Applicazione Decreto 1 dicembre 04 n. 329 LINEE GUIDA INTERREGIONALI

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Applicazione Decreto 1 dicembre 04 n. 329 LINEE GUIDA INTERREGIONALI Ing. DOMENICO BISCEGLIE Responsabile del Servizio Impiantistica e Sicurezza del Lavoro-ASL della Prov. di Lodi Coordinatore del Gruppo Apparecchi a Pressione della Regione Lombardia Componente del Sottogruppo Macchine Interregionale Ambiente Lavoro Bologna 13/09/2005

INDICE Le linee guida interregionali. Soggetti competenti Messa in servizio:obblighi dell utilizzatore. Verifiche per la riqualificazione periodica. Esenzione dalla riqualificazione periodica. Casi particolari con riferimento agli insiemi. Apparecchi già in esonero art.51 D.M. 21.05.74. Apparecchi GPL esonerati dal D.M. 29.02.88. Apparecchi già in esonero art.43 D.M. 21.05.74. Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco art.41. Verifiche d integrità. Riparazioni o modifiche.

LE LINEE GUIDA INTERREGIONALI Fornire indirizzi di carattere generale sull applicazione del decreto,nonché indicazioni operative alle ASL/ARPA sulle procedure e modalità da adottare per l effettuazione delle verifiche di controllo periodico.

SOGGETTI COMPETENTI

SOGGETTI COMPETENTI Nel D.M. vengono indicati con la dizione soggetti verificatori o soggetti preposti gli attori cui compete l effettuazione delle verifiche di primo impianto e periodiche. Tali soggetti,visto le premesse del testo del D.M. che fa riferimento al D.Lgs.30/06/82 n.390 convertito in legge 12/08/82 n.597,sono, al momento, l ISPESL e l ASL /ARPA(per le verifiche periodiche).

SOGGETTI COMPETENTI:circolare 23/5/05 Criticità: suscita perplessità dal punto di vista giuridico il fatto che con una circolare si intenda definire i soggetti abilitati al controllo tecnico,spingendosi a disciplinare l ambito delle competenze istituzionali,che come è noto sono sancite dalle norme vigenti: art.117 della Costituzione,art.20 della Legge 833/78,Legge 597 del 12/8/82,D.Lgs.626/94 e s.m.i..

MESSA IN ESERCIZIO:obblighi dell utilizzatore

MESSA IN SERVIZIO : obblighi dell utilizzatore Attrezzature/insiemi installati ed assemblati dall utilizzatore dopo il 12/2/2005 : L ISPESL effettua la verifica di corretta installazione(verifica di primo/nuovo impianto o di messa in servizio).successivamente l utilizzatore,all atto della messa in esercizio dell attrezzatura/insieme,invia una dichiarazione di messa in servizio all ISPESL e all ASL/ARPA come da art.6 del D.M.(verbale di primo/nuovo impianto,ove prescritto; relazione tecnica con schema di impianto;dichiarazione di corretta installazione secondo manuale d uso;elenco dei componenti in regime viscoso o a fatica oligociclica ). (1)

MESSA IN SERVIZIO:obblighi dell utilizzatore Attrezzature/insiemi installati ed assemblati dall utilizzatore dopo il 12/2/2005, esclusi dall obbligo di verifica di primo/nuovo impianto, ma soggette a controllo o verifica periodica : l utilizzatore invia,all atto della messa in esercizio dell attrezzatura,all ISPESL ed all ASL/ARPA una dichiarazione corredata da relazione tecnica che attesti i requisiti previsti dall art.6,punto 4,(attrezzatura debitamente installata,mantenuta in efficienza e utilizzata come da destinazione) e dall art.5,comma1,lettera d,(verifiche eseguite sugli accessori/dispositivi da parte degli O.N. e I. U. sugli insiemi). (2)

