CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA

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BUONO BADANTI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SOCIALI EROGATI A SPORTELLO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO DA ASSITENTI FAMILIARI PERIODO DAL 1 LUGLIO 2009 AL 30 GIUGNO 2010 Visto il Piano Attuativo per il sostegno alla domiciliarità di persone non autosufficienti approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Erbese Servizi alla Persona con deliberazioni n. 21 del 20/07/09 e n. 22 del 25/08/2009 ed in esecuzione della determinazione n. 137 del 27/8/2009 del Direttore del Consorzio Erbese Servizi alla Persona, le Amministrazioni Comunali di: Albavilla, Alserio, Alzate, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte ambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona, facenti capo all ambito territoriale del Distretto di Erba PUBBLICANO il seguente avviso per la concessione di buoni sociali a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio da assistenti familiari per il periodo 1 luglio 2009 30 giugno 2010. 1 - Obiettivi: Il buono badanti ha i seguenti obiettivi: - favorire l autonomia e la permanenza a domicilio delle persone in condizione di non autosufficienza; - evitare o ritardare la istituzionalizzazione della persona fragile facilitandone l accudimento e la permanenza nella propria abitazione da parte di parenti o di persone appartenenti ad una rete esterna; - sostenere lo sforzo delle famiglie e dei parenti nella cura della persona fragile. 2 - Intervento: Il buono badanti finanzia i costi sostenuti per l assistenza della persona non autosufficiente prestata da assistenti familiari regolarmente assunti per almeno 18 ore settimanali effettuate al domicilio del beneficiario. Ai sensi della circ. reg. n. 41 del 21 dicembre 2007 si intendono sostenere le persone singole o le famiglie che si avvalgono, in qualità di datori di lavoro, di personale addetto all attività di assistenza familiare. 1

Per assistente familiare si intende la persona singola disponibile a fornire attività di cura ed aiuto al domicilio. Il contratto stipulato si deve configurare come contratto di lavoro domestico per assistenza a persone non autosufficienti (riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16 febbraio 2007). 3 - Incompatibilità L intervento è incompatibile con il finanziamento di progetti a norma della L. n. 162/98. In attesa dell esito della domanda presentata ai sensi di tale legge, si potrà presentare anche la richiesta di buono sociale. I buoni badanti sono incompatibili con i buoni sociali. In attesa dell esito della domanda di buono sociale presentata, si potrà inoltrare anche la richiesta di buono badante. 4 - Requisiti di ammissibilità I destinatari degli interventi sono persone aventi, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: - residenza e domicilio in uno dei Comuni compresi nel Distretto di Erba; - essere in possesso di certificato di invalidità civile del 100% (per i minori deve essere riconosciuto lo stato di gravità ai sensi della legge 104/98); - essere in vita alla data della redazione dei PAI ; - avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare (così come previsto dal DPCM 221/99 integrato e modificato dal DPCM 242/01) non superiore al valore di 17.000,00. - essere persona fragile assistita a domicilio. Sono escluse le persone disabili che frequentano strutture semiresidenziali per un monte ore settimanale superiore a 15 ore; - avere stipulato regolare contratto di lavoro con una o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa del beneficiario o per le quali lo stesso contratto viene stipulato da un familiare. - avere stipulato regolare contratto di lavoro con una o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa del beneficiario o per le quali lo stesso contratto viene stipulato da un familiare. 5 Gestione dell intervento L intervento è disciplinato a livello distrettuale. La gestione economica è di competenza del Consorzio Erbese Servizi alla Persona. La gestione tecnica è di competenza dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza delle persone richiedenti. 6 - Modalità di attuazione 6.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda può essere presentata fino al 30 giugno 2010 compilando l apposito modulo (allegato 1) che deve essere consegnato al Comune di residenza dell interessato. I requisiti di ammissibilità devono essere dichiarati dall interessato o dalla persona nominata referente. Alla domanda è necessario allegare copia di certificazioni comprovanti l esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all articolo 4, nonché l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del solo interessato. In ogni caso l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 2

