"Prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica" Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

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LEGGE 23 aprile 1991 n.54 (pubblicata il 30 aprile 1991) "Prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica" Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 1991. PRINCIPIO FONDAMENTALE FINALITA' Art.1 Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, lo Stato, in collaborazione con organizzazioni e associazioni interessate, attua interventi per il controllo, la custodia e la tutela della popolazione canina. TITOLO I COMPETENZE DELLO STATO E DEGLI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI COMPETENZE DELLO STATO Art.2 Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, lo Stato gestisce l'anagrafe canina e provvede a: a) istituire il servizio per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti; b) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero temporaneo e permanente dei cani; c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali; d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge e predisporre programmi di informazione e di educazione, volti a fornire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;

e) promuovere ed attuare corsi d'informazione per il personale addetto al servizio competente ed alle strutture. Art.3 COMPETENZE DEL SERVIZIO D'IGIENE AMBIENTALE Il Servizio d'igiene Ambientale, mediante il Servizio veterinario assolve i seguenti compiti: a) vigila sulle condizioni sanitarie dei cani in custodia e predispone l'attuazione dell'anagrafe canina; b) vigila sulle condizioni sanitarie delle strutture adibite a ricovero; c) partecipa all'attuazione dei programmi d'informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale e rispetto degli animali TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA ANAGRAFE CANINA TITOLO II Art.4 E' istituita entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'anagrafe dei cani. Lo Stato provvede ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice d'identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario. ISCRIZIONI Art.5 I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I proprietari dei cani sono tenuti allo stesso adempimento entro 6 mesi dalla nascita dell'animale o comunque dal momento in cui ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso. I proprietari di cani all'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina sono tenuti a presentare il certificato di vaccinazione antirabbica. Sono tenuti ad iscrivere i propri cani, all'anagrafe canina, i proprietari di cani con dimora nel territorio della Repubblica. Sono esenti dall'iscrizione i proprietari di cani forensi di passaggio, la cui permanenza non si protragga oltre i 3 mesi, e i cittadini sammarinesi non residenti. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina nel caso di cessione ad altro proprietario, con dimora nel territorio della Repubblica, non comporta la modifica del codice di riconoscimento del cane, ma l'obbligo da parte del nuovo proprietario di comunicare i propri dati anagrafici all'anagrafe canina. Art.6

NORME PER LA IDENTIFICAZIONE All'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, viene assegnato all'animale un codice alfanumerico di riconoscimento, che contraddistingue in modo specifico e senza duplicazione ciascun cane dandone comunicazione al proprietario. I cani sono identificati con un codice di riconoscimento indelebile. Le operazioni di identificazione sono eseguite dal servizio veterinario e devono essere praticate in modo tale da non recare danno all'animale. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure e i tempi per l'identificazione degli animali, sono stabiliti da Decreto Reggenziale. Tale Decreto dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario, per l'identificazione dei cani. DEROGHE Art.7 Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina: a) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificatamente autorizzati; b) gli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali. CASI DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE Art.8 Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal possessore entro tre giorni al servizio per il controllo della popolazione canina, che provvederà ad informare l'anagrafe canina. Qualora entro tre mesi dalla data di smarrimento non fosse comunicato dal possessore del cane il ritrovamento, l'anagrafe canina provvede d'ufficio a cancellare il cane dall'iscrizione. Art.9 CASI DI CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE CANINA Sono casi di cessazione dell'iscrizione all'anagrafe canina: a) la morte dei cani; b) la cessione dell'animale a proprietario residente all'estero. RINUNCIA ALLA PROPRIETA' Art.10

E' vietato a chiunque abbandonare i cani. Il proprietario del cane, per sopravvenuta impossibilità di mantenimento dell'animale, deve chiedere al servizio per il controllo della popolazione canina, l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di ricovero permanente. La domanda deve contenere la documentazione comprovante le cause di forza maggiore che ne impediscono la detenzione. Il servizio per il controllo della popolazione canina, previa consultazione con i responsabili delle associazioni od organizzazioni aventi finalità zoofile, approva o respinge la domanda entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. TITOLO III SERVIZIO PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA ISTITUZIONE E COMPITI Art.11 Sarà istituito, con apposita legge, il servizio per il controllo della popolazione canina. Tale servizio deve operare sotto la vigilanza del servizio veterinario ed assolvere i seguenti compiti: a) esercitare la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani; b) esercitare la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere; c) esercitare la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica; d) provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto al successivo art.13. PERSONALE COMPLEMENTARE Art.12 Il servizio per il controllo della popolazione canina può anche avvalersi di personale messo a disposizione a titolo volontario e gratuito, da organizzazioni e associazioni aventi finalità zoofile. CASI DI CATTURA DEI CANI Art.13 Il servizio per il controllo della popolazione canina provvede alla cattura dei cani randagi e vaganti, nonchè di cani il cui comportamento crea situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. I cani catturati sono trasferiti per il ricovero e la custodia presso le strutture di cui al successivo art.19.

