(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Documenti analoghi
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

del 14 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Conservatorio Licinio Refice Regolamento Didattico dei Corsi di Base. Art. 1) Premesse. Art. 2) organizzazione dei corsi di base

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Regolamento. Certificato di studi avanzati (CAS) SUPSI Docente di pratica professionale SI/SE

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Orafa/Orafo con attestato federale di capacità (AFC)

Facoltà di Ingegneria

Regolamento interno della Scuola specializzata superiore di tecnica dell abbigliamento e della moda di Lugano

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (del 16 dicembre 2008)

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin EFZ/Formnebauer EFZ Mouleuse CFC/Mouleur CFC

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

del 14 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Parrucchiera CFP/Parrucchiere CFP Coiffeuse EBA/Coiffeur EBA Coiffeuse AFP/Coiffeur AFP

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Piastrellista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanze sulla formazione professionale di base del 22 luglio Aiuto pittore CFP

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Modifica del (avamprogetto del 10 dicembre 2009) Il Dipartimento federale dell economia ordina:

Art. 1 - Ammissione al primo anno

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Designer di media interattivi con attestato federale di capacità (AFC)

Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Locarno del 22 luglio 2016

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Modifica del 20 settembre Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina:

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA Classe 22/S

Scuola specializzata superiore di tecnica

Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione

del 26 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2015) Profilo professionale e profili scolastici

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ)

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Scheda informativa «Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario» (OAASF).

SSST Trevano pagina 1 di 7

Diploma per formatori di apprendisti in azienda

L esperienza del Canton Ticino

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Decreto Ministeriale del 11 novembre Atti Ministeriali MIURhttp://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Università degli studi di Milano Bicocca Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea Magistrale in INFORMATICA

REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE

All. 5. più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari:

Facoltà: LETTERE E FILOSOFIA Corso: ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA (LM) Ordinamento: DM270

Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA

Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA In Politiche dell'unione Europea REGOLAMENTO DIDATTICO. Titolo I. Finalità e ordinamento didattico. Art.

Titoli di studio italiani equipollenti, equiparati o equivalenti secondo le normative vigenti max 70 punti:

TITOLI GENERALI TITOLI VALUTATI PUNTEGGIO A QUALI CARATTERISRICHE DEVONO CORRISPONDERE PER ESSERE VALUTATI PREMESSA

MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO. Articolo 1 Ambito di applicazione.. p.2 Articolo 2 Finalità. p.2 Articolo 3 Attività formative p.

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE. LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER Il TFA

Il futuro ti aspetta!

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE CLASSE DI LAUREA L 39

Regolamento esami di idoneità ed integrativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI VALUTABILI PER IL TFA (TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO SECONDO CICLO A.A. 2014/2015)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI. Titolo I. Finalità e ordinamento didattico. Art. 1 - Finalità

AL MAGNIFICO RETTORE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA

Esame professionale federale. Maestro/a conducente DIRETTIVA. 13 marzo 2014

Criteri per l assegnazione dei crediti

Corsi accademici di 1 e 2 livello Riconoscimento crediti - esonero da debiti per l'a.a. 2015/2016

CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI D.M. n. 82 del (Pubblicato sulla G.U. IVa serie concorsi n. 75 del )

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

MODULO 1 LEGISLAZIONE SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia aziendale

Università degli Studi di Ferrara SEGRETERIA AREA MEDICA

Schema di Decreto legislativo valutazione ed esami di Stato

Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo

Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia

1. DEFINIZIONE DEI COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Bandi di Concorso. Termine presentazione domanda 15/3/2017

A cura della dott.ssa Anna Maria Della Penna Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Giurisprudenza

Transcript:

Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visti gli articoli 8 e 9 dell ordinanza del 14 settembre 2005 1 sull'istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP), emana il seguente regolamento: Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione Art. 1 Date dei semestri Il Consiglio dello IUFFP stabilisce annualmente le date dei semestri d intesa con le scuole universitarie svizzere. Art. 2 Formazioni, perfezionamenti e titoli 1 Lo IUFFP offre le formazioni e i perfezionamenti seguenti: a. cicli di studio con diploma per docenti a titolo principale di scuole professionali e scuole specializzate superiori (art. 41 e 46 dell O del 19 nov. 2003 2 sulla formazione professionale, OFPr); b. cicli di studio con certificato per docenti a titolo accessorio di scuole professionali e scuole specializzate superiori (art. 41 e 47 OFPr); c. cicli di studio con certificato per formatori professionali a titolo principale e a titolo accessorio nei corsi interaziendali, in altri luoghi di formazione equivalenti nonché in scuole d arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica (art. 45 OFPr); d. formazione pedagogico-professionale complementare con certificato per docenti con abilitazione all insegnamento liceale (art. 46 cpv. 3 lett. b OFPr); e. formazione pedagogico-professionale e qualifica supplementare con diploma per l insegnamento della cultura generale (art. 46 cpv. 3 lett. a OFPr); RU 2006 4261 1 RS 412.106.1 2 RS 412.101 1

Istruzione speciale f. cicli di studio con master in formazione professionale (art. 7 ordinanza IUFFP); g. corsi per periti d esame nelle procedure di qualificazione con attestato di frequenza (art. 50 OFPr); h. cicli di perfezionamento con certificato (Certificate of Advanced Studies), diploma (Diploma of Advanced Studies) oppure diploma di master (Master of Advanced Studies); i. corsi di perfezionamento con attestato di frequenza. 2 I diplomi di master e i diplomi sono firmati dal presidente del Consiglio dello IUFFP e dal direttore dello IUFFP. Il direttore dello IUFFP disciplina la firma dei certificati e degli attestati di frequenza. Art. 3 Titolo 1 Chi supera la procedura di qualificazione di un ciclo di studio è autorizzato a portare il seguente titolo: a. ciclo di studio per docenti a titolo principale di scuole professionali e scuole specializzate superiori oppure formazione pedagogico-professionale e qualifica supplementare per l insegnamento della cultura generale: titolo giusta l articolo 6 dell ordinanza IUFFP; b. ciclo di studio con master in formazione professionale: titolo giusta l articolo 7 capoverso 2 dell ordinanza IUFFP. 2 Per i titoli di master e diploma viene rilasciato un «diploma supplement». Art. 4 Durata dei cicli di studio e dei cicli di perfezionamento, numero di punti di credito 1 La durata dei cicli di studio con diploma e con certificato di cui all articolo 2 capoverso 1 lettere a e si basa sulle relative prescrizioni dell OFPr 3. La durata dei cicli di studio con master di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera f si basa sull articolo 7 capoverso 2 dell ordinanza IUFFP. 2 I cicli di perfezionamento di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera h comprendono i seguenti punti di credito giusta le direttive di Bologna del 4 dicembre 2003 4 : a. cicli di perfezionamento con certificato: 10 punti ECTS; b. cicli di perfezionamento con diploma: 30 punti ECTS; c. cicli di perfezionamento con diploma di master: 60 punti ECTS. 3 RS 412.101 4 RS 414.205.1 2

Reg. degli studi IUFFP 412.106.12 Art. 5 Condizioni di ammissione 1 Quali condizioni di ammissione ai cicli di studio di cui all articolo 2 capoverso 1 lettere a e valgono i requisiti di qualifiche menzionati nelle relative disposizioni dell OFPr 5. Per il ciclo di studio con master di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera f valgono i requisiti di qualifiche di cui all articolo 7 dell ordinanza IUFFP. 2 Per l ammissione al ciclo di studio di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera a sono inoltre necessari un titolo di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure la prova di una qualifica equivalente, eventualmente completata con una qualificazione complementare. 3 Il Consiglio dello IUFFP concretizza in direttive le condizioni di ammissione. Art. 6 Garanzia della qualità Sulla base di un metodo standard, il direttore provvede a una valutazione sistematica e periodica dei moduli di tutte le offerte di formazione svolti. I risultati confluiscono nell ulteriore sviluppo delle offerte. Sezione 2: Struttura delle offerte di formazione, svolgimento e computo delle prestazioni di studio Art. 7 Piani di studio 1 Ogni ciclo di studio e ogni ciclo di perfezionamento è disciplinato in un piano di studio. Detto piano di studio disciplina i seguenti punti: a. relativi moduli; b. misure di garanzia della qualità; c. procedura di qualificazione; d. attestazioni di formazione e titolo. 2 Il Consiglio dello IUFFP emana i piani di studio. Art. 8 Moduli 1 Ogni ciclo di studio e ogni ciclo di perfezionamento è composto da più moduli. Un modulo corrisponde almeno a tre e al massimo a dieci punti ECTS. Un punto ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 30 ore di studio. 2 I moduli vengono descritti trattando i seguenti punti: a. nome del modulo; b. livello del modulo; c. tipo di modulo; 5 RS 412.101 3

Istruzione speciale d. relativi corsi; e. punti ECTS con ripartizione delle ore per presenza, studio assistito, studio individuale e procedura di qualificazione; f. obiettivi di apprendimento/competenze; g. procedura di qualificazione; h. conoscenze preliminari e moduli necessari; i. moduli successivi. 3 Il direttore dello IUFFP approva i moduli. Art. 9 Corsi 1 Ogni modulo è costituito da corsi. Ogni corso viene descritto in un programma dei corsi trattando i seguenti punti: a. denominazione del corso; b. punti ECTS con ripartizione delle ore per presenza, studio individuale assistito, studio individuale e procedura di qualificazione; c. obiettivi di apprendimento e competenze; d. contenuti; e. conoscenze preliminari, corsi o moduli necessari. 2 I programmi dei corsi sono approvati dal direttore dello IUFFP. Art. 10 Presenza I docenti tengono un controllo delle presenze. L insegnamento che comporta una presenza dev essere seguito integralmente. I motivi delle assenze per forza maggiore devono essere documentati e comunicati alla direzione degli studi. Art. 11 Computo di prestazioni di studio regolamentate Per i cicli di studio e i cicli di perfezionamento il direttore dello IUFFP può computare prestazioni di studio conseguite presso lo IUFFP o altri istituti paragonabili qualora vi siano un volume equivalente di ore di studio nonché una prova delle competenze richieste. Art. 12 Computo di qualifiche al di fuori dei cicli di formazione regolamentati 1 Il direttore dello IUFFP può computare qualifiche acquisite al di fuori di cicli di formazione regolamentati. 2 Il Consiglio dello IUFFP emana una procedura per valutare le competenze e può disporre condizioni per la formazione. 3 Alla procedura può essere ammesso chi dimostra di aver effettuato una pratica di almeno cinque anni pertinente al titolo di studio. 4

