Auto d'interesse storico Il testo del disegno di legge



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Pagina 1 di 5 MOTORI Auto d'interesse storico Il testo del disegno di legge XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa del Sen. MAGNALBO' Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico - - - -- Onorevoli Senatori. - Il patrimonio motoristico rappresenta un bene storico, culturale e tecnologico da tutelare al fine di tramandare le conoscenze dell'ingegno che hanno portato allo sviluppo di uno dei nuclei fondamentali della moderna civiltà industriale italiana. Il movimento per la conservazione del patrimonio motoristico storico è presente, oltre che nei Paesi dell'unione europea, in tutti i Paesi industrializzati e rappresenta un valido esempio di salvaguardia delle testimonianze del progresso tecnico e produttivo nel campo dei trasporti, sia individuali che collettivi. I veicoli di interesse storico possono essere considerati alla stregua di un repertorio museale visibile alla collettività e meritevole di tutela, secondo quanto sancito dall'articolo 9 della Costituzione. La legge 1º giugno 1939, n. 1089, in seguito abrogata dal decreto legislaivo 29 ottobre 1999, n. 490, è una testimonianza concreta di questa tutela. Essa disciplinava l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni che presentano un interesse storico, artistico e archeologico, etnografico, bibliografico, documentale e archivistico, prevedendone il divieto quando tale uscita costituiva un danno per il patrimonio storico e culturale nazionale. Non a caso questo divieto veniva esteso ai mezzi di trasporto che avevano più di 75 anni. I collezionisti che sostengono i costi di acquisto, conservazione e circolazione di tali veicoli devono essere considerati, a buon diritto, i promotori e i depositari di tale patrimonio e perciò meritevoli di agevolazioni di carattere fiscale e normativo. Per quanto concerne il regime fiscale, la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tutti gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione ed ha esteso tale agevolazione, riducendo il termine a venti anni, anche agli autoveicoli e ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, che vengono con tale legge definiti. Con il presente disegno di legge si intende proporre alcune modifiche al codice della strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada motivate da alcune considerazioni di carattere generale: a) per la loro stessa natura di patrimonio di "interesse storico" o di "particolare interesse storico", tali veicoli non sono assimilabili a nessun altro tipo di veicolo né possono sottostare alla normativa generale, ma debbono essere classificati in una categoria a parte e soggetti ad una normativa ad hoc;

Pagina 2 di 5 b) i veicoli storici sono oggetto di un'accurata e minuziosa manutenzione; c) il loro chilometraggio annuo è estremamente limitato ed il loro impiego su strada occasionale; d) l'inquinamento imputabile ai veicoli storici, nell'ambito globale delle immissioni, è irrilevante. L'articolo 1 modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di esonerare dal regime delle competizioni sportive su strada i veicoli definiti di interesse storico da apposita commissione, nella quale sono presenti rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'automobilclub Italia (ACI), dell'automotoclub storico italiano (ASI), dell'associazione amatori veicoli storici (AAVS) e delle associazioni riconosciute ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli antichi (FIVA) e da un rappresentante di ciascuna casa automobilistica costruttrice italiana. Al fine di conferire una funzione collegiale alla commissione, si è ritenuto opportuno sopprimere il comma 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Fra le modifiche proposte all'articolo 9 del Nuovo Codice della Strada vi è, inoltre, l'inserimento di un comma 1-bis, attraverso il quale si prevedono apposite norme regolamentari in merito allo svolgimento delle manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico. Per quanto riguarda le manifestazioni di regolarità riservate a tale categoria di veicoli, si prevede che esse possano essere organizzate da tutte le federazioni nazionali ed internazionali competenti, in conformità alle norme tecnicosportive della federazione riconosciuta dal CONI. L'articolo 1 prevede, inoltre, l'inserimento nella classificazione di cui all'articolo 47 del codice della strada dei veicoli di interesse storico, nonché una modifica all'articolo 80 nel senso di disporre che per detti veicoli la revisione avvenga ogni quattro anni e con l'esenzione dalla prova di analisi dei gas di scarico. Per quanto riguarda infine le restrizioni alla circolazione nelle aree urbane decretate ai fini antinquinamento, in considerazione del loro valore e della scarsa pericolosità delle loro emissioni, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che possano essere compresi - salvo disposizioni contrarie degli enti locali competenti - tra le categorie di veicoli autorizzati ad accedere a tali aree tutti i veicoli di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi la cui costruzione superi i venticinque anni. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i veicoli con motore a quattro tempi certificati come veicoli storici. Possono essere altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate. L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, estendendo all'articolo 215 del regolamento la definizione di veicolo di interesse storico introdotta dall'articolo 1 del presente disegno di legge. Stabilisce, inoltre, che la data di costruzione dei veicoli iscritti deve essere conforme a quanto risulta dai registri tenuti dalle associazioni rappresentate nella commissione di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge. Si prevede, inoltre l'attribuzione di una targa di identificazione con il suffisso "H" (historic), per tutti i veicoli storici e, conseguentemente, la loro iscrizione in un apposito registro, come già avviene in Germania ed in altri Paesi, tra cui alcuni Stati degli Stati Uniti d'america e l'australia. Tale targa viene affiancata alla targa d'origine e costituisce a tutti gli effetti il riconoscimento dell'interesse storico del veicolo e quindi della sua ammissibilità alle agevolazioni previste per questa tipologia di veicoli, facilitando le forze dell'ordine