Art.14 ANIMALI MORSICATORI Ogni cane o animale morsicatore verrà d'autorità tenuto per 15 giorni dalla data di morsicatura, presso le strutture di ricovero temporaneo di cui all'art.19, al fine di accertarsi della sua sanità. Se il cane è regolarmente vaccinato contro la rabbia ed iscritto all'anagrafe canina, potrà essere tenuto sotto la diretta responsabilità del proprietario in osservanza domiciliare per un periodo di giorni 15. Durante tale periodo il responsabile del servizio veterinario potrà far eseguire delle visite di controllo domiciliari da un veterinario. Chiunque abbia subito morsicatura da un animale, è tenuto a farne immediata denuncia al Servizio d'igiene Ambientale. VACCINAZIONE ANTIRABBICA Art.15 E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica di tutti i cani esistenti nel territorio della Repubblica che abbiano raggiunto i 6 mesi di età. La vaccinazione sarà eseguita nei modi e nei luoghi che renderà noti il Servizio d'igiene Ambientale, con apposito avviso pubblico. L'importo della vaccinazione è stabilito in L.15.000= e sarà a totale carico del proprietario del cane. Tale importo sarà aggiornato con Decreto Reggenziale. Parimenti, con Decreto Reggenziale verrà stabilita la tassa annua per la registrazione dei cani. ANIMALI SOSPETTI O AFFETTI DA RABBIA Art.16 I cani o animali che risultino clinicamente sospetti di rabbia, non possono essere riscattati dalle strutture di ricovero senza il rilascio di un certificato di sanità dell'animale, da parte del responsabile del servizio veterinario. E' obbligo per qualunque proprietario detentore segnalare immediatamente al servizio veterinario il cane che abbia dato segni di rabbia. Quando, nel territorio della Repubblica si verifica un caso di rabbia, o è stata segnalata la presenza di un cane o animale rabbido o sospetto, verranno applicate le direttive che deciderà di volta in volta il responsabile del Servizio d'igiene Ambientale. Art.17 MODALITA' PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI SOSPETTI O AFFETTI DA RABBIA I cani e tutti gli altri animali ricettivi sospetti di essere affetti da rabbia, sono trattenuti in osservazione per il prescritto periodo, mediante sequestro di rigore nelle strutture di ricovero temporaneo di cui all'art.19 e sotto sorveglianza del Responsabile del Servizio d'igiene Ambientale

per il tramite del servizio veterinario. Il sequestro di rigore si effettua per tutti i cani e per gli altri animali di media e piccola taglia presso le strutture di ricovero temporaneo di cui all'art.19, per gli altri di grossa taglia presso un locale idoneo, indicato dal Responsabile del Servizio d'igiene Ambientale. Il sequestro di rigore può tramutarsi in sequestro di fiducia presso un locale indicato dal proprietario o detentore sito nel territorio della Repubblica, riconosciuto idoneo dal servizio veterinario. Art.18 PROVVEDIMENTI RELATIVI A CASI DI RABBIA SICURA O SOSPETTA Qualora l'animale tenuto in osservazione presenti sintomi clinici, anche solo sospetti di rabbia, oppure si constati che l'animale per un qualunque motivo sia venuto a morte o sia sfuggito al sequestro, senza che sia stato possibile reperirlo, il responsabile del Servizio d'igiene Ambientale darà urgente comunicazione ai comuni viciniori per gli eventuali provvedimenti. RICOVERI E CUSTODIA Spetta allo Stato assicurare: Art.19 a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, previsti dagli artt.13, 14, 17, della presente legge; b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti; d) il ricovero e la custodia dei cani in adeguate strutture, per la cui realizzazione e gestione può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione di associazioni ed organizzazioni aventi finalità zoofile; e) i Dicasteri competenti, designati dal Congresso di Stato, definiranno le esigenze strutturali ed organizzative per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero e indicheranno gli interventi necessari. MODALITA' DI RICOVERO Art.20 I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del servizio veterinario. Qualora si tratti di cani identificati la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario, mentre i cani non identificati vengono iscritti all'anagrafe canina e identificati. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o alla cessione ad eventuali richiedenti.

