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COMUNE DI SIRMIONE (provincia di Brescia ) SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA denominato «A 02 - Villa Arduino» Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150 Articoli 12 e 14, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Revisione 21 Marzo 2013) Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. del Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del 1/11

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ESECUTIVO L'anno duemilatredici, addì del mese di ( / /2013), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, notaio in si sono costituiti i Signori: - Dr. Giacomo Gnutti, nato a Brescia il 22 dicembre 1953, in qualità di Amministratore Delegato della società Terme di Sirmione Spa, cod. fisc. 00279830178 e P.IVA 00548290980, con sede in Sirmione (BS), piazza Virgilio n. 1, quest ultima titolare della proprietà esclusiva dell area situata nel Comune censuario e amministrativo di Sirmione (provincia di Brescia), individuata ai mappali n. 24, 27 e 33 parte del foglio n. 2 C.T., di mq 25.520 circa, soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «proponente», da una parte; -Ing. Cesare Guerini, nato a Brescia il 25 febbraio 1959, in qualità di responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica pro tempore del Comune di Sirmione, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del comunale n. in data PREMESSO a) che il proponente dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione; b) che gli immobili di cui alla presente Convenzione nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 in data 21 dicembre 2009, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n.11 in data 17 marzo 2010, sono inserite dal Documento di Piano nell Ambito di Trasformazione A 02 Villa Arduino avente una superficie territoriale totale di mq 26.205 con destinazioni ammesse termale e residenziale, secondo le indicazioni contenute nella cartografia allegata alla scheda del Documento di Piano; c) che lo strumento urbanistico di cui alla precedente lettera b), ha previsto l imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Esecutivo urbanistico, qui denominato «A 02 Villa Arduino»; d) che quanto dichiarato alle precedenti lettere b) e c), con la sottoscrizione della presente Convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell articolo 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; e) che l area è gravata da vincolo paesistico ambientale imposto con D.M. Pubblica Istruzione in data 18/11/1955 ai sensi dell art. 1 della Legge 1497/39 e ora della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e che sull area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano Esecutivo o che lo subordino ad autorizzazioni di altre autorità; VISTI f) la domanda di approvazione del Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino» con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. del ; g) la deliberazione del Consiglio comunale n. in data, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino»; h) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino», nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; (oppure, in presenza di osservazioni) 2/11

in seguito ai quali sono pervenute n. osservazioni; i) la deliberazione del Consiglio comunale n. in data, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino»; (oppure, in presenza di osservazioni) con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino»; l) la nota prot. in data con la quale il Comune ha comunicato al proponente l avvenuta efficacia dei provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino», con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente Convenzione; m) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. Il proponente si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per sé vincolante fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente Convenzione. 2. E esclusa la prova dell avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest ultimo. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della Convenzione. 2. Il proponente è obbligato per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dal proponente con la presente Convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 4. La sottoscrizione della Convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali con rinuncia a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa. ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di ricevimento, da parte del proponente, della comunicazione di cui alla lettera l) delle premesse, con gli estremi dell avvenuta approvazione definitiva del Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino», intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della Convenzione. 2. Le opere di urbanizzazione a carico del proponente, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi. 3. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della 3/11

