PCT- sez. 3: Comunicazioni telematiche di cancelleria Pagina 6

3.8. MANCATA CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CANCELLERIA. Ai fini della mancata consegna del biglietto di cancelleria, ovvero quando l'indirizzo PEC viene individuato dai sistemi di cancelleria ma viene restituito un messaggio di mancata consegna della comunicazione, si distinguono le seguenti ipotesi: a) È considerata causa imputabile al destinatario la "casella piena" di posta elettronica, alla luce del principio di diligenza generale a carico dell'utente esterno disposto dcll'art 20 comma 2 e 5 DM 44/2011 a mente dei quali "La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche e "II soggetto abilitato esterno e tenuto a dotarsi di servilo automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria, casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposinone") 5. f~*\ b) È considerata causa imputabile al destinatario la mancata consegna per problemi virali del terminale informatico, alla luce del principio di diligenza generale a carico dell'utente esterno disposto dcll'art. 20 comma 2 DM 44/2011 secondo cui "II soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale informatico J utilizato di software idoneo a verificare Vassenza di virus ^^ informatici per ogni mei 'saggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati'. e) Nelle ipotesi di "casella sconosciuta, Mirilo errato, casella non attivata, casella scaduta, etc."data la eterogeneità delle ipotesi e la non facile interpretazione la cancelleria sentirà il giudice, che, valutata la ragione della mancata consegna, adotterà i provvedimenti più opportuni 6. 5 In questi casi il sistema restituisce alla cancelleria un messaggio del seguente tenore: "Casella piena; Mailbox full; Ecceduta la quota". 6 Si tratta dei casi nei quali il sistema restituisce alla cancelleria un messaggio del seguente tenore: "User unknown; casella inesistente; utente sconosciuto; l'utente non esiste; mailbox disabile. VADEMECUM PER IL PCT- sez. 3: Comunicazioni telematiche di cancellerìa Pagina 7

d) Sono considerate cause non imputabili al destinatario, per esempio, tutte le problematiche relative alla connessione tra i sistemi gestori di PEC o relative ai sistemi informatici del ministero. In tali casi il cancelliere procederà a nuova trasmissione o, in caso di reiterata impossibilità, all'invio del biglietto di cancelleria secondo le modalità previste ai sensi dell'art.16 comma 6 d.l. 179/2012 e dell'art.136 comma 3 c.p.c, secondo le indicazioni concordate nell'ufficio giudiziario 7. Rientra tra le cause da valutarsi dai giudice come non imputabili al destinatario, ai fini della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c, la dimostrazione di essere incorso nella decadenza connessa alla comunicazione del provvedimento: se esso, per mero errore, non è stato allegato dal cancelliere, * o se non è stato allegato in modo integrale (per errata scansione di un provvedimento giurisdizionale non digitale), seppure sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. Resta salva nelle ipotesi a), b). e) la possibilità alla parte che provi l'impossibilità di ricevere la comunicazione per caso fortuito o forza maggiore di essere rimesso in termini dal giudice della causa, istanza che sarà valutata dal giudice secondo i criteri dell'art. 153 c.p.c. Le mancate consegne del biglietto di cancelleria, riferite al singolo fascicolo, sono comunque messe a disposizione dell'avvocato destinatario in apposita sezione del PST, controllabile peraltro tramite PdA, in modo che l'avvocato abbia contezza che ci sono comunicazioni non andate a buon fine e possa attivarsi di conseguenza anche prendendo contatti con la cancelleria. 7 Si tratta dei casi nei quali il sistema restituisce alla cancelleria, ad esempio, il seguente messaggio: "connection refused; too many hops; superamento tempo massimo (non consegnato entro le 24 h); address syntax. VADEMECUM PER IL PCT- sez. 3: Comunicazioni telematìche di cancelleria Pagina 8

È raccomandabile non disattivare la vecchia PEC prima di aver abilitato e comunicato all'ordine la nuova PEC. 3.9. VERIFICA DELL'ESITÒ DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CANCELLERIA. II sistema provvede in automatico ad inserire tutti gli esiti delle comunicazioni, comprese quelle che riportano l'esito "avviso di mancata consegna nei sistemi di cancelleria" Allo stato le comunicazioni telematiche e i loro esiti sono quindi "visibili" e consumabili dalla cancelleria, che può provvedere ad effettuare una stampa, e dal giudice tramite consolle del magistrato. Non sono invece ancora tecnicamente consultabili dagli utenti esterni e quindi dagli avvocati né dal PST né da PdA. Ai fini della formulazione di un'eccezione di tardività per mancato rispetto dei termini perentori o di un'eccezione di decadenza, la parte che ne ha interesse potrà verifìcare la tempestività, o meno, delle avverse difese, accedendo direttamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario mittente, la quale conserverà all'interno del fascicolo telematico gli esiti delle comunicazioni e li stamperà a richiesta della parte 8. Qualora sorga in udienza contestazione sulla tempestività del deposito dell'atto o altra attività processuale connessa alla data di perfezionamento della comunicazione telematica, il giudice provvede a controllare la data di comunicazione con consolle o attraverso la stampa della ricevuta telematica fatta dalla cancelleria e decide sulla eccezione o sulla questione della intervenuta decadenza e sulla eventuale istanza di remissione in termini. 8 Tale procedura sarà attuata fino al richiesto adeguamento dei sistemi che possa consentire a ciascuna delle parti costituite di verificare l'esito della comunicazioni effettuate dalla cancelleria alle altre parti e il momento di perfezionamento della stessa rispetto alle controparti, VADEMECUM PER IL PCT- sez. 3: Comunicazioni telematiche di cancelleria Pagina 9

Può essere in ogni caso rispondente a cortesia, per il soggetto destinatario della comunicazione telematica che compia una susseguente attività processuale, depositare unitamente all'atto la copia del messaggio del proprio gestore di PEC attestante la data di consegna del biglietto di cancellerìa, e, quindi, la tempestività (rispetto al termine in esso indicato) della citata attività processuale da questi compiuta. VADEMECUM PER IL PCT- sez. 3: Comunicazioni telematiche di cancelleria Pagina 10