PROVINCIA DI GENOVA NS. RIFERIMENTI



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PROVINCIA DI GENOVA OGGETTO Servizio di trasloco, trasporto, facchinaggio, movimentazione e consegna di beni vari per le esigenze degli immobili della Provincia di Genova COMMITTENTE/CONTRAENTE Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie DEFINIZIONI Provincia... Ufficio... Fornitore... Soggetto aggiudicatario... Concorrente/i... Trasporto... Trasloco... Facchinaggio... Movimentazione... Sopralluogo... La Provincia di Genova, nella sua qualità di contraente L Ufficio Provveditorato ed Economato, che gestisce per conto della Provincia l esecuzione del contratto Il soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto di servizio Il concorrente che in base ai criteri di aggiudicazione ha presentato la migliore offerta e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario I soggetti ammessi a partecipare alla gara Il servizio con cui un vettore è obbligato a trasferire cose da un luogo a un altro Il complesso delle operazioni di trasferimento, facchinaggio e sistemazione di oggetti, effettuate per il trasferimento di uffici Il lavoro di trasporto di beni materiali eseguito senza l ausilio di veicoli a motore mediante l impiego di manodopera di fatica Il lavoro di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori addetti, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico La visita eseguita da tecnici ed addetti del Fornitore sui luoghi interessati dalle attività di trasloco e facchinaggio, rivolta ad organizzare ed ottimizzare lo svolgimento delle prestazioni NS. RIFERIMENTI Responsabile per la Provincia Indirizzo per la fatturazione Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie Ufficio Provveditorato ed Economato Telefono n. 010.5499.817-650 Telefax n. 010.5499.715 Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie Ufficio Contabilità Economica - Fatture Piazzale Mazzini, 2 16122 Genova

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 2 di 30 NS. RIFERIMENTI Magazzino Genova Centro Magazzino Genova Quarto Piazzale Mazzini, 2 16122 - Genova Mobile n. 320 4359070 Telefono n. 010.5499.273 Telefax n. 010.5499.244 magsedecentrale@provincia.genova.it Via Ardini, 22 c 16147 - Genova Mobile n. 340 3505853 Telefono n. 010.5499.924 Telefax n. 010.5499.715 magazzinosedi@provincia.genova.it 2

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 3 di 30 SOMMARIO Pagina Articolo 1 Oggetto dell'appalto... 4 Articolo 2 Analisi del fabbisogno... 4 Articolo 3 Base di gara... 4 Articolo 4 Durata dell appalto... 4 Articolo 5 Prestazioni... 5 Articolo 6 Descrizione di massima dei beni oggetto delle prestazioni... 5 Articolo 7 Luoghi interessati alle Prestazioni... 5 Articolo 8 Configurazione del servizio... 6 Articolo 8.1 Dotazione minima di risorse umane e strumentali... 7 Articolo 8.2 Sopralluoghi... 7 Articolo 8.3 Imballaggi e relativi colli... 8 Articolo 8.4 Smontaggio... 8 Articolo 8.5 Trasporto... 8 Articolo 8.6 Facchinaggio interno... 8 Articolo 8.7 Rimontaggio e posizionamento dei beni... 9 Articolo 9 Responsabili delle prestazioni... 9 Articolo 10 Attivazione ed organizzazione delle Prestazioni... 9 Articolo 11 Tempi di evasione delle RAP... 10 Articolo 12 Controllo ex-post delle Prestazioni... 10 Articolo 13 Corrispettivi... 11 Articolo 14 Fatturazione e modalità di pagamento... 11 Articolo 15 Adempimenti successivi all aggiudicazione... 12 Articolo 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e in materia di sicurezza... 12 Articolo 17 Oneri a carico del Fornitore... 13 Articolo 18 Oneri a carico della Provincia... 14 Articolo 19 Polizze assicurative... 14 Articolo 20 Cauzione definitiva... 14 Articolo 21 Subappalto e cessione del contratto... 14 Articolo 22 Penali... 15 Articolo 23 Risoluzione... 15 Articolo 24 Recesso... 15 Articolo 25 Tutela della privacy... 15 Articolo 26 Controversie... 16 Articolo 27 Norme regolanti l affidamento... 16 ALLEGATO... 17 3

