INFORTUNI Circolazione Persona



Documenti analoghi
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Contratto di Infortuni

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Via Paracelso, Agrate Brianza (MB) Tel Fax

POLIZZA FIDEIUSSORIA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/ Fax 051/808193

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

LONG TERM CARE ITALIANA

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Infortuni Circolazione Nobis

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Infortuni Circolazione Nobis

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortunio e malattia/sanitas

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

Nota Informativa. Distribuito da

INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. Ai sensi degli art. 120 D.Lgs 209/2005 e del

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Fascicolo Informativo Ed. 12/2010

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

Guidare & Navigare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

Domanda: C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONI - SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO

Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri su patrimonio provinciale PREMESSA ART.1. ART.2 La richiesta di risarcimento danni

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SALUTE MEDICI CHIRURGHI

INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI E FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

del 27/02/2007 n. 184

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA

Ritiro Patente. Contratto di Assicurazione per il Ritiro della Patente. UNIQA Protezione SpA. Modello D03 - Edizione maggio 2014

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM)

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI

Nota Informativa. Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI. Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni

Il risarcimento diretto

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Il Contratto di Assicurazione

Assicurazioni RC Professionali

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

FEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni

COMUNE DI GESSATE Provincia di Milano DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

Transcript:

INFORTUNI Circolazione Persona Contratto di assicurazione per gli infortuni informativa. Il presente Fascicolo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Edizione 06/2012 Pagina 1 di 15

Assicurazione INFORTUNI - INFORTUNI CIRCOLAZIONE NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza Nota informativa aggiornata al 01/06/2012 Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it Pagina 2 di 15

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 20149 Milano Italia c) Telefono 02/397161 fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it - email:benvenutinitaliana@italiana.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA. Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 292 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 252 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 142%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, a seconda dell accordo tra le parti (Contraente e Italiana Assicurazioni), può essere stipulato con o senza tacito rinnovo alla sua scadenza. Il contratto di durata inferiore ad un anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo. : In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, è possibile impedirne il rinnovo per un ulteriore annualità mediante disdetta che ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo tramite comunicazione con lettera raccomandata spedita almeno 1 (un) mese prima della scadenza del contratto. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all articolo 13 Rinnovo del Contratto. 1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SEZIONE INFORTUNI L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di conducente, o qualora acquistata come garanzia, in qualità di trasportato, si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza, come meglio definito all articolo 18 del medesimo contratto di Assicurazione. Nella scheda di polizza sono indicate le garanzie acquistate e quindi operanti, nonché le relative somme assicurate. Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare, ovvero attivare o meno, determinate condizioni particolari. Eventuali pattuizioni extracontrattuali non rientranti nello standard del prodotto, saranno oggetto di apposite clausole riportate all interno delle sezioni Condizioni Particolari (CP) e/o Estensione di Garanzie (EDG) e/o Allegato che entreranno a far parte del contratto medesimo. Con riferimento a quanto stabilito all articolo 18, dove è disciplinato cosa si intende per infortunio, il prodotto si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue. Morte - regolamentata nell articolo 30 Morte : se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso. Invalidità Permanente - regolamentata nell articolo 31 Invalidità Permanente : se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente la Compagnia liquida, a postumi stabilizzati, una indennità calcolata applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita delle franchigie previste per invalidità permanente totale. Pagina 3 di 15