6.2. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda si ritiene accettata previa verifica da parte dell assistente sociale del Comune di residenza dei requisiti di ammissione e della valutazione del bisogno. Nel caso in cui ci sia un cambio di domicilio dell interessato dalla data di presentazione della domanda alla data di effettuazione della valutazione da parte dell assistente sociale, quest ultimo potrà svolgere tale adempimento solo in sede d ufficio. 6.3. ASSEGNAZIONE DEL BUONO e PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO: a) In caso di risorse economiche sufficienti il buono verrà erogato: dal mese in cui la persona presenta la domanda se la regolare assunzione ha avuto avvio almeno dal primo giorno del mese; dal mese successivo se la regolare assunzione non ha avuto avvio dal primo giorno del mese di presentazione della domanda. Tuttavia, in caso di possesso dei requisiti anche nei due mesi precedenti la data di presentazione della domanda, verranno erogati buoni spettanti retroattivi. In questa fase viene redatto il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che è finalizzato alla valutazione delle necessità assistenziali della persona non autosufficiente e prevede valutazioni in itinere e finali. b) In caso di risorse economiche insufficienti la domanda viene inserita nella lista d attesa distrettuale buono badanti ordinata per data di presentazione della domanda. A parità di data di presentazione il criterio utilizzato sarà quello dell anzianità. 6.4. EROGAZIONE DEL BUONO: Il buono viene erogato a cadenza bimestrale previa consegna da parte dei beneficiari al Comune di residenza dei documenti attestanti la regolare assunzione per i mesi considerati nonché, trimestralmente, delle ricevute di versamento dei contributi previdenziali. E dovere del fruitore del buono dare tempestiva comunicazione al Comune di residenza di eventuali modifiche rispetto ai requisiti d ammissione o dell avvenuta cessazione del rapporto lavorativo con l assistente familiare. 7 Decadenza, sospensione e obblighi del beneficiario Il beneficiario, o il referente, al verificarsi di un evento che comporti il venir meno, anche temporaneo, del diritto al buono, ha l obbligo di comunicare il medesimo, in forma scritta, al Comune di residenza, entro la fine del mese in cui si è verificato. La decadenza dal diritto di assegnazione del buono si verifica per: - rinuncia; - decesso; - interruzione del contratto di assistenza familiare o mancato rispetto della disciplina vigente, inerente il contratto di lavoro domestico per persone non autosufficienti; - ricovero definitivo in strutture residenziali; - trasferimento di residenza in comuni fuori dall ambito distrettuale erbese; 3

- mancato rispetto dei contenuti del Piano di Assistenza Individualizzato - sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati. La fruizione del buono sociale decade dal mese in cui si è verificata una delle cause sopra descritte ed in particolare: - se l evento accade nei primi 14 giorni del mese l erogazione cessa dal primo giorno del medesimo; - se l evento accade dal 15 giorno del mese la liquidazione comprende anche il mese in corso, ciò indipendentemente dalla data di comunicazione. In caso di ricovero temporaneo in struttura sanitaria (ospedale, istituto di riabilitazione o altro) superiore ai 30 giorni consecutivi, l erogazione verrà sospesa a partire dal mese in cui si verifica il superamento dei giorni suddetti. In caso di interruzione del contratto di lavoro l erogazione del buono viene sospesa ed in particolare: - se l evento accade nei primi 14 giorni del mese l erogazione cessa dal primo giorno del medesimo; - se l evento accade dal 15 giorno del mese la liquidazione comprende anche il mese in corso, ciò indipendentemente dalla data di comunicazione. Non viene sospeso il buono in caso di ricovero di sollievo presso idonee strutture residenziali, per un massimo di 30 giorni consecutivi, e ciò per non più di due volte nel corso dell anno di validità della graduatoria. Ogni variazione relativa al grado di invalidità dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di residenza per la conseguente variazione dell entità del buono. Eventuali somme erogate a soggetti per i quali siano venuti meno i requisiti saranno recuperate per gli importi relativi al periodo successivo alla perdita del diritto al beneficio. 8 - Entità del buono a sportello Per gli interventi inerenti l assistenza resa da assistenti familiari regolarmente assunti si erogheranno buoni dei seguenti importi: Per assistente familiare assunto per 40 ore settimanali e oltre: - 700,00 mensili per le persone fragili che non percepiscono l indennità di accompagnamento; - 400,00 mensili per le persone fragili che percepiscono l indennità di accompagnamento o ne hanno Per assistente familiare assunto da 31 a 39 ore settimanali: - 550,00 mensili per le persone fragili che non percepiscono l indennità di accompagnamento; - 300,00 mensili per le persone fragili che percepiscono l indennità di accompagnamento o ne hanno 4

Per assistente familiare assunto da 24 a 30 ore settimanali: - 400,00 mensili per le persone fragili che non percepiscono l indennità di accompagnamento; - 250,00 mensili per le persone fragili che percepiscono l indennità di accompagnamento o ne hanno Per assistente familiare assunto da 18 a 23 ore settimanali: - 300,00 mensili per le persone fragili che percepiscono l indennità di accompagnamento; - 200,00 mensili per le persone fragili che non percepiscono l indennità di accompagnamento o ne hanno Nel caso in cui il beneficiario acquisisse il diritto all indennità di accompagnamento nel corso del periodo di erogazione dei buoni, l entità del buono verrà adeguata dal mese successivo la data di presentazione della domanda di aggravamento. 9 - Convivenze In caso di convivenze di persone non autosufficienti nel medesimo nucleo familiare o in Comunità e che intendono presentare domanda per il buono badanti dovrà essere presentata una richiesta di buono per ciascuna persona addetta all attività di assistenza familiare. 10 - Risorse assegnate Indipendentemente dalle domande pervenute sono destinati all erogazione dei buoni badanti 200.000,00 5