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Se il problema è quello del riaffidamento diretto (senza gara quindi) si deve considerare che: La trattativa privata diretta La scelta del contraente attraverso la trattativa privata diretta può essere fatta in casi motivati e tassativamente indicati dalle norme di contrattualistica pubblica: Appalti sopra soglia comunitaria: art 7, comma 2, Dlgs 157/1995 ss.mm e art 9, comma 4, Dlgs 358/1992 Se vai a vedere la norma (Art. 7) vedrai che tra i casi tassativi c è anche quello relativo ad un concorso di progettazione (elemento interessante che potrebbe essere sviluppato, al posto della gara aperta, passando da forme contrattuali separate (come adesso) ad una forma associata. In pratica i comuni si associano e fanno un concorso di progettazione (la società che già fa i servizi è enormemente avvantaggiata conoscendo bene il servizio) Appalti sotto soglia comunitaria: art 41 RD 827/1924 (qui non vedo spazi e comunque per questa via il concorso progettuale mi sembra il migliore se ci sono tutte le condizioni previste dalla norma. Il rinnovo dei contratti E un ipotesi nella quale si rinviene una deroga al principio generale della gara, in particolare questa ipotesi viene inquadrata nella più ampia cornice della trattativa privata diretta, sostanziandosi in un riaffidamento al medesimo concorrente. Il rinnovo si distingue dalla proroga in quanto: - con il rinnovo si ha una prosecuzione del rapporto contrattuale, a seguito di attenta valutazione di convenienza e di opportunità, in cui l oggetto e le clausole contrattuali non variano - con la proroga si ha una mera continuazione della durata contrattuale per un breve periodo, agli stessi patti e condizioni, e generalmente nella misura strettamente necessaria a garantire la continuità del servizio nelle more dell espletamento di una nuova gara Per il rinnovo (che è il nostro caso) - Di contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie è valida la disciplina di cui all art 6 della L 537/1993 come sostituito dall art 44, comma 1, della L 724/1994: 1 è vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione. - Di contratti relativi gli appalti di servizi e di forniture di importo pari o superiore alla soglia del controvalore in di 200.000 la disciplina è contenuta: o o per i servizi nell art 7, comma 2, lett. f) del DLgs 157/95 ss.mm. che prevede la possibilità di affidare mediante procedura negoziata senza la preliminare pubblicazione del bando di gara nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso i considerazione dall amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell appalto e per le forniture nell art 9, comma 4, lett e) del Dlgs 358/1992 ss.mm. quando per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d uso corrente o all ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni 1 E da rilevare che in materia di rinnovo il legislatore è fortemente ondivago. Da ultimo, mentre la finanziaria per l anno in corso non pone alcuna restrizione all utilizzo dell istituto del rinnovo contrattuale, il disegno di legge...legge comunitaria 2004 abroga le disposizioni in tema di rinnovo; ma si vedrà.

Mi sembra che su questo fronte sia più complicato (mi dici che hanno già rinnovato). Ovviamente l alternativa è la gara aperta: sopra o sotto soglia a seconda delle situazioni e a seconda che ci sia un solo soggetto (convenzione) o ogni amministrazione si muova per proprio conto. La forma migliore e la (o le) modalità migliore la si può studiare certo è che per garantire il risultato bisogna che l apparato amministrativo sia a prova di bomba e il capitolato studiato molto bene. A occhio tornerei al progetto (ma va valutato bene). Vediamo ora le possibilità che la legge offre per garantire La gestione dei servizi pubblici a rilevanza non economica (servizi alla persona, servizi culturali) L art 113 bis 2 del Dlgs 267/2000 TU degli EE.LL. individua tassativamente le forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza non economica. La gestione di tali servizi può essere affidata a: - Istituzioni (non corrisponde al bisogno) - aziende speciali anche consortili (mi sembra proprio sproporzionata e poi l aziende deve fare l appalto nelle forme stabilite) - società di capitali con capitale interamente pubblico, sulla quale gli EE.LL. esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui servizi e la società deve esercitare la maggior parte della propria attività con gli EE.LL. - gestione in economia - affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero ad associazioni o fondazioni Non mi sembrano proprio soluzioni che fanno al caso nostro. In particolare L esternalizzazione dei servizi strumentali all ente locale (cd. in house) e l affidamento diretto a società costituite e partecipate dall ente locale. L art 29, comma 1, della legge n. 448/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all