Per questa garanzia è prevista l applicazione di una franchigia espressa in percentuale. Tale franchigia può essere relativa: al superamento della percentuale specificata come relativa nella scheda di polizza non è più applicata. Per i dettagli di tale disciplina si rimanda all articolo 33 Franchigia. Rimborso spese mediche da infortunio: è regolamentata nell articolo 32 Rimborso Spese Mediche da Infortunio : per la cura delle lesioni causate dall infortunio la Compagnia rimborsa le spese mediche sostenute dall Assicurato con un limite massimo di somma assicurata specificato nel medesimo articolo. La garanzia prevede specifici sottolimiti di indennizzo per alcune voci di spesa e di uno scoperto per le spese sostenute dopo il ricovero o in assenza di ricovero. Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, oltre a quelle indicate nelle specifiche garanzie di cui sopra, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito riportate nelle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni. Articolo 18 e 19 Oggetto dell Assicurazione, Esclusioni ; Articolo 20 Limiti di Età ; Articolo 21 Persone non assicurabili. Il limite massimo di età assicurabile per le garanzie previste nella sezione Infortuni è 75 anni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo 20 Limiti di Età. ESEMPI: Per calcolare l indennizzo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Compagnia interviene. Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Invalidità Permanente Capitale assicurato per la presente garanzia, 100.000 Euro, franchigia 3% fissa e relativa al 15%: Es. A Es. B Es. C Somma assicurata per Invalidità Permanente 100.000 100.000 100.000 Franchigia 3% 3% 3% Percentuale di invalidità accertata 2% 12% 20% Esempio A: Esempio B: Esempio C: NESSUN INDENNIZZO, l invalidità accertata è inferiore alla franchigia. il danno indennizzato sarà di 9.000 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% da applicarsi sulla somma assicurata 100.000). il danno indennizzato sarà di 20.000 (ottenuto applicando 20% sulla somma assicurata 100.000; la franchigia del 3% infatti non si applica se l invalidità permanente accertata è superiore al 15%). NB: in caso nel medesimo infortunio vengano interessati più organi o arti, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle relative percentuali ma fino al limite massimo del 100%. Esempi di applicazione franchigia/scoperto per la garanzia Rimborso spese mediche da infortunio. Es. A Es. B Es. C Entità del danno (senza ricovero) 200 1.500 3.000 Scoperto 20% con il minimo di 100 100 300 300 Limite di indennizzo 2.000 2.000 2.000 Esempio A: Esempio B: Esempio C: il danno indennizzato sarà di 100 (riducendo 200 dello scoperto minimo di 100; non opera il limite di indennizzo). il danno indennizzato sarà di 1.200 (riducendo 1.200 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo). il danno indennizzato sarà di 2.000 (riducendo 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). Pagina 4 di 15

2. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE Non sono presenti carenze nelle Condizioni Contrattuali. 3. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nonché dell articolo 1 delle Condizioni Contrattuali, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione. 4. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia, ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. È da intendersi aggravamento di rischio, per esempio, il passaggio da un attività impiegatizia amministrativa ad altra comportante mansioni di tipo manuale. Per la disciplina di dettaglio si rimanda alle Norme che regolano l Assicurazione in Generale, gli articoli 4 Aggravamento del rischio e 5 Diminuzione del rischio. 5. PREMI Il periodo indica la durata del contratto in rapporto al premio, il frazionamento riguarda solo il pagamento del premio che, pur se frazionato, resta unico. Esiste la possibilità di frazionare il premio annuo imponibile in rate non inferiori a tre mesi, senza onere aggiuntivo e quando lo stesso sia superiore a 1.000. L eventuale frazionamento del premio è quello indicato nella scheda di polizza nell apposito campo frazionamento. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: o denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; o assegni bancari, postali e circolari; o bonifici bancari; o bancomat. 6. DIRITTO DI RECESSO E facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto per sinistro. Nel caso il contratto assicuri la garanzia Diaria generica è prevista la facoltà per il Contraente e per la Compagnia di recedere dalla garanzia dopo la denuncia di ogni sinistro. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 10 delle Condizioni Contrattuali delle Norme che regolano l Assicurazione in Generale. Ai sensi dell art. 1899 del Codice Civile (modificato dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009), qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. Pagina 5 di 15

7. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile). L assicurato perde il diritto all indennità o alla prestazione, ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro alla Compagnia entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto possibilità. 8. LEGGE APPLICABILE Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, la Compagnia indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 9. REGIME FISCALE L attuale aliquota governativa prevista per il Ramo Infortuni è del 2,5%. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO La data di insorgenza del sinistro è la data di accadimento dell infortunio. Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Compagnia, entro 10 giorni dall infortunio o dal momento in cui si abbia avuta la possibilità, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali. Si evidenzia che l Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite mediche o qualsiasi indagine ed accertamento che la Compagnia ritenga necessari per l iter di valutazione del danno e che le spese relative a tali certificazioni mediche sono a carico dell Assicurato stesso. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti negli articoli 24 Denuncia del sinistro, 25 Mandato dei periti liquidatori, 27 Termine di pagamento dell indennizzo dovuto ai sensi di polizza, 29 Criteri di indennizzabilità. 2.RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In caso di controversia con un Impresa d assicurazione con sede in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia, l interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione Per il consumatore, oppure inoltrando reclamo all ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. 3. ARBITRATO Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all arbitrato, in tal caso il Collegio Medico, per lo svolgimento dell arbitrato stesso, risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In alternativa sarà sempre possibile rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Per la disciplina di dettaglio si rimanda all articolo Art. 26 - Controversie sulla valutazione del danno. Pagina 6 di 15

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente Nel testo si designa con la parola: GLOSSARIO - Assicurato : il soggetto il cui rischio di infortunio é assicurato; - Assicurazione : il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex Art. 1888 C.C.; - Beneficiario : la persona a cui deve essere pagata la somma assicurata in caso di morte dell'assicurato o i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate; - Broker : il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto che agisce ai sensi della Legge 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia; - Compagnia : l'impresa assicuratrice; - Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; - Franchigia : l importo che viene detratto dall indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell Assicurato; - Inabilità temporanea : la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell Assicurato di svolgere le sue abituali occupazioni; - Indennizzo / Risarcimento : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell applicazione della franchigia; - Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea; - Invalidità permanente : l'invalidità che comporti, in modo permanente e irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall occupazione o professione dell'infortunato; - Malattia : ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; - Polizza : il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità; - Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; - Ricovero : la degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura; - Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; - Rischio professionale : gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio delle proprie occupazioni professionali; - Rischio extra-professionale : gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale; - Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. - Veicolo : ogni veicolo assicurato nella presente polizza appartenente ad una delle suddette categorie ed immatricolati con targa Italiana, o Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, e regolarmente assicurato con copertura RCA obbligatoria, in regola con le disposizioni di sicurezza del veicolo (revisione periodica): - autoveicolo e/o veicolo commerciale fino a 35 q.li, destinato al trasporto di persone e/o cose con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente. ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Tommaso Montelli Pagina 7 di 15

Assicurazione INFORTUNI CIRCOLAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI DISCIPLINA DEL CONTRATTO La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello e dalla scheda di polizza che insieme formano il contratto di assicurazione. Con la firma della scheda di polizza il Contraente approva le condizioni contrattuali previste nel presente libretto modello. Aggiornamento al 1/06/2012 GARANZIE Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alla Sezione Infortuni. Sono operanti le garanzie, i relativi importi e percentuali e- spressamente indicati in polizza. Pagina 8 di 15

