Aspetti legali della comunicazione on line

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Aspetti legali della comunicazione on line Ancona, 30 settembre 2014

Diritto d autore Il contesto Internet è una vera miniera di contenuti. Testi, immagini, grafici, filmati: tutto è disponibile e tutto può essere agevolmente scaricato, copiato, manipolato e riprodotto. Ma l utilizzo dei frutti del lavoro intellettuale di altre persone ha le sue regole. Foto: http://it.wikipedia.org/wiki/file:connected-world.jpg

Diritto d autore La legge italiana Codice civile, Libro Quinto, Titolo IX Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, art. 2575 ss. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Legge 22 aprile 1941 n. 633 ( Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio )

Diritto d autore su internet Cosa è possibile fare o non fare su Internet, in materia di Copyright? La legislazione in materia è ancora incompleta. Molte leggi non sono ancora aggiornate al mondo digitale, ma fanno riferimento ai media tradizionali (foto, giornali, libri, etc) In mancanza di indicazioni specifiche per i contenuti digitali e per il mondo del web, bisognerà adottare le regole generiche per il diritto d autore, per quanto a volte possano sembrare strane in un mondo digitale. Fonte: http://retelab.it/blog/2011/10/il-copyright-su-internet/

Diritto d autore su internet Il regolamento dell AGCom Regolamento in materia di tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 Approvato dal Consiglio dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) il 12.12.2013 (Delibera n. 680/13/CONS) Entrato in vigore dal 31.03.2014 Testo del regolamento: http://www.agcom.it/default.aspx?docid=12229

Diritto d autore su internet Il regolamento dell AGCom Tutela generale delle opere digitali La procedura: I titolari dei diritti d autore, siano persone fisiche o associazioni, potranno segnalare ad Agcom una presunta violazione tramite un modello disponibile sul sito https://www.ddaonline.it/ L Agcom invia entro 35 gg. una comunicazione ai gestori della pagina e del sito Internet (potenzialmente anche una pagina Facebook) con la richiesta di rimuovere il singolo contenuto incriminato entro 3 giorni

Diritto d autore su internet Il regolamento dell AGCom La procedura (segue): Se il materiale non viene rimosso Agcom si rivolge agli Internet service provider e fa partire la rimozione selettiva del singolo contenuto se il portale si trova in Italia. Per i portali con sede all estero invece è prevista la disabilitazione dell accesso Anche i provider hanno 5 giorni di tempo per agire, in caso contrario vanno incontro a multe fino a 250mila euro In caso di violazione massiva è attivabile la procedura abbreviata, che si deve concludere in 12 giorni Fonti: http://www.wired.it/attualita/politica/2013/12/13/regolamento-agcom-diritto-autore-online-cosacambiera/ http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_marzo_28/diritto-autore-copyright-operedigitali-regolamento-agcom-f821a0c4-b680-11e3-ac02-19a792716bb3.shtml

Diritto d autore su internet Il regolamento dell AGCom Il comunicato di AGCom Il provvedimento assegna carattere prioritario alla lotta contro le violazioni massive e non riguarda gli utenti finali, per cui non incide in alcun modo sulla libertà della rete. La lotta alla pirateria non può limitarsi all opera di contrasto, ma deve essere accompagnata da una serie di azioni positive volte a creare una cultura della legalità nella fruizione dei contenuti. Fonte: http://www.agcom.it/default.aspx?docid=12174

Diritto d autore su internet Il regolamento dell AGCom Le reazioni della rete La piattaforma e procedura consentono a chiunque si presenti come titolare dei diritti o suo rappresentante di segnalare anche semplicemente l indirizzo [tecnicamente la url,ndr] generico del sito internet e/o della pagina web attraverso il quale viene pubblicata un opera digitale in presunta violazione del diritto d autore. In questo modo, tuttavia, il gestore del sito internet o della pagina prima e l hosting provider poi, rischiano di ricevere una richiesta e/o un ordine di rimozione di un contenuto solo genericamente identificato. Un rischio che minaccia di diventare ancora più grave se l Autorità chiederà al fornitore di accesso a Internet di bloccare il traffico degli utenti verso l indirizzo segnalato. Salterebbe così ogni illusione di equilibrio tra tutela del diritto d autore e necessario rispetto della libertà di informazione. (Guido Scorza, Presidente dell Istituto per le politiche dell innovazione) Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/28/agcom-non-basta-il-buon-senso-la-nuovapiattaforma-non-convince/929415/