MESSA IN SERVIZIO: obblighi dell utilizzatore Attrezzature/insiemi installati e assemblati prima del 12/2/2005 : Per le attrezzature/insiemi esistenti già in servizio non ancora sottoposte alla verifica di messa in servizio, certificate secondo il D.Lgs. 93/00, per le quali era stato inviata all ASL/ARPA, ai sensi dell art.19 la comunicazione di messa in servizio,la stessa deve essere integrata da documenti tecnici e dal il verbale di primo/nuovo impianto, ove previsto. (3)

OBBLIGHI DELL UTILIZZATORE

OBBLIGHI DELL UTILIZZATORE (ART. 7) Sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche. Escludere dall esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i termini alle verifiche periodiche. Favorire e dare l assistenza necessaria per l effettuazione delle verifiche periodiche. Comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature /insiemi.

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE Il D.M. prevede che tutte le attrezzature definite all art.1 devono essere classificate in relazione alle categorie (allegato II del D.Lgs. 93/00) e, conseguentemente, determinata la frequenza dei controlli per la riqualificazione ( Allegati A e B del D.M.). Il D.M. non precisa il soggetto che deve operare la classificazione per apparecchiature preesistenti al D.Lgs. 93/00. Si ritiene che sia l utilizzatore,anche con dichiarazione sottoscritta da tecnico competente.la classificazione sarà valutata dal funzionario ASL che potrà anche rigettarla,riportando le proprie valutazioni sul verbale di verifica periodica. (1)

CLASSIFICAZIONE:periodo transitorio Potrebbe verificarsi che l utilizzatore non provveda a definire la classificazione dell attrezzatura. In tal caso si ritiene ragionevole che il funzionario ASL/ARPA possa: applicare,sino alla definizione della classificazione dell apparecchio da parte dell utente, la periodicità di verifica ritenuta più cautelativa ai fini della garanzia di sicurezza dell apparecchiatura, richiamando sul verbale di verifica l obbligo di classificare l apparecchiatura. (2)

PERIODICITA

PERIODICITA Il D.M. regolamenta la periodicità dei controlli secondo le Tabelle A e B,ovvero secondo quanto previsto dal manuale d uso e manutenzione. Per le apparecchiature preesistenti al D.Lgs.93/00 e quindi prive della classificazione, possono presentarsi due casi:apparecchiature funzionanti in maniera autonoma e apparecchiature funzionalmente collegate e costituenti un impianto.nel primo caso la periodicità deriva dalla classificazione,mentre nel secondo caso è possibile, se richiesto dall utente, attribuire,per tutte le attrezzature costituenti l impianto,la periodicità dell attrezzatura di categoria più elevata. (1)

PERIODICITA : casi particolari Per i recipienti vapore d acqua si ritiene che la cadenza della verifica di funzionamento triennale senza visite interne sia da valutare con attenzione.e opportuno acquisire una dichiarazione,da parte di tecnico competente, attestante che il fluido non sia corrosivo in relazione al materiale impiegato. Su richiesta dell utente il funzionario può prescrivere verifiche d integrità supplementari. Vale anche per i forni dove la cadenza della verifica d integrità è passata da 4 a 10 anni. (2)

PERIODICITA : casi particolari Per gli apparecchi itineranti si ritiene che la dichiarazione di messa in servizio debba essere presentata solo per la prima installazione cui viene sottoposto l apparecchio dopo la verifica di primo impianto. Mentre è indispensabile acquisire la dichiarazione di corretta installazione(art.6,comma1,lettera c) all atto della verifica periodica. (3)

NORME TECNICHE

NORME TECNICHE Il D.M.(art.9) non fornisce,in modo esplicito, indicazioni su quali norme tecniche devono essere applicate e/o utilizzate come riferimento per l effettuazione delle verifiche periodiche. Fornisce però indicazioni su nuovi metodi di approccio all espletamento delle verifiche stesse,con gli elementi di valutazione forniti dall utilizzatore.

ESENZIONE DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA

ESENZIONE DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA L art.11 del D.M. prevede una serie di condizioni oggettive tranne che per i recipienti di cui alla lettera a),per cui è prevista l assenza di fenomeni di corrosione. Il funzionario ASL/ARPA all atto della stesura del verbale dell avvenuta verifica periodica deve indicare che l apparecchio è esentato ai sensi dell art.11 facendolo controfirmare dall utilizzatore,anche quando collegati ad attrezzature non escludibili.