Nel testo si designa con la parola: DEFINIZIONI - Assicurato : il soggetto il cui rischio di infortunio é assicurato; - Assicurazione : il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex Art. 1888 C.C.; - Beneficiario : la persona a cui deve essere pagata la somma assicurata in caso di morte dell'assicurato o i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate; - Broker : il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto che agisce ai sensi della Legge 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia; - Compagnia : l'impresa assicuratrice; - Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; - Franchigia : l importo che viene detratto dall indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell Assicurato; - Inabilità temporanea : la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell Assicurato di svolgere le sue abituali occupazioni; - Indennizzo / Risarcimento : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell applicazione della franchigia; - Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea; - Invalidità permanente : l'invalidità che comporti, in modo permanente e irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall occupazione o professione dell'infortunato; - Malattia : ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; - Polizza : il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità; - Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; - Ricovero : la degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura; - Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; - Rischio professionale : gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio delle proprie occupazioni professionali; - Rischio extra-professionale : gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale; - Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. - Veicolo : ogni veicolo assicurato nella presente polizza appartenente ad una delle suddette categorie ed immatricolati con targa Italiana, o Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, e regolarmente assicurato con copertura RCA obbligatoria, in regola con le disposizioni di sicurezza del veicolo (revisione periodica): - autoveicolo e/o veicolo commerciale fino a 35 q.li, destinato al trasporto di persone e/o cose con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente. INFORMATIVA AI FINI FISCALI PER GLI ASSICURATI Per l eventuale indennizzo della detrazione IRPEF ai sensi della normativa fiscale vigente, si segnala che, a fronte del presente contratto, tale detrazione va calcolata sul premio riferibile a ciascun assicurato determinato con le seguenti modalità: Per la garanzia caso Morte la detrazione dall IRPEF è calcolata sul 100% (centoprocento) del corrispondente premio. Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia la detrazione dall IRPEF è calcolata sul 100% (centoprocento) del corrispondente premio. Per la garanzia Invalidità permanente da Infortunio la detrazione dall IRPEF è calcolata sulla base della franchigia applicata: a) 100% (centoprocento) del corrispondente premio se la garanzia opera con una franchigia di grado non inferiore al 5% (cinqueprocento) dal primo euro; b) 86% ( ottantaseiprocento) del corrispondente premio se la garanzia opera con una franchigia di grado inferiore al 5% (cinqueprocento) dal primo euro; c) 82% (ottantadueprocento) del corrispondente premio se la garanzia opera senza franchigia con capitali inferiori a Euro 100.000 (centomila) d) 72% (settantadueprocento) del corrispondente premio se la garanzia opera senza franchigia con capitali superiori a Euro 100.000 (centomila). I premi corrisposti per le eventuali altre garanzie non rientrano nel calcolo della detraibilità. Pagina 9 di 15

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 01 - Dichiarazioni inesatte e reticenze La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'assicurato, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 02 - Stipulazione del contratto e successive modifiche Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all uopo autorizzate e dal Contraente. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione e/o appendice) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all uopo autorizzate, e dal Contraente. Art. 03 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma secondo). Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30 (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'agenzia/broker alla quale è assegnata la Polizza. Art. 04 - Aggravamento del rischio L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato alla Compagnia sulle caratteristiche dell'attività e del rischio assicurati, fornite mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa. Qualsiasi mutamento del rischio, intervenuto dopo la stipulazione della presente Polizza, che comporti un aggravamento dello stesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, la quale, direttamente o tramite un proprio incaricato, si riserva il diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la Compagnia ha la facoltà di annullare l'assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al Contraente la quota di premio non goduto. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso o per il pagamento del soprapremio da parte del Contraente, si applicano le disposizioni dell Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C. Art. 05 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi degli Artt. 1896 C.C. e 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all applicazione di un premio minimo, l importo versato dal Contraente si intende comunque acquisito dalla Compagnia. Art. 06 - Franchigia In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione della franchigia indicata nella scheda di Polizza, restando tale franchigia a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all indennizzo, farli assicurare da altri. Art. 07 - Altre assicurazioni L Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art. 1910 C.C. Art. 08 - Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, il Contraente o l'assicurato si obbligano a darne avviso per iscritto alla Direzione della Compagnia, o all'agenzia/broker alla quale è assegnata la Polizza, entro 10 (dieci) giorni dall infortunio o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Pagina 10 di 15