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 4 di 30 Articolo 1 Oggetto dell'appalto Il presente appalto ha per oggetto prestazioni di trasloco, trasporto, facchinaggio, movimentazione e consegna di mobili, arredi, attrezzatura informatica ed elettronica varia, materiale archivistico e beni di cancelleria per le esigenze degli edifici di proprietà e/o utilizzati dalla Provincia. Le prestazioni possono essere svolte nel territorio del Comune di Genova e dell intera Provincia. Articolo 2 Analisi del fabbisogno La Provincia annualmente esegue con le risorse umane interne servizi di logistica per circa 500 ore di servizio, pari a circa 770-800 ore di servizio/uomo percorrendo circa 6.000 km con un proprio mezzo di trasporto, indicativamente così ripartiti: a) Trasporto di arredi e suppellettili pari a circa il 25%; b) Trasporto di attrezzature informatiche ed elettroniche pari a circa il 25%; c) Trasporto di pallet di carta per stamperia e beni di cancelleria varia pari a circa il 35%; d) Trasporto di materiale archivistico pari a circa il 10%; e) Trasporto di beni vari pari a circa il 5%. Articolo 3 Base di gara Il costo ora servizio/uomo a base di gara è pari ad 25,50# (venticinque/50), IVA esclusa. Le prestazioni da erogare, che il Fornitore è tenuto a garantire, sono stimate, per un periodo pari a 12 mesi, pari a 21.217,50 (ventumiladuecentodiciassette/50), IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Le mere prestazioni ammontano ad. 20.017,50 e gli oneri per la sicurezza sono computati pari ad un valore di 1.200,00. La Provincia, nel corso del periodo di validità del contratto, ha facoltà di ordinare le prestazioni per un ammontare corrispondente al valore delle mere prestazioni così come sopra esposto. L importo contrattuale potrà subire oscillazioni a seconda delle effettive prestazioni rese, entro il limite del 20%, in diminuzione o del 30% in aumento, senza che l aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna a modificare le condizioni contrattuali oppure in ordine ai prezzi unitari applicati. Articolo 4 Durata dell appalto La durata dell'appalto è fissata in 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio di esecuzione dell appalto attestato da apposito verbale redatto in contraddittorio con il Soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 304 del D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Per durata dell appalto si intende il periodo entro il quale la Provincia può emettere utilmente le Richieste di Attivazione di Prestazioni (d ora in avanti denominate RAP), la cui esecuzione resta regolata dal presente capitolato anche se avrà luogo oltre detto periodo. L appalto potrà essere prorogato fino a ulteriori 3 mesi, previa comunicazione scritta della Provincia da inviare al Soggetto aggiudicatario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo, anche eventualmente incrementato del 30% di cui all Articolo 3, e fino al raggiungimento massimo del medesimo. Il Fornitore si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni contrattuali. E escluso ogni tacito rinnovo dell appalto in oggetto. 4

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 5 di 30 Articolo 5 Prestazioni Le prestazioni oggetto del contratto d appalto sono: a) sopralluoghi conoscitivi presso gli immobili ed i siti di partenza e di arrivo dei beni da trasferire; b) fornitura di idonei e sufficienti contenitori in cartone o in plastica o altro materiale idoneo alle operazioni di conservazione e movimentazione dei beni da trasportare, unitamente al nastro adesivo per protezione; c) smontaggio dei mobili e di tutte le suppellettili da traslocare; d) trasporto di beni dall immobile di partenza a quello di destinazione con consegna al piano o fondo archivistico o magazzino specifico; e) facchinaggio; f) rimontaggio e posizionamento degli arredi e delle suppellettili. Articolo 6 Descrizione di massima dei beni oggetto delle prestazioni I beni oggetto delle prestazioni di trasloco, trasporto, facchinaggio, movimentazione e consegna potranno essere costituiti da: a) arredi e suppellettili (es. scrivanie, poltrone, divani, sedie, armadi componibili e non, pareti attrezzate, scaffali, lampade, lampadari, appendiabiti, piante etc.); b) minuteria, pacchi di documenti, faldoni, materiale cartaceo in genere ed altri materiali vari collocabili in scatoloni; c) biblioteche; d) archivi generali; e) materiali informatici (PC, monitor PC, stampanti e periferiche varie); f) fotocopiatrici, condizionatori, televisori, macchine per ufficio e apparecchiature elettroniche ed elettriche in genere; g) pallet di carta per stamperia e beni di cancelleria varia. Sono esclusi dalle operazioni citate le opere d arte, materiali pericolosi e rifiuti. Articolo 7 Luoghi interessati alle Prestazioni I principali luoghi interessati alle Prestazioni sono di seguito elencati: SEDI PROVINCIA DI GENOVA INDIRIZZI RECAPITI AUTOFFICINA VIABILITA' Via Geirato 16141 Molassana CFP BRODOLINI Via Viazze 1 - Loc. Sarissola 16012 Busalla (GE) CFP SPINELLI Via Adamoli 3 16141 Molassana - Genova CFP TRUCCO Via Pastorino, 32 A 16162 Bolzaneto Genova CPI CHIAVARI Corso Millo 13b op. S.ta Levaggi 3 16043 Chiavari (GE) CPI LEVANTE NERVI Via del commercio 3 16167 Nervi - Genova CPI MEDIO PONENTE VILLA Via Muratori 7 Villa Bombrini BOMBRINI 16152 Cornigliano - Genova tel. 010 5499651 mail: officina.area12@provincia.genova.it Tel. 010/9643017 mail: spinelli@provincia.genova.it Tel. 010 5497 222 mail: spinelli@provincia.genova.it Tel. 010 7450 010 mail: trucco@provincia.genova.it Tel. 0185 300144 mail: cpitigullio@provincia.genova.it Tel. 10 5497470 mail: cpilevante@provincia.genova.it Tel. 010 5497818 mail:cpimedioponente@provincia.genova.it 5