Diritto d autore su internet Il regolamento dell AGCom Le reazioni della rete Vista la novità del provvedimento e le polemiche di metodo e di merito che si trascina, è probabile che AGCOM sarà molto attenta a esercitare i poteri derivanti dalla nuova procedura: l ordine di rimozione selettiva dei contenuti in violazione dei diritti d autore e l ordine di disabilitazione dell accesso a tali contenuti. In questo senso, sarà molto interessante osservare come saranno tradotti in pratica i principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. La rapidità e soprattutto la gratuità della procedura offrono il fianco a un utilizzo pretestuoso di questo strumento e, ove ciò accadesse, andrebbe a detrimento degli interessi dei titolari dei diritti. Sarà anche interessante vedere in che misura verrà lasciato spazio alla procedura d urgenza abbreviata. (Gianluigi Marino, avvocato) Fonte: http://oralegale.corriere.it/2014/03/31/copyright-online-il-regolamento-agcom-alla-prova-deifatti/

Diritto d autore su internet Il regolamento dell AGCom Applicazione Tutte le istanze e i procedimenti sono consultabili alla pagina https://www.ddaonline.it/interventi.html 91 istanze 64 procedimenti avviati e 27 archiviazioni Soltanto 8 procedimenti riguardano situazioni di pirateria comunemente intesa, cioè quelle che arrivano da associazioni per il diritto d autore e che riguardano violazioni massive Fonte: www.chefuturo.it/2014/06/ecco-i-primi-55-colpi-dellagcom-contro-la-pirateria-colpiti-i-sumeri-eteoria-del-big-bang-no-qualcosa-non-va/

Diritto d autore su internet Il regolamento dell AGCom Un caso di «scuola» www.risorsedidattiche.net: sito per i bambini delle scuole primarie e gli insegnanti, con schede didattiche gratuite, inserite dagli utenti L Agcom ha ordinato al provider Aruba (che ospita il sito) di cancellare le schede gratuite relative ai seguenti temi: La civiltà dei Greci 3, I Sumeri, La civiltà degli Assiri, Teoria del Big Bang, Gli Etruschi, Civiltà dei Greci 4, La preposizione, La civiltà dei Greci, I Babilonesi, L Iliade. Il gestore del sito non è stato contattato, ma per la cancellazione è stato interpellato direttamente il server provider. Il sito è italiano e contiene un modulo per la segnalazione di violazioni.

Diritto d autore su internet Regole generali Se sei in dubbio, adotta un atteggiamento protettivo: ovvero dai per scontato che le opere (testi, immagini, musica) siano integralmente protette da copyright e quindi non riproducibili in alcun modo. Questo atteggiamento permette la massima tranquillità e serenità. Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/file:copyright-_all_rights_reserved.png

Diritto d autore su internet Regole generali Guarda sempre sui rispettivi siti se ci sono delle politiche di copyright: è la prima cosa da fare. In alcuni casi troverai la Licenza Creative Commons, in altri troverai delle restrizioni, o delle particolari policy. Attieniti alle regole scritte dai proprietari. Se non ci sono indicazioni sul copyright, tutto il contenuto è protetto: per la legge italiana in mancanza di altre indicazioni l autore di un opera ne è proprietario.

Diritto d autore su internet Link ad altre pagine web Per linkare un altra pagina non è mai necessario chiedere il permesso. Per linkare si intende inserire semplicemente un link che rimanda ad un altra pagina. Non confonderlo con la copia, che non puoi mai fare senza autorizzazione! Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:internet1.jpg

Diritto d autore su internet Testi NON fare mai copia/incolla integrale di un articolo, e non chiederne l autorizzazione: è inutile. Utilizza con parsimonia le citazioni, inserendole tra virgolette, in modo che sia chiaro che il testo non è tuo. Limitati a citare solo piccoli estratti di articoli o libri, intervallandoli con i tuoi commenti costruttivi. Inserisci sempre la fonte da cui hai tratto la citazione, sia all interno della citazione stessa, sia in fondo al post.

Diritto d autore su internet Fotografie e immagini NON puoi inserire sul tuo sito foto di altri senza permesso, nemmeno se metti i link, a meno che non abbiano la Creative Commons come licenza d uso e dicano espressamente che si può copiare senza permesso. NON puoi manipolare le foto di altri, storpiarle, alterarle, ecc a meno che non usi foto libere da copyright e senza restrizioni o a meno che tu non abbia autorizzazioni.

