LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE



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LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE Codice della proprietà industriale D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 COMO NEXT 8 aprile 2014

MARCHI Articolo 12 Novità Non possono costituire oggetto di registrazione i segni che: - sono identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio, qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità; - sono identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità; - sono identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; - sono identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto. Non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

Articolo 13 Capacità distintiva Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: - i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; - le denominazioni generiche di prodotti o servizi o le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Articolo 14 Liceità e diritti di terzi Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: - i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; - i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; - i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Articolo 25 Nullità Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall art. 12; b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13,14, comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell art.8; d) nel caso dell art. 118, comma 3, lettera b).

Articolo 26 Decadenza Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell art. 13, comma 4; b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell art. 14, comma 2; c) per non uso ai sensi dell art. 24.

Articolo 27 Decadenza e nullità parziale Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

Articolo 28 Convalidazione Il titolare di un marchio d impresa anteriore ai sensi dell art. 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore e del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

DISEGNI E MODELLI ORNAMENTALI Articolo 32 Novità Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Articolo 33 Carattere individuale Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima.

Art. 33-bis Liceità Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

Articolo 35 Divulgazione Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico.

Articolo 43 Nullità La registrazione è nulla: a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; b) se il disegno o modello è contrario all ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa; c) se il titolare della registrazione non aveva il diritto di ottenerla e l autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall articolo 118; d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un opera dell ingegno protetta dal diritto d autore; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell art. 6 ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell art. 6 ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall interessato all utilizzazione.

Articolo 44 Diritto d autore I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell ultimo dei coautori.

BREVETTI Invenzioni Articolo 46 Novità Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Non è esclusa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione.

Articolo 47 Divulgazioni non opponibili e priorità interna Una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

Articolo 48 Attività inventiva Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Articolo 49 Industrialità Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Articolo 51 Sufficiente descrizione Alla domanda di concessione di brevetto debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo (perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla) e contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

BREVETTO EUROPEO Articolo 54 Effetti della domanda di brevetto europeo La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo (ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260) decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'italia sia stata ritirata.

Articolo 56 Diritti conferiti dal brevetto europeo Il brevetto europeo rilasciato per l'italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.

BREVETTO Articolo 76 Nullità Il brevetto è nullo: - se l'invenzione non è brevettabile; - se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; - se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa; - se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà di rivendica. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.

Articolo 77 Effetti della nullità La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: - gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti; - i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti.

INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE Articolo 81 bis Rinvio Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

Articolo 81 ter Definizioni Ai fini del presente codice si intende per: a)materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico; b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l incrocio o la selezione. La nozione di varietà vegetale è definita dall art. 5 del regolamento C.E. n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI Articolo 87 Oggetto della tutela E prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: - consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; - che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; - destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati: - rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori; - nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Articolo 95 Contraffazione Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona: - la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; - la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori; - l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

INFORMAZIONI SEGRETE Articolo 98 Oggetto della tutela Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete: c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l autorizzazione dell immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l uso di nuove sostanze chimiche.

Articolo 99 Tutela Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

NUOVE VARIETA VEGETALI Articolo 100 Oggetto del diritto Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE Disposizioni processuali Articolo 117 Validità ed appartenenza La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

Articolo 118 Rivendica Chiunque ne abbia diritto può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto. Se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione o al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: - assumere a proprio nome la domanda di brevetto o di registrazione, rivestendo la qualità di richiedente; - depositare una nuova domanda di brevetto o di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; - ottenere il rigetto della domanda. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può: - ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; - far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto o della registrazione senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui sopra, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse (disciplina questa non applicabile a registrazioni di marchio e di disegni e modelli).

Articolo 119 Paternità L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo. Se un terzo presenta all'ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

Articolo 120 Giurisdizione e competenza Il foro generale è quello del domicilio del convenuto. Vi è poi il foro alternativo del luogo in cui è stato commesso l illecito che è il luogo in cui l evento dannoso è avvenuto o può avvenire. In ambito territoriale sono state istituite sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di Appello di 12 città italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia).

Articolo 121 Ripartizione dell'onere della prova L'onere di provare la nullità o decadenza del titolo di proprietà industriale grava su chi impugna il titolo. L'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti che confermino tali indizi, può ottenere che il giudice: ne disponga l'esibizione; richieda le informazioni alla controparte; ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale. Vi è una presunzione di validità dei titoli di proprietà industriale che esonera sempre il titolare del diritto dall onere di provare la sussistenza dei requisiti di validità della privativa. Il procedimento che prelude alla concessione di un titolo comunitario prevede, invece, un esame preventivo con valutazione ed istruttoria dei requisiti di validità della privativa; ciò induce a ritenere che il brevetto e gli altri titoli europei godano di una presunzione di validità forte o rafforzata che può essere superata solo da una prova piena della invalidità del titolo fornita dalla parte che alleghi la nullità. La presunzione di validità del titolo non trova applicazione con riferimento ai diritti titolati nei giudizi di decadenza ove vi è una mera applicazione del principio generale dell onere della prova, in quanto la decadenza figura sempre quale fatto estintivo del diritto.