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 6 di 30 SEDI PROVINCIA DI GENOVA INDIRIZZI RECAPITI CPI PONENTE Via Prà 63 c/o Villa Podestà 16157 Prà - Genova CPI VALBISAGNO Via Adamoli 3A nero (Cà de Pitta) 16141 Molassana - Genova CPI VALPOLCEVERA Via Teglia 12 16161 Teglia - Genova VIA CESAREA/CPI CENTRO LEVANTE I.AT. SANTA MARGHERITA Via Cesarea 14 16121 Genova Piazza Vittorio Veneto 16038 Santa Margherita Ligure (GE) I.A.T. CHIAVARI Corso Assarotti 1 16043 Chiavari (GE) I.A.T. PORTOFINO Via Roma, 35 16034 Portofino (GE) I.A.T. RAPALLO Lungomare Vittorio Veneto 7 16035 Rapallo (GE) I.A.T. SESTRI LEVANTE Piazza S. Antonio 10 16039 Sestri Levante (GE) SE.DI. - Palazzina Polizia L.go F. Cattanei 1 Provinciale 16147 Quarto Genova SE.DI. L.go F. Cattanei 3 16147 Quarto - Genova SE.DI. Palazzina Turismo Via Maggio (lato ASL) 16147 Quarto - Genova SEDE Centrale P.le Mazzini 2 16122 Genova URP Sede centrale Salita S. Caterina 52 r 16122 Genova URP CHIAVARI Via Vinelli 9 16043 Chiavari Tel. 010 5497901 mail: cpiponente@provincia.genova.it Tel. 010 5497200 mail: cpivalbisagno@provincia.genova.it Tel. 010 5497950 mail: cpivalpolcevera@provincia.genova.it Tel. 010 5497523 mail: cpicentrolevante@provincia.genova.it Tel. 0185 287485 mail: iat.santamargheritaligure@provincia.genov a.it Tel. 0185 325198 mail: iat.chiavari@provincia.genova.it Tel. 0185 269024 mail: iat.portofino@provincia.genova.it Tel. 0185 230346 mail: iat.rapallo@provincia.genova.it Tel. 0185 457011 mail: iat.sestrilevante@provincia.genova.it Tel. 010 5499852/935 mail: polizprov@provincia.genova.it Tel. 010 5499817/650 mail: provveditorato@provincia.genova.it Tel. 010 5499817/650 mail: provveditorato@provincia.genova.it Tel. 010 5499817/650 mail: provveditorato@provincia.genova.it Tel. 800 509420 mail: info@provincia.genova.it Tel. 0185 305778 mail: uffprochiavari@provincia.genova.it Le specifiche caratteristiche degli edifici potranno essere individuate da parte dei concorrenti durante il periodo che precede la seduta di gara, mediante la richiesta di svolgimento di sopralluogo, previo contatto con il Sig. Natale Crosa in servizio presso l Ufficio Provveditorato ed Economato, tel. 010 5499.639, cell. n. 320-2395061, mail: crosa.n@provincia.genova.it. Articolo 8 Configurazione del servizio L esecuzione delle prestazioni deve essere realizzata in modo tale da garantire il minimo intralcio alle attività istituzionali e correnti ed essere svolta in maniera efficiente, efficace nonché a perfetta regola d arte. Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere svolte dal Fornitore in consonanza agli accordi presi con il Responsabile della Provincia, di cui all Articolo 9 del presente capitolato. L'inizio e il termine dei servizi, ai fini della determinazione dei compensi dovuti al Fornitore, decorrono dall'ora in cui il personale dello stesso si presenta al Referente della struttura presso la quale dovranno essere effettuate la prestazioni, fino al momento nel quale verrà dato ordine di sospendere o si riterranno concluse le prestazioni. L'inizio e il termine degli interventi devono risultare da apposita modulistica predisposta dalla Provincia vistata dal Referente della struttura interessata dalle operazioni, per ogni giorno di intervento. 6

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 7 di 30 Per ogni intervento richiesto, il Fornitore deve garantire cartoni, nastri adesivi, contenitori di plastica ed altri materiali ed oggetti eventualmente necessari allo svolgimento delle operazioni, che si intendono gratuitamente prestati alla Provincia; al termine delle singole prestazioni gli stessi potranno essere ritirati dal Fornitore se ritenuti ancora idonei per interventi futuri. Il personale del Fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai beni e alle strutture; a tal fine dovrà utilizzare i mezzi di trasporto ritenuti più idonei e dotati di adeguata portata, nonché di speciali sistemi di protezione e bloccaggio dei carichi. Il Fornitore deve provvedere a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico quali zone a traffico limitato o aree pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco/trasporto; pertanto non possono essere specificamente fatturati a carico della Provincia gli oneri comunali per l eventuale occupazione del suolo pubblico. Articolo 8.1 Dotazione minima di risorse umane e strumentali L organizzazione delle risorse umane e strumentali per un efficiente ed efficace erogazione delle Prestazioni richieste dalla Provincia fa capo al Fornitore, che deve purtuttavia garantire che l inquadramento professionale dei lavoratori svolgenti le prestazioni semplici non sia inferiore al 6 livello, e non inferiore al 5 livello l inquadramento professionale del Coordinatore nei casi di prestazioni complesse, secondo il C.C.N.L. LOGISTICA, TRASPORTO MERCI e SPEDIZIONE; inoltre il Fornitore deve garantire che gli automezzi adibiti al trasporto su strada per conto terzi non abbiano una portata inferiore a quella prevista dalla legge a seconda della quantità e qualità delle merce trasportata. Le suddette informazioni devono essere dettagliate a completamento dell offerta economica, nella quale devono essere indicati l inquadramento del Responsabile Coordinatore dei servizi e dei singoli lavoratori eventualmente assegnati al presente appalto; il numero, le caratteristiche, le prestazioni, la vetustà dei mezzi, nello specifico circa gli automezzi adibiti al trasporto su strada per conto terzi deve essere dichiarata il numero e la capacità di carico espressa in quintali di ogni automezzo in proprietà e/o leasing; circa possibili autoscale deve essere dichiarata il numero e la capacità di carico espressa in quintali; circa le altre attrezzature di lavoro devono essere dichiarati gli attrezzi che potrebbero essere messi a disposizione quali: carrelli, transpallet manuali e/o elettrici, pedane, muletti et ecc. Articolo 8.2 Sopralluoghi I sopralluoghi sono funzionali allo svolgimento ottimale delle prestazioni più complesse deducibili in appalto. I sopralluoghi, a seconda della natura, caratteristiche e quantità delle prestazioni, potranno essere svolti su richiesta sia della Provincia sia del Fornitore e, comunque, soltanto ove ricorrano presupposti operativi e necessità comprovate. Esso potrà essere svolto, comunque, solo dietro autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile della Provincia. I sopralluoghi devono essere svolti, senza intralcio per le attività svolte negli immobili e negli uffici interessati dalle prestazioni, nelle date e negli orari che il Responsabile della Provincia per le prestazioni avrà concordato con il Responsabile del Fornitore. I sopralluoghi del personale del Fornitore possono avvenire esclusivamente alla presenza di dipendenti della Provincia, all uopo indicati, in giorni lavorativi e feriali e comunque dalle ore 08:00 alle 16:00. In caso di preventivo da parte del Fornitore, il preventivo deve essere inoltrato alla Provincia non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di svolgimento del sopralluogo, salvo termini più ridotti in casi d urgenza. Il Responsabile del Fornitore, a seguito di ciascun sopralluogo, deve attestare mediante apposito rapporto che il sopralluogo è stato eseguito e che il personale dello stesso Fornitore ha visionato i beni ed i materiali da trasferire. Tale rapporto di sopralluogo, visionato e controfirmato dal Responsabile della Provincia o suo delegato, normalmente costituirà la base informativa delle prestazioni oggetto della RAP. 7