Diritto d autore su internet Fotografie e immagini C è un eccezione: pubblicare una piccola gif di un opera, con soli scopi didattici e citando la fonte, non lede il diritto d autore e non è dovuto compenso. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro (art. 70, comma 1bis, legge 633/41) Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sad_face.gif

Diritto d autore su internet Musica NON puoi usare musica, canzoni, poesie, video, ecc protette da copyright, a meno che non si tratti di brevi citazioni correttamente attribuite. Per inserire musica da scaricare o ascoltare in un sito web è necessario prima ottenere dalla SIAE una licenza e corrispondere un compenso per gli autori e gli editori delle musiche che si vogliono utilizzare. Fonte:http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=0600.0700.0700.0100&link_page=Multimedialit a_musicasitiweb_main.htm Ricorda: i diritti patrimoniali durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25 L. 633/41) Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:treble_clef_with_note.svg

Le licenze aperte (libere) La licenza è un contratto o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati. La licenza chiusa più nota è il copyright (che letteralmente significa diritto di copia), l'equivalente del diritto d'autore nei paesi di common law, come Stati Uniti e Gran Bretagna, da cui però differisce sotto vari aspetti. Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto d'autore, la cui caratteristica principale è, generalmente, la possibilità, poste alcune condizioni, di ripubblicare o riutilizzare l'opera. Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/copyright http://it.wikipedia.org/wiki/licenze_libere

Le licenze aperte (libere) Vantaggi del loro uso nella scuola Le scuole sono per propria missione produttrici di contenuti: spesso questi sono messi a disposizione senza specificare alcun tipo di licenza. Ciò impedisce la condivisione con altri delle opere prodotte e l adozione di una licenza Creative Commons può essere una scelta opportuna: È patrimonio della collettività Consente di avere riferimenti facilmente accessibili sul web La sua maggiore diffusione rende il fruitore dell opera più cosciente dei suoi diritti e doveri nei confronti del documento e dell autore Fonte: Contenuti aperti, beni comuni, McGraw-Hill, 2009

Le Creative Commons Struttura Le licenze Creative Commons si strutturano in due parti Nella prima si indicano quali sono le libertà che l autore vuole concedere sulla sua opera La seconda chiarisce a quali condizioni è possibile utilizzare l opera La licenza utilizza una simbologia che semplifica la comprensione Tutte le licenze consentono la copia e la distribuzione dell opera Fonte: http://www.aliprandi.org/manuale-cc/

Le Creative Commons La prima parte E dedicata alle libertà che il licenziante vuole concedere. Tutte le licenze consentono la copia e la distribuzione dell opera, utilizzando le seguenti parole e il seguente visual: «Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest opera.» Solo alcune licenze (quindi non tutte) consentono anche la modifica dell opera, precisandolo con le seguenti parole e il seguente visual: «Tu sei libero di modificare quest opera.» Fonte e foto: http://www.aliprandi.org/manuale-cc/

Le Creative Commons La seconda parte E dedicata alle condizioni che il licenziante pone per l utilizzo dell opera. Le licenze Creative Commons si articolano in quattro clausole base, che possono essere scelte e combinate a seconda delle esigenze. Attribuzione (nella versione inglese, Attribution) «Devi riconoscere la paternità dell opera all autore originario» Questa clausola è presente in tutte le licenze. Ogni volta che utilizziamo l opera, dobbiamo segnalare in modo chiaro chi è l autore. Non commerciale (nella versione inglese, Non commercial) «Non puoi utilizzare quest opera per scopi commerciali» Se distribuiamo copie dell opera, non possiamo perseguire un vantaggio commerciale. Per farlo, è necessario chiedere uno specifico permesso all autore.

