CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

Documenti analoghi
TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

art. 600 quater 600 quater Detenzione di materiale pornografico. Note procedurali 600 quater Pornografia virtuale.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 10 dicembre 2015 (V. Stampato Camera n B)

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CODICE PENALE CODICE DI PROCEDURA PENALE Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42). -- Norme contro la violenza sessuale.

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l interdizione [30] dalla professione o dall arte.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2015

Legge del 15 febbraio 1996, n. 66

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

La legge sul processo lungo

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

La flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

SPILABOTTE, AMATI, CIRINNÀ, DE PETRIS, DE PIETRO, FASIOLO, LANGELLA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PUPPATO, STEFANO

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA DEGLI ENTI (decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sezione II Dei delitti contro la libertà personale

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

d iniziativa dei senatori SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, VICECONTE e CORONELLA

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

LEGGE 31 luglio 2006, n.241. "Concessione di indulto" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL bis. Violenza sessuale.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

ART. 1. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE

Art. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diffamazione a mezzo stampa (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.)

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

(1) Periodo aggiunto ex l , n. 172 (Ratifica Convenzione di Lanzarote) (art. 4, c. 1, lett. a)).

2. ( 1 ) Dichiarazione fraudolenta mediante uso

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 giugno 2015

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA DEGLI ENTI (d.lgs. 231/2001)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

d iniziativa dei senatori MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI e BENCINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 maggio 2015 (v. stampato Senato n. 1261)

È stato approvato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il disegno di legge n B, detto anche Ddl sugli Ecoreati.

FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO (ART. 371 BIS C.P.)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

LEGGE 15 febbraio 1996, n.66 Norme contro la violenza sessuale. (G.U. Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 1996)

SENATO DELLA REPUBBLICA

260 PARTE II - CODICE PENALE

Articoli del Codice Penale

OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

La nuova fattispecie di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.). Ovvero: la sistematica del bastone e della carota.

Capo I Ratifica ed esecuzione Art. 1 Autorizzazione alla ratifica Art. 2 Ordine di esecuzione Art. 3 Autorità nazionale

Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. 190/2012.

CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

LEGGE 16 marzo 2006 n. 146

FAMIGLIA DI REATI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

I delitti di corruzione e concussione dopo la riforma del 2012

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO. a cura di Fabiana Pierbattista

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

INDICE SOMMARIO RASSEGNA PENALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-B PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627) MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 maggio 2016, con l unificazione della proposta di legge n. 984, d iniziativa dei senatori Lo Giudice, Broglia, Rita Ghedini, Puglisi, Sangalli, Amati, Astorre, Bertuzzi, Casson, Chiti, Cirinnà, Collina, Elena Ferrara, Fornaro, Fravezzi, Gambaro, Giacobbe, Lumia, Pagliari, Pezzopane, Pizzetti, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Simeoni, Sollo, Spilabotte, Vaccari, Valentini D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 maggio 2016

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 559-B TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio. TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. ART. 1. ART. 1. 1. L articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente: «ART. 375. (Inquinamento processuale e depistaggio). È punito con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un indagine o un processo penale: 1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; 2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento; 3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2. Nei casi previsti dal primo comma: 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà; 2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, 1. Identico: «ART. 375. (Frode in processo penale e depistaggio). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un indagine o un processo penale: a) identica; b) richiesto dall autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, diun documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall articolo 2 della legge 25 gennaio 1982,

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 559-B n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (Vedi il quinto comma) Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell individuazione degli autori». (Vedi il comma 4) n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell individuazione degli autori. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall aumento conseguente alle predette aggravanti. (Vedi il quarto comma) La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio. La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 559-B Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima». 2. All articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni». 3. Il secondo comma dell articolo 374 del codice penale è abrogato. 4. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all articolo 375, secondo comma, del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, comporta l interdizione perpetua dai pubblici uffici. 5. Dopo l articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «ART. 383-bis. (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all ergastolo». 6. All articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, aggravato ai sensi dell articolo 383- bis,». 7. All articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,». 2. Identico. (Vedi il comma 1, capoverso ART. 375, sesto comma) 3. Identico: «ART. 383-bis. (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all ergastolo». 4. All articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,». ART. 2. 1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l articolo 384-bis è aggiunto il seguente: «ART. 384-ter. (Circostanze speciali). Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 559-B fine di impedire, ostacolare o sviare un indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e422oai reati previsti dall articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell individuazione degli autori». ART. 3. 1. All articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «dall articolo 375, primo comma, lettera b), e».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

*17PDL0042010* *17PDL0042010*