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 8 di 30 Detto rapporto dovrà riportare quantità e caratteristiche dei beni da trasportare. Articolo 8.3 Imballaggi e relativi colli I colli, debitamente imballati, conterranno generalmente, ma non esclusivamente, i beni indicati all Articolo 6 del presente Capitolato. I materiali, che il Fornitore deve impiegare per proteggere i beni da movimentare, devono essere conformi alle disposizioni di legge nazionali e regionali obbligatorie in vigore al momento dello svolgimento delle operazioni. Il Fornitore è tenuto a fornire materiali idonei alle operazioni di imballaggio ai fini del trasferimento dei beni e degli oggetti della Provincia. Per materiali fragili quali computer, apparecchiature tecniche, video, quadri, lampadari, ecc., sarà cura e responsabilità del Fornitore provvedere ad effettuare le operazioni di imballo con materiali idonei onde evitare ogni danno e avaria al materiale. I beni soggetti a movimentazione devono essere sistemati dal personale incaricato dal Fornitore in scatole di cartone ovvero in contenitori di plastica od altro materiale idoneo di proprietà del Fornitore. Il suddetto materiale da utilizzarsi per imballare i beni deve essere prestato alla Provincia a titolo gratuito. Articolo 8.4 Smontaggio Tale attività dovrà essere prestata a regola d arte ed in modo tale da preservare i beni da smontare da danni ai materiali (abrasioni, rotture, ecc.) e smarrimenti alle parti ed ai rivestimenti che li compongono. Essa potrà comprendere, ove necessario ai fini dell imballaggio, facchinaggio e trasporto, lo smontaggio di viti, bulloni, ganci, cerniere, serrature, maniglie, cablaggi, ecc. che dovranno essere accuratamente riposte e conservate in appositi involucri da accludere agli imballi relativi agli oggetti cui appartengono. Articolo 8.5 Trasporto Il trasporto deve essere svolto impiegando appositi mezzi di trasporto, in numero sufficiente e di portata adeguata, al fine di preservare l integrità dei beni ritirati. Le prestazioni di trasporto devono essere svolte: con personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio; fornendo e posando le segnalazioni nei punti prescritti e, comunque, applicando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza; avendo la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l agibilità di tutti gli spazi comuni (pianerottoli, androni, percorsi pedonali, ascensori, ecc.), consentendo il passaggio di persone e automezzi, durante lo svolgimento delle prestazioni. Articolo 8.6 Facchinaggio interno Detta prestazione consiste nell esecuzione delle movimentazioni dei beni e materiali di cui all Articolo 6 all interno degli edifici di pertinenza dell Amministrazione. Essa deve essere svolta senza l ausilio di automezzi di trasporto e per tutte le esigenze in cui occorre ricorrere solo a manodopera di fatica e, ove necessario, a carrelli trasportatori e deve essere svolta garantendo la corretta movimentazione di mobilio, dotazione di ufficio, cartoni, faldoni, documenti, attrezzature varie, nel rispetto delle modalità predefinite ovvero da definire a seconda della tipologia di intervento richiesto. Non è consentito trasportare i beni ed i colli negli ascensori degli edifici dell Amministrazione, salvo diversa esplicita autorizzazione dei funzionari incaricati della stessa. In caso di deroga dalla suddetta norma generale, gli ascensori dovranno essere utilizzati osservando i relativi limiti di carico e senza che possa loro esser cagionato danno e/o avaria. 8

