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COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...4 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 4 TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI... 4 ART. 2 CONCESSIONI...4 ART. 3 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE...4 ART. 4 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE/ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO...5 ART. 5 TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO/COMPETENZA... 5 ART. 6 ISTRUTTORIA... 6 ART. 7 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO...6 ART. 8 RILASCIO DELLA CONCESSIONE... 6 ART. 9 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE... 7 ART. 10 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO... 7 ART. 11 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE. SUBENTRO... 7 ART. 12 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE. DISDETTA... 8 ART. 13 DECADENZA DALLA CONCESSIONE...8 ART. 14 RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE...9 ART. 15 LIMITI DELLE OCCUPAZIONI/USO DELL AREA CONCESSA...9 ART. 16 TIPOLOGIE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE...9 ART. 17 OCCUPAZIONI ABUSIVE...10 ART. 18 OCCUPAZIONI D URGENZA... 10 ART. 19 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI... 10 TITOLO III DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE...11 ART. 20 ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE... 11 ART. 21 DURATA DELLE OCCUPAZIONI...11 ART. 22 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE...11 ART. 23 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE...12 ART. 24 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE ANNUO...12 ART. 25 APPLICAZIONE DEL CANONE ANNUO...12 ART. 26 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI... 12 2

ART. 27 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE...13 ART. 28 APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE... 13 ART. 29 SOGGETTO PASSIVO... 13 ART. 30 AGEVOLAZIONI... 13 ART. 31 ESENZIONI...14 TITOLO IV RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL ENTRATA E CONTENZIOSO...15 ART. 32 VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI... 15 ART. 33 VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE...16 ART. 34 NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO... 16 ART. 35 SANZIONI... 16 ART. 36 ACCERTAMENTI... 17 ART. 37 RISCOSSIONE COATTIVA...18 ART. 38 RIMBORSI...18 ART. 39 CONTENZIOSO...18 TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI...18 ART. 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE... 18 ART. 41 DISPOSIZIONI FINALI...18 ALLEGATO A FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI CHE DANNO LUOGO ALL APPLICAZIONE DEL CANONE...19 ALLEGATO B ELENCO E CLASSIFICAZIONE STRADE... 20 3

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d attuazione della delega prevista dall art.3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare, il presente regolamento disciplina: a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni relative a: occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati; occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio; occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con conduttore, attraversamenti ed impianti di ogni genere. b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono; c) criteri di determinazione del canone; d) agevolazioni speciali; e) modalità e termini per il pagamento del canone; f) accertamento e sanzioni; g) disciplina transitoria. TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI Art. 2 Concessioni Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o no la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione. Dette concessioni consentono un utilizzo particolare dei predetti beni al quale consegue una limitazione al diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività. Sono altresì soggette a concessione le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune. Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l occupazione, è subordinato all attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 4

Art. 4 Richiesta di occupazione/attivazione del procedimento amministrativo Il procedimento amministrativo per il rilascio dell atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune, il quale, a mezzo dei servizi competenti, secondo la tipologia dell occupazione, provvede a dare comunicazione dell avvio all interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, allegato B, deve contenere, pena la non accettazione: a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente; b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante, il codice fiscale e il numero di partita IVA; c) l individuazione su stralcio planimetrico in scala adeguata dell area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti oggetto della richiesta ; d) l entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell occupazione richiesta; e) l uso particolare al quale si intende assoggettare l area o lo spazio pubblico; f) la descrizione particolareggiata dell opera da eseguire, se l occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto; g) l impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni riportate nell atto di concessione, nonché al rilascio delle eventuali cauzioni e/o garanzie che gli uffici competenti ritenessero opportuno richiedere a garanzia del rispetto delle prescrizioni della concessione; La domanda deve essere corredata degli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata inferiore a 3 ore, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata inferiore a 6 ore qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili ovvero operazioni di trasloco e di mantenimento del verde. Ai fini della vigilanza devono essere comunicati il giorno, il luogo e la durata dell occupazione, con l impegno a rispettare tutte le norme a tutela della pubblica incolumità. Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo/competenza Il rilascio del provvedimento di concessione può essere negato qualora l occupazione richiesta risulti, a giudizio del Responsabile del Settore competente, in contrasto con gli interessi generali della Collettività nonché pericolosa per la pubblica incolumità. In ogni caso, l eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l occupazione materiale del suolo pubblico o dello spazio sottostante o soprastante ad esso. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 30 dalla data di presentazione al protocollo del Comune o al Servizio competente, salvo urgenza motivata. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione risultante dall avviso della relativa raccomandata; Le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, devono essere presentate al Servizio Competente. 5

