Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visti gli articoli 8 e 9 dell ordinanza del 14 settembre 2005 1 sull'istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP), emana il seguente regolamento: Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione Art. 1 Date dei semestri Il Consiglio dello IUFFP stabilisce annualmente le date dei semestri d intesa con le scuole universitarie svizzere. Art. 2 Formazioni, perfezionamenti e titoli 1 Lo IUFFP offre le formazioni e i perfezionamenti seguenti: a. cicli di studio con diploma per docenti a titolo principale di scuole professionali e scuole specializzate superiori (art. 41 e 46 dell O del 19 nov. 2003 2 sulla formazione professionale, OFPr); b. cicli di studio con certificato per docenti a titolo accessorio di scuole professionali e scuole specializzate superiori (art. 41 e 47 OFPr); c. cicli di studio con certificato per formatori professionali a titolo principale e a titolo accessorio nei corsi interaziendali, in altri luoghi di formazione equivalenti nonché in scuole d arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica (art. 45 OFPr); d. formazione pedagogico-professionale complementare con certificato per docenti con abilitazione all insegnamento liceale (art. 46 cpv. 3 lett. b OFPr); e. formazione pedagogico-professionale e qualifica supplementare con diploma per l insegnamento della cultura generale (art. 46 cpv. 3 lett. a OFPr); RU 2006 4261 1 RS 412.106.1 2 RS 412.101 1
Istruzione speciale f. cicli di studio con master in formazione professionale (art. 7 ordinanza IUFFP); g. corsi per periti d esame nelle procedure di qualificazione con attestato di frequenza (art. 50 OFPr); h. cicli di perfezionamento con certificato (Certificate of Advanced Studies), diploma (Diploma of Advanced Studies) oppure diploma di master (Master of Advanced Studies); i. corsi di perfezionamento con attestato di frequenza. 2 I diplomi di master e i diplomi sono firmati dal presidente del Consiglio dello IUFFP e dal direttore dello IUFFP. Il direttore dello IUFFP disciplina la firma dei certificati e degli attestati di frequenza. Art. 3 Titolo 1 Chi supera la procedura di qualificazione di un ciclo di studio è autorizzato a portare il seguente titolo: a. ciclo di studio per docenti a titolo principale di scuole professionali e scuole specializzate superiori oppure formazione pedagogico-professionale e qualifica supplementare per l insegnamento della cultura generale: titolo giusta l articolo 6 dell ordinanza IUFFP; b. ciclo di studio con master in formazione professionale: titolo giusta l articolo 7 capoverso 2 dell ordinanza IUFFP. 2 Per i titoli di master e diploma viene rilasciato un «diploma supplement». Art. 4 Durata dei cicli di studio e dei cicli di perfezionamento, numero di punti di credito 1 La durata dei cicli di studio con diploma e con certificato di cui all articolo 2 capoverso 1 lettere a e si basa sulle relative prescrizioni dell OFPr 3. La durata dei cicli di studio con master di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera f si basa sull articolo 7 capoverso 2 dell ordinanza IUFFP. 2 I cicli di perfezionamento di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera h comprendono i seguenti punti di credito giusta le direttive di Bologna del 4 dicembre 2003 4 : a. cicli di perfezionamento con certificato: 10 punti ECTS; b. cicli di perfezionamento con diploma: 30 punti ECTS; c. cicli di perfezionamento con diploma di master: 60 punti ECTS. 3 RS 412.101 4 RS 414.205.1 2
Reg. degli studi IUFFP 412.106.12 Art. 5 Condizioni di ammissione 1 Quali condizioni di ammissione ai cicli di studio di cui all articolo 2 capoverso 1 lettere a e valgono i requisiti di qualifiche menzionati nelle relative disposizioni dell OFPr 5. Per il ciclo di studio con master di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera f valgono i requisiti di qualifiche di cui all articolo 7 dell ordinanza IUFFP. 2 Per l ammissione al ciclo di studio di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera a sono inoltre necessari un titolo di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure la prova di una qualifica equivalente, eventualmente completata con una qualificazione complementare. 3 Il Consiglio dello IUFFP concretizza in direttive le condizioni di ammissione. Art. 6 Garanzia della qualità Sulla base di un metodo standard, il direttore provvede a una valutazione sistematica e periodica dei moduli di tutte le offerte di formazione svolti. I risultati confluiscono nell ulteriore sviluppo delle offerte. Sezione 2: Struttura delle offerte di formazione, svolgimento e computo delle prestazioni di studio Art. 7 Piani di studio 1 Ogni ciclo di studio e ogni ciclo di perfezionamento è disciplinato in un piano di studio. Detto piano di studio disciplina i seguenti punti: a. relativi moduli; b. misure di garanzia della qualità; c. procedura di qualificazione; d. attestazioni di formazione e titolo. 2 Il Consiglio dello IUFFP emana i piani di studio. Art. 8 Moduli 1 Ogni ciclo di studio e ogni ciclo di perfezionamento è composto da più moduli. Un modulo corrisponde almeno a tre e al massimo a dieci punti ECTS. Un punto ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 30 ore di studio. 2 I moduli vengono descritti trattando i seguenti punti: a. nome del modulo; b. livello del modulo; c. tipo di modulo; 5 RS 412.101 3
