SLIDES 27 novembre 2013 Gianluca Spolverato Maurizio Pesenti

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SLIDES 27 novembre 2013 Gianluca Spolverato Maurizio Pesenti LA GESTIONE DEI FORNITORI DI LAVORO PER RISOLVERE I PROBLEMI DELLA TERZIARIZZAZIONE

DI COSA PARLIAMO 1. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DELL IVA E DELLE RITENUTE FISCALI: COSA SI RISCHIA. 2. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 5.000 A 200.000: COSA BISOGNA FARE PER EVITARLA. 3. L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA: APPALTI, FORNITURE E ALTRI SERVIZI. 4. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: COSA SI RISCHIA. 5. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL APPALTO. 6. I SISTEMI DI CONTROLLO SUI FORNITORI: COSA SCRIVERE NEI CONTRATTI. 7. LA SOLIDARIETA NEL CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO: QUALI SONO I DANNI COPERTI. 8. LA SOLIDARIETA NELL AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI: QUALI SONO LE REGOLE CON LA P.A. 9. DURC: QUALI SONO I LIMITI DEL DOCUMENTO AI FINI DEL CONTROLLO. 10. DELEGAZIONE DI PAGAMENTO, SURROGAZIONE E ADEMPIMENTI: COSA BISOGNA FARE. pagina 3

APPALTO: LE NORME DI RIFERIMENTO RIFORMA BIAGI (d.lgs. 276/2003) MANOVRA STRAORDINARIA (d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011) DECRETO SEMPLIFICAZIONI (d.l. 5/2012, convertito in l. 35/2012) DECRETO FISCALE (d.l. 16/2012, convertito in l. 44/2012) RIFORMA DEL LAVORO (d.d.l. 3249/2012, convertito in l. 92/2012) DECRETO SVILUPPO (d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012) DECRETO DEL FARE (d.l. 69/2013, convertito in l. 98/2013) DECRETO LAVORO (d.l. 76/2013, convertito in l. 99/2013) pagina 4

SOLIDARIETA NEGLI APPALTI (1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell 11 agosto 2012, ed è entrata in vigore il 12 agosto 2012. La l. 134/2012 ha modificato il comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, già precedentemente modificato dalla l. 44/2012, di conversione del d.l. 16/2012 (c.d. DECRETO FISCALE), entrata in vigore il 29 aprile 2012. L art. 50 d.l. 69/2013 ha apportato modifiche alla disciplina della RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI: al comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, le parole e del versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta sono sostituite dalla seguente dovute Il comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all art. 35, comma 1, d.lgs. 241/1997, e all art. art. 3, comma 3, lett. a), del regolamento di cui al d.p.r. 322/1998. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. pagina 5

SOLIDARIETA NEGLI APPALTI (2) 28 bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. 28 ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28 bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli art. 73 e 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006. pagina 6

SOLIDARIETA : L ART. 29 DOPO IL D.L. 5/2012 Il decreto semplificazioni, fermo restando quanto già previsto dall art. 35, comma 28, d.l. 223/2006 in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, ha chiarito l ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall art. 29 d.lgs. 276/2003. ART. 21 D.L. 5/2012 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. NOTA INAIL 21 FEBBRAIO 2012, N. 1275: CHIARIMENTI Nella nuova formulazione dell art. 29 d.lgs. 276/2003, la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi Inail. Diversamente, la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del d.l. 5/2012), è esclusa per le sanzioni civili, per le quali risponde solo il responsabile dell inadempimento. pagina 7

SOLIDARIETA : COSA CAMBIA CON LA RIFORMA L art. 4, comma 31, l. 92/2012 modifica ancora una volta l art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 in tema di RESPONSABILITA SOLIDALE. Si afferma che quanto previsto dal d.lgs. 276/2003 in materia di responsabilità solidale si applica salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre, in sostituzione dei periodi dal secondo al quinto, del comma 2 dell art. 29 d.lgs. 276/2003, si prevede che: il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori; il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. pagina 8

SOLIDARIETA : L ART. 29 DOPO IL D.L. 76/2013 L art. 9 d.l. 76/2013 introduce le seguenti novità in tema di RESPONSABILITÀ SOLIDALE. 1. LAVORATORI AUTONOMI Viene estesa la solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, quali i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione. 2. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Viene esclusa l applicabilità dell art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, d.lgs. 163/2001. Tale precisazione è in linea con quanto disposto dall art. 1, comma 2, d.lgs. 276/2003 che esclude dal proprio ambito applicativo le P.A. e il loro personale. 3. CONTRATTI COLLETTIVI Viene chiarito che le disposizioni dei contratti collettivi di cui all art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non sono valide con riferimento ai contributi previdenziali e assicurativi. È consentito, pertanto, ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e datori comparativamente più rappresentative di derogare al regime della responsabilità solidale soltanto per quanto attiene ai trattamenti retributivi. pagina 9

