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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL DEC2 09/02/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 1349 DEL 05/02/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: "Definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio, di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016)". (MAGGI ALESSANDRA) (BARBAGALLO FILIPPO) (F. BARBAGALLO) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 08/02/2016 prot. 39 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio, di cui all articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016). LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni; VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ; VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, concernente l armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, recante all articolo 1, comma 2, lettera b) la definizione di organismi strumentali delle regioni e degli enti locali e all art. 47, comma 5 indicazioni in merito ai sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione; VISTO l articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (G.U. 30.12.2015, n. 302 - S.O. n. 70), in particolare: - il comma 792, ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale ( ) dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei» avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei ; - il comma 794, ai sensi del quale il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 792 è costituito solo dall eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale per gli interventi europei ; - il comma 798, ai sensi del quale la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale, esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Pagina 2 / 5

trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma; - il comma 799, ai sensi del quale i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ; VISTO l articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), concernente l istituzione dell organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio (di seguito Organismo ), avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale; CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, il patrimonio dell organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito dal fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l organismo si avvale delle strutture, dei beni ed esclusivamente del personale della Regione, che garantisce l equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell organismo medesimo per gli interventi europei ; CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 del già citato articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, ove l organismo strumentale ( ) sia diretto da un dirigente questi è scelto nei ruoli della Regione ; VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, che all articolo 7 disciplina le nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica per le regioni e gli enti locali; ATTESO che, ai sensi dell articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le amministrazioni pubbliche ( ) trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme ; RITENUTO opportuno assegnare in via esclusiva all Organismo la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, rientranti nei Programmi Operativi Regionali FESR 2014-2020 e FSE 2014-2020, al fine di mantenere le procedure di chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 nell ambito del bilancio regionale e di non appesantire le operazioni di apertura dell istituendo bilancio di previsione dell Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio; Pagina 3 / 5

RITENUTO altresì, necessario procedere, a seguito dell istituzione dell organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio di cui all articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, alla individuazione dei criteri e delle modalità di funzionamento dello stesso; SENTITA la Commissione consiliare competente RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; DELIBERA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di definire i seguenti criteri e modalità di funzionamento dell Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio (di seguito Organismo ), istituito ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17: 1. All Organismo sono trasferiti tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della Regione nei confronti dell Organismo medesimo; 2. Il bilancio di previsione, l eventuale assestamento di bilancio ed il rendiconto dell Organismo sono approvati con provvedimento di Giunta. Nel corso dell esercizio, il bilancio di previsione suddetto può essere oggetto di variazioni, da autorizzarsi con provvedimento di Giunta, comprese quelle conseguenti a una Decisione della Commissione europea riguardante variazioni finanziarie al programma comunitario, e quelle conseguenti a leggi regionali di variazioni e di assestamento del bilancio di previsione regionale; 3. Nel corso dell esercizio possono essere autorizzate variazioni di bilancio, nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 1, commi da 18 a 21, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018), concernente le disposizioni in materia di variazioni del bilancio di previsione, ad integrazione e nel rispetto di quanto previsto all articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche; 4. Ai fini dell esercizio del controllo e della vigilanza previsti dall articolo 23 dello Statuto (Funzioni del Consiglio) i risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, approvato con provvedimento di Giunta, e trasmesso al Consiglio. Entro la fine di luglio la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale apposita relazione semestrale in merito allo stato di realizzazione dei programmi operativi regionali FESR, FSE e PSR nonché all attività gestionale dell Organismo. La relazione deve contenere specifiche indicazioni su bandi e sugli affidamenti previsti per il semestre successivo e i relativi criteri di elaborazione. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, la competente commissione consiliare può esprimere un parere vincolante e formulare relative osservazioni; 5. Al fine di garantire un efficace ed efficiente gestione di cassa, su richiesta dell Organismo, la Regione può autorizzare la messa a disposizione delle giacenze depositate presso il conto di tesoreria della propria gestione ordinaria per fronteggiare i pagamenti dell Organismo, trasferendo temporaneamente le risorse al conto di tesoreria dell Organismo medesimo. La Regione dispone altresì, previa verifica con l Organismo, sulla consistenza delle giacenze di Pagina 4 / 5

cassa, il recupero al conto di tesoreria della gestione ordinaria delle risorse temporaneamente trasferite. Le relative movimentazioni sono rilevate e monitorate nelle partite di giro dei rispettivi sistemi contabili; 6. L Organismo trasmette quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; 7. La direzione dell Organismo è affidata al dirigente dell Area Normativa Europea della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio. All Area suddetta sono attribuite le competenze necessarie al funzionamento dell Organismo medesimo, nel rispetto dell articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e di quanto disposto nel presente atto. Con successivo atto di organizzazione del Direttore regionale della Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi sono assegnate le risorse umane iscritte nei ruoli della Regione necessarie per l espletamento delle funzioni dell Organismo. Per quanto non espressamente disciplinato nei punti precedenti si rinvia a quanto previsto dall ordinamento contabile vigente. Pagina 5 / 5