documentazione necessaria alla stipula della Convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma. 4. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente Convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni. 5. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione, come previsto all Art.18. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dal proponente è pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest ultimo. ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Le opere di urbanizzazione previste nel Piano Esecutivo saranno eseguite direttamente dal proponente, a propria cura e spese, in conformità al Piano Esecutivo approvato e a seguito di apposito progetto esecutivo presentato al Comune dal proponente per le prescritte approvazione entro 6 (sei) mesi dalla stipula della Convenzione. 2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all art. 2, comma 2, lettera b) della Legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli artt. 2, 3 e 6 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 158. Tali opere saranno eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva. 3. Le spese tecniche per la redazione del Piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle opere di urbanizzazione sono estranee alla presente Convenzione. ART. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Il proponente assume a proprio totale carico gli oneri per la progettazione e l esecuzione delle opere di urbanizzazione, così come evidenziate sugli elaborati di progetto di piano attuativo, e di seguito descritte: A1 percorsi veicolari/pedonali; C1 fognatura per acque nere; C2 fognatura per acque meteoriche con raccolta acque stradali; C3 allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente; F1 predisposizione dei cavidotti per la rete di distribuzione dell energia elettrica; F2 predisposizione dei cavidotti per la rete di pubblica illuminazione; G1 predisposizione dei cavidotti per la rete telefonica fissa. Come da computo metrico estimativo, parte integrante del progetto di Piano, l importo delle opere di urbanizzazione è stimato in 289.200,00. 2. Tutte le opere relative ai servizi a rete dovranno essere eseguite per quanto possibile con le modalità previste dalla Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (G.U. n. 58 del 11 marzo 1999). 3. Al termine dei lavori delle opere di urbanizzazione dovrà essere fornito al Comune un rilievo georeferenziato di tutte le opere, su SHAPEFILE completo di tutte le indicazioni relative alla posizione ed alla tipologia delle opere, delle strade, dei manufatti, delle reti, secondo le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche per i database topografici e i P.U.G.S.S. della Regione Lombardia. 4/11

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 1. Il completamento delle opere di cui al punto F1 dell art. 5 è riservato per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all art. 4, comma 2, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle opere. 2. Per quanto attiene le opere di cui al punto F1 dell art. 5, il proponente provvederà tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, le indicazioni e prescrizioni tecniche necessarie per l esecuzione delle opere di sua competenza. 3. Qualora per l intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente lavori murari diversi e/o lavori accessorio, essi saranno eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria. 4. Restano a carico del proponente, che ne dovrà tempestivamente corrispondere l onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza del proponente ovvero causati da maggiori e più onerosa esigenze non rappresentate nel progetto. ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE 1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive del proponente, a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere: a) strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta, non previsti dal progetto esecutivo, chiusi con cancello o barra mobile prima dell immissione su strada pubblica o ad uso pubblico; b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni; c) posti macchina interni nelle misure minime di cui alle vigenti disposizioni; d) verde privato in genere, ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e regolamenti; e) illuminazione degli accessi, protezione ed automazione elettronica o meccanica degli stessi; f) allaccio dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private. ART. 8 PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE 1. La progettazione delle opere convenzionate è a totale carico del proponente. 2. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 3. Le spese tecniche per la redazione del Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino» e dei relativi allegati, per gli incentivi di cui all art. 92 del D.Lgs 163/2006 e per le procedure VAS (v. successivo Art.12), per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono a carico dei proponente. ART. 9 EDIFICAZIONE E DESTINAZIONI D USO DELL AMBITO Edificazione e destinazioni d uso ammesse sono quelle contenute nella scheda A02 del documento di piano e nella cartografia allegata alla scheda, le cui indicazioni qui si riportano: St = mq 26.205 Sub ambito 01 Terme Catullo Usi ammessi: attività produttive termali Slp max = mq 670 in incremento ai fabbricati esistenti Sub ambito 02 Parco Termale Usi ammessi: parco termale (attività produttive termali, attrezzature termali come piscine coperte, palestre e strutture sanitarie adeguate; è altresì ammissibile una Slp max = mq 400 per spazi direzionali e commerciali di supporto all attività termale, nonché una Slp max = mq 370 per alloggi di servizio a supporto dell attività termale con vincolo di pertinenzialità) Slp max = mq 2700 (comprensiva di tutti gli Usi ammessi sopra specificati) 5/11