ESENZIONE DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA:recipienti con più camere. Al fine dell esenzione per gli apparecchi contenenti bagni di tintura aventi serpentino con PS maggiore di 0,5 bar e corpo con PS minore di 0,5 bar,protetti da valvola di sicurezza e normalmente dotati di chiusura a manovra unica o multipla, si considera la capacità intera.vale anche per i mescolatori per industria cosmetica e similari con camicia / semitubo di riscaldamento a vapore con PS maggiore di 0,5 bar e corpo dotato di valvola di sicurezza.mentre con corpo collegato con l atmosfera si considera la capacità della camicia / serpentino.

RIQUALIFICAZIONE PERIODICA: gli insiemi complessi Per tali impianti il concetto di insieme è stato estremizzato.e bene precisare che per procedere alle verifiche periodiche per la riqualificazione risulta necessario scomporre l insieme nelle singole attrezzature a pressione e nelle sue tubazioni di collegamento,applicando a ciascuna di esse la relativa periodicità.

ESONERI

APPARECCHI GIA IN ESONERO ART.51 D.M. 21.5.74 Sono apparecchi per cicli continui per i quali era stato concesso dall ISPESL l esonero dall esame annuale dell efficienza della v.d.s..era consentito anche l esonero dalla visita interna biennale per gli apparecchi a vapore a condizione che il fluido non fosse corrosivo. Col nuovo decreto la cadenza della taratura della v.d.s. diventa biennale dovendo seguire la cadenza delle prove di esercizio.poiché l allegato B non distingue tra generatori a fuoco diretto e a sorgente termica diversa dal fuoco si impone una verifica di funzionamento e una visita interna ogni due anni a partire dalla prima verifica periodica in scadenza(art.15 comma 2). Per periodicità diverse l utente deve essere autorizzato dal M.A.P.(art.10 comma 5).

RECIPIENTE G.P.L. ESONERATI AI SENSI DEL D.M. 29.02.88 Per tali apparecchi, visto la nota del MAP del 14/5/05 n. prot.14867 come provvedimento autorizzativo previsto dall art.10 comma 5 del D.M.,si ritiene di applicare l attuale regime degli esoneri.

APPARECCHI GIA IN ESONERO ART.43 D.M.21.05.74 GENERATORI DI VAPORE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO Per tali generatori,con producibilità massima di 3 t/h e pressione massima di 14,7 bar, può essere concesso l esonero dall assistenza continua del conduttore abilitato.si ritiene che per tali generatori che già usufruiscono dell esonero sia mantenuta la sua validità.

GENERATORI A SORGENTE TERMICA DIVERSA DAL FUOCO(ART. 41 D.M. 21.05.74) Tali generatori che di norma sono esonerati dall assistenza del conduttore abilitato, devono rispettare la regola E.2.E.1.(le membrature a pressione sono progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di riscaldamento stesso). In genere questa condizione è difficilmente rispettata per i generatori a recupero di calore come i GVR delle centrali a ciclo combinato,per cui per tali tipi di generatori si conferma l obbligo dell assistenza di conduttore abilitato.

VERIFICHE D INTEGRITA RIPARAZIONI o MODIFICHE

VERIFICHE D INTEGRITA (ART.12)- RIPARAZIONI O MODIFICHE(art.14) Se all atto della verifica d integrità si rilevassero diminuzioni di spessore che richiedono una verifica di stabilità il tecnico ASL/ARPA potrà chiedere tale verifica. Si ritiene che i tecnici ASL/ARPA possano effettuare collaudi nei casi di semplice sostituzione di una parte di un apparecchio con altra identica(fasci tubieri,distributori di scambiatori,ritubature di generatori senza saldature).

FINE Ringrazio per l attenzione che gentilmente mi avete concesso e_mail:servizio.impiantistica @asl.lodi.it