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 9 di 30 Le prestazioni di facchinaggio comprendono, oltre alle altre attività prescritte nel presente capitolato, l imballaggio del contenuto negli arredi e il conseguente disimballaggio e riposizionamento del suddetto contenuto negli arredi. La movimentazione di materiale archivistico deve essere effettuata integralmente dal Fornitore; la nuova collocazione deve avvenire nel rispetto del medesimo ordine di classificazione e posizionamento preesistente, salve le eventuali diverse disposizioni date in loco dall incaricato preposto. In caso di movimentazione di materiali o apparecchiature fragili (computer, apparecchiature tecniche, video, quadri, etc.) sarà cura e responsabilità del Fornitore provvedere ad effettuare gli imballaggi idonei ad evitare ogni danno o avaria. Il Fornitore è responsabile, secondo le norme del codice civile (art. 1693) per la perdita o l avaria dei beni movimentati, ed è tenuto al risarcimento integrale dei danni cagionati al patrimonio della Provincia. Articolo 8.7 Rimontaggio e posizionamento dei beni Dette prestazioni devono essere effettuate a perfetta regola d arte e comprendono la rimozione dei relativi sfridi, il cui smaltimento, comunque, rimane a cura della Provincia. Il rimontaggio deve essere effettuato impiegando correttamente tutti i componenti degli arredi ed oggetti in precedenza smontati. Il posizionamento degli arredi e di tutti gli oggetti trasportati/traslocati deve essere conforme alle indicazioni del Responsabile della Provincia e, comunque, essere svolto in modo tale che gli arredi e gli oggetti posizionati non costituiscano pericolo attuale e prospettico per l incolumità del personale presente negli uffici e gli ambienti. Al Fornitore è fatto obbligo di segnalare ai Servizi della Provincia qualsiasi rischio concernente il verificarsi di eventi a persone e/o cose negli uffici e negli ambienti in cui sono riposizionati gli arredi e gli oggetti. Articolo 9 Responsabili delle prestazioni Il Fornitore individua un Responsabile unico del contratto, referente nei confronti della Provincia per l esecuzione, che ha la responsabilità delle prestazioni oggetto del contratto e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. L Ufficio Provveditorato è Responsabile dell esecuzione del contratto per la Provincia; ad esso devono essere indirizzate tutte le relative comunicazioni. Le Parti indicheranno i soggetti fisici e i recapiti necessari per le varie forme di comunicazione (telefonica, via fax, posta elettronica ordinaria e/o certificata). Articolo 10 Attivazione ed organizzazione delle Prestazioni Sottoscritto il verbale di avvio esecuzione appalto, di cui all Articolo 4, l Ufficio Provveditorato, mediante la RAP, potrà richiedere, indicandole specificamente, le prestazioni di cui all Articolo 5, aventi ad oggetto uno o più categorie di beni di cui all Articolo 6. La RAP, recapitata al Fornitore a mezzo posta elettronica o fax o altro mezzo atto a garantire prova della ricezione dello stesso, dovrà indicare: a) tutti gli elementi essenziali ai fini dello svolgimento delle attività e prestazioni, nonché le specifiche richieste formulate dalla Provincia; b) i luoghi, i tempi e gli orari di erogazione delle prestazioni; c) i nominativi e le coordinate telefoniche ed mail dei Referenti dei servizi logistici e di edificio, luogo delle operazioni relative alle citate prestazioni. Non saranno accettate prestazioni parziali, ovvero prestazioni effettuate mediante attività ripartite nel tempo, salvo che ciò non sia previsto nella RAP emessa. 9

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 10 di 30 Prima dell avvio delle prestazioni più complesse e con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il Fornitore contatterà il Referente della Provincia indicato nella RAP per concordare tempi e dettagli operativi. Articolo 11 Tempi di evasione delle RAP Le prestazioni semplici devono essere svolte nei normali orari di lavoro del personale della Provincia, ordinariamente il martedì e il giovedì dalle 8.00 alle 13.00 salvo diversa indicazione impartita nella RAP. La formalizzazione delle RAP semplici avverrà ordinariamente 2 (due) giorni, naturali e consecutivi, prima dell esecuzione della Prestazione; in caso di Prestazioni complesse che comportano specifici sopralluoghi, di cui all Articolo 8.1, la formalizzazione della RAP avverrà almeno 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, prima dell esecuzione della Prestazione, salvo casi di urgenza. Il Fornitore dovrà garantire un servizio di emergenza e pronto intervento, senza costi aggiuntivi, che dovrà essere effettuato su chiamata della Provincia nel caso sorga l esigenza di provvedere a seguito di eventi imprevedibili (calamità naturali, guasti di impianto ecc.) che pregiudicano il regolare svolgimento dell attività lavorativa. Articolo 12 Controllo ex-post delle Prestazioni A consuntivo delle Prestazioni, preferibilmente nell arco della stessa giornata, il Fornitore deve anticipare via posta elettronica all indirizzo magazzinosedi@provincia.genova.it copia scansita della specifica RAP, con i relativi allegati datati e sottoscritti dai destinatari delle Prestazioni, di cui all Articolo 10, sottoscritta dall incaricato del Fornitore, integrata dalle seguenti specifiche informazioni: a) data di effettiva esecuzione delle prestazioni; b) quantità e qualità delle risorse umane e strumentali impiegate; c) orari di impiego validi ai fini della fatturazione; d) tipologia e quantità delle Prestazioni svolte, e luoghi di effettuazione delle stesse, se differenti da quanto indicato ai punti a), b) e c) dell Articolo 10. La suddetta documentazione originale deve essere allegata alla fatturazione cumulativa con cadenza mensile di cui all Articolo 14. L Ufficio Provveditorato svolge le verifiche delle Prestazioni ordinate al fine di controllare che le Prestazioni siano state svolte a regola d arte e secondo le istruzioni impartite dal personale competente. Le verifiche delle Prestazioni semplici saranno effettuate dall Ufficio Provveditorato mediante riscontri diretti con il Referente della struttura presso la quale le Prestazioni sono state svolte oppure con il Referente specifico della consegna o ritiro o movimentazione dei beni oggetto della RAP; in caso di discordanze tra quanto dichiarato dal suddetto Referente e quanto riportato nella documentazione inviata via posta elettronica dal Fornitore, l Ufficio avvierà un approfondimento mediante contraddittorio tra le parti. Le verifiche delle Prestazioni complesse (esempio: trasporto di grosse quantità di beni o di beni di valore significativo, oppure operazioni di trasloco di interi uffici) saranno effettuate mediante controlli visivi da personale all uopo incaricato e il relativo Rapporto di Verifica sarà controfirmato dal personale incaricato della Provincia e dall incaricato del Fornitore alla cui presenza le verifiche vengono svolte in contraddittorio. Ove durante le operazioni di verifica emergano difformità tali da generare contestazioni da parte della Provincia, il Fornitore sarà tenuto a ripetere a regola d arte le Prestazioni non effettuate o effettuate in difformità, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di verifica non superata, e l Ufficio Provveditorato si riserverà di applicare le penali di cui all Articolo 22. Le Prestazioni eseguite si intenderanno accettate dalla Provincia ad esito positivo delle suddette verifiche. Relativamente alle Prestazioni semplici, verrà considerata quale data di accettazione delle stesse quella riportata sulla copia scansita della RAP pervenuta via posta elettronica, come indicato al primo paragrafo del presente articolo; relativamente alle Prestazioni complesse, verrà considerata quale data di accettazione quella del Rapporto di Verifica, salvo contestazioni espresse. 10