Art. 09 - Onere della prova In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l onere della prova che tale danno rientri nelle garanzie di Polizza è a carico dell'assicurato il quale intenda far valere un diritto all indennizzo. Art. 10 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 11 - Diritto di surroga La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio. Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla compagnia Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail di posta certificata alla Direzione della Compagnia ovvero all'agenzia/broker alla quale la Polizza è assegnata. Art. 13 - Rinnovo del contratto In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 1 (un) mese prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (uno) anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 14 - Oneri fiscali Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia. Art. 15 - Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Art. 16 - Interpretazione del testo di polizza La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire. Art. 17 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti della legge italiana. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 18 - Oggetto dell assicurazione Forma A : Infortuni Nominativa Conducente di autoveicoli Se non è identificato un autoveicolo nel certificato di assicurazione, l'assicurazione vale unicamente per gli infortuni subiti dall assicurato durante la circolazione alla guida di autoveicoli in genere ad uso privato, escluso il noleggio e la locazione. La garanzia è operante solo se: Il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione; l uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne; Il trasporto venga effettuato nel rispetto del numero di posti previsti dalla carta di circolazione; Il veicolo non venga adibito ad uso diverso da quello dichiarato sulla carta di circolazione; Il veicolo venga usato secondo le norme previste dal Codice della Strada in relazione al tipo di veicolo dichiarato in polizza dal Contraente. Infortuni Conducente di autoveicolo identificato Se è identificato l autoveicolo nel certificato di assicurazione con l indicazione della targa, l'assicurazione vale unicamente per gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione alla guida del veicolo descritto in polizza durante la circolazione alla guida dello stesso veicolo, con esclusione del noleggio e della locazione. La garanzia è operante solo se: Pagina 11 di 15

Il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione; l uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne; Il trasporto venga effettuato nel rispetto del numero di posti previsti dalla carta di circolazione; Il veicolo non venga adibito ad uso diverso da quello dichiarato sulla carta di circolazione; Il veicolo venga usato secondo le norme previste dal Codice della Strada in relazione al tipo di veicolo dichiarato in polizza dal Contraente. Forma B : Infortuni Conducente e Trasportati di autoveicolo identificato L'assicurazione vale unicamente per gli infortuni subiti dal conducente e dai trasportati del veicolo descritto in polizza durante la circolazione alla guida dello stesso veicolo, con esclusione del noleggio e della locazione. La garanzia è operante solo se: Il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione; l uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne; Il trasporto venga effettuato nel rispetto del numero di posti previsti dalla carta di circolazione; Il veicolo non venga adibito ad uso diverso da quello dichiarato sulla carta di circolazione; Il veicolo venga usato secondo le norme previste dal Codice della Strada in relazione al tipo di veicolo dichiarato in polizza dal Contraente; In caso di veicolo destinato al trasporto anche di cose, i trasportati si trovino all interno della cabina di guida. Estensioni comuni alle Forme A) e B): L assicurazione è operante anche per gli infortuni conseguenti alle operazioni accessorie quali: a) la messa in moto del veicolo; b) nel salire e nel discendere dal posto alla cabina di guida dell automezzo; c) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri; d) in caso di caduta in acqua del veicolo; e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto o avaria durante la circolazione; f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiunti, una situazione di pericolo venutasi a creare inn caso di incidente o di fermo forzato del veicolo. Art. 19 - Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, in competizioni e nelle relative prove; b) dalla guida o uso di qualsiasi mezzo subacqueo o aeromobile; c) da ubriachezza, da abuso da psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio, dagli infarti e dalle ernie di origine non traumatica; e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato o dal guidatore; f) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti; g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); h) da distorsione cervicale/colpo di frusta a meno che si verifichino tutte le 3 (tre) seguenti condizioni: 1. venga presentata certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso entro 48 (quarantotto) ore dall incidente; 2. venga presentato risultato positivo di un esame otovestibolare; 3. venga accertata rettilineizzazione del rachide cervicale (evidenziabile da RX standard). In tal caso viene liquidata la somma corrispondente ad una percentuale di IP massima del 2% (dueprocento) con un limite di 5.000,00.= (cinquemila/00) per sinistro dopo la franchigia applicata. Qualora venga diagnosticata una instabilità cervicale per mezzo di RX dinamica, viene liquidata la percentuale obbiettivamente riscontrata senza la limitazione di cui sopra. i) da guerra, terrorismo e stragi di massa, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no), nonchè insurrezioni in genere. Art. 20 - Limiti di età L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 (settantacinque) anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. La Compagnia restituisce i premi che fossero successivamente versati. Art. 21 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L Assicurazione cessa con la diagnosi di una di tali affezioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze di questa prima diagnosi. Quando questa diagnosi comporti la cessazione della Polizza durante il periodo di questa copertura, la Compagnia rimborsa la proporzione di premio relativa al periodo di copertura non goduto. Art. 22 - Limiti territoriali L'assicurazione vale per il mondo intero. Pagina 12 di 15