art 1, comma 2, del dlgs 165/2001 nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni a: - acquistare sul mercato servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizioni di ottenere conseguenti economie di gestione; - costruire nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a) soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi svolti in precedenza... Si tratta dell ipotesi della gestione dei servizi strumentali all ente procedente (quindi non solo servizi pubblici ma anche informatici, informativi ecc..) precedentemente gestiti mediante le proprie strutture organizzative e con l impiego delle proprie risorse umane e materiali (gestione in house) Peraltro la possibilità di costituire soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento dei servizi strumentali presuppone che: - siano servizi già svolti in precedenza dall amm.ne e gestiti direttamente attraverso le proprie strutture organizzative (in house) - il soggetto privato sia costituito dall amm.ne - la costituzione del soggetto di diritto privato comporti necessariamente il conseguimento di economie per l amm.ne L affidamento che, in quanto rapporto di delegazione interoganica, fuoriesce dallo schema della contrattualistica pubblica presuppone che: - la società si presenti come lo strumento stabile operativo di cui l ente locale si avvale in modo stabile e istituzionale 2 La norma è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità stante la riforma del titolo V con riferimento alla tassatività delle ipotesi di gestione indicate

- la societa sia sotto il controllo dominante da parte dell EE.LL. ( necessita della prevalenza del capitale pubblico) - la società operi in modo preponderante per gli EE.LL - la società disponga di un apparato organizzativo idoneo alla gestione del servizio affidatole - la scelta del socio di minoranza avvenga con procedure di evidenza pubblica - la società una volta costituita è organismo di diritto pubblico Gestione associata:legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 Disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni. Questa interessante norma (il resto della pappardella è in fondo alla pagina, ma vai al sito www.regione.toscana.it/gestioniassociate/ Questa interessante norma da la possibilità ai comuni sotto i 10.000 abitanti ad avere incentivi per la gestione associata dei servizi (appositamente elencati) a certe condizioni; la prima è la costruzione di un ambito ottimale, la seconda è gestire in forma associata servizi che sommino almeno ad 8 punti (secondo regole stabilite) Queste sono gli ambiti che in Prov. Di Grosseto sono stati costituiti per la gestione associata Povincia di Grosseto 17 Area Grossetana nord 18 Colline Metallifere 19 Area Grossetana 20 Area Grossetana sud e Isola del Giglio Follonica - Gavorrano - Scarlino Massa Marittima - Monterotondo Marittimo - Montieri - Roccastrada Campagnatico - Castiglioni della Pescaia - Civitella Paganico Capalbio - Isola del Giglio - Magliano in Toscana - Monte Argentario 21 Colline del Fiora Manciano - Pitigliano - Scansano - Sorano 22 Amiata Grossetano Arcidosso - Castel del Piano - Castell'Azzara - Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semproniano I nostri quindi rientrano nel livello 22. Probabilmente il soggetto gestore è la Comunità Montana Se i nostri avessero già un livello di integrazione sufficiente a raggiungere gli 8 punti (tra cui il livello minimo delle funzioni di P.I. prevista dalla norma, potrebbero aggiungere ai loro livelli di gestione associata anche questi servizi avendo in cambio dei contributi: All'ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attivita' attinenti alla gestione di almeno tre dei seguenti servizi, attivita' e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni: a) sostegno degli alunni in situazione di handicap, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi; b) servizio di mensa scolastica, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi; c) servizio di trasporto scolastico, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi; d) erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo, di borse di studio e di assegni di studio; e) convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie per il soddisfacimento della domanda nel territorio dei Comuni associati ed erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente, nonche' cura dei procedimenti per l'attribuzione dei contributi per le scuole dell'infanzia comunali dei Comuni associati. Deliberazione della G.M. n 238/2004 In ogni caso, che si cerchi la via per ottenere contributi (L.R. 40) e sia già stato individuato un gestore (Comunità Montana) o si faccia una convenzione apposita (con comune delegato) questo o la C.M. devono fare l affidamento o con gara aperta o con trattativa privata previo concorso di