Art. 6 Istruttoria Il Settore competente a svolgere l istruttoria per l occupazione di spazi ed aree pubbliche è il 3 Settore Assetto ed uso del territorio. Il Responsabile è definito, ai fine del presente regolamento, Funzionario addetto al canone. In particolare il Funzionario addetto al canone cura : l istruttoria della richiesta di occupazione, esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emette apposito avviso, tutte le operazioni utili alla definizione del canone, le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva, l applicazione delle sanzioni, la sottoscrizione degli atti relativi allo svolgimento delle attività predette, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva, ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione. Il Funzionario addetto al canone, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare ed al controllo della documentazione allegata, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, l igiene e sicurezza pubblica, nonché l estetica ed il decoro ambientale. Ove la domanda risulti incompleta, il Funzionario formula all interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, mediante notifica nei modi di legge o in qualunque modo da cui risulti l avvenuta richiesta; L integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro 10 giorni dalla ricezione della notifica. Detto termine deve essere comunicato al richiedente; La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo; Il Funzionario addetto al canone, verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell amministrazione ove, per la particolarità dell occupazione, si renda necessaria l acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Funzionario nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, salvo i casi che, per specifici regolamenti, prevedono tempi diversi. Art. 7 Conclusione del procedimento Il Funzionario addetto al canone, terminata l istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione, con la determinazione analitica del canone di concessione e in caso di esito negativo, emette provvedimento di diniego. Art. 8 Rilascio della concessione Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario addetto al canone previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: Marca da bollo; Spese di sopralluogo se dovute; Deposito cauzionale, quando richiesto. L entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto della particolarità dell occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, infruttifera, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare conclusione dell occupazione. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria a prima richiesta. 6

Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario: la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell occupazione; la durata dell occupazione e l uso specifico cui la stessa è destinata; gli adempimenti e gli obblighi a carico del concessionario; il criterio di determinazione e l ammontare del canone di concessione, se dovuto; l obbligo di osservare quanto stabilito all articolo 10. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario. La consegna dell atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto, quando previsto, il canone nella misura e nei tempi stabiliti dall autorizzazione. Art. 10 Principali obblighi del concessionario Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi ed oneri: 1) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione; 2) ove l occupazione comporti la costruzione di opere e/o manufatti, di ripristinare i luoghi nello stato ante opera; 3) utilizzare l area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi; 4) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell interessato; 5) il divieto di sub concessione e di trasferimento a terzi della concessione; 6) il versamento del canone alle scadenze fissate. In ogni caso, le concessioni o le autorizzazioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell occupazione e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Art. 11 Titolarità della concessione. Subentro La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentita la cessione ad altri. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune di Sant'Ilario d'enza il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo e con la esclusione di restituzione o conguaglio del canone già versato. Non sono richiesti né il nuovo atto di concessione di cui al comma 3, né la corresponsione del canone già versato nei casi di subingresso nella titolarità dell esercizio di attività commerciale e per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale nel 7

caso questa rimanga inalterata, fermo restando l obbligo della comunicazione della variazione della titolarità. Art. 12 Modifica, sospensione e revoca della concessione. Disdetta Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato e/o imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo al concessionario. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza il riconoscimento di interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Alla restituzione provvede il funzionario addetto al canone. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla occupazione da parte del precedente occupante. Per la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, se dovuti, valgono le condizioni stabilite all art. 8 comma 2. La disdetta anticipata della concessione per occupazioni permanenti deve essere comunicata almeno 2 mesi prima della fine dell occupazione. La disdetta non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione dell annualità versata. La cessazione anticipata dell occupazione temporanea non dà luogo a restituzione del canone. Se l occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, ma non anche degli oneri corrisposti per il rilascio del procedimento amministrativo. Art. 13 Decadenza dalla concessione Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli nei seguenti casi: a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico. b) per mancato o parziale pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti; c) se, nel caso di occupazioni permanenti con attrezzature fisse, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa edilizia, le opere previste; d) per violazione delle norme di cui all articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell uso del bene concesso; e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione; f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento della concessione; La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. 8

Sono causa di estinzione della concessione: la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario. la sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. La decadenza è dichiarata dal Funzionario addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo. Art. 14 Rinnovo e disdetta della concessione I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza e le concessioni temporanee possono essere prorogate. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza e la proroga di occupazione temporanea almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta. Art. 15 Limiti delle occupazioni/uso dell area concessa. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto stradale prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della strada, l occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2,00 m. Alle medesime condizioni è consentita l occupazione nelle strade prive di marciapiedi nelle aree ove è permesso il passaggio pedonale. All interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria. All interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite prescrivendo gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei pedoni e della circolazione in genere. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo. Art. 16 Tipologie particolari di occupazione Le occupazioni di aree pubbliche realizzate per l esercizio del commercio al dettaglio sono soggette alla disciplina del D.Lgs. 31/03/98 n. 114 e dai regolamenti in materia. La concessione di aree per l esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle legge e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizione a seconda del tipo di occupazione. 9

L esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita comportante occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o simili, realizzate nei cantieri di lavoro sono soggette alle norme del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all art. 4 comma 3. Le concessioni relative a passi carrabili, tende, insegne e impianti pubblicitari in genere, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio e del Codice della strada. Per ragioni di decoro dei luoghi, può essere disposta mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l ambiente circostante. Art. 17 Occupazioni abusive Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, quelle realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell atto di concessione e/o che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, oppure oltre la data di revoca o di decadenza della medesima. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario addetto al canone, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione della indennità e delle relative sanzioni, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale provvede d ufficio addebitando agli occupanti le relative spese. Resta comunque a carico dell occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione. Alle occupazioni abusive sono applicate l indennità e le sanzioni di cui all articolo 35, in base all ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione. Art. 18 Occupazioni d urgenza È consentita l occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d urgenza e quindi rilascia la concessione in via di sanatoria. La mancata comunicazione o l inesistenza delle condizioni che hanno determinato l occupazione d urgenza danno luogo all applicazione della sanzione prevista dall art. 35 per le occupazioni abusive. Art. 19 Anagrafe delle concessioni Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni. 10

TITOLO III DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE Art. 20 Istituzione ed oggetto del canone di concessione L occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell atto amministrativo con il quale è autorizzata l occupazione. È assoggettata al pagamento del canone anche l occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all applicazione del canone istituito con il regolamento sono quelle elencate nell allegato A del regolamento. Il canone di concessione di cui al presente titolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune. Art. 21 Durata delle occupazioni Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, di durata superiore ad un anno e inferiore a 29 anni : in questo caso le frazioni di anno sono conteggiate per intero. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti. Sono ricorrenti le occupazioni con concessioni rilasciate per periodi ben individuati che si ripetono regolarmente anche di carattere stagionale. Ai fini dell applicazione del canone o delle sanzioni: sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana; sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in uno o più giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore. le occupazioni abusive, comunque effettuate, sono sempre considerate temporanee. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario addetto al canone ed è riportato sulla concessione. Art. 22 Classificazione delle strade Ai fini dell applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente in considerazione dell importanza della strada desunta sulla base dei seguenti criteri: centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e pedonale. La tariffa relativa alle due categorie viene graduata con i seguenti coefficienti correttivi: CATEGORIA 1ª: coefficiente 1; CATEGORIA 2ª: coefficiente 0,6. La classificazione è deliberata dal Consiglio comunale. La delibera è pubblicata per 15 giorni all albo pretorio con evidenziato l ufficio presso il quale può essere consultata. Ogni aggiornamento deve essere approvato con successive deliberazioni consiliari, con effetto dell aggiornamento dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di adozione della deliberazione. 11

Art. 23 Determinazione della tariffa base Ai fini dell approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale fissa la tariffa base per la determinazione del canone annuo e del canone per le occupazioni temporanee. In assenza di deliberazione le tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi. Art. 24 Determinazione della tariffa del canone annuo La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente, per ciascuna fattispecie di occupazione, è determinata moltiplicando la tariffa base al m2 o m per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie fattispecie di occupazione sono i seguenti: Spazi riservati in via esclusiva per carico e scarico merci: Coefficiente 1 Spazi riservati al parcheggio privato: Coefficiente 1,1 Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni allo esterno dei negozi su appositi supporti: Coefficiente 1,5 Ponteggi, attrezzature e materiali per l esecuzione di lavori: Coefficiente 1 Occupazione del soprassuolo con cavidotti, elettrodotti e simili non effettuate da aziende esercenti servizi pubblici: Coefficiente 0,5 Cisterne e serbatoi interrati e simili, cavidotti interrati, condotti e tubazioni interrati, pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento, esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità, cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili non effettuati da aziende esercenti servizi pubblici: Coefficiente 0,5 Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, e concesse con separati atti il canone è determinato con riferimento all area o alle aree oggetto di ogni singolo atto. Dalla misura complessiva del canone è detratto l importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative e riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento. Art. 25 Applicazione del canone annuo Il canone annuo per l occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l entità dell occupazione, espressa in unità intere di m2 o m, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione. Il canone così determinato viene arrotondato alle mille Lire in difetto. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare. Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende che erogano servizi pubblici e per le occupazioni realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze servite per la misura unitaria di tariffa di Lire 1.500 per ciascun utente servito. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a L. 1.000.000 per ogni azienda anche nel caso di attività strumentali. 12

Art. 27 Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee Sono stabiliti i seguenti coefficienti di durata delle occupazioni per fasce orarie: FASCE ORARIE COEFFICIENTE dalle 7 alle 14 0,8 dalle 14 alle 7 del giorno seguente 0,2 Sono stabiliti inoltre i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie: Banchi di vendita e simili sia nelle aree di mercato che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto Coefficiente 0,5 Esposizione di merce all esterno dei negozi su appositi espositori Coefficiente 1 Ponteggi, attrezzature e materiali per l esecuzione di lavori Coefficiente 0,5 Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità Coefficiente 0,5 Spettacoli viaggianti e circensi Coefficiente 0,3 Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive comportanti somministrazione o vendita Coefficiente 0,2 Ombrelloni, tavolini e sedie all esterno di pubblici esercizi Coefficiente 0,5 Occupazioni del soprassuolo con cavidotti, elettrodotti e simili aventi carattere temporaneo Coefficiente 0,5 Occupazioni del sottosuolo con pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati da chiunque realizzati aventi carattere temporaneo Coefficiente 0,5 Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,8 e per quelle di durata superiore a 30 giorni, o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,5, In occasioni di fiere la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente di 1,5 con esclusione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. La tariffa da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è ottenuta moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti di durata e di fattispecie. Art. 28 Applicazione del canone per le occupazioni temporanee Il canone per l occupazione temporanea è ottenuto moltiplicando la tariffa, determinata con il criterio dell art. 27, per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all art. 22, e per l entità della stessa occupazione espressa in unità intere di m 2 o m. Art. 29 Soggetto passivo Il canone è dovuto dal titolare dell atto di concessione o, in mancanza di questi, dall occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Nel caso di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell occupazione, con vincolo di solidarietà. Art. 30 Agevolazioni La superficie eccedente i 1.000 m 2, sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee, è calcolata in ragione del 20% da 1.000 a 2.000 m 2, e per il 10% per l eccedente i 2.000 m 2. 13

Per le sole superfici occupate con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, i primi 100 m 2 sono conteggiati per intero, mentre i m 2 successivi fino a 1.000 m 2 sono conteggiati al 25% e i m 2 eccedenti i 1.000 m 2 sono conteggiati al 10%. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse pubblico, culturale, ricreativo, sportivo e produttivo per il paese, può convenzionarsi di volta in volta con gli operatori, stabilendo specifici canoni fissi, anche a forfait. Al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico del comune, in tale casistica possono rientrarvi le occupazioni realizzate dagli operatori per il commercio su aree pubbliche del MERCATO TEMATICO MENSILE Antiquari in Piazza Antiquariato e cose d altri tempi, sia titolari di concessione decennale che spuntisti. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l occupazione sia stata regolarmente autorizzata. Art. 31 Esenzioni Sono esenti dal canone di concessione: a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l esercizio di culto ammessi nello Stato; b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione; c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale; d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze; f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni; i) le occupazioni con fioriere, rastrelliere e attrezzature per deposito cicli; j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate; l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d acqua potabile o d irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di sottosuolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; m) le occupazioni con apparecchi automatici e simili; n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso; 14

o) le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune; p) le occupazioni di cui all articolo 4, comma 3; q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa; r) le occupazioni di aree cimiteriali; s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; t) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate con tende, balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile; u) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l impianto e l esercizio di distributori di carburanti; v) i passi carrabili; w) il cartello segnaletico di divieto di sosta antistante gli accessi alla proprietà privata richiesto dai soggetti interessati; x) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone dagli esercenti l attività di spettacoli viaggianti, circensi o mestieri girovaghi; y) le occupazioni, di cui all art. 2 comma 3, finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune; z) occupazioni annue con cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo; aa) occupazioni annue con arredo urbano in genere con appoggio al suolo pubblicizzato ed esposto a cura di privati; bb) occupazioni annue con bocche di lupo; cc) occupazioni annue con arredo urbano in genere senza appoggio al suolo pubblicizzato ed esposto a cura di privati; dd) occupazione annue e temporanee del soprassuolo con insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo; ee) occupazioni temporanee comportanti somministrazione o vendita realizzate per iniziative patrocinate dal Comune congiuntamente ad altri soggetti; ff) occupazioni temporanee con mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo; gg) occupazioni temporanee del soprassuolo con striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze. TITOLO IV RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL ENTRATA E CONTENZIOSO Art. 32 Versamento per occupazioni permanenti Per le occupazioni permanenti annuali il versamento del canone deve essere effettuato per anno solare, compreso per intero l anno solare di rilascio della concessione. Per il primo anno di concessione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione, mentre per gli anni successivi entro il 31 gennaio. Per le occupazioni permanenti pluriennali il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le variazioni nella occupazione in corso d anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione. Ai fini del versamento si applicano le disposizioni previste dall art. 34 del presente regolamento. 15

Art. 33 Versamento per occupazioni temporanee Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell articolo 34. Art. 34 Norme comuni per il versamento Il pagamento del canone può essere effettuato mediante: versamento in apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale del Comune di Sant Ilario d Enza; versamento diretto alla Tesoreria del Comune; sistema informatizzato (Bancomat e similari) sull apposito conto di tesoreria del comune; qualsiasi altro mezzo consentito dalla normativa in vigore. Il canone deve essere corrisposto in un unica soluzione. È ammessa tuttavia la possibilità del versamento con le seguenti modalità: in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo con scadenze 31/01 30/04 31/07 31/10, qualora l ammontare del canone sia superiore a Lire 1.000.000. Per le occupazioni realizzate nel corso dell anno la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze ancora utili alla data di inizio dell occupazione. Se l occupazione ha inizio dopo il 31 luglio la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza entro il mese di inizio dell occupazione e al 31 dicembre dello stesso anno, oppure se l occupazione cessa prima del 31 dicembre, alla data della cessazione; in due rate semestrali anticipate di uguale importo con scadenze 31/01 31/07, qualora l ammontare del canone sia compreso fra Lire 500.000 e Lire 1.000.000. Se l occupazione ha inizio dopo il 31 gennaio, la prima rata è versata entro il mese di inizio dell occupazione, mentre se l occupazione ha inizio dopo il 31 luglio, l unica rata deve essere corrisposta entro il mese di inizio dell occupazione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, pena la decadenza della concessione. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Lire 20.000 per le permanenti, e a Lire 10.000 per le temporanee. Il versamento, in qualsiasi modo effettuato, è arrotondato all Euro superiore. Art. 35 Sanzioni Le violazioni in genere alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000, con l osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi. Premesso che per le occupazioni temporanee il pagamento del canone è previsto al momento del rilascio della concessione, per le occupazioni permanenti e per le temporanee che prevedono una rateizzazione del canone, nel caso di ritardato pagamento, sia del canone complessivo sia di una o più rate nel caso di rateizzazione del canone, si applicano le seguenti sanzioni : dal 1 al 30 giorno di ritardo una penale dell 1,00% dell importo il cui termine di pagamento è scaduto, moltiplicata per i giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista; dopo il 30 giorno di ritardo una penale pari al 50% dell importo il cui termine di pagamento è scaduto, fatto salvo quanto previsto all art. 13 per la decadenza della concessione. 16

Le occupazioni abusive, ai sensi dell'art. 17, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, determinano, per il contravventore, l obbligo di corrispondere: un indennità per la durata accertata dell occupazione, pari al canone che sarebbe stato determinato se l occupazione fosse stata autorizzata, aumentato fino al 50%. Nel caso di occupazione temporanea la durata minima, ai fini della indennità per occupazione abusiva, è fissata in 30 giorni, salvo l accertamento di una durata maggiore da parte del Funzionario addetto al canone. Ai fini della presente disposizione è temporanea l occupazione realizzata senza l impiego di impianti o manufatti di carattere stabile; una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla suddetta indennità ne superiore al doppio. Qualora il contravventore non s avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della predetta sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/81 n. 689, all irrogazione della sanzione provvede il Funzionario addetto al canone con le modalità di cui all art. 18 della medesima legge 689/81; le sanzioni stabilite dall art. 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30/04/92, n 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell art. 13 del presente regolamento, comporta l equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all atto di concessione, a quelle abusive, con l applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo. L indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nei casi in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell attività prevista dalle vigenti disposizioni. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l applicazione dell indennità e delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell art. 36 del presente regolamento. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione previste al comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l esercizio di regresso, sono obbligati in solido verso l ente: al pagamento dell indennità; alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese; al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Art. 36 Accertamenti Il Funzionario addetto al canone, anche tramite il Responsabile dell istruttoria, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori riscontrati, dandone immediata comunicazione all interessato. Nella comunicazione dovranno essere indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. Provvede inoltre, nel caso di parziale o omesso versamento, a notificare, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, gli avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dei predetti avvisi deve essere effettuata nel termine di 120 giorni dalla data di riferimento dell obbligazione, data stabilita nel foglio allegato all atto di concessione. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l ufficio competente, dandone notizia all interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi. 17

