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Assessorato alle Attività Produttive, al Lavoro e al Litorale di Roma Capitale CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA Roma Capitale, Assessorato alle Attività Produttive, al Lavoro e al Litorale, con delega alla Formazione Professionale, (p. IVA 010578610059) rappresentata dall Assessore on. Davide Bordoni nato a Roma il 13.09.1973, d ora in poi denominato soggetto promotore sede dell Ufficio via dei Cerchi, 6 00186 Roma, E l Inail Direzione Regionale Lazio con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 74 (c.f. 01165400589), rappresentata dal Direttore Regionale Arch. Antonio Napolitano, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 20/06/1959, sede della Direzione Regionale Lazio Via Nomentano,74 00161 ROMA. premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859; il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e

di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all art. 4 prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati; preso atto che Roma Capitale con nota del 5 marzo 2009 ha richiesto la collaborazione dell INAIL Direzione Regionale Lazio per la costruzione di un percorso formativo da tenersi presso proprie strutture territoriali, rivolto a giovani anche con disabilità che partecipano ai corsi di formazione polivalenti; l Inail già da tempo ha instaurato rapporti di collaborazione e cooperazione con altre pubbliche amministrazioni e con gli Istituti scolastici in particolare, in quanto riconosce la validità formativa dello strumento rappresentato dai tirocini; le sedi Inail di Roma Nomentano e Roma Tuscolano hanno già ospitato in qualità di tirocinanti studenti che hanno frequentato i corsi dei Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale. si conviene quanto segue: Art. 1 Ai sensi dell art. 18 della legge della legge 24 giugno 1997, n. 196, l INAIL Direzione Regionale Lazio si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio formativo e di orientamento, anche con disabilità, su proposta del soggetto promotore, entro i limiti previsti dall art. 1 del d.m. 25 marzo 1998, n. 142 ed in numero compatibile con le dimensioni e le caratteristiche organizzative delle stesse strutture. Art. 2 Il programma di tirocinio formativo e di orientamento concordato dall INAIL Direzione Regionale Lazio con Roma Capitale ha come oggetto l acquisizione pratica della conoscenza delle realtà produttive, al fine di concorrere all arricchimento professionale dello studente.

Art. 3 Il tirocinio formativo e di orientamento, attivato ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. L attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in "INAIL Lazio" è seguita e controllata da un tutor INAIL Lazio, cui il tirocinante si rapporterà per qualsiasi esigenza e al quale risponderà senza vincoli gerarchici, nonché da un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico organizzativo. Per il tirocinante, inserito in INAIL Lazio in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor dell INAIL LAZIO; il nominativo del tutor del soggetto promotore; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l indicazione dei tempi di presenza in INAIL; le strutture INAIL presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell art. 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142. Art. 4 Gli allievi minorenni oppure soggetti a tutela o a curatela svolgono il tirocinio con autorizzazione scritta, rilasciata rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore. Tale autorizzazione costituisce parte integrante della presente convenzione e permane agli atti del soggetto promotore. Art. 5 Ai sensi dell art. 18 della legge 26.6.1997, n. 196, l INAIL LAZIO accoglie presso le sue strutture i tirocinanti segnalati dal soggetto promotore ai soli fini dell effettuazione del tirocinio medesimo. In caso si presentassero motivi ostativi all accesso/presenza del tirocinante presso le strutture dell Istituto, l INAIL LAZIO darà immediata comunicazione al Comune che inviterà il tirocinante ad astenersi dal frequentare le strutture.

Art. 6 L INAIL Direzione Lazio si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. Art. 7 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; attenersi alle indicazioni fornite dai tutor. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzione temporanee dei tirocini, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del tutor del soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale. È consentita, inoltre, l interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dal già citato art. 7 del Decreto Interministeriale n. 142/1998. Art. 8 Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l azienda ospitante è tenuta a segnalare lo stesso sia agli Istituti assicurativi sia al soggetto promotore. Quest ultimo inoltre, è tenuto a denunciare all INAIL gli infortuni occorsi ai tirocinanti entro i tempi previsti dalla normativa vigente. Il soggetto promotore solleva l INAIL LAZIO da ogni responsabilità verso il tirocinante durante la sua permanenza presso le strutture dell Istituto. Assume, inoltre, ogni responsabilità nei confronti di terzi per i danni imputabili agli stessi tirocinanti.

Art. 9 Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Il soggetto ospitante provvederà direttamente a far pervenire alle proprie rappresentanze sindacali una copia della succitata documentazione. Art. 10 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati, previa autorizzazione, a soggetti pubblici che ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, nel caso in cui la richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003. Art. 11 La presente Convenzione si intende rinnovata fino a esplicita disdetta di una delle parti, manifestata con atto scritto, al venir meno delle suddette condizioni. Roma, lì 16.05.2011 PER L'INAIL LAZIO IL DIRETTORE REGIONALE (Arch. Antonio Napolitano) PER ROMA CAPITALE L ASSESSORE ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE, AL LAVORO E AL LITORALE (on. Davide Bordoni)