progettazione (è di fatto una gara aperta ma ). Altrimenti ognun va per se, ma guire 6 gare non è facile e le garanzie del risultato uniforme diminuiscono molto. Atti regionali per la gestione associata L.R. 27 luglio 2004 n. 39 Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Testo coordinato della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 60 Modifica alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni). Legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 Disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni. Leggi regionali n. 85, 87 e 88 del 1999 Attribuzioni agli Enti locali. Decreto 15 dicembre 2004, n. 7847 Concessione e liquidazione dei contributi forfettari iniziati e dei contributi annuali ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225. Decreto 22 ottobre 2004, n. 6105 Proroga termine per la presentazione della domanda di contributo forfettario e annuale per le gestioni associate da incentivare ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225. Decreto 22 settembre 2004, n. 5469 Approvazione del modello di domanda di contributo forfetario iniziale e di contributo annuale per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2004, n. 273. Decreto 13 agosto 2004, n. 4740 Concessione e liquidazione dei contributi forfetari iniziali, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 10, della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2002, n. 225 Testo coordinato della Delibera G.R. 22 marzo 2004, n.238 con la Delibera G.R. del 28 giugno 2004, n. 601. Testo coordinato della Delibera G.R. 22 marzo 2004, n.273 con la Delibera G.R. del 28 giugno 2004, n. 601. Delibera G.R. 28 giugno 2004, n. 601 Modificazione alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 238 e 273 del 22 marzo 2004 concernenti l'incentivazione delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale. Decreto 14 maggio 2004, n. 2732 Termini e modalita' per la presentazione della domanda di contributo forfetario iniziale e annuale per la gestione associata di funzioni e servizi. Delibera G.R. 22 marzo 2004, n.273 Modalita' di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225. Allegato A Modalita' per il calcolo del contributo annuale nell'anno 2004 Delibera G.R. 22 marzo 2004, n.238 Individuazione dei Procedimenti Amministrativi, delle attivita' e dei servizi oggetto delle gestioni associate di cui all'allegato C della deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n. 225. Programma di riordino territoriale Deliberazione Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225. [.pdf 1320kb] [.doc 1600kb] Decreto 11 dicembre 2003, n. 7730 Criteri e modalita' per la concessione del contributo annuale ai sensi dell'art. 12 della LR 40/01. Concessione e liquidazione dei contributi. Deliberazione G.R. 27 ottobre 2003, n. 1112 Modifica della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422: "Modalita' per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfettario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40".

Decreto 7 agosto 2003, n. 4702 Deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2003, n.27, concernente criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi, a norma dell`art. 12 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40. Anno 2003. Concessione e liquidazione dei contributi. Decreto 5 febbraio 2003, n. 514 Approvazione modelli per la presentazione della domanda di contributo forfetario iniziale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2003, n. 27. Deliberazione G.R. 20 gennaio 2003, n.27 Criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell`art. 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40. Anno 2003. Decreto 12 dicembre 2002, n. 7003 Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, concernente, tra l`altro, le modalita' per la concessione del contributo forfetario iniziale per l`anno 2002, ai sensi della L.R. n. 40 del 2001. Concessione e liquidazione dei contributi. Deliberazione G.R. 9 dicembre 2002, n. 1356 Modifica dell`art.14, comma 3 della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n 422, recante: "Modalita' per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli artt. 11 e 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n 40". Decreto 24 maggio 2002, n. 2430 Approvazione modelli per la presentazione delle proposte per il programma di riordino territoriale e della domanda per la richiesta di contributo forfetario iniziale, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2002, n. 422. Deliberazione G.R. 26 aprile 2002, n. 422 Modalita' per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca del contributo forfettario iniziale per l`esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40. Intesa 25 maggio 2001 incentivazione Tra Giunta Regionale, ANCI, UNCEM e URPT. Comunicazione sulla proposta di legge Programma di riordino territoriale e incentivazione alle forme associative di comuni