UN DOCUMENTO SU EMANUELE MANIERI



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UN DOCUMENTO SU EMANUELE MANIERI a Rosario Jurlaro Con lo stesso titolo di questo lavoro, Maria Francesca Urso ha pubblicato ( 1 ) il contratto rogato in Lecce il 28 giugno 1761 per notar Carlo Ignazio Piccinno, in forza del quale Ignazio Pati acquistava dalla Mensa vescovile di Lecce, rappresentata dal suo economo, il sacerdote Angelo de Donno, tre casette ed una rimessa, site nel cortile del Vescovado, e s'impegnava a ricostruire quegli immobili contigui alla casa di suo nipote, il chierico Francesco Alari, secondo il disegno che l'architetto leccese Emanuele Manieri (1714-1780) aveva fornito per l'ingresso «a cannocchiale» del cortile e pei due gemelli palazzi che dai Propilei raggiungono a mancina il campanile e lambiscono a man dritta il seminario (2 ). Purtroppo, la pubblicazione di quel documento, che confermava la mia attribuzione al Manieri dei Propilei del cortile del Vescovado (3 ), non è stata integrale, la Urso avendo espunto dal contratto molti documenti, come la procura episcopale e i decreti dal vicario generale rilasciati al de Donno ed inseriti integralmente nel rogito di notar Piccinno. Ma i documenti, si sa, per chi ha palato fine, sono, come certe leccornie, ché a lasciar porzioni, si fa torto e a chi le ha preparate e a chi gode di veder gustato tutto: i documenti vanno, perciò, ricopiati, pubblicati e letti integralmente, magari non tutto d'un fiato, ché, a farlo nel caso nostro, la digestione sarebbe compromessa, ma cum iuicio, come il buon Ferrer raccomandava al suo cocchiere. Pubblico, quindi, senza mutilazioni né amputazioni, sempre arbitrarie e noiose, il rogito di notar Piccinno da una copia ottocentesca conservata nell'archivio vescovile di Lecce. Il documento mi è stato segnalato da mons. Ugo de Blasi e dal dr. Pietro de Leo, che ringrazio pubblicamente anche per la signorile sensibilità che mi hanno usato nel consentirmi la trascrizione dell'atto. Altri documenti sulla vita dell'architetto leccese Emanuele Manieri, al quale, (1) In Documenti sull'architettura salentina, negli Annali dell'università degli Studi di Lecce, Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, vol. III (1965-66 e 1966-67), pp. 457-61. (2) Le illustrazioni dei Propilei e dei palazzi laterali all'ingresso «a cannocchiale» del cortile del Vescovado sono in M. CALVESI - M. MANIERI - ELIA, Personalità e strutture caratterizzanti il Barocco leccese, Roma 1966, nn. 248. 9; 298-9. (3) In «Studi Salentini», VII, 1962, 14, pp. 453-4. aia

tra gli alt ri, ho attribuito i lavori d'ingrandimento e di restauro del palazzo vescovile di Lecce (4), ho pubblicato, traendoli dal processetto di chiericato dell'artista conservato nell'archivio vescovile della stessa città, in un lavoro dal titolo Documenti sulla vita di Emanuele Manieri (5) e in quello scritto ho indicato la bibliografia su quell'insigne maestro del Settecento leccese. MICHELE PAONE Copia etc. Conventio et cautelae inter Mensam Episcopalem Lyciensem et D. Ignatium Pati de eodem. Die vigesima ottava mensis iunii nonae inditionis anni millesimi septingentesimi sexagesimi primi, Lycii, Nos etc. Costituiti nella presenza nostra, il reverendo signor don Angelo de Donno, economo della Mensa vescovile di questa città di Lecce, il quale, consensiendo primieramente, agge ed interviene alle cose infrascritte per sé in detto nome e come specialmente eletto e destinato alla stipola delle presenti cautele dall'illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Sozi Carafa Vescovo della cennata città, in vigor di special potestà e facoltà concedutali in un foglio dal medesimo sottoscritto, corroborato da testimoni e legalizzato da me infrascritto notar Piccinno, il di cui tenore inferius s'inserirà, per il qual suddetto Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo don Alfonzo, detto don Angelo, ut supra economo, promette de rato e che fra il termine di giorni dieci da ogg'innanzi decorrendi abbi da ratificare il presente istrumento e quanto in esso si contiene con altro publico istrumento, da notarsi nel margine del presente, alias etc. e per sé in detto nome e per detta Mensa vescovile e suoi Vescovi successori in perpetuum da una parte etc. e don Ignazio Pati dell'anzidetta città di Lecce, il quale parimenti agge ed interviene all'istesse cose infrascritte per sé, suoi eredi e successori dall'altra parte. Dette parti ne nomi suddetti spontaneamente hanno asserito avanti di noi [che] detta Mensa vescovile ha, tiene e possiede dentro il cortile del Vescovado una rimessa al presente demolita ed attaccata in questa un comprensorio di case, consistente in due camere inferiori ed una superiore con piccol cortile che ha l'uscita alla strada, in prospettiva al palazzo del signor don Martino Perrone, giusta le case da occidente del clerico signor don Francesco Alari ed altri confini, come pure un'altra casella bassa che tiene l'uscita dentro detto cortile, la medesima tempo indietro data in enfiteosi da detta Mensa al clerico... (lacuna nel testo) Greco ed oggi posseduta da Felice e Giuseppa Calaggiuri col peso dell'annuo canone di carlini dieci a favore della medesima e per fine un'altra casella consistente in due camere, una inferiore e l'altra superiore, sita dentro l'istessa città di Lecce e detto cortile, attaccata alla succennata casa di detti Felice e Giuseppa Calaggiuri e le case proprie di esso don Ignazio. Asserite le cose suddette, esse parti in detti nomi soggiunsero come dette rimessa e tre caselle, essendo prossime, conticue ed attaccate alle case d'esso don Ignazio e queste aver bisogno di maggiori stanze, pensò ampiarle, facendo l'acquisto delle succennate rimesa e caselle come proprie (4) In Miscellanea salentina per le nozze di M. Congedo e L. Lazari, Galatina 1970, p. 38. (5) Negli e Atti del Congresso Internazionale sul Barocco», Lecce (in corso di stampa).

a secondare il suo intento e perciò, avanzatane le suppliche a detto Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo don Alfonzo, cercò in primo luogo la concessione in perpetuum di detta rimesa, offrendosi pronto e prontissimo non solo la medesima rifabricare a sue proprie spese, a lamia, per ritrovarsi demolita, per poi così rifabricata rimanere in dominio, proprietà, possessione ed intero uso d'essa Mensa e suo Vescovo e Vescovi successori e l'aria di sopra di detta rimessa a beneficio di detto don Ignazio e de suoi eredi e successori in perpetuum, coll'obbligo di eriggervi quelle camere superiori ch'entraranno sino all'altezza delle case d'esso don Francesco Alari suo nipote, con dare tanto al muro del nuovo fabrico di detta rimessa e di dette camere superiori quanto al muro vecchio delle case di detto suo nipote quella prospettiva che li sarebbe designata dal signor don Emanuele Manieri ingegnere, con rimanere le camere superiori nella descritta maniera fabricande in dominio, proprietà, intero uso e possessione di esso don Ignazio e de' suoi eredi e successori in perpetuum, senza esser tenuto corrispondere a detta Mensa vescovile e suo Vescovo e Vescovi successori cosa veruna. Cercò altresì la vendita del jus enfiteutico della suddetta casella bassa con orticello che ha l'uscita dentro detto cortile, conceduta come sopra a detti Calaggiuri, esibendosi pronto di pagare non solo i miglioramenti a detti Calaggiuri, ma ancora per esimere detta casella bassa con orticello di detto annuo peso di carlini dieci, ne offerse la somma di ducati trentaquattro pro una vice tantum colla dilazione di un anno per pagare il denaro e fra tanto corrisponderne in beneficio di detta Mensa carlini dieci. E per ultimo cercò la vendita delle restanti due caselle sopra descritte, offerendone per quella che ha l'uscita alla strada, in prospettiva al palazzo di detto don Martino Perrone, la somma di ducati novantacinque, colla dilazione ben'anco di un anno e fra tanto corrispondere annui ducati quattro terziatamente per frutti compensativi e di cedere a beneficio di detta Mensa