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 11 di 30 L accettazione delle Prestazioni non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti delle Prestazioni stesse non rilevati all atto dell esecuzione, né lo esime dall obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito di ulteriori verifiche. Articolo 13 Corrispettivi Il corrispettivo contrattuale è a misura e l unità di misura è il costo di un ora di servizio prestato da un lavoratore. Il prezzo offerto per ogni ora di servizio/uomo, al netto dell IVA, derivante dal ribasso offerto in sede di gara sul costo ora di servizio/uomo posto a base di gara dall Amministrazione, s intende comprensivo di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) personale (il cui inquadramento professionale non deve essere inferiore al 6 livello per i lavorat ori impegnati nelle prestazioni ordinarie, e non inferiore al 5 livello per il Coordinatore nei casi di Prestazioni complesse, secondo il C.C.N.L. LOGISTICA, TRASPORTO MERCI e SPEDIZIONE); b) strumenti ed attrezzature utilizzate (ad esempio automezzi adibiti al trasporto per conto terzi su strada; autoscale; carrelli; transpallet manuali; pedane; muletti etc); c) carburante; d) oneri, tariffe e tasse concernenti l occupazione del suolo pubblico, pedaggi autostradali, tasse sugli imballaggi e qualsiasi altro onere relativo ad attività strumentali ai fini dell erogazione delle prestazioni richieste a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Esso comprende altresì le normali quote di spese generali e utili di impresa. Il Fornitore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati. Il prezzo offerto in sede di gara deve intendersi invariabile ed in nessun caso è suscettibile di variazione per tutta la durata del contratto. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore, in forza delle RAP che dovessero essere effettuate, sono da determinarsi, sulla base di quanto dallo Stesso indicato nella dichiarazione d offerta in sede di gara, a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, moltiplicato per le ore di servizio/uomo specificamente prestate, oltre IVA di legge. Articolo 14 Fatturazione e modalità di pagamento Non è ammessa alcuna anticipazione, ai sensi dell art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito con Legge 28 maggio 1997 n. 140. Le fatture devono essere indirizzate a Provincia di Genova - Ufficio Contabilità Economica - Fatture, Piazzale Mazzini, 2, 16122 Genova. L Amministrazione declina ogni responsabilità per ritardi nel pagamento delle fatture a seguito di errata o diversa indicazione dell ufficio ricevente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito comunicate in fase di stipulazione del contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Le fatture possono essere emesse a cadenza mensile ed afferire cumulativamente alle effettive Prestazioni accettate dall Amministrazione secondo le modalità indicate all Articolo 12; nelle stesse devono essere elencate analiticamente le singole Prestazioni di servizi svolte con il relativo identificativo di RAP, e deve essere obbligatoriamente allegata l analitica originale corrispondente documentazione di cui al secondo paragrafo dell Articolo 12 e le copie dei Rapporti di Verifica per le singole Prestazioni complesse svolte nel relativo periodo di fatturazione. Sulle fatture deve, altresì, essere indicato il numero dell impegno finanziario di spesa e il numero di CIG (codice identificativo gara). 11

