Controllo e videosorveglianza dei dipendenti

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Controllo e videosorveglianza dei dipendenti (le telecamere, la navigazione Internet, la posta elettronica) A cura di Alessandro Ripa Avvocato giuslavorista in Milano, pubblicista 2

L art. 4, 1 comma, dello Statuto dei lavoratori: le telecamere e le altre apparecchiature vietate. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. La finalità di evitare un controllo occulto dei lavoratori è a tutela della dignità e della riservatezza dei medesimi, in linea con disposizioni del codice penale 3

Art. 615 bis: Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. 4

Art. 615 ter: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni 5

La nozione di distanza. La necessità che il controllo avvenga tramite apparecchiatura. L ammissibilità del controllo tramite agenzia investigativa. 6

L art. 4, II comma, dello Statuto dei lavoratori: le telecamere e le altre apparecchiature ammesse Gli impianti e le apparecchiature richiesti da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori La necessità di esigenze organizzative e produttive specifiche, non generiche. L accordo con le rappresentanze sindacali aziendali; l intervento dell'ispettorato del lavoro 7

Un esempio per chiarire: Cass. n. 15892/2007: l illegittimità di un congegno di sicurezza - installato senza il previo accordo delle rappresentanze sindacali aziendali, la commissione interna, l autorizzazione dell Ispettorato del lavoro - che consentiva l accesso al garage aziendale al solo personale dipendente, tramite apposito tesserino; congegno ritenuto una apparecchiatura idonea a controllare a distanza l attività dei lavoratori, con riferimento all orario di lavoro e alla quantità del lavoro svolto. 8

Le telefonate e gli accessi ad internet. L orientamento della giurisprudenza dopo la sentenza di Cassazione n. 4746/2002: il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell attività dei lavoratori ex art. 4 dello Statuto dei lavoratori riguarda solo il controllo diretto o indiretto dell attività lavorativa; sono fuori dall applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore - i c.d. controlli difensivi - quali gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. 9

L estensione del principio alla navigazione internet. La conseguente abitudine, nelle strategie difensive, a sostenere che il monitoraggio degli accessi ad internet dei dipendenti non avviene al fine di controllare [...] quanto tempo il lavoratore dedica allo svolgimento delle proprie mansioni e quanto invece ai propri interessi personali, ma al ben diverso fine di proteggere il sistema informatico da aggressioni esterne, come può essere il rischio di contaminazione del sistema medesimo a causa di un virus importato da navigazioni incaute dei 10 dipendenti

L evoluzione del principio: In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 per l'installazione di impianti ed apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli c.d. difensivi, ovverosia quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso [ ] 11

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva negato l'utilizzabilità a fini disciplinari dei dati acquisiti mediante programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi Internet dei dipendenti, sul presupposto che gli stessi consentono al datore di lavoro di controllare a distanza ed in via continuativa l'attività lavorativa durante la prestazione, e di accertare se la stessa sia svolta in termini di diligenza e corretto adempimento) Cass. n. 4375/2010 12

Le prescrizioni del Garante. L onere del datore di pubblicizzare una policy interna rispetto al corretto uso degli strumenti informatici e agli eventuali controlli dei medesimi. 13

La posta elettronica Il carattere aperto della corrispondenza via mail, non protetto dall art. 15 Cost. e dal reato di violazione della corrispondenza ex art. 616 cod. pen. L aspettativa di confidenzialità da parte del lavoratore rispetto ad alcune forme di comunicazione, in mancanza dell esplicitazione di una policy al riguardo. 14

I principi fissati dalla Cassazione nel 2012: È estranea all applicazione dell art. 4 dello Statuto dei lavoratori la condotta del datore di lavoro che pone in essere una attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali (nella specie, controllo della mail del dipendente) che prescinde dalla pura e semplice sorveglianza sull esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed è, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti dagli stessi posti in essere 15

(nella specie, avente ad oggetto il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti di un quadro direttivo di banca, accusato di aver fornito a soggetti terzi estranei informazioni di carattere riservato riguardanti un cliente della banca stessa, tramite posta elettronica, e di aver così attuato, grazie a tali informazioni, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggi personali, la Corte ha ritenuto corretta la condotta ispettiva del datore, atteso che nella specie entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico) (Cass. civ., 23 febbraio 2012, n. 2722). Ulteriori precedenti giurisprudenziali, e Trib. Milano 29.2.2012 16

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Arrivederci al prossimo incontro: VideoLavoro - on line dal 14 maggio 2015 Il nuovo assetto in tema di contratti di lavoro dopo il Jobs act a cura di Massimo Brisciani 18