IX LEGISLATURA 71" Seduta Giovedì 25 luglio 2013



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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

Transcript:

; IX LEGISLATURA 71" Seduta Giovedì 25 luglio 2013 Deliberazione n. 332 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale - Disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative al registro infortuni. Presidente: Alessandro Nicolò Consigliere - Questore: Giovanni Nucera Segretario: Nicola Lopez Consiglieri assegnati 50 Consiglieri presenti 36, assenti 14... omissis... Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Pacenza, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 36, a favore 36 - ne proclama il risultato: IL PRESIDENTE f.to: Nicolò "II Consiglio approva"... omissis... IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera IL SEGRETARIO f.to Lopez E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 29 luglio 2013 '. '+~:~.". RET*R.IO. GEtJE. '... (dotto. cola Lo~z) ',' ',,' \ ;' /, ) I..~.. ~.,LE

Allegato alla deliberazione n. 332 del 25 luglio 2013 IX LEGISLATURA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL REGISTRO INFORTUNI E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2013. Reggio Calabria, 25 luglio 2013

RELAZIONE Da tempo viene segnalata, soprattutto da parte della categoria dei Consulenti del lavoro, una problematica relativa alla gestione dei rapporti di lavoro in materia di tutela della salute dei cittadini. Nello specifico, la questione riguarda la vidimazione dei registri infortuni che, a parere degli esperti del settore, non risulta più essere attuale. I presupposti storici che stavano alla base di tale adempimento, infatti, non trovano più riscontro nel vigente sistema di amministrazione del personale. II Libro Infortuni, istituito dal DPR 24/07/55 n. 547, sul quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, infatti, doveva essere vidimato presso l'asl (oggi ASP) poiché quest'ultima assumeva un ruolo di terzietà per tutto ciò che riguardava formalmente la conformità di tale registro e nulla più. Atteso che, oggi, tutte le informazioni in esso riportate sono già in possesso degli organi preposti alla vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, grazie alle necessarie comunicazioni obbligatorie, appare evidente che c'è una inutile duplicazione di adempimenti. Si evidenzi, tra l'altro, il notevole impulso dato, con l'introduzione del Libro Unico del Lavoro, alla semplificazione amministrativa che, senza incidere in alcun modo sull'efficienza e la puntualità della gestione dei rapporti di lavoro, ha fatto si che venissero aboliti il Libro Paga, il Libro Presenze e il Libro Matricola. Sulla base di tale orientamento, per esempio, la Regione Lombardia ha già abolito l'obbligo di vidimazione del registro infortuni, con la Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2007, la quale ha recepito la necessità operativa di caducare gli adempimenti inutili e spesse volte duplicati. Nell'attesa della definitiva soppressione del registro infortuni, prevista dall'art. 56 comma 6 del TU 81/2008, si evidenzia che l'abolizione dell'obbligo di vidimazione non fa venir meno l'obbligo della sua tenuta da parte dei datori di lavoro che dovranno, perciò, continuare ad annotarvi cronologicamente gli infortuni occorsi sul lavoro cosi come previsto dal dettato normativo. Infatti, i dati in esso contenuti continueranno ad essere a disposizione del servizio di prevenzione e protezione, degli organi di vigilanza e dei rispettivi RLS. Poiché la soppressione dell'obbligo di vidimazione non determina in alcun modo la possibilità di adottare comportamenti elusivi da parte del datore di lavoro in 1

materia di tutela della salute ma, come spiegato, fornisce un importante contributo allo snellimento amministrativo che del resto sta caratterizzando l'opera di risana mento della sanità calabrese si propone l'iniziativa legislativa che segue. E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 29 luglio 2013 2

." Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. La Regione Calabria persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e di medicina del lavoro, mediante la razionalizzazione della normativa vigente, in un'ottica di snellimento del sistema economico regionale, in sintonia con i concetti di centralità della salute e di tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario e socio sanitario, nonché con i principi di appropriatezza, efficacia e semplificazione dell*azione amministrativa. Art. 2 (Semplificazione adempimenti relativi al registro infortuni) 1. Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e deua previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul/avoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. 3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi, la registrazione è limitata all'indicazione della data dell'infortunio, del nominativo dell'infortunato e delle cause. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3