Le Creative Commons La seconda parte (segue) Non opere derivate (nella versione inglese, No derivative works) «Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest opera.» Quindi se vogliamo modificare, correggere, tradurre, remixare l opera, dobbiamo chiedere uno specifico permesso all autore originario. Condividi allo stesso modo (nella versione inglese, Share Alike) «Se alteri, trasformi o sviluppi quest opera, puoi distribuire l opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.» Questa clausola garantisce che le libertà concesse dall autore si mantengano anche su opere derivate da essa (e su quelle derivate dalle derivate, con un effetto a cascata). Fonte e foto: http://www.aliprandi.org/manuale-cc/

Le Creative Commons Il set di licenze Dalla combinazione di queste quattro clausole base nascono le sei licenze Creative Commons vere e proprie. Eccole (in un ordine dalla più permissiva alla più restrittiva): Attribuzione Attribuzione - Condividi allo stesso modo

Le creative commons Il set di licenze (segue) Attribuzione - Non opere derivate Fonte e foto: http://www.aliprandi.org/manuale-cc/ Attribuzione - Non commerciale Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

Le creative commons Riepilogo La clausola Attribuzione è presente di default in tutte le licenze. Le clausole Non opere derivate e Condividi allo stesso modo sono fra di loro incompatibili per una ragione logica (infatti la prima nega a priori la possibilità di modifica, mentre la seconda implica necessariamente la possibilità di modifica). La nostra scelta per il sito www.giovaniconsumatori.it è quella di utilizzare la clausola Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo

Le Creative Commons Dove si trovano i contenuti Motori di ricerca generali Creativecommons.org http://search.creativecommons.org/?lang=it Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/pagina_principale Ricerca avanzata Google http://www.google.it/advanced_search Immagini Flickr http://www.flickr.com/creativecommons/ Fotopedia http://www.fotopedia.com/ Pixabay http://pixabay.com/it/ Open Clip Art Library http://openclipart.org/ Musica Jamendo http://www.jamendo.com/it Soundcloud https://soundcloud.com/groups/creative-commons

Diritto d autore su internet Riassumendo Devi sempre citare la fonte e linkarla, senza dare adito a dubbi; attribuire correttamente la provenienza dei materiali che citi, senza dare adito a dubbi; inserire il link al post da cui trai l informazione, e (anche) genericamente al sito: devi dar modo ai tuoi visitatori di leggere l informazione sul sito che l ha realmente prodotta.

Diritto d autore su internet Riassumendo Puoi sempre citare piccoli estratti di post altrui; linkare liberamente i post e i siti che vuoi (non occorre chiedere il permesso per i link). E uso comune pubblicare piccole miniature, anche senza permesso, assicurandoti che sia chiaro ai lettori che non è materiale tuo, sia attribuita la paternità e ci sia in evidenza un link ai siti degli autori originali (lo fanno facebook, twitter, google e tutti i social networks, ed è stato redatto un Decreto Ministeriale che lo contempla)

Diritto d autore su internet Riassumendo Non devi Mettere sul sito immagini e file musicali senza accertarti del copyright. Utilizza solo materiale con le licenze Creative Commons cercandolo sui siti indicati nella slide precedente; fare hardlinking, ovvero linkare sul sito PDF da scaricare, modelli, ecc Non si fa ed è scorretto perché ruba traffico al sito che ha prodotto il materiale: la netiquette prevede che si linki la pagina di quel sito in modo che il PDF venga scaricato direttamente dal sito del suo legittimo proprietario.

Privacy Profili generali La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile. Quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e si impongono, pertanto, maggiori limiti e cautele.

Privacy Il contesto scolastico E istituzionalmente pubblico, la scuola pubblica è un soggetto che svolge una funzione sociale La scuola rappresenta un settore delicato per la mole di dati personali che circolano al suo interno e verso l esterno. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza (Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 96)

Privacy Uso di immagini e filmati nella scuola Le varie attività educative e didattiche dell istituzione scolastica possono portare ad utilizzare dati personali degli alunni, anche con l ausilio di immagini e filmati, realizzati nell ambito delle finalità previste dal Piano dell'offerta Formativa. Per la tutela della privacy dei figli minorenni e per la divulgazione delle loro immagini realizzate durante tali attività è buona norma prevedere delle liberatorie da far firmare ai genitori dei figli all inizio dell anno scolastico.