IL CONTENUTO DELL ART. 8 D.L. 138/2011 Il d.l. 138/2011 (c.d. Manovra straordinaria) (l. 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata in GU il 16 settembre), individua uno dei principali fattori di crescita e sviluppo nella contrattazione collettiva di livello aziendale, definita dal decreto come CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ. MATERIE CHE POSSONO ESSERE REGOLATE DAGLI ACCORDI AZIENDALI CONTRATTI AZIENDALI E RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO organizzazione del lavoro e della produzione; impianti audiovisivi e introduzione di nuove di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine; contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; regime della solidarietà negli appalti; casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; disciplina dell orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro; collaborazioni coordinate e continuative a progetto; partite Iva I contratti aziendali possono disciplinare: i casi di trasformazione e conversione dei contratti di lavoro; le conseguenze del licenziamento (fanno eccezione il licenziamento discriminatorio e quello in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore e il licenziamento in caso di adozione o affidamento) pagina 10

CONTRATTI AZIENDALI O TERRITORIALI Art. 8 d.l. 138/2011 1. I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività. Art. 8 d.l. 138/2011, con le modifiche del Senato approvate dalla Camera in via definitiva 1. I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l accordo interconfederale del 28 giugno 2011 possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività. pagina 11

SOLIDARIETA : LA DISCIPLINA A CONFRONTO (1) ART. 29, COMMA 2, D.LGS. 276/2003 RIFORMA BIAGI DECRETO SEMPLIFICAZIONI RIFORMA DEL LAVORO In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè e i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell inadempimento. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparaticamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell inadempimento. pagina 12

SOLIDARIETA : LA DISCIPLINA A CONFRONTO (2) ART. 29, COMMA 2, D.LGS. 276/2003 RIFORMA BIAGI DECRETO SEMPLIFICAZIONI RIFORMA DEL LAVORO Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore. L eccezione può essere sollevata anche se l appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. pagina 13

SOLIDARIETA CONTRIBUTIVA: CIRC. INPS 106/2012 L Inps, con circolare 106/2012, ha fornito istruzioni operative per l uniforme redazione del verbale unico di accertamento (denominato verbale ispettivo) che dovrà essere comunicato all obbligato in solido. In particolare, nei casi di accertata solidarietà nell obbligazione contributiva, l ispettore comunica all obbligato in solido il verbale di accertamento (che dovrà essere congruamente motivato) già notificato all obbligato principale che riporterà l esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell addebito, compreso l elenco dei lavoratori e i periodo di lavoro per ciascuno di essi e i riferimenti di legge da cui deriva il vincolo solidale. Il verbale ispettivo evidenzia distintamente per ciascuno degli obbligati solidai, l importo della contribuzione dovuta e delle somme aggiuntive. Sia il verbale ispettivo indirizzato all obbligato principale sia i documenti comunicati agli obbligati solidali avranno un unico NIU, uguale a quello assegnato al verbale ispettivo dell obbligato principale, ma distinti numeri di protocollo. Tali verbali ispettivi dovranno contenere sia i dati anagrafici, fiscali e contributivi relativi all obbligato principale, sia i dati anagrafici e fiscali relativi agli obblighi solidali, questi ultimi indicati nella distinta sezione. In attesa della procedura Verbale Web il documento da trasmettere all obbligato solidale seguirà il modello di Verbale Unico rappresentato nel file predisposti dall Inps. Per monitorare costantemente le posizioni dei debitori solidali, viene disposta la redazione di una particolare scheda, che deve essere compilata dagli ispettori. pagina 14