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 12 di 30 Mancando tale documentazione e i dati di cui sopra, le fatture non possono essere messe in pagamento. I pagamenti corrisposti in euro saranno eseguiti dal Tesoriere della Provincia di Genova esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comunicati dal Fornitore agli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai fini e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a: - riportare il codice identificativo gara (CIG) dell intervento al fine di consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, degli eventuali contratti di subappalto e di fornitura e servizi relativi allo stesso; - comunicare gli estremi identificativi di conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, su cui l Amministrazione eseguirà i pagamenti inerenti il presente contratto, ai sensi dell art. 3, comma 1 della sopra citata legge; - comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare in relazione ai suddetti strumenti di pagamento, ed ogni modifica dei suddetti dati che intervenissero durante l esecuzione contrattuale; - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - a comunicare immediatamente alla Provincia e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova l inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento della fattura avverrà di norma entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione delle stesse. Il termine negoziale per la decorrenza degli interessi moratori, ai sensi dell articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è indicato in 60 giorni dal ricevimento della fattura; ai sensi dell articolo 5 dello stesso Decreto il saggio degli interessi si converrà nel tasso definito dalla B.C.E. (comunicato in G.U. dal Ministero dell Economia e delle Finanze) con la maggiorazione di 7 (sette) punti percentuali. Si potrà procedere alla liquidazione della fattura soltanto dopo aver accertato la regolarità del DURC; al fine di accelerare la verifica potrà essere valutato un DURC in corso di validità fornito dal Fornitore richiesto riguardo all oggetto della prestazione, avente data di emissione non antecedenti a 90 gg. dalla data di emissione della fattura. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni previste nel presente capitolato e nelle singole RAP, a pena di risoluzione e risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione stessa. Articolo 15 Adempimenti successivi all aggiudicazione Ad avvenuta assegnazione dell appalto, prima dell avvio dell esecuzione dello stesso, su convocazione del RUP, sarà tenuta una riunione di coordinamento con il Fornitore, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui si svolgeranno le prestazioni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate a riguardo alle attività ivi svolte. E obbligo del Fornitore di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di interferenza, allegato al presente capitolato, integrato dal Fornitore con l indicazione dei rischi specifici derivanti dalla sua attività, che verranno introdotti nell ambiente stesso. Articolo 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e in materia di sicurezza Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 12

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 13 di 30 In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto e dalle singole RAP le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. LOGISTICA, TRASPORTO MERCI e SPEDIZIONE e dagli accordi integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente appalto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. La Provincia può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del Fornitore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia stessa. Articolo 17 Oneri a carico del Fornitore Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente capitolato, a: a) prestare i servizi e i beni oggetto del presente appalto, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessari per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell Articolo 8.1; b) garantire la permanenza, per tutta la durata dell appalto, di una consistenza numerica e qualitativa delle attrezzature, aventi le caratteristiche dichiarate in sede di Offerta, nonché del numero dei dipendenti e delle relative qualifiche professionali, funzionali ad un esecuzione a regola d arte delle prestazioni oggetto del presente capitolato; c) comunicare tempestivamente, anche in formato elettronico, all Ufficio Provveditorato, ogni eventuale modifica rilevante riguardante le risorse strumentali ed umane coinvolte nell esecuzione dell appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e, se del caso, i nominativi dei nuovi responsabili; d) consentire all Ufficio Provveditorato, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente capitolato; e) nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall Ufficio Provveditorato e/o Referente delle sedi in cui si svolgeranno le singole Prestazioni. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell appalto in tutte le sedi della Provincia dislocate sul territorio di comune di Genova e dell intero territorio provinciale, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e fermo restando che le Prestazioni dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. I beni trasportati e/o traslocati viaggiano a rischio e pericolo del Fornitore, il quale dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che i beni stessi si deteriorino durante il trasporto. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all Ufficio Provveditorato, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle RAP eseguite, secondo quanto previsto dall Articolo 12. Il Fornitore si impegna, altresì, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell inesigibilità dei relativi crediti, a trasmettere la documentazione comprovante la prestazione dei servizi e delle forniture oggetto della fatturazione. La Provincia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Fornitore l elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare all Ufficio Provveditorato entro 14 (quattordici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di richiesta, pena l applicazione delle penali di cui all Articolo 22. 13

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 14 di 30 Articolo 18 Oneri a carico della Provincia Sono a carico della Provincia i seguenti oneri: (1) fornitura d energia elettrica e acqua; (2) assistenza tecnica durante l esecuzione delle Prestazioni. Articolo 19 Polizze assicurative Il Fornitore deve presentare copia della propria polizza assicurativa, in corso di validità, per responsabilità civile e per danni di esecuzione che potrebbero essere causati durante l esecuzione dell appalto. I massimali di detta polizza dovranno essere non inferiori a: a) per la responsabilità civile pari a euro 1.000.000,00#; b) per i danni di esecuzione pari a euro 100.000,00#. I risarcimenti potranno essere reclamati entro un termine massimo di 3 (tre) mesi successivi alla data di ultimazione della Prestazione. Articolo 20 Cauzione definitiva Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale complessivo, al netto degli oneri fiscali. La cauzione con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio può essere costituita nei seguenti modi: (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635; (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga del contratto il fornitore s impegna a mantenere la garanzia fideiussoria. Articolo 21 Subappalto e cessione del contratto È consentito il subappalto nei modi e nei termini di legge di cui all articolo 118 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e le singole RAP, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell articolo 116 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. Le cessioni di crediti, di cui all art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 14