Privacy Schema di liberatoria LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI Io sottoscritto......, padre dell'alunno/a., nato a. (..) il., residente a..via..., Io sottoscritta..., madre dell'alunno/a, nata a..(..) il., residente a..., via, e AUTORIZZIAMO Il Dirigente Scolastico dell Istituto. a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche, a riprodurre e/o pubblicare ad uso esclusivamente scolastico (manifestazioni, mostre, documentazioni di uscite didattiche, cartelloni scolastici, concorsi, giornalino scolastico, sito web della scuola, open day, ecc, ) i predetti materiali audiovisivi ESCLUDENDO QUALSIASI UTILIZZO COMMERCIALE DI IMMAGINI. Luogo e data: (alleghiamo fotocopia dei documenti d identità) Padre In fede Madre

Privacy Schema di liberatoria LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE Di IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI Io sottoscritto......, padre dell'alunno/a., nato a. (..) il., residente a..via..., Io sottoscritta..., madre dell'alunno/a, nata a..(..) il., residente a..., via, e AUTORIZZIAMO Il Dirigente Scolastico dell Istituto a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, i prodotti in cartaceo o digitale realizzati a scopo educativodidattico nell'ambito delle finalità previste dal Piano dell'offerta Formativa e contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a. DICHIARIAMO di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo di fotografia, Tv, radio, internet, CD o DVD, DICHIARIAMO di essere consapevoli che la scuola non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. Luogo e data: (alleghiamo fotocopia dei documenti d identità) Padre In fede Madre

La diffamazione sul web Caratteristiche E' più pregnante e reca maggior pregiudizio rispetto alla carta stampata: Estensione territoriale illimitata Permanenza nel tempo Strumenti per controllare la propria presenza sul web: Self-googling Google Alert (http://www.google.it/alerts?hl=it)

La diffamazione sul web Art. 595 codice penale: Le norme Chiunque, ( ), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (comma 1) Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (comma 2) Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro (comma 3) Secondo una giurisprudenza costante, il web rientra nella definizione qualsiasi altro mezzo di pubblicità

La diffamazione sul web Art. 594 codice penale: C'è anche l'ingiuria... Chiunque offende l'onore e il decoro di una persona presente è punito con la reclusione o fino a sei mesi con la multa fino a euro 516 Differenze ingiuria / diffamazione Presenza / Assenza Onore o decoro / Reputazione La reputazione è il riflesso dell'onore nel contesto sociale in cui l'individuo svolge la propria attività prevalente

La diffamazione sul web Libertà di informazione (art. 21 Cost) Vs Tutela onore e reputazione (art. 3 Cost) La disciplina del diritto di critica: Un giudizio o un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. I limiti sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cassazione Sez. V Civile n. 11211, 24.11.1993) Limiti del diritto di critica: Verità del fatto narrato Pertinenza (interesse pubblico) Continenza (forma civile) Fonte: La disciplina del diritto di critica, di Giovanni Catalisano (www.altalex.com/index.php?idnot=50397 )

La diffamazione a mezzo stampa Responsabilità penale Legge sulla stampa, 8 febbraio 1948, n. 47 (art. 13) Art. 57 c.p. - Reati commessi col mezzo della stampa periodica Introduce il reato di omesso controllo da parte del direttore responsabile. Si tratta di un reato omissivo improprio, in cui c'è colpa ma non c'è dolo. Se invece il direttore si mostra dolosamente inadempiente, si rientra nella fattispecie del concorso in reato, previsto dall'art. 110 c.p.

La diffamazione a mezzo stampa Responsabilità civile Legge sulla stampa, 8 febbraio 1948, n. 47 (artt. 11/12) Prevede la possibilità per la persona offesa di richiedere una somma a titolo di riparazione oltre il risarcimento dei danni ex art. 185 c.p. (deterrente molto forte). Il rapporto tra azione penale e azione civile non è necessariamente consequenziale. Per esempio, il proscioglimento in sede penale non ha valore di giudicato in sede civile (Cassazione Sez. III Civile, n. 2661, 5 febbraio 2013)

La diffamazione sul web Tutto ciò vale anche per il web? Il tema cruciale è l'applicabilità del reato di omesso controllo al direttore responsabile di una testata giornalistica registrata, e per estensione anche a chiunque gestisca un sito personale o un blog Gli sviluppi della giurisprudenza Il direttore di un giornale web, e quindi anche i coordinatori di blog e forum, non sono tenuti a controllare i contenuti messi in rete dai lettori (Cassazione Sez I Penale, n. 35511, 16 luglio 2010) Per saperne di più: www.medialaws.eu/corte-di-cassazione-e-liberta-di-stampa-sul-web Offende tramite il blog: è diffamazione aggravata (Tribunale Varese, Uff. GIP, sent. 08.04.2013 n. 116) Per saperne di più: www.altalex.com/index.php?idnot=62844 Immagini: www.pixabay.com

La diffamazione sul web Gli sviluppi della giurisprudenza (segue) Il ruolo della comunità di utenti (piuttosto che della Wikimedia Foundation) nella creazione di contenuti, bilanciato dalla capacità del signor di segnalare le proprie rimostranze direttamente alla comunità, solleva la Wikimedia Foundation dall'obbligo di fornire garanzie di accuratezza (Tribunale Roma, n. 12261/2013) Per saperne di più: www.repubblica.it/cronaca/2013/06/27/news/previti_causa_wikipedia-61950746 Le pubblicazioni sul web non godono della garanzia riservata alla stampa dall'art. 21, comma 3 della Costituzione, conseguendone l'ammissibilità del sequestro preventivo (mediante oscuramento) nel caso di pubblicazioni dal contenuto diffamatorio (Cassazione Sez V Civile, n. 10594, 5-11-13/5-3-14) Per saperne di più: www.laleggepertutti.it/47886_siti-internet-sequestro-legittimo-no-garanzie-come-lastampa-cartacea Immagini: www.pixabay.com

La diffamazione sul web Le offese sui social network Chi lancia un'offesa nella piazza virtuale a una persona, anche senza farne il nome, rischia la condanna per diffamazione Un maresciallo della GdF scrive sul suo profilo Facebook una frase allusiva nei confronti di un superiore: Attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di un collega sommamente raccomandato e leccaculo... Il Tribunale Militare di Roma condanna l'ufficiale a tre mesi di reclusione per diffamazione aggravata La Corte Militare d'appello cancella la sentenza: il fatto non sussiste La Cassazione accoglie il ricorso del PG: quella frase è ampiamente accessibile, essendo indicata sul profilo e l'identificazione della persona offesa favorita dall'avverbio attualmente. E poi basta la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza anche soltanto di due persone perché scatti la condanna per diffamazione. Per saperne di più: www.altalex.com/index.php?idnot=23321

La diffamazione sul web (casi recenti) Fonte:bologna.repubblica.it/cronaca/2014/08/21/news/accusa_un_carabinieri_di_furto_su_facebook_ denunciata_per_diffamazione-94211037/

La diffamazione sul web (casi recenti) Fonte: http://www.palermotoday.it/cronaca/offese-insulti-facebook-condannata.html

La diffamazione sul web (casi recenti) Fonte: roma.repubblica.it/cronaca/2014/09/06/news/jax_denunciato_per_diffamazione_ha_detto_zombie_al_critico_salvatori-95091178/

La diffamazione sul web Le espressioni d'odio (hate speech) La condanna a una pena detentiva a carico del direttore di un giornale per la pubblicazione di un articolo diffamatorio è sproporzionata salvo che sussistano circostanze eccezionali, in particolare quando altri diritti fondamentali risultino gravemente compromessi, come nel caso della diffusione di discorsi di odio o di incitamento alla violenza (Corte europea diritti dell'uomo, sez. II, 24-09-2013, n. 43612/10)

Il cyberbullismo L'odio nel cyberbullismo Aspetto estetico Timidezza Supposto orientamento sessuale L'essere straniero Abbigliamento non convenzionale Bellezza Disabilità

Cyberbullismo e web: il caso Google-Vividown I fatti e gli sviluppi processuali Viene pubblicato su Google Video un filmato amatoriale in cui un ragazzo disabile viene schernito e picchiato dai compagni di scuola (novembre 2006) Il Tribunale di Milano condanna gli a.d. di Google Italia e il responsabile della policy sulla privacy di Google Inc. (24-2-2010) La Corte d'appello di Milano assolve gli imputati (21-12-2012) La Cassazione respinge il ricorso del PG e conferma l'assoluzione (Sez III Penale, n. 5107, 17-12-13/5-2-14) Per saperne di più: www.progettoinfoconsumo.it/it/node/275

Cyberbullismo e web: il caso Google-Vividown Le conclusioni della Cassazione Non si trova nessuna norma che imponga in capo al provider un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito Il provider non ha alcun obbligo, sanzionato penalmente, di informare il soggetto che ha immesso i dati dell'esistenza e della necessità di rispettare la normativa sul trattamento dei dati stessi Trattamento è un concetto assai ampio, ma titolare è, invece, assai più specifico (è titolare solo chi ha la signoria sul dato, cioè chi decide se, quando e come trattarlo)

Cyberbullismo e web: il caso Google-Vividown Le conclusioni della Cassazione In definitiva, finché il dato illecito è sconosciuto al service provider, questo non può essere considerato quale titolare del trattamento; quando, invece, il provider sia a conoscenza del dato illecito e non si attivi per la sua immediata rimozione o per renderlo comunque inaccessibile, esso assume a pieno titolo la qualifica di titolare del trattamento... In via generale, sono dunque gli utenti ad essere titolari del trattamento dei dati personali di terzi ospitati nei servizi di hosting e non i gestori che si limitano a fornire tali servizi. Lo diventano dopo che vengono a conoscenza della natura illecita di tali dati, ed omettono prontamente di rimuoverli o di disabilitare l'accesso agli stessi

Privacy e diritto all oblio Profili generali La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile. Diritto all oblio: particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli, per tali intendendosi propriamente i precedenti giudiziari di una persona.

Diritto all oblio sul web Profili generali Il diritto ad essere dimenticati online è la possibilità di cancellare, anche a distanza di anni, dagli archivi online, il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti di cronaca. L'estensione del diritto all'oblio al mondo del web si è rivelata un'operazione più difficile del previsto, fonte di dibattiti e controversie. È arduo stabilire: fino a quanti anni di distanza dai fatti può essere esercitato il diritto dell'individuo ad ottenere la cancellazione dei propri dati; quali sono gli elementi che, anche a distanza di tempo, potrebbero giustificare la persistenza di tali dati negli archivi online.

Diritto all oblio sul web Motori di ricerca e social network Esistono problematiche anche riguardo ai dati memorizzati nei motori di ricerca e nelle reti sociali I motori di ricerca: rendono accessibili, virtualmente, per un periodo di tempo indeterminato, notizie (di cronaca o vicissitudini giudiziarie) che altrimenti sarebbero di difficile reperibilità I social network: un'estensione del diritto all'oblio potrebbe pregiudicare la loro gestione dei dati personali su Internet.

Diritto all oblio sul web E come sempre, dove non arriva la legge Immagine: www.dragavide.com

Diritto all oblio sul web ci pensa la giustizia! Immagine: www.pixabay.com

Il caso Costeja Gonzalez vs Google Spain I fatti Mario Costeja Gonzalez, cittadino spagnolo, nel 2010 avvia una causa contro Google Spain. Sul motore di ricerca esce un link verso una notizia che lo associa a un pignoramento avvenuto nel 1998 La permanenza della notizia sul web costituisce una macchia nel curriculum di Costeja, che rivendica il diritto all oblio

Il caso Costeja Gonzalez vs Google Spain La sentenza della CGUE Il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi (Causa C-131/12 del 13.05.2014) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070it.pdf Nel caso in cui, a seguito di una ricerca online a partire dal nome, l elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall elenco dei risultati.

Il caso Costeja Gonzalez vs Google Spain Le motivazioni Il gestore di un motore di ricerca «raccoglie» dati ai sensi della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati Il gestore «estrae», «registra» e «organizza» tali dati nell ambito dei suoi programmi di indicizzazione Tali operazioni devono essere qualificate come trattamento, anche nell ipotesi in cui riguardino esclusivamente informazioni già pubblicate tali e quali nei media.

Il caso Costeja Gonzalez vs Google Spain Le motivazioni L effetto dell ingerenza nei diritti della persona risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna Tuttavia la soppressione di link può avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest ultima Occorre ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona interessata Tale equilibrio dipende dalla natura dell informazione e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona, nonché dall interesse del pubblico a ricevere tale informazione

Il caso Costeja Gonzalez vs Google Spain In conclusione Si può chiedere la cancellazione se i dati risultano inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso a meno che sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che giustificano un interesse preminente del pubblico ad avere accesso a dette informazioni

Il caso Costeja Gonzalez vs Google Spain Le reazioni Si tratta di una decisione deludente per i motori di ricerca e per gli editori online in generale. Abbiamo bisogno di tempo per analizzarne le implicazioni. La sentenza è una chiara vittoria per la protezione dei dati personali (Viviane Reding, Vicepresidente Commissione europea) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=304206613078842&id=291423897690447 Immagini: http://commons.wikimedia.org

Il caso Costeja Gonzalez vs Google Spain Le reazioni della rete E facile prevedere che da domani centinaia di migliaia di cittadini europei scriveranno ai grandi motori di ricerca per chiedere di cessare l indicizzazione di qualsiasi informazione li riguardi e li ritragga in termini negativi o, semplicemente, non graditi. Difficile credere che società nate per macinare denaro e legittimamente governate dalla logica del profitto si prendano la briga di esaminare caso per caso le richieste e di negare la cancellazione. La parola d ordine nella grandi società che gestiscono i motori di ricerca, probabilmente, sarà cancellare tutto e sempre, salvo eccezioni ed all unica condizione che il segnalante identifichi in modo puntuale i contenuti da disindicizzare. (Guido Scorza, Presidente dell Istituto per le politiche dell innovazione) Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/14/privacy-corte-di-giustizia-vs-goolge-i-motori-diricerca-riscriveranno-la-storia/985134/

Diritto all oblio sul web E adesso? La sentenza della Corte non può essere appellata Il principio potrà essere ripreso dai tribunali dei singoli Stati membri Difficoltà di attuazione, per esempio, cosa è «non più rilevante?» Fotografie della propria adolescenza Commenti ingiuriosi sui social network Allusioni maliziose Provvedimenti giudiziari ormai scontati Documenti aziendali sulle assunzioni

Diritto all oblio sul web Come fare Pagine web https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request Dati richiesti Paese Nome e cognome Rapporto con la persona rappresentata (nel caso sia un legale a gestire la pratica) Indirizzo e-mail Indirizzi (URL) dei quali viene chiesta la rimozione Motivazioni della richiesta Scansione di un documento di identità

Il modulo di Google

Il modulo di Google (segue)

Le risposte di Google Assenso Gentile Utente, La ringraziamo per il suo messaggio. Come da lei richiesto, Google Inc. si sta adoperando per bloccare i seguenti Url dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google relativi alle parole di ricerca correlate al suo nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tale azione non comporta la rimozione del contenuto dal web che può essere ottenuto solo tramite un intervento dei relativi proprietari dei siti. La preghiamo di visitare la pagina all indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per avere informazioni su come contattare il proprietario del sito e chiedere una modifica delle pagine in questione. Le ricordiamo inoltre che l aggiornamento potrebbe richiedere diverse ore. Cordiali saluti, Il Team di Google.

Le risposte di Google Diniego Gentile Sig. La ringraziamo per il suo messaggio. In merito ai seguenti Url: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Siamo giunti alla conclusione che l inserimento degli articoli di notizie nei risultati di ricerca di Google sia, in relazione a tutte le circostanze del caso di cui siamo a conoscenza, ancora pertinente e di interesse pubblico. In merito ai seguenti Url: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX In questo caso sembra che gli Url riguardino questioni di sostanziale interesse per il pubblico in relazione alle sue competenze professionali. Ad esempio, questi Url potrebbero interessare potenziali consumatori, utenti o beneficiari dei suoi servizi. Di conseguenza, il riferimento al documento in questione nei nostri risultati di ricerca relativi al suo nome è giustificato dall interesse del pubblico di avervi accesso. Per il momento, Google ha deciso di non prendere provvedimenti riguardo gli Url in questione. Potrebbe avere il diritto di sottoporre la questione all autorità per la protezione dei dati del suo Paese se non è soddisfatto della decisione presa da Google. Può includere nella comunicazione all autorità il numero di riferimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Le risposte di Google Considerazioni Assenza di un criterio giuridico specifico nominato nella risposta Estrema cautela di Google nel comunicare i risultati delle proprie valutazioni Nessuna certezza sui tempi necessari ad esaminare la pratica Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/08/22/diritto-alloblio-ecco-come-risponde-google-agliutenti/1096392/

Diritto all oblio sul web Gli sviluppi della vicenda 90mila richieste di cancellazione da tutta Europa (ne sono state accolte 45mila, il 50% circa) 7mila richieste dall Italia E stato creato un sito (http://hiddenfromgoogle.com) che chiede agli utenti di aggiungere i link rimossi da Google Google ha costituito un Comitato consultivo https://www.google.com/advisorycouncil/ e ha fissato sette incontri nelle capitali europee per discutere la questione (Roma, 10 settembre)

Diritto all oblio sul web Sì, ma alla fine Quale diritto prevarrà, quello all oblio o quello all informazione? Lo scopriremo al prossimo corso!!! Immagini: www.flickr.com; http://hailmust.deviantart.com

Grazie per l attenzione Cristian Iozzelli Regione Toscana E-mail cristian.iozzelli@regione.toscana.it Tel. 055.4384968