La custodia temporanea può durare al massimo 30 giorni, trascorso tale periodo gli animali devono essere trasferiti nei reparti o strutture adibiti a ricovero permanente. Le spese per il ricovero e la custodia dei cani, nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art.22, sono a carico del proprietario. REQUISITI DELLE STRUTTURE Art.21 Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani sono costituite dai seguenti reparti: a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria; b) un reparto adibito esclusivamente per i cani in custodia temporanea; c) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. Nel caso in cui nella struttura non esista un reparto per il ricovero permanente, il cane sarà trasferito, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata. NORME IGIENICO - SANITARIE Art.22 Nelle strutture di ricovero per i cani, pubbliche o private devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali. Il servizio veterinario esercita il controllo sanitario sulle strutture di ricovero al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolge altresì le funzioni ad esso demandate in materia di profilassi. CONDIZIONI PER LA SOPPRESSIONE Art.23 a) I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo punto c); b) i cani catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione; c) la soppressione dei cani è consentita esclusivamente nel caso di cani irrimediabilmente ammalati, di cani vecchi e ammalati, di cani di comprovata pericolosità e nei casi in cui il servizio veterinario riconosca motivi di ordine sanitario; d) chi involontariamente uccide un cane deve darne segnalazione al servizio per il controllo della popolazione canina, che provvederà ad informare il proprietario, qualora ciò sia possibile. Art.24

LIMITAZIONE DELLE NASCITE Il servizio veterinario, su proposta delle associazioni ed organizzazioni aventi finalità zoofile, e con il consenso dei proprietari o detentori, predispone interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina, servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari. TITOLO IV PRINCIPI BASE PER LA DETENZIONE DEI CANI E PER IL LORO BENESSERE OBBLIGHI DEI DETENTORI Art.25 a) Nessuno deve causare inutilmente dolori e sofferenze ad un cane; b) ogni persona che possiede o detiene un cane, è responsabile della sua salute e del suo benessere; c) ogni persona che possiede o detiene un cane, deve procuragli le cure e l'attenzione tenendo conto dei suoi bisogni etologici, conformemente alla sua razza e fornendogli in quantità sufficiente l'alimento equilibrato e l'acqua, la possibilità di movimento adeguato; d) ogni persona che possiede o detiene un cane, deve procuragli una sistemazione possibilmente in adeguata area recintata, qualora il cane non venga detenuto dentro le mura domestiche. Solo eccezionalmente si potrà collocare il cane a catena. In quest'ultimo caso occorre che la catena sia lunga almeno 6 metri; e) il proprietario o detentore di un cane deve fornigli una cuccia adeguata, sollevata dal suolo e al riparo da un'eccessiva esposizione ai raggi solari ed alle intemperie. Art.26 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN SPAZI PUBBLICI I cani possono circolare solo se condotti dal proprietario o chi per esso. E' inoltre obbligatoria la museruola, quando i cani vengono condotti in locali pubblici o su pubblici mezzi di trasporto, od in località affollate. I cani tenuti a guardia di locali, debbono stare all'interno di recinti strutturalmente adeguati, con opportuna e visibile segnaletica che indichi la loro presenza. I cani da caccia saranno lasciati liberi durante la battuta. I cani possono vagare liberamente solo in appositi terreni alla presenza del proprietario o chi per lui, messi a disposizione dalle Giunte di Castello. Art.27 VIGILANZA CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEI CANI

Il servizio per il controllo della popolazione canina esercita le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art.25 della presente legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma il servizio per il controllo della popolazione canina si può avvalere della collaborazione delle organizzazioni ed associazioni aventi finalità zoofile. Art.28 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Lo Stato provvederà ad istituire corsi di istruzione e di aggiornamento per il personale addetto al servizio per il controllo della popolazione canina, per gli addetti alle strutture di ricovero e di custodia dei cani. PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI Art.29 Lo Stato può avvalersi della collaborazione di associazioni ed organizzazioni aventi finalità zoofile, previa stipulazione di apposite convenzioni. NORME FINALI APPLICABILITA' AI FELINI TITOLO V Art.30 Le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione per quanto previsto in materia di anagrafe canina e fatta eccezione per le norme di cui all'art.25 punti d) ed e) e all'art.26, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina. SANZIONI Art.31 Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative : a) da L.70.000= a L.200.000= per violazioni di cui agli artt. 5, 8, 9, 23, limitatamente al punto d); b) da L.500.000= a L.1.000.000= per violazione di cui all'art.10; c) da L. 200.000= a L. 1.000.000= per violazione di cui all'art.25. ABROGAZIONE Art.32 Sono abrogate la Legge 16 luglio 1976 n.35 e tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.33 ENTRATA IN VIGORE La presente legge entra in vigore il centoottantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. I CAPITANI REGGENTI Data dalla Nostra Residenza, addì 24 aprile 1991/1690 d.f.r. Domenico Bernardini - Claudio Podeschi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva