Profilassi dell'anemia infettiva degli equini. Modifica della periodicita' dei controlli ufficiali adottati con D.G.R del 29/8/2005.

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REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 24-1222 Profilassi dell'anemia infettiva degli equini. Modifica della periodicita' dei controlli ufficiali adottati con D.G.R. 33-729 del 29/8/2005. A relazione dell'assessore Saitta: Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3716 del 06.09.1995 avente ad oggetto Registrazione sanitaria degli equini e profilassi dell anemia infettiva con cui, nell ambito del piano nazionale di controllo dell anemia infettiva degli equini, furono introdotte in via d urgenza garanzie sanitarie a tutela del patrimonio equino regionale e degli allevamenti, in armonia con le indicazioni ministeriali e le disposizioni vigenti allora in materia; visto l articolo 2, comma 1 lett. c) del sopra citato decreto n. 3716, che stabilisce che il Servizio veterinario delle ASL provvede a sottoporre a vigilanza sanitaria, almeno una volta all anno, tutte le sedi in cui si detengono equidi, effettuando per ogni capo il controllo di identità, la visita sanitaria e, su tutti i soggetti di età superiore a sei mesi, un accertamento sierologico per anemia infettiva; vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 33-729 del 29.08.2005 avente ad oggetto Registrazione sanitaria degli equini e profilassi dell anemia infettiva degli equini con la quale veniva riapprovato il D.P.G.R. n. 3716 del 06.09.1995 e ne veniva confermata la validità salvo stabilire la variazione della periodicità dei controlli di cui all articolo 2 comma 1 lettera c portandola ad almeno una volta ogni due anni; dato atto che il patrimonio equino piemontese è soggetto a controllo sistematico per l anemia infettiva degli equidi fin dal 1989 e che in Piemonte il piano di controllo ha dato esiti favorevoli, tanto che i casi di malattia denunciati nella Regione negli ultimi quattro anni sono stati solo quattro a fronte di oltre ottantamila controlli, ed attribuibili unicamente a trasferimenti di soggetti di provenienza extraregionale o che hanno avuto contatti a rischio in territorio extraregionale; preso atto che l anemia infettiva degli equidi è tuttavia ancora presente in talune Regioni italiane nonché in altri Paesi dell Unione Europea ed extra UE, da cui possono provenire equidi destinati ad aziende situate nel territorio piemontese; considerato inoltre che il rischio maggiore di infezione riguarda attualmente determinate tipologie di allevamento, in particolare quelli dove vi sia coesistenza con muli o nei quali ci sia un elevato turnover di animali o ancora dove gli equidi vengono movimentati frequentemente per la partecipazione a manifestazioni ippico sportive; vista la nota prot. n. 19634 del 29.10.2012 con la quale il Ministero della Salute ha comunicato che, con il supporto tecnico del Centro di referenza nazionale per l anemia infettiva degli equidi sta procedendo alla predisposizione di una bozza di piano di controllo e che, nelle more della predisposizione di tale provvedimento, le Regioni vengono invitate a garantire un livello di sorveglianza e controlli adeguato alle prescrizioni della normativa di settore ancora vigente, suggerendo altresì di tener conto di specifiche situazioni di rischio soprattutto in riferimento a particolari zone o tipologie di allevamento che a seguito dell attività pregressa possono essere ritenute suscettibili di maggior controllo; ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover proseguire l attuazione del piano di profilassi dell anemia infettiva equina;

atteso che in base ai contenuti delle circolari applicative emanate dal competente Settore regionale della Direzione Sanità, prot. n. 2800/DB2002 del 1/2/2011 e prot. n. 29253/DB2017 del 21/11/2012, sono di norma esclusi dai controlli di cui sopra gli equidi detenuti negli allevamenti con esclusivo indirizzo da produzione carne(ingrasso) e con destinazione unica al macello; ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire una adeguata attività di sorveglianza nei confronti della malattia, visti i risultati conseguiti e le mutate condizioni epidemiologiche, considerata l opportunità di razionalizzazione degli interventi e di riduzione della spesa pubblica, rimodulare la periodicità minima dei controlli - già modificata con D.G.R. n. 33-729 del 29.08.2005 - portandola ad almeno una volta ogni quattro anni, facendo salve eventuali valutazioni del rischio effettuate a livello locale sulla base degli aspetti sopra richiamati, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, unanime, delibera - di confermare la validità e di riapprovare il contenuto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3716 del 06.09.1995 - già modificato con D.G.R. n. 33-729 del 29.08.2005 -, modificando l art. 2, per le motivazioni indicate in premessa, come nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; - di disporre che i Servizi veterinari delle ASR provvedano, nell ambito del piano di controllo dell anemia infettiva degli equini, a sottoporre a vigilanza sanitaria, almeno una volta ogni quattro anni, tutte le sedi in cui si detengono equini, effettuando per ogni capo il controllo di identità, la visita sanitaria e, su tutti i soggetti di età superiore a sei mesi, un accertamento sierologico per anemia infettiva, rimanendo invariato tutto quanto previsto dalle norme vigenti in caso di insorgenza di nuovi focolai; - di demandare al competente Settore della Direzione Sanità la predisposizione di indicazioni ai Servizi veterinari delle ASL in ordine alla possibilità di disporre periodi più brevi per l effettuazione dei controlli sull identificazione e registrazione o per gli accertamenti sierologici, con riferimento a casi specificati, sulla base di una valutazione del rischio effettuata a livello locale. Le ASL che definiranno periodicità particolari, le adotteranno in un apposito documento che motivi la scelta effettuata. La presente deliberazione sarà pubblicata sull apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. n. 22/2010. (omissis) Allegato

Registrazione sanitaria degli equidi e profilassi dell anemia infettiva. - Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265; - visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8.2.1954, n. 320, e successive modificazioni; - visto il D.M. 4.12.1976, sulla profilassi dell anemia infettiva degli equini; - vista la Legge 23.12.1978, n. 833 e successive modificazioni; - vista la Legge Regionale 26.10.1982, n. 30; - via la Legge 2.6.1988, n 218; - visto il D.P.G.R. 24.5.1989, n. 4572, sulla profilassi dell anemia infettiva degli equini; - vista la Legge 15.1.1991, n. 30, sulla riproduzione animale; - vista la D.G.R. n. 208-24322 del 14.4.1993; - vista la Decisione 93/623/CEE, che istituisce il documento di identificazione che scorta gli equini registrati; - visto il D.P.R. 11.2.1994, n. 243, che disciplina gli scambi di equini; - visto il D.M. 8.5.1995, relativo alle norme sanitarie per la movimentazione di cavalli a fini ippico-sportivi; - considerato che in Piemonte il piano regionale di profilassi dell anemia infettiva degli equini ha comportato la registrazione sanitaria degli equini e l acquisizione della qualifica sanitaria per tutte le scuderie, ippodromi ed altre sedi che ospitano equini, con l eccezione degli allevamenti destinati all esclusiva produzione di carne; - considerato che l anemia infettiva degli equini non è stata ancora eradicata e che nel 1994 si sono diagnosticati in Piemonte 13 casi di malattia, attribuibili per lo più a trasferimenti di soggetti di provenienza extraregionale; - vista la circolare del Ministero della Sanità n. 3 del 21.1.1995, con la quale si prevede la realizzazione di un piano nazionale di controllo dell anemia infettiva degli equini; - considerato che, per la liberalizzazione degli scambi e dei trasferimenti animali, è necessario fornire garanzie sanitarie all origine; - ritenuto necessario proteggere gli allevamenti indenni, tutelando il patrimonio equino regionale, in armonia con le indicazioni ministeriali; - sentiti i Servizi veterinari delle ASR maggiormente interessate; - visto il parere favorevole del Ministero della Sanità ART.1 I detentori di equini, che non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti a segnalare la presenza degli animali al Servizio Veterinario della ASL. Le nuove introduzioni devono essere segnalate entro 8 giorni. ART. 2 Il Servizio veterinario della ASR provvede a: a) mantenere una registrazioni aggiornata di tutti le sedi in cui si detengono equini, secondo una codificazione omogenea su base regionale; b) identificare individualmente gli equini, con eccezione di quelli presenti negli allevamenti destinati all esclusiva produzione di carne; c) sottoporre a vigilanza sanitaria, almeno una volta ogni quattro anni, tutte le sedi in cui si detengono equini, effettuando per ogni capo il controllo di identità, la visita sanitaria e, su tutti i soggetti di età superiore a sei mesi, un accertamento sierologico per anemia infettiva. Sono di norma esclusi dai controlli di cui sopra gli equidi detenuti negli allevamenti con esclusivo indirizzo da produzione carne(ingrasso) e con destinazione unica al macello.