Art. 37 Riscossione coattiva La riscossione delle somme dovute a titolo di canone, dell indennità, e delle relative sanzioni e non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione che vi provvede secondo le disposizioni in materia. Le spese per l espletamento della procedura coattiva sono addebitate all occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma precedente. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive. Art. 38 Rimborsi Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario addetto al canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l interessato deve comunque presentare. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. Art. 39 Contenzioso Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le controversie concernenti l applicazione del canone di concessione, se e quando dovuto, restano riservate all autorità giudiziaria ordinaria. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 40 Disposizioni transitorie Il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1 gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è determinato forfetariamente così come indicato all art. 63, comma 2, lett. f) del Decreto legislativo n. 446/97. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima del 1 gennaio 1999 sono rinnovate con il pagamento del canone previsto nel presente regolamento, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. Art. 41 Disposizioni finali Il presente regolamento, una volta esecutivo prima della entrata in vigore deve essere pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Decorsi i tempi di pubblicazione all Albo il regolamento verrà applicato per il rilascio delle nuove concessioni e per il rinnovo di quelle già rilasciate. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all introduzione della moneta unica. 18

ALLEGATO A FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI CHE DANNO LUOGO ALL APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI PERMANENTI OCCUPAZIONI del SUOLO PUBBLICO Spazi riservati in via esclusiva per carico e scarico merci; Spazi riservati al parcheggio privato; Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni all esterno dei negozi su appositi supporti; Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all effettuazione di lavori edili e simili; OCCUPAZIONI del SOPRASSUOLO Occupazione con cavidotti, elettrodotti e simili non effettuate da aziende di pubblici servizi; OCCUPAZIONI del SOTTOSUOLO Cisterne e serbatoi interrati e simili, cavidotti interrati, condotti e tubazioni interrati, pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento, esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili non effettuati da aziende di pubblici servizi; OCCUPAZIONI TEMPORANEE OCCUPAZIONI del SUOLO PUBBLICO Banchi di vendita e simili sia nelle aree di mercato che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; Esposizioni di merce all esterno dei negozi su appositi espositori; Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all effettuazione di lavori edili e simili; Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità; Spettacoli viaggianti e circensi; Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive comportanti somministrazione o vendita; Ombrelloni, tavolini e sedie all esterno di pubblici esercizi; OCCUPAZIONI del SOPRASSUOLO Occupazione con cavidotti, elettrodotti e simili aventi carattere temporaneo; OCCUPAZIONI del SOTTOSUOLO Occupazioni con pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati da chiunque realizzati aventi carattere temporaneo; 19

ALLEGATO B ELENCO E CLASSIFICAZIONE STRADE (delibera consiliare n. 68 del 30/11/98 dichiarata immediatamente eseguibile) CATEGORIA 1 SANT ILARIO D ENZA Salvador Allende Via Antonio Gramsci Via Enrico Berlinguer Via della Libertà Via Caduti del 16 Marzo Via I Maggio Via Carso (da Via Roma a Via Ferrari) Via Bruno Magnani Via Camillo Benso C. di Cavour Via Guglielmo Marconi Via Costituzione Via Giacomo Matteotti Via Eugenio Curiel Via Giuseppe Mazzini Via Edmondo De Amicis Vicolo del Moro Via Don Pasquino Borghi P.zza IV Novembre Via Brunetto Ferrari Via Carlo Pisacane Via Fornace Baistrocchi Via Podgora (dall incrocio con Via Roma all incrocio con la circonvallazione) Via Fornace Zunini P.zza della Repubblica Via Ugo Foscolo Via Roma Via Galileo Galilei Via Palmiro Togliatti Via Giuseppe Garibaldi Via Leonardo da Vinci P.zza Giuseppe Di Vittorio CALERNO 20