FIDEIUSSIONI: MODELLO Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, l appaltatore dovrà consegnare a favore del committente idonea fideiussione bancaria rilasciata da istituto di credito di primaria importanza a garanzia dell esatto adempimento di quanto previsto in tema di aspetti retributivi, fiscali, contributivi, assicurativi e assistenziali del personale impiegato nell appalto oggetto del presente contratto. Tale fideiussione deve essere a prima richiesta. Essa dovrà riguardare gli obblighi assunti dall appaltatore in relazione al proprio personale (soci, dipendenti o collaboratori con accordi di qualunque natura), nonché in relazione al personale delle cooperative consorziate. Tale fideiussione, il cui testo dovrà essere conforme a quello allegato al contratto di appalto, dovrà comportare obblighi del fideiussore per l importo minimo di euro = 200.000,00 (euro duecentomila/00) ed avere efficacia, durata e validità temporale corrispondente al periodo di vigenza del presente contratto più anni due, quale limite temporale indicato dall art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. L appaltatore si impegna sin da ora a consegnare a favore del committente una nuova fideiussione bancaria, qualora dovessero intervenire modifiche al suddetto disposto normativo. In caso di mancata consegna della suddetta fideiussione da parte dell appaltatore entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il committente, fatta salva la concessione di eventuali proroghe, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto stesso, con semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola. In caso di rinnovazione tacita del contratto, l appaltatore si impegna espressamente a consegnare al committente, annualmente ed entro la data di decorrenza del contratto rinnovato, una fideiussione bancaria di importo, efficacia, durata e vigenza temporale come sopra indicati. pagina 15

SOLIDARIETA IN CASO DI INFORTUNIO INFORTUNIO SUL LAVORO, RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E PROFILI RISARCITORI (Circ. Min. Lav. 5/2011) Al fine di rafforzare la tutela economica dei lavoratori coinvolti nell appalto, la disposizione di cui all art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008 prevede una responsabilità solidale del committente, dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori per gli eventuali danni riportati dai lavoratori in conseguenza di infortuni sul lavoro non indennizzati dall Inail. ART. 26, COMMA 4, D.LGS. 81/2008 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici La disposizione è di particolare rilievo in quanto, in precedenza, in caso di inadempienza del datore di lavoro a fronte dell obbligo risarcitorio, il lavoratore non poteva avere soddisfazione del suo credito e ciò di fatto penalizzava i dipendenti delle imprese di minori dimensioni e meno strutturate. Quanto alla identificazione dei danni non indennizzabili dall Inail, questi si riferiscono per lo più a quelli che comportano una invalidità inferiore alla soglia minima indennizzabile dall istituto e all eventuale danno biologico differenziale calcolato secondo i criteri della responsabilità civile. pagina 16

SOLIDARIETA NEGLI APPALTI PUBBLICI Il regime della responsabilità solidale nell ambito degli APPALTI PUBBLICI trova le proprie fonti, anzitutto nell art. 1676 c.c. e nell art. 35, comma 28, d.l. 223/2006. A questi meccanismi di solidarietà si aggiunge la previsione dell art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006 secondo cui l affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto. ART. 118, COMMA 6, D.LGS. 163/2006 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva pagina 17

DURC: SEMPLIFICAZIONI L Inps, l Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato. La regolarità contributiva deve essere attestata: per tutti gli appalti pubblici nelle fasi di partecipazione, aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture, collaudo e il pagamento del saldo finale; per la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione; per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori; per il rilascio dell attestazione SOA; per l'iscrizione all'albo dei Fornitori; per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. pagina 18

DURC: LE NOVITA DOPO IL D.L. 69/2013 L'art. 31 l. 98/2013, di conversione del d.l. 69/2013, è intervenuto sulla validità temporale del Durc, stabilendo che il documento per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture vale per 120 giorni dalla data del suo rilascio. Il Ministero del Lavoro, con circolare 36/2013, ha chiarito che tale disposizione, introdotta in sede di conversione del d.l. 69/2013, risulta applicabile esclusivamente ai Durc rilasciati dopo il 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della l. 98/2013). I Durc rilasciati prima del 21 agosto godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente I soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici debbono acquisire d ufficio il Durc per gli appaltatori e per i subappaltatori. Il Durc acquisito nella prima fase di un appalto pubblico può esser utilizzato anche per l acquisizione e la stipula di altri contratti pubblici diversi da quello per il quale è stato acquisito. Per il saldo finale è sempre prevista l acquisizione di un nuovo Durc. In caso di inadempienza verso gli Enti previdenziali e assicurativi è previsto un intervento sostitutivo con trattenuta dal pagamento delle somme dovute in misura pari all inadempienza. L Inail, con la nota del 28 agosto 2013, ha informato che dal 2 settembre 2013 il sistema informatico non consente più l'inoltro della richiesta di Durc se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l'indirizzo PEC della Stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. I Durc richiesti dalla stessa data saranno recapitati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nella richiesta stessa pagina 19

DURC: I LIMITI AI FINI DEL CONTROLLO Quali sono i requisiti necessari perché sia attestata la regolarità contributiva? Correttezza degli adempimenti mensili o periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; inesistenza di inadempienze in atto; richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole; sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC la presenza di: crediti dell'istituto previdenziale già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario crediti dell'istituto previdenziale non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato della sentenza) aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato e ai soli fini della partecipazione a gare di appalti uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione pagina 20

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO E SURROGAZIONE LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (art. 1269 c.c.) L appaltatore delega il committente, che accetta, a pagare i lavoratori. Con il pagamento il committente estingue allo stesso tempo sia il debito dell appaltatore verso i dipendenti dello stesso che il proprio debito nei confronti dell appaltatore. LA SURROGA (art. 1203 c.c.) Il committente paga i dipendenti dell appaltatore. Essendo obbligato in solido, opera l istituto della surroga legale: cioè, in automatico, nel momento in cui il committente paga i lavoratori, diventa creditore dell importo pagato nei confronti dell appaltatore. Pertanto, se ha a sua volta dei crediti, opererà l istituto della compensazione. A QUALE INTERESSE RISPONDONO QUESTI ISTITUTI Con entrambi questi metodi di pagamento, delegazione e surroga, il committente raggiunge due obiettivi: estingue il proprio debito nei confronti dell appaltatore ed estingue il debito dell appaltatore rispetto a cui è responsabile in solido. pagina 21

CONTROLLO SUI FORNITORI: DOCUMENTAZIONE (1) Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale dell appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell art. 26, comma 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, nonché per la verifica dell osservanza degli obblighi di legge in materia di solidarietà, l appaltatrice fornirà alla committente, relativamente ai rapporti di lavoro oggetto dell appalto, copia della seguente documentazione. PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o la visura camerale aggiornata della Società; iscrizione Inps e Inail; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 d.lgs. 81/2008; documento di valutazione dei rischi di cui all art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 ovvero autocertificazione di cui all art. 29, comma 5, d.lgs. 81/2008; dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell appalto; fotocopia delle dichiarazioni inviate al competente Centro provinciale per l impiego; dichiarazione che i lavoratori sono retribuiti secondo il corrispondente contratto collettivo nazionale di settore; documentazione relativa ai mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia dei lavori da eseguire; eventuale documentazione relativa alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell esecuzione dei lavori presso la Committente pagina 22

CONTROLLO SUI FORNITORI: DOCUMENTAZIONE (2) documentazione inerente il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; OGNI MESE documentazione inerente il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro; attestazione dei lavoratori inerente il regolare pagamento delle retribuzioni; dichiarazione inerente eventuali modifiche e integrazioni all elenco del personale impiegato nell appalto (unitamente alla fotocopia delle dichiarazioni inviate al competente Centro provinciale per l impiego); OGNI ANNO, la documentazione attestante il regolare pagamento dei premi assicurativi Inail pagina 23

CASSETTO FISCALE E CASSETTO PREVIDENZIALE Utilizzatori Contenuti Servizio CASSETTO PREVIDENZIALE Consente all azienda, tramite i soggetti intermediari (consulenti e professionisti, associazioni di categoria) la consultazione della propria posizione aziendale dati anagrafici sintetici e di dettaglio DM10 trasmessi riepilogo pagamenti effettuati (F24) crediti/inadempienze presenza domande Cig (ordinaria e straordinaria) note di rettifica E-mens trasmessi riepilogo ispezioni di vigilanza iscrizione a Ruolo dilazioni su Cartella fondi Interprofessionali dati Infocamere stampa del fascicolo completo www.inps.it servizio on line per le aziende e i consulenti cassetto previdenziale CASSETTO FISCALE Consente ai professionisti abilitati al servizio Entratel di consultare i dati relativi ai clienti, previa presentazione all'ufficio delle Entrate delle deleghe conferite dai clienti dati anagrafici dati delle dichiarazioni fiscali partire dall'anno d'imposta 1998 dati di condono e concordati dati dei rimborsi erogati a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 1994, e i dati dei rimborsi automatizzati scaturiti da dichiarazioni e istanze di tipo Iva dati dei versamenti effettuati tramite i modelli F23 e F24 dati patrimoniali relativi agli atti registrati presso gli uffici finanziari http://telematici.agenziaentrate.gov.it. consultazioni (area riservata) cassetto fiscale pagina 24

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