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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 248 22.08.2016 La nuova SCIA: ultime disposizioni Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie L art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 ha riformulato interamente l art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per effetto della SCIA, l attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all amministrazione competente. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 giugno 2016. Premessa Il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, in attuazione dell articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n 124, definisce la disciplina generale che trova applicazione con riferimento ai procedimenti relativi: alle attività private; non soggette ad autorizzazione espressa; e soggette a segnalazione certificata di inizio attività. Vengono anche indicate le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle Pubbliche Amministrazioni. Il soggetto interessato per effetto dell approvazione del decreto di cui sopra, potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. 1

La Pubblica Amministrazione destinataria delle istanze e richieste provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale il modulo necessario alla comunicazione. E previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. Queste in sintesi le misure previste dal decreto che a breve andremo ad analizzare. Sportello e modello Unico Una delle novità principali riguarda l istituzione di uno sportello unico, di regola telematico al quale presentare la Scia e che avrà il compito di interfacciarsi con gli altri eventuali uffici amministrativi eventualmente interessati dal procedimento. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello, purché al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Sportello Unico Nuova SCIA Modello Unico Nessuna richiesta di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti all art.2 del D.Lgs. n. 126 del 30.06.2016 Le Amministrazioni statali devono inoltre adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni nonché della documentazione da allegare. Normativa, art. 2 D.Lgs n 126 del 30 giugno 2016 Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale 2

domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali. L amministrazione può chiedere all interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto espressamente previsto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel decreto, nonché di documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile a carico degli Enti, sotto il profilo disciplinare. Dell avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l avvenuta presentazione dell istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell amministrazione equivale ad accoglimento dell istanza. Quali informazioni deve contenere la ricevuta? L art. 8 della Legge 241/1990 prevede che : L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. prevista. 3

Il provvedimento di sospensione dell attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); Nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l attività è circoscritta alle situazioni in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi. Se per lo svolgimento di un attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l interessato: deve presentare un unica Scia allo sportello Unico; l amministrazione che riceve la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell attività e la presentazione, almeno cinque giorini prima della scadenza dei termini di cui all art.19 commi 3-6 bis della Legge 241/1990; qualora l attività oggetto di Scia è condizionata all acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all esecuzione di verifiche preventive l interessato presenta allo sportello Unico la relativa istanza; in tal caso l inizio dell attività è subordinato al rilascio degli stessi atti richiesti. Il nuovo articolo 19 bis della Legge 241/1990, prevede espressamente che in tali casi il termine di convocazione della Conferenza di cui all art.14 decorre dalla data di presentazione dell istanza. Si segnala comunque l introduzione di una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017. Il Decreto SCIA 2 Nella stessa seduta di approvazione in esame definitivo del decreto di cui sopra,il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare Il decreto SCIA 2, relativo a norme in materia di regimi amministrativi delle attività private, si collega per materia al decreto SCIA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio. 4

Nello specifico il decreto in attesa di approvazione finale provvede: alla mappatura completa, alla precisa individuazione delle attività oggetto: di procedimento di mera comunicazione; di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); di silenzio assenso; nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso; e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. Il decreto su regimi amministrativi delle attività private, definito decreto SCIA 2 ed esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016, si va ad inserire nella serie dei decreti attuativi che portano a compimento la riforma della PA disegnata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, con la Legge 7 agosto 2015, n. 124, perciò identificata come Legge Madia. Con tale Decreto si va quindi a dare completezza nromativa al Decreto Scia già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nella tabella A del decreto sono così individuate per macroaree le attività per le quali è richiesto un procedimento di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Le macroaree sono così definite : Sezione 1 Attività commerciali e assimilabili: Commercio su area privata; Commercio su area pubblica; Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; Strutture ricettive e stabilimenti balneari; Attività di spettacolo o intrattenimento; Sale giochi; Autorimese; Distributori di carburanti; Officine di autoriparazioni: meccanici, elettrauto, carrozziere gommista; Acconciatori ed estetisti; Panifici; Tintolavanderie; Arti tipografiche, litografie; fotografiche e di stampa; Altre attività. 5

La sezione 2 è invece dedicata al settore dell edilizia. Per l elenco completo di tutte le attività si rimanda al link http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-07-2016/dlgsscia- 2 - Riproduzione riservata - 6