Art 121-bis Diritto d'informazione L Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni (sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà industriale) da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che: - sia stata trovata in possesso di merci o sorpresa ad utilizzare servizi, oggetto di violazione di un diritto sia stata sorpresa a fornire servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti. Il diritto di informazione consente di ottenere informazioni preziose sull origine delle merci o servizi controversi, sui circuiti di distribuzione e sull identità di terzi coinvolti nella violazione, facendo acquisire al titolare dei diritti informazioni sull effettiva portata del fenomeno contraffattivo, in modo da estendere l azione già intrapresa ad altri soggetti, oppure di intentarne una nuova, ovvero chiedere tutela in sede penale. Il soggetto che si rifiuta, senza giustificato motivo, di rispondere alle domande del giudice o fornisce false informazioni commette un reato.

Articolo 122 Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza L azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d ufficio dal p.m. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto. Le sentenze di nullità e di decadenza vengono annotate sull attestato originale di registrazione.

Articolo 123 Efficacia erga omnes Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato. Il giudicato spiega i suoi effetti anche nei confronti dei terzi che non abbiano partecipato al giudizio sulla validità del titolo. Invece, quando è stato chiesto l accertamento, il giudicato non è idoneo a spiegare effetti al di là delle parti sia nel caso di rigetto della domanda di nullità sia nel caso di accoglimento della domanda di accertamento.

Articolo 124 Misure correttive e sanzioni civili Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. L inibitoria è un ordine che riguarda un obbligo di non fare, vincolante per il soggetto nei cui confronti è pronunciata. Il provvedimento può essere anche definitivo. Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice devono essere espressamente richieste a questo. L inibitoria è una sanzione di carattere amministrativo e prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore. Prescinde altresì dall esistenza di un danno attuale o potenziale per il titolare dei diritti e può essere disposta anche quando la contraffazione è cessata. Le penalità di mora tendono a rafforzare l inibitoria e non costituiscono, quindi, una liquidazione anticipata dei danni risarcibili. I provvedimenti di inibitoria possono essere l ordine di ritiro dal commercio, la distruzione dei beni, l assegnazione in proprietà, il sequestro. Il danno consiste nel danno emergente diretto ed immediato (una riduzione delle vendite e un danno all immagine commerciale); e nel lucro cessante che è costituito dagli utili del contraffattore in relazione al giusto prezzo del consenso, o dalle perdite subite dal titolare del diritto. Si considera altresì il numero dei prodotti contraffatti venduti o sequestrati. In sostanza secondo parte della giurisprudenza la violazione di un diritto esclusivo di proprietà industriale è atto potenzialmente dannoso, che giustifica la condanna generica al risarcimento dei danni. Il danno deve essere provato mentre nei procedimenti cautelari il rischio di un danno è in re ipsa.

Articolo 126 Pubblicazione della sentenza L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

Articolo 128 Consulenza tecnica preventiva Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall' art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili. La consulenza tecnica preventiva ha lo scopo di comporre preventivamente la lite. La risoluzione consensuale della controversia può essere favorita attraverso l affidamento di compiti conciliativi al consulente tecnico.

Articolo 129 Descrizione e sequestro Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, il giudice provvede sull'istanza con decreto motivato. Il sequestro è disciplinato con riferimento a tutti i diritti di proprietà industriale. La descrizione è una misura di istruzione preventiva diretta ad acquisire la prova della violazione, ossia la prova della contraffazione, posto che la prova è l elemento determinante per l accertamento della violazione dei diritti di proprietà industriale.

Articolo 130 Esecuzione di descrizione e sequestro La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

Articolo 131 Inibitoria Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. L inibitoria ha natura cautelare e riveste nel settore industriale una notevole importanza pratica poiché è diretta ad evitare la reiterazione o l aggravarsi degli effetti pregiudizievoli della condotta del contraffattore per mezzo di un ordine provvisorio di astensione della condotta illecita. L inibitoria è estesa a qualsiasi violazione anche imminente o potenziale. Il giudice ha il potere di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza eccessivamente constatata e per ogni ritardo nell esecuzione del provvedimento.

Articolo 139 Effetti della trascrizione La trascrizione serve per rendere opponibili ai terzi i diritti di proprietà industriale titolati e la sua funzione è quella di offrire la conoscibilità legale di determinati beni, atti e fatti giuridicamente rilevanti predisponendo i meccanismi idonei a procurare la conoscenza e rendendo legittima l utilizzazione di tali meccanismi da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno o desiderio di procurarsi quella conoscenza.

MISURE CONTRO LA PIRATERIA Articolo 144 Atti di pirateria Sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.

Articolo 144 bis Sequestro conservativo Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.

Articolo 146 Interventi contro la pirateria Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria. Il Ministero delle attività produttive e i sindaci (nel territorio comunale) possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata (presso il Tribunale o la Corte d Appello) nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.