IL DIRETTORE GENERALE

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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI AZIENDALI. IL DIRETTORE GENERALE Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo Acquisito il parere tecnico del Responsabile Amm.vo Serv. Tecnico Patrimoniale Sentito il parere del Direttore Sanitario f.f. Sentito il parere del Direttore Amministrativo F.to Dott. Pier Mario Azzoni F.to Dott. Pier Mario Azzoni F.to Dott. Lucio Dalfini F.to Dott. Serafino Gardoni

L anno duemilacinque, giorno e mese sopraindicati; PREMESSO che questa Azienda è proprietaria di beni immobili da reddito ed istituzionali, e per i sottoelencati cespiti: Individuazione del bene Estremi nulla osta Fondo loc. Madergnago Desenzano del Garda Decreto G.R. 28289 del 23/11/2001 Fondo loc. Viadotto Desenzano del Garda ha chiesto e ottenuto dalla Regione Lombardia l autorizzazione alla alienazione RICHIAMATO il protocollo H1.2005.0005964 del 7.2.2005 Censimento del patrimonio immobiliare delle Aziende Sanitarie, promosso dalla Regione Lombardia, che prevedeva la seguente articolazione: 1^ fase: ricognizione del Patrimonio immobiliare disponibile (da reddito) conclusione 20 marzo 2005; 2^ fase: ricognizione del patrimonio immobiliare istituzionale conclusione 31 maggio 2005; PRESO ATTO che il competente Servizio Tecnico Patrimoniale ha comunicato nei termini previsti i dati richiesti; RILEVATO che i cespiti sopra elencati e autorizzati dalla Regione Lombardia alla alienazione, nel censimento in parola sono individuati fra i beni non istituzionali; CONSIDERATO che nella vigente normativa la vendita di beni immobili deve avvenire per pubblico incanto ai sensi del R.D. n. 827 del 23.5.1924; CONSIDERATO peraltro che è comunque necessario disciplinare in via regolamentare alcuni aspetti procedurali non esplicitati nella normativa nazionale di riferimento, volta ad assicurare criteri di uniformità e trasparenza nelle procedure, atti a garantire all Azienda Ospedaliera la migliore scelta tra le proposte di acquisto da parte degli offerenti; RITENUTA ALTRESI l opportunità di richiamare nel regolamento alcuni principi guida per regolare l eventuale alienazione di beni mobili aziendali; VISTO lo schema di regolamento allo scopo predisposto dal competente Servizio Tecnico Patrimoniale e ritenuto il medesimo rispondente alle esigenze sopra menzionate; VISTO il parere tecnico in merito espresso dal Funzionario sopraindicato, nella sua qualità di Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n 241 e successive modificazioni ed integrazioni; ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo, incaricati rispettivamente con d.d.g. n.829 del 11.11.2003 e n.116 del 27.02.2003;

CON I POTERI di cui all art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n.502, così come risulta modificato con D.L.vo 07.12.1993 n.517 e con D.L.vo 19.06.1999 n.229 e in virtù della formale legittimazione intervenuta con Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. VII/11742 adottata in seduta del 23 dicembre 2002, in attuazione della L.R. 11.07.1997 n.31; DECRETA 1. di approvare in ogni sua parte l allegato schema di regolamento per l Alienazione del Patrimonio Immobiliare e mobiliare e composto da n. 6 articoli, dichiarando il medesimo parte integrante e sostanziale del presente decreto. ************ F.to IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Mauro Borelli)

REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI AZIENDALI ART. 1 ALIENAZIONE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI 1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto (o procedura aperta) con uno dei criteri previsti dalla normativa che disciplina la contabilità dello Stato (R.D. n. 827 del 23.5.1924). 2. È possibile procedere, mediante trattativa privata, (o procedura negoziata), quando si verificano circostanze eccezionali, per la vendita di fondi interclusi, di porzioni di immobili e pertinenze di edifici. Le circostanze che giustificano il ricorso alla trattativa privata devono essere motivate nella relativa determinazione a contrattare. 3. L Azienda Ospedaliera può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse. ART. 1 BIS ALIENAZIONE BENI MOBILI 1. Per l alienazione di beni mobili trovano applicazione i commi 1 e 1bis dell art. 2 L.R. 14/1997. ART. 2 ALIENAZIONE DI BENI VINCOLATI 1. La vendita di beni immobili del patrimonio indisponibile o di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato e della Regione, è preceduta dall espletamento delle formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, previste dalle normative vigenti in materia. 2. La vendita dei beni di cui al comma 1, subordinatamente all espletamento delle formalità di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione. 3. Il prezzo della compravendita è determinato con le modalità di cui all art. 4

ART. 3 VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE 1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita. Art. 4 PREZZO DELLA COMPRAVENDITA 1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a firma del responsabile della struttura organizzativa interna o di un altro dipendente dallo stesso incaricato o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di incarico, da un perito appositamente incaricato. 2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene. 3. Nel caso che le perizie siano affidate a tecnici esterni all Azienda, devono essere giurate. ART. 5 DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE 1. Gli amministratori non possono essere compratori, nemmeno all asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni dell Azienda Ospedaliera, come previsto dall art. 1471 del codice civile. 2. L eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo. ART. 6 FORME DI PUBBLICITA 1. L acquisto o la vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del contraente, è preceduta da una adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare in ragione del valore del contratto. 2. E prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all Albo pretorio e sul sito internet dell Azienda Ospedaliera.