Pagina 3 di 5 nella verifica della rispondenza del veicolo a quei requisiti differenziali che la legge richiede anche ai fini fiscali. Ciò, tra l'altro, può rappresentare il primo passo verso la costituzione di una anagrafe europea dei veicoli storici di cui l'italia diverrebbe promotrice all'interno dell'unione europea. L'articolo 3 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, allo scopo di consentire lo sviluppo della tutela del patrimonio storico-culturale anche nell'ambito della motorizzazione civile, si ritiene quindi opportuno che per qualsiasi mezzo a motore di costruzione anteriore ai venticinque anni scatti automaticamente l'esenzione dalle tasse di proprietà. Inoltre, le imposte e i diritti di qualsiasi titolo che attualmente gravano sui trasferimenti di proprietà di tali veicoli, sono fissati nella somma di cinquanta euro. Considerato il valore e l'interesse storico del patrimonio che tale proposta intende tutelare e il ruolo qualificante che l'italia assumerebbe in un contesto internazionale, si auspica una rapida approvazione del provvedimento. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche al nuovo codice della strada) 1. Al nuovo codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: "nuovo codice della strada", sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 9, 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli definiti di interesse storico dalla commissione di cui all'articolo 60, comma 4 della presente legge, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari"; 2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: "1-bis. Nelle manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico, autorizzate dalle federazioni nazionali ed internazionali competenti, svolgentesi ad una velocità media non superiore a 50 chilometri orari, non sussiste l'onere di adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma precedente. Gli organizzatori di tali manifestazioni dovranno comunicare con preavviso di 90 giorni agli enti locali interessati dal transito della manifestazione, specificando nel caso di attraversamento di centri storici ovvero aree chiuse al traffico anche gli orari e le modalità di svolgimento della manifestazioni, i seguenti dati: a) l'inserimento dell'evento nel calendario della Federazione di riferimento; b) il programma della manifestazione; c) il percorso; d) il numero dei veicoli iscritti. Per le manifestazioni di carattere interregionale, l'autorizzazione va richiesta alla Regione in cui è fissata la partenza della manifestazione. 3) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di cui all'articolo 60, con velocità media inferiore a 50 chilometri orari, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali ed internazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione riconosciuta dal CONI"; 4) al comma 6, dopo le parole: "su strada", aggiungere le seguenti: "e per le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico"; 5) al comma 9, sostituire le parole: " lire centoventisettemilaventi", con le parole: "cento euro", e "cinquecentoottomilasettanta", con: "trecento euro", e "duecentocinquantamilatrenta", con: "centocinquanta euro", e "unmilionesedicimilacentoquaranta", con: "seicento euro".

Pagina 4 di 5 b) al comma 1 dell'articolo 47, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "n-bis) veicoli di interesse storico"; c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, sono soppresse le parole: "nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico"; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono considerati veicoli di interesse storico tutti quelli dichiarati tali da apposita commissione composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'automobilclub Italia (ACI), dell'automotoclub storico italiano (ASI), dell'associazione amatori veicoli storici (AAVS) e da tutti gli altri enti ed associazioni riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA) e da un rappresentante di ciascuna casa automobilistica costruttrice italiana. I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali, sono esentati dalle restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i veicoli con motore a quattro tempi certificati come veicoli storici ai sensi del comma 4. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali, sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate"; d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Per i veicoli definiti di interesse storico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di parametri di valutazione consoni alle caratteristiche originali del veicolo o motoveicolo in oggetto. Tali mezzi sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico"; e) all'articolo 93, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo"; f) all'articolo 100, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historic), sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4". 2. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60, come sostituito dal numero 2 della lettera c) del comma 1 del presente articolo, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e la durata in carica della commissione, nonché le modalità di nomina dei suoi componenti. Art. 2. (Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 215:

Pagina 5 di 5 1) le parole "e collezionistico" ed "o collezionistico", ovunque ricorrano, sono soppresse; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono classificati di interesse storico i veicoli definiti come tali dalla commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni"; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La data di costruzione dei veicoli di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto risulta dai registri tenuti dalle associazioni rappresentate nella commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Le caratteristiche tecniche devono essere quelle richieste al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione"; b) al comma 1 dell'articolo 256 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis) quelle dei veicoli di interesse storico munite della lettera "H"". Art. 3. (Modifiche al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) 1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "Art. 17-bis. - (Esenzioni per i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni) - 1. Sono esentati dal pagamento della tassa di proprietà i veicoli la cui data di fabbricazione sia anteriore ai venticinque anni. 2. Per i veicoli di cui al comma 1 la tassa di trasferimento di proprietà è di euro cinquanta". Art. 4. (Modifica alla legge 21 novembre 2000, n. 342) 1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (26 ottobre 2004)