Art. 23 - Assicurazione per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 24 - Denuncia del sinistro Fermo quanto previsto dall'art. 8) delle Norme che regolano l'assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa anche parziale dell attività lavorativa da parte dell Assicurato. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati che devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato l Assicurato stesso. Nel caso di inabilità temporanea, diaria per gessatura o indennità post-ricovero i certificati medici devono essere rinnovati alle successive scadenze. In mancanza, la liquidazione delle indennità viene fatta considerando guarigione quella pronosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore. Per ottenere il rimborso delle spese di cura l Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale (fiscalmente regolari e quietanzati) e la documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall assicuratore privato. In caso di morte dell Assicurato, i beneficiari devono presentare: documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; certificato di morte; stato di famiglia relativo all Assicurato; atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l identificazione degli eredi; qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società circa il reimpiego della quota spettante al minorenne; eventuale ulteriore documentazione necessaria per l accertamento delle modalità del sinistro, nonchè per la corretta identificazione degli aventi diritto. Art. 25 - Mandato dei periti liquidatori L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure mediante l'ausilio di Periti all'uopo nominati; ai Periti è conferito il seguente mandato: a) constatare, per quanto sia possibile, circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state rese note alla Compagnia nonché verificare se sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dalla presente Polizza; c) procedere alla verifica delle conseguenze delle lesioni, del grado di Invalidità Permanente o del grado e durata dell'inabilità Temporanea se presenti nella Polizza una o entrambe le garanzie. Art. 26 - Controversie sulla valutazione del danno In caso di divergenza sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità: a) mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti; b) mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 27 - Termine di pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, il pagamento dell'indennizzo si effettua: a) in caso di morte: non oltre 30 (trenta) giorni dopo il compimento delle formalità e l'invio dei documenti indispensabili; Pagina 13 di 15