Istruzione speciale d. relativi corsi; e. punti ECTS con ripartizione delle ore per presenza, studio assistito, studio individuale e procedura di qualificazione; f. obiettivi di apprendimento/competenze; g. procedura di qualificazione; h. conoscenze preliminari e moduli necessari; i. moduli successivi. 3 Il direttore dello IUFFP approva i moduli. Art. 9 Corsi 1 Ogni modulo è costituito da corsi. Ogni corso viene descritto in un programma dei corsi trattando i seguenti punti: a. denominazione del corso; b. punti ECTS con ripartizione delle ore per presenza, studio individuale assistito, studio individuale e procedura di qualificazione; c. obiettivi di apprendimento e competenze; d. contenuti; e. conoscenze preliminari, corsi o moduli necessari. 2 I programmi dei corsi sono approvati dal direttore dello IUFFP. Art. 10 Presenza I docenti tengono un controllo delle presenze. L insegnamento che comporta una presenza dev essere seguito integralmente. I motivi delle assenze per forza maggiore devono essere documentati e comunicati alla direzione degli studi. Art. 11 Computo di prestazioni di studio regolamentate Per i cicli di studio e i cicli di perfezionamento il direttore dello IUFFP può computare prestazioni di studio conseguite presso lo IUFFP o altri istituti paragonabili qualora vi siano un volume equivalente di ore di studio nonché una prova delle competenze richieste. Art. 12 Computo di qualifiche al di fuori dei cicli di formazione regolamentati 1 Il direttore dello IUFFP può computare qualifiche acquisite al di fuori di cicli di formazione regolamentati. 2 Il Consiglio dello IUFFP emana una procedura per valutare le competenze e può disporre condizioni per la formazione. 3 Alla procedura può essere ammesso chi dimostra di aver effettuato una pratica di almeno cinque anni pertinente al titolo di studio. 4
Reg. degli studi IUFFP 412.106.12 Sezione 3: Procedura di qualificazione Art. 13 Principi 1 La procedura di qualificazione per cicli di studio e cicli di perfezionamento comprende i singoli esami modulari. 2 È ammesso all esame modulare chi ha frequentato i corsi secondo il presente regolamento. 3 Può essere ammesso alla procedura di qualificazione senza aver frequentato i corsi chi dimostra di aver effettuato una pratica di almeno cinque anni pertinente al titolo di studio. 4 Per cicli di studio con titolo di master o diploma è necessario svolgere un lavoro finale. Anche i cicli di perfezionamento possono prevedere lavori finali. 5 I punti ECTS possono essere utilizzati per il conseguimento del titolo fino a sei anni al massimo dopo la conclusione del semestre in cui sono stati conseguiti. Il direttore dello IUFFP può approvare una proroga per validi motivi. 6 Per il conseguimento del titolo di un ciclo di studio devono essere soddisfatte integralmente le condizioni di ammissione, devono essere state pagate le tasse d iscrizione e le tasse per gli studi e devono essere stati superati gli esami modulari del rispettivo ciclo di studio e il lavoro finale. Per analogia le stesse condizioni valgono per il conseguimento del titolo di un ciclo di perfezionamento. 7 Gli atti d esame devono essere conservati fino a quando tutte le decisioni relative alla stessa sessione d esame sono passate in giudicato, ma almeno per tre anni. I moduli con le note e le decisioni della commissione d esame vengono conservati per dieci anni. 8 Lo IUFFP può pubblicare o rendere accessibili in altro modo i lavori finali e archiviarli a tempo indeterminato. Sono fatte salve le disposizioni sul diritto d autore e la protezione dei dati. Art. 14 Esami modulari 1 Gli esami modulari possono comprendere interrogazioni scritte oppure orali nonché lezioni di prova. 2 La valutazione delle prestazioni si basa su criteri e indicatori comunicati agli studenti prima dell esame. 3 L esame modulare dev essere dato entro un semestre dalla conclusione del modulo. 4 Può essere ripetuto due volte. 5 Gli esami orali vengono svolti da due esaminatori. Essi redigono un verbale d esame comprendente oggetto e svolgimento dell esame con domande, risposte e risultati. 6 Un esaminatore corregge gli esami scritti. In caso di dubbio, può coinvolgere un secondo esperto. La valutazione del lavoro è formulata per scritto. 5
Istruzione speciale Art. 15 Lavori finali Il lavoro finale si riferisce alle competenze acquisite nei moduli di formazione. Contiene elementi pratici e teorici. Il lavoro finale è valutato tramite un parere. Art. 16 Valutazione 1 Gli esami modulari e il lavoro finale vengono valutati con una nota in base alla seguente scala: A = eccellente B = molto buono C = buono D = soddisfacente E = sufficiente F = non superato 2 La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami modulari nonché l eventuale lavoro finale sono valutati almeno con la nota E. 3 I risultati vengono comunicati agli studenti al più tardi un mese dopo l esame. Art. 17 Opposizione Dopo la notifica del rifiuto dell ammissione nonché del mancato rilascio del diploma o del certificato, può essere fatta opposizione allo IUFFP entro 30 giorni. Sezione 4: Ordinamento disciplinare Art. 18 Gli studenti possono essere oggetto di misure disciplinari se: a. ostacolano gli organi o i membri dell Istituto nello svolgimento del loro lavoro oppure altri studenti durante gli studi; b. disturbano corsi e lezioni; c. violano il regolamento sulla presenza; d. agiscono in modo disonesto durante gli esami o i lavori relativi agli studi. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Fino a fine 2009, i candidati che hanno assolto i precedenti «corsi didattici» con certificato sono autorizzati a iniziare i cicli di studio per responsabili della formazione professionale a titolo principale computando i primi due moduli. 6
Reg. degli studi IUFFP 412.106.12 2 Fino all inizio dell anno accademico 2011/2012 compreso, per docenti a titolo principale di scuole professionali e scuole specializzate superiori è possibile l accesso al ciclo di studio di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera a anche senza attestato di maturità o la prova di una competenza equivalente. Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 2006. 7
Istruzione speciale 8