Sub ambito 03 Villa Arduino Usi ammessi: residenza Volume max = mc 4.850, comprensivo del recupero del volume del fabbricato esistente denominato villa Arduino e della traslazione volumetrica, dal Sub ambito 02, del volume del fabbricato denominato villa Ondina Parametri edilizi: Altezza dei fabbricati = m 7,00 o come esistente Superficie filtrante = 30% St Modalità di intervento: Piano Esecutivo Contributi alla città pubblica: ricompresi nella cessione delle aree all Amministrazione comunale Indicazioni relative agli standard: Servizi pubblici in loco: 20% della somma della superficie del Sub ambito 02 e Sub ambito 03 da cedere e/o monetizzare. L area di cessione, posta in continuità con piazza Piatti, non potrà essere inferiore a mq 1.500 e la proprietà dell area dovrà essere trasferita all Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula della Convenzione urbanistica relativa al Sub ambito 02 e/o Sub ambito 03. Le monetizzazioni di aree dovute per servizi pubblici sono soggetto a specifica deliberazione della Giunta Comunale. Viabilità pubblica: realizzazione di una nuova strada (larghezza minima di m 6.00) come da cartografia allegata alla presente scheda VAS mitigazioni e monitoraggio ambientale: In sede attuativa si dovranno realizzare le seguenti mitigazioni: - ampliamento dei percorsi di mobilità lenta. Successivamente all attuazione dell intervento dovranno essere monitorati: - i nuovi accessi alla viabilità principale; - l incremento delle aree di socializzazione; - la riqualificazione di aree dismesse e abbandonate. ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici, in applicazione delle Indicazioni relative agli standard di cui all articolo precedente, come analiticamente esplicitato nella Relazione Tecnica accompagnatoria del Piano Esecutivo, sono quantificate in mq 2.873 (= 20% x 14.365). 2. In relazione all attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate con l adozione e l approvazione del Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino», all interno di quest ultimo le aree reperite direttamente per attrezzature e servizi pubblici assommano a mq 1.500. 3. Ai sensi dell articolo 3, secondo comma, lettera c), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e del Piano dei Servizi integrante il vigente strumento urbanistico generale, non costituiscono aree per attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come tali: a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per l accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico; b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a parco, gioco o sport; c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi o ad ampliamento in continuità ad ambiti di verde pubblico preesistenti. 6/11

ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE 1. Ai sensi dell art.46 della L.R. n.12 del 2005 e s.m.i., le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino» e che non vengono reperite direttamente assommano a mq 1.373 (= 2.873-1.500.). Si considera tuttavia reperito per attrezzature pubbliche il 50% della superficie di maggior cessione stradale prevista dal Piano Esecutivo rispetto alla previsione del documento di piano del PGT,; detta maggiore cessione risulta di mq 483 (= 1.703-1.220). Le aree per attrezzature e servizi pubblici che non vengono reperite direttamente nel Piano Esecutivo risultano quindi di mq 1131,5 (= 1.373-50%x483). 2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di 250,00 (duecentocinquanta) al metro quadrato, per cui l importo totale della monetizzazione risulta essere /mq 250,00 x mq 1.131,5 = 282.875,00. 3. Ai sensi dell art. 46 della L.R. n.12 del 2005, i proventi della monetizzazione verranno utilizzati per la realizzazione diretta da parte del proponente delle opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano dei Servizi e inserite nel progetto del Piano Esecutivo. ART. 12 OBBLIGHI PARTICOLARI 1. Il proponente si obbliga a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del Piano Esecutivo A 02 Villa Arduino. 2. Il proponente rimborsa al Comune, all atto della sottoscrizione della presente Convenzione,le spese per gli incentivi previsti dal D.Lgs 163/2006 e per lo svolgimento della procedura VAS del Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino», quantificate in 5.000,00. 3. Con la compiuta e corretta esecuzione delle opere di cui al precedente Art. 5 si considerano assolti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti le edificazioni che saranno eseguite a sensi del precedente Art. 9, il cui importo assomma a 182.618,00, come calcolato nella Relazione Tecnica accompagnatoria del Piano Esecutivo. Il proponente versa pertanto al Comune, all atto della sottoscrizione della presente Convenzione, la somma di 176.500,00 (= 182.618-(289.000-282.875)) a titolo di conguaglio fra il maggior importo degli oneri di urbanizzazione dovuti, di cui al comma precedente, e la maggior spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (Art. 5 comma 1) rispetto alla monetizzazione delle aree per attrezzature e servizi pubblici che non vengono reperite direttamente nel Piano Esecutivo, come indicata al comma 2 del precedente Art. 11. 4. Il proponente si rende disponibile a spostare l accesso carraio alla sua proprietà attualmente esistente da via Punta Staffalo (a nord-est dell Hotel Continental) a via San Pietro, previo convenzionamento con il Comune di Sirmione circa i costi di esecuzione dell opera. ART. 13 IMPORTI E GARANZIE PER L ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 1. L importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del proponente e dei relativi oneri accessori ammonta ad 289.200,00, come risulta dal computo metrico estimativo parte integrante del progetto di Piano Esecutivo. 2. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, il proponente presta adeguata garanzia finanziaria per un importo pari al 100% di quello previsto al comma 1, con polizza fidejussoria n. in data emessa da con durata iniziale dal al con eventuali proroghe... 3. La garanzia non può essere estinta se non previo esito favorevole del collaudo tecnico e di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità, da eseguirsi a cura del responsabile del procedimento, con oneri e spese a carico del proponente; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d opera, su richiesta del proponente, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo 7/11

anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 4. La garanzia può essere altresì ridotta, su richiesta del proponente, quando egli abbia assolto uno o più obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all art. 7 e tale circostanza sia adeguatamente documentata. 5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l art. 1944, secondo comma, del Codice Civile. In ogni caso il proponente è obbligato in solido sia con i suoi eventuali aventi causa, sia con i suoi fideiussori. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell inadempimento. 6. Ancorché la garanzia sia commisurata all importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all attuazione della Convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del proponente di cui all Art. 17, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario, sia ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della Convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 1. Dopo la registrazione e trascrizione della Convenzione, il proponente potrà presentare le domande per ottenere le prescritte autorizzazioni (comunque denominate) per l edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti, nonché al Piano attuativo, con particolare riguardo alle norme attuative di quest ultimo. 2. L efficacia delle autorizzazioni è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all art.16 del DPR 380/2001 e agli artt. 43, 44 e 48 della L.R. 12/2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio dell autorizzazione stessa. 3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all Art. 3 comma 4, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati con deliberazione comunale ai sensi dell art.44 della LR 12/2005 non sono dovuti in quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di urbanizzazione previste nel progetto di Piano Esecutivo, come già precisato al precedente Art. 12 comma 3. Non è ammessa alcuna compensazione tra oneri di urbanizzazione/opere di urbanizzazione/monetizzazione aree e la quota del costo di costruzione. ART. 15 - VARIANTI 1. Ai sensi dell articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino», non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 2. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con la stessa procedura utilizzata per l approvazione del Piano Esecutivo. 3. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della Convenzione di cui all Art. 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 8/11

ART. 16 EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 1. Qualora su parte dell area inclusa nel Piano Esecutivo siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio della relativa autorizzazione edilizia, saranno reperite le aree a standard urbanistico nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Piano e delle relative aree a servizi pubblici. 2. E facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi della LR 12/2005, purché l importo unitario non sia inferiore alla monetizzazione iniziale rivalutata in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall ISTAT. In tal caso l importo del conguaglio della monetizzazione è versato contemporaneamente al rilascio dell autorizzazione edilizia. ART. 17 COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo connesso, il proponente presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate da tecnico incaricato dal Comune, con spese a carico del proponente, che ne dovrà anticipare il versamento a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla richiesta. 2. Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole. ART. 18 - CESSIONI GRATUITE DI AREE AL COMUNE E AL PROPONENTE 1. Le aree per urbanizzazioni e attrezzature-servizi pubblici che competono al Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino» reperite per la cessione e quantificate in mq 3.203(=1.703+1.500) di cui all Art. 10, sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d ora con la firma della Convenzione, a titolo di aree per urbanizzazioni e attrezzature-servizi pubblici. 2. Le stesse aree di cui al comma 1, sono identificate nel frazionamento catastale, redatto dal e approvato dall Agenzia del Territorio di in data al numero, per una superficie di mq 3.203. 3. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie, salvo le servitù per le reti tecnologiche previste nel Piano Esecutivo e quella di cui al successivo comma 10. 4. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva, per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino» e con la Convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che il proponente possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta. 5. Le aree corrispondenti alla parte dismessa di via Punta Staffalo sono cedute dal Comune al proponente in forma gratuita direttamente sin d ora con la firma della Convenzione e assumono la destinazione urbanistica prevista nel Piano Esecutivo. 6. Le aree di cui al comma 5 sono identificate nel frazionamento catastale, redatto dal e approvato dall Agenzia del Territorio di in data al numero, per una superficie di mq 560. 7. Le aree di cui ai commi 5 e 6 sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie, salvo le servitù per le reti tecnologiche di fognatura, gas metano, reti elettriche-illuminazione, acquedotto, telefono, che il Comune trasferirà nelle condutture predisposte dal proponente di cui all Art. 5. 9/11

8. Il proponente si impegna a sostenere i costi relativi ai frazionamenti ed alle pratiche catastali relativi alle cessioni di cui ai commi precedenti. 9. Il proponente si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 10. L area ceduta dal proponente al Comune per urbanizzazione resta gravata da servitù in sottosuolo dei cunicoli termali indicati negli elaborati grafici del Piano Esecutivo. ART. 19 - CONTROVERSIE 1. La risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Brescia. ART. 20 - PUBBLICITA DEGLI ATTI 1. Il progetto di Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino» è composto da: - Relazione tecnica (21.12.12. Rev. 21.3.13) - Relazione non necessità verifica di assoggettabilità a VAS (21.12.12) - Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Esecutivo (21.12.12) - Tav. 1 Estratto mappa - Estratto PGT Rilievo fotografico (12.9.12 Rev. 13.12.12) - Tav. 1a Planimetria rilievo AT (12.9.12 Rev.10.12.12) 1:250 - Tav. 1b Planimetria rilievo Zona nuova strada 10/11 scale varie (12.9.12 Rev. 13.12.12) 1:200 - Tav. 33 Nuova strada: Planimetria progetto (21.3.13) 1:200 - Tav. 34 Regime delle aree (21.3.13) 1:1.000 - Tav. 35 Nuova strada: Planimetria confronto (21.3.13) 1:200 - Tav. 36 Nuova strada: Profilo/sezioni rilievo (21.3.13) 1:100/1:200 - Tav. 37 Nuova strada: Profilo/sez. progetto (21.3.13) 1:100/1:200 - Tav. 38 Nuova strada: Sez. tipo di progetto (21.3.13) 1:50 - Tav. 39 Nuova strada: Profilo/sez. confronto (21.3.13) 1:100/1:200 - Tav. 12 Planimetria e sezioni ambientali di rilievo (14.11.12 Rev.13.12.12) 1:500/1:200 - Tav. 40 Planimetria/sez.ambientali progetto (21.3.13) 1:500/1:200 - Tav. 41 Simulazione fotografica e profili di progetto (21.3.13) - Tav. 42 Nuova strada: Reti tecnologiche (21.3.13) 1:200 - Stima delle opere di urbanizzazione (21.3.13). 2. Il progetto di Piano Esecutivo «A 02 Villa Arduino» è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; il Comune e il proponente, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla

Convenzione. 3. Per tutta la durata della Convenzione il proponente si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di 2 copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali. ART. 21 - SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del proponente. ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. Il proponente rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente Convenzione. 2. Il proponente autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del vigente Piano di Governo del Territorio; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per cui le cessioni delle aree di cui alla presente Convenzione non sono rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Letto, confermato e sottoscritto, li Il Proponente per il Comune 11/11