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 15 di 30 Articolo 22 Penali Qualora il Fornitore, per cause non imputabili alla Provincia, non ottemperasse a quanto previsto nei precedenti Articolo 12 e Articolo 17, ed in generale: a) mancasse o comunque ritardasse lo svolgimento delle Prestazioni rispetto ai termini previsti, anche per ragioni imputabili a terzi; b) ritardasse la ripetizione delle prestazioni erogate in maniera non conforme e/o anomala; verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna RAP non evasa, salvo il risarcimento del maggior danno. Resta salva la facoltà della Provincia, in caso di prestazioni non effettuate o ritardate o non conformi, di far provvedere all esecuzione autonomamente, addebitando al Fornitore tutte le spese dirette ed indirette sostenute. A tal proposito, la Provincia, con riferimento alle prestazioni di cui sopra, è esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia inadempimento da parte del Fornitore. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all applicazione delle penali sopra indicate saranno contestati in forma scritta al Fornitore; quest ultimo deve comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accogliibili a giudizio della Provincia o non vi sia stata risposta da parte del Fornitore o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall inizio dell inadempimento. Le penali saranno trattenute, per il loro rispettivo importo, sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla cauzione definitiva costituita dal Fornitore, con l obbligo per quest ultimo di reintegrare la cauzione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Provincia, pena l eventuale risoluzione del contratto. Articolo 23 Risoluzione In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, indipendentemente dall applicazione delle penali, comunica al Fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata, od altro mezzo ritenuto idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Oltre quanto previsto dall articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi di inadempimento: (a) (b) nel caso in cui il ritardo nello svolgimento della prestazione sia superiore a giorni 30 (trenta) giorni; l importo delle penali sia pari o superiore al 10% dell importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali; (c) cessione del contratto ai sensi dell Articolo 21; (d) (e) mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dal presente capitolato: violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Articolo 24 Recesso Il recesso è disciplinato dall articolo 302 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Articolo 25 Tutela della privacy Ai sensi del 1 comma dell art. 13 del D.Lgs. n 19 6/2003 e s.m.i., la Provincia utilizzerà i dati personali per le finalità di gestione della procedura di gara, e li tratterà successivamente, nell eventualità della stipulazione del contratto d'appalto, per la finalità di gestione del contratto stesso. 15

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 16 di 30 Il Fornitore, a sua volta, dovrà garantire che il proprio personale tratterà come riservate le informazioni di cui saprà nell esecuzione del contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs. n 196/2003 e s.m.i. Articolo 26 Controversie Per tutto quanto concerne l esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il Fornitore deve fare riferimento all Ufficio. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Genova. Articolo 27 Norme regolanti l affidamento Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia di servizi, il codice civile e le norme di legge, gli usi commerciali. 16

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 17 di 30 ALLEGATO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO, TRASPORTO, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA DI BENI VARI PER LE ESIGENZE DEGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 18 di 30 Data: COMMITTENTE Responsabile del S.P.P. ( ) Datore di Lavoro ( ) DITTA APPALTATRICE Responsabile del S.P.P. ( ) Datore di Lavoro ( ) 18

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 19 di 30 PREMESSA L art. 26, comma 1, lettera b, del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza), recita che il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, fornisce alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare l art. 26, commi 3 e 5, del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., stabilisce che: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (.). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»; «5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Relativamente all appalto in argomento, che prevede l affidamento del servizio di trasloco, trasporto, facchinaggio, movimentazione e consegna di beni vari per le esigenze degli immobili della Provincia di Genova, il Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Genova ha redatto il presente documento che contiene: - l informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si troverà ad operare l impresa appaltatrice e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente; - le modalità di cooperazione e di coordinamento; - la valutazione dei rischi da interferenza e le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi stessi; - la stima dei costi della sicurezza. Sarà cura della ditta esecutrice fornire, in seguito all atto dell assegnazione dell appalto e, comunque, prima dell avvio delle attività, tutte le indicazioni al committente in merito a situazioni che si potrebbero venire a creare, ma non previste inizialmente da parte del Committente, per poter integrare il presente documento e renderlo coerente con le attività lavorative da svolgere. 19

Capitolato Speciale d Oneri Pagina 20 di 30 DEFINIZIONI Interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi; la sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all affidamento di appalti o concessioni all interno dell azienda. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell attività del Committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, a meno che gli stessi non impattino sulle attività degli altri soggetti presenti nel luogo di lavoro. A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti: - rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; - rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore; - rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore; - rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli dell attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. GENERALITÀ Al fine di ottemperare agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall art. 26 del D.Lgs. 81/08, relativamente alle attività di trasporto, trasloco e facchinaggio previsti dalla contratto di appalto in argomento, si informa che la normale attività esercitata dall ente appaltante comporta nei plessi di pertinenza la presenza di particolari rischi, di seguito meglio indicati, per i quali sono adottate le specifiche misure di prevenzione collettive ed individuali. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è da intendersi valido per le sole attività inerenti il presente appalto. Per attività non contenute dal succitato contratto d appalto che si ritenessero necessarie in corso d opera sarà verificata la necessità di integrare o modificare il presente documento. Al fine di poter adempiere a pieno agli obblighi di legge e, quindi, poter completare in maniera adeguata il DUVRI, si invita, sin d ora, l impresa appaltatrice a trasmettere, prima della stipula del contratto, il documento di valutazione dei rischi di cui all art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08, comprensivo delle procedure dettagliate di realizzazione dei lavori e delle eventuali ulteriori informazioni di specie, al fine di metterci al corrente dei rischi che lo svolgimento delle previste attività potranno introdurre nei nostri ambienti di lavoro e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi. Il DUVRI dovrà essere condiviso, prima dell inizio delle attività connesse all appalto, in sede di riunione congiunta tra l impresa aggiudicataria e l ente appaltante. Eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza individuati verranno indicate nel DUVRI definitivo. Si precisa, inoltre, che qualora in corso d opera ci siano varianti rispetto alle informazioni comunicate all atto della sottoscrizione del contratto, le stesse dovranno essere tempestivamente notificate al Committente. FINALITÀ Il DUVRI viene redatto preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza al disposto art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, al fine di poter avviare i processi di: - cooperazione per l attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; - coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori; - informazione reciproca in merito a tali misure; - eliminazione e/o riduzione al minimo dei rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell appalto. FIGURE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Michele PALLADINO Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Sig. Andrea APICELLA, Sig.ra Anna CARENINI, Sig. Lorenzo COSTA, Sig.ra Sonia FRANCI, Sig.ra Antonella MACCANTI, Sig. Giorgio POZZO. 20