ART. 3 Agli equini identificati e controllati sanitariamente con esito favorevole il Servizio veterinario della ASR rilascia un libretto sanitario numerato, conforme al documento di identificazione previsto per gli equini dalla Decisione 93/623/CEE, la cui validità è rinnovata annualmente. Sul libretto sanitario, ai capitoli IV e VII, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti del Servizio veterinario dell ASR. Il libretto sanitario deve scortare gli equini e deve essere esibito su richiesta dei Servizi veterinari addetti al controllo. Per i trasferimenti di equini nel territorio della Regione Piemonte il libretto sanitario sostituisce il certificato di cui al D.M. 4.12.1976. Sono altresì considerati validi i documenti di identificazione conformi alla Decisione 93/623/CEE rilasciati ai sensi della Legge 15.1.1991, n, 30 e del D.M. 8.5.1995, purchè vidimati e compilati per quanto di competenza dal Servizio veterinario dell ASR. La validità del libretto sanitario deve essere temporaneamente sospesa, trascrivendone le motivazioni al capitolo VII, per tutto il periodo di vigenza di eventuali provvedimenti di Polizia Veterinaria. Alla morte dell equino, il libretto sanitario deve essere restituito all ASR che lo ha rilasciato o vidimato. ART. 4 Presso le sedi in cui si detengono equini in numero superiore a tre è fatto obbligo di tenere aggiornato un registro di carico e scarico in cui devono essere annotate le introduzioni e gli allontanamenti degli animali, con le relative sedi di origine e destinazione dei capi, individuati con riferimento al numero di libretto sanitario. Il registro deve essere controllato e vidimato nel corso dei sopralluoghi effettuati dai Servizi veterinari. ART. 5 Gli equini introdotti dal territorio di altre Regioni, con l eccezione degli animali da macello e dei capi destinati agli allevamenti per l esclusiva produzione di carne, devono essere scortati dal certificato di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. 4.12.1976 corredato da una scheda segnaletica di identificazione, ovvero da un libretto sanitario conforme alle prescrizioni del presente decreto. Gli equini di provenienza estera e gli equini nazionali sprovvisti di libretto sanitario, prima del rilascio dello stesso, devono subire gli accertamenti di cui all art. 2 del presente decreto. ART. 6 Gli equini risultati positivi per anemia infettiva devono essere immediatamente sottoposti a rigoroso isolamento, sequestro e vigilanza veterinaria, fino alla morte o alla macellazione, in sedi o ricoveri appositi. Nella sede di detenzione le misure di Polizia veterinaria vengono revocate dopo l eliminazione dei soggetti infetti e l esecuzione, con esito negativo, di due accertamenti sierologici su tutto l effettivo, effettuati ad intervallo di tre mesi. ART. 7 In caso di riscontro di irregolarità nell introduzione di equini, tutti i capi presenti devono essere nuovamente sottoposti ai controlli sanitari di cui all articolo 2 del presente decreto. ART. 8 Dei prelievi per la diagnosi sierologia di anemia infettiva degli equini effettuati dai liberi professionisti iscritti all apposito elenco istituito presso l Assessorato regionale alla Sanità deve essere preventivamente informato il Servizio veterinario dell ASR. Competono in ogni caso ai Servizi Veterinari delle ASR tutti gli altri accertamenti di identità e sanitari di cui al precedente articolo 2.

ART. 9 Per le prestazioni veterinarie di cui al precedente articolo 2, si applicano le tariffe di cui ai punti A6 e A9 dell allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 208-24322 del 14.4.1993. ART. 10 Per le violazioni al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8.2.1954, n. 320. ART. 11 Il precedente Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24.5.1989, n. 4572 è abrogato.