Reg. degli studi IUFFP 412.106.12 Sezione 3: Procedura di qualificazione Art. 13 Principi 1 La procedura di qualificazione per cicli di studio e cicli di perfezionamento comprende i singoli esami modulari. 2 È ammesso all esame modulare chi ha frequentato i corsi secondo il presente regolamento. 3 Può essere ammesso alla procedura di qualificazione senza aver frequentato i corsi chi dimostra di aver effettuato una pratica di almeno cinque anni pertinente al titolo di studio. 4 Per cicli di studio con titolo di master o diploma è necessario svolgere un lavoro finale. Anche i cicli di perfezionamento possono prevedere lavori finali. 5 I punti ECTS possono essere utilizzati per il conseguimento del titolo fino a sei anni al massimo dopo la conclusione del semestre in cui sono stati conseguiti. Il direttore dello IUFFP può approvare una proroga per validi motivi. 6 Per il conseguimento del titolo di un ciclo di studio devono essere soddisfatte integralmente le condizioni di ammissione, devono essere state pagate le tasse d iscrizione e le tasse per gli studi e devono essere stati superati gli esami modulari del rispettivo ciclo di studio e il lavoro finale. Per analogia le stesse condizioni valgono per il conseguimento del titolo di un ciclo di perfezionamento. 7 Gli atti d esame devono essere conservati fino a quando tutte le decisioni relative alla stessa sessione d esame sono passate in giudicato, ma almeno per tre anni. I moduli con le note e le decisioni della commissione d esame vengono conservati per dieci anni. 8 Lo IUFFP può pubblicare o rendere accessibili in altro modo i lavori finali e archiviarli a tempo indeterminato. Sono fatte salve le disposizioni sul diritto d autore e la protezione dei dati. Art. 14 Esami modulari 1 Gli esami modulari possono comprendere interrogazioni scritte oppure orali nonché lezioni di prova. 2 La valutazione delle prestazioni si basa su criteri e indicatori comunicati agli studenti prima dell esame. 3 L esame modulare dev essere dato entro un semestre dalla conclusione del modulo. 4 Può essere ripetuto due volte. 5 Gli esami orali vengono svolti da due esaminatori. Essi redigono un verbale d esame comprendente oggetto e svolgimento dell esame con domande, risposte e risultati. 6 Un esaminatore corregge gli esami scritti. In caso di dubbio, può coinvolgere un secondo esperto. La valutazione del lavoro è formulata per scritto. 5

Istruzione speciale Art. 15 Lavori finali Il lavoro finale si riferisce alle competenze acquisite nei moduli di formazione. Contiene elementi pratici e teorici. Il lavoro finale è valutato tramite un parere. Art. 16 Valutazione 1 Gli esami modulari e il lavoro finale vengono valutati con una nota in base alla seguente scala: A = eccellente B = molto buono C = buono D = soddisfacente E = sufficiente F = non superato 2 La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami modulari nonché l eventuale lavoro finale sono valutati almeno con la nota E. 3 I risultati vengono comunicati agli studenti al più tardi un mese dopo l esame. Art. 17 Opposizione Dopo la notifica del rifiuto dell ammissione nonché del mancato rilascio del diploma o del certificato, può essere fatta opposizione allo IUFFP entro 30 giorni. Sezione 4: Ordinamento disciplinare Art. 18 Gli studenti possono essere oggetto di misure disciplinari se: a. ostacolano gli organi o i membri dell Istituto nello svolgimento del loro lavoro oppure altri studenti durante gli studi; b. disturbano corsi e lezioni; c. violano il regolamento sulla presenza; d. agiscono in modo disonesto durante gli esami o i lavori relativi agli studi. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Fino a fine 2009, i candidati che hanno assolto i precedenti «corsi didattici» con certificato sono autorizzati a iniziare i cicli di studio per responsabili della formazione professionale a titolo principale computando i primi due moduli. 6

Reg. degli studi IUFFP 412.106.12 2 Fino all inizio dell anno accademico 2011/2012 compreso, per docenti a titolo principale di scuole professionali e scuole specializzate superiori è possibile l accesso al ciclo di studio di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera a anche senza attestato di maturità o la prova di una competenza equivalente. Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 2006. 7

Istruzione speciale 8