b) in caso di invalidità permanente: non oltre 30 (trenta) giorni dopo l'accordo delle Parti in merito al grado di invalidità; c) in caso di inabilità temporanea: non oltre 30 (trenta) giorni dopo l'accordo delle Parti in merito all'importo dovuto. Tuttavia, se 1 (un) anno dopo l'infortunio, lo stato di salute dell'assicurato non possa essere considerato come definitivo, il grado di invalidità permanente é fissato in via provvisoria e, nel caso di mancato accordo fra le Parti, si provvede in base alla media aritmetica dei tassi proposti dalle Parti. Al termine del 1 (primo) anno l'assicurato può pertanto chiedere il pagamento, a titolo di anticipo sul pagamento definitivo, di un terzo dell'indennità che spetterebbe in base alle modalità indicate al capoverso precedente. Si provvede analogamente al termine del 2 (secondo) anno, nel caso non sia ancora possibile considerare come definitivo il grado di invalidità permanente. Il Contraente é obbligato in solido con l'assicurato a rimborsare alla Compagnia la parte di questo indennizzo provvisorio, che ecceda l'indennizzo realmente dovuto a termini di Polizza, una volta accertato il grado definitivo di invalidità permanente. Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo. Art. 29 - Criteri di indennizzabilità La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità Permanente é liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. L'indennizzo viene corrisposto in Italia e in Euro. Il rimborso delle spese sostenute all estero in valute diverse dall Euro deve avvenire applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso è effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese per i certificati restano a carico dell Assicurato. Art. 30 - Morte La Compagnia corrisponde in caso di decesso dell Assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di assegnazione agli Eredi in parti uguali. Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifica entro 2 (due) anni dal giorno in cui l infortunio è avvenuto - anche successivamente alla scadenza della Polizza la Compagnia liquida la somma assicurata per il caso morte. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli Eredi dell'assicurato. L'indennizzo per il caso di morte non é cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli Eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. In caso di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 C.C. la Compagnia liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di morte, a condizione che: 1. sia stata fatta denuncia del sinistro alla Compagnia entro 180 (centottanta) giorni da quello a cui risale l'ultima notizia dell'assicurato; 2. siano stati interrotti dagli aventi diritto i termini di prescrizione fissati dal Codice Civile; 3. possa ragionevolmente desumersi dalla sentenza predetta che la morte é avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di Polizza. Ove si sia trattato di infortunio di cui alla Condizione Aggiuntiva "Rischio Volo", ove richiamata, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione (Artt. 838/211 e 212). La liquidazione non avviene prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che l Assicurato sia vivo, o ne sia provata l esistenza, o che comunque la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Compagnia ha diritto al rimborso dell intera somma assicurata. A restituzione avvenuta, l Assicurato può far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 31 - Invalidità permanente Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'infortunio é avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella all. 1 alla D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni, con l intesa che l indennizzo verrà effettuato in capitale e non in forma di rendita. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali applicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Pagina 14 di 15

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% (centoprocento). L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice é stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopraccitata tabella l'indennità é stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale é per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di accertato mancinismo, le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa. Il diritto all indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli Eredi. Tuttavia se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinante, la Compagnia paga agli Eredi l importo liquidato ed offerto. Art. 32 - Rimborso spese mediche da infortunio La Compagnia, in caso di infortunio indennizzabile ai termini di Polizza rimborsa all Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo ed indicata nella scheda di polizza, con uno scoperto ed una franchigia minima indicata nella scheda di polizza, le spese sostenute per: a) onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti; b) diritti di sala operatoria, materiali di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi durante l intervento; c) accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio); d) terapie fisiche e medicinali - queste ultime entro il limite del 20% (ventiprocento) della somma assicurata; e) rette di degenza in Istituto di cura a seguito di ricovero prescritto dal medico curante; f) trasporto dal luogo dell incidente all istituto di cura con autoambulanza. Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre assicurazioni o prestazioni analoghe (sociali o private), la garanzia vale per l eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate. La presente garanzia opera anche nel caso di infortunio che non renda necessario il ricovero (con esclusione dei medicinali) ma con uno scoperto ed una franchigia minima indicata nella scheda di polizza, per sinistro. La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per quanto sopraindicato, deve essere presentata alla Compagnia entro 1 (uno) mese dal termine delle cure mediche. Art. 33 - Franchigia Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all applicazione delle seguenti franchigie: se l invalidità permanente è pari o inferiore a 3% (treprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo, se l invalidità permanente è superiore al 3% (treprocento) e inferiore al 15% (quindiciprocento), è corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente, se l invalidità permanente è superiore a 15% (quindiciprocento), è corrisposto l indennizzo senza alcuna applicazione di franchigia. Art. 34 - Clausola broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla [BROKER]. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione sono svolti per conto del Contraente dalla Spettabile [BROKER] Per quanto concerne l incasso dei premi di Polizza, il versamento viene effettuato dal Contraente alla [BROKER] da essa designata al versamento dalla Compagnia assicuratrice. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente e/o dell'assicurato, si intende fatta dal Contraente e/o dall Assicurato. Pagina 15 di 15