la stalla o sia magazino suo proprio che sta sito sotto la gradiata del venerabile Seminario, senza che fusse tenuto in avvenire al pagamento degli annui carlini quindici che presentemente all'istessa Mensa si pagano; e per l'altra casella, consistente in dette due camere, una superiore e l'altra inferiore, la somma di ducati novantasei colla dilazione pure di un anno e colla stessa corrisponzione di ducati quattro per frutti compensativi e coll'obbligo di far chiudere la porta della casa di detto don Francesco Alari corrispondente dentro detto cortile e con ciò detto don Francesco restare libero ed esente dell'annue grana quindici dovute a detta Mensa. Quali suppliche per esso don Ignazio, nella maniera come di sopra porrette a detto Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo don Alfonzo, avendole il medesimo esaminate e, conosciuto il tutto ridondare ad evidente utilità di detta Mensa, tanto più che detto Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo intende abbellire detto cortile con nuovo fabrico, come inferius si dirà, si esibì pronto accettare l'offerta fattali da esso don Ignazio e farne seguire la concessione e vendita respettivamente di detta rimessa e caselle; a qual'effetto, per la totale effettuazione e per la validità e fermezza delle cose, ne comparse detto reverendo don Angelo, ut supra economo nella vescovil curia di questa città ed avanti il reverendissimo signor Vicario generale di quella e, presentando l'istanze necessarie coll'esposto in esse di quanto di sopra si è asserito, cercò impartirsi l'assenso: dalla qual suddetta vescovil curia e suo reverendissimo signor Vicario generale, visis videndis et consideratis de jure considerandis, provvidde e decretò esser lecito a detta Mensa vescovile e suo economo concedere ad esso don Ignazio, non solo l'aria della suddetta rimessa già demolita coll'espressati patti e condizioni e non altrimenti, ma altresì venderli non men detto jus enfiteutico di detta casella corrispondente dentro detto cortile per detti duca ti trentaquattro, ma ben'anco le descritte altre due caselle, cioé la prima per duca ti novantacinque e la seconda per ducati novantasei, e dette somme pagarsi fra il termine di un anno colla corresponzione de frutti compensativi e '1 prezzo suddetto impiegarlo in compra di beni stabili liberi e fruttiferi sotto quelle pene a' regolari prescritte in caso di controvenzione onninamente incorrende e l'obbligo a detto don Ignazio di far chiudere la porta della casa di detto don Francesco Alari suo nipote corrispondente dentro detto cortile ed in luogo di quelle farvi una finestra (l'affaccio e con ciò detto don Francesco restare libero ed esente dal peso del pagamento di dette annue grana 843 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDS (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di IMAGO - Lecce

quindici dovute a detta Mensa, siccome tutto ciò ed altro si legge dalli decreti interposti da essa curia vescovile il tenore de' quali è videlicet. Copia etc. In Dei nomine Amen. Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis Curiae Episcopalis Lyciensis, viso supplici libello coram ipso exibito et praesentato pro parte economi Mensae episcopalis huius civitatis tenoris sequentis videlicet. Nella vescovil curia di questa città di Lecce comparisce l'economo della Mensa vescovile della medesima e dice come, possedendo la detta Mensa dentro il cortile del Vescovado una rimessa al presente demolita per indi rifabricarsi, si è per quella dal magnifico Ignazio Pati data la seguente offerta, cioé di rifabricare a sue spese la detta rimessa a lamia sino all'altezza de' piani della casa del chierico Francesco Alari suo nipote colla quale attacca, così fabricata, rimanere quella in dominio, proprietà, intero uso e possessione della Mensa, suo Vescovo e Vescovi futuri, l'aria di sopra alla detta rimessa rimanere ad uso e beneficio suo e de' suoi eredi e successori in perpetuum, con esser tenuto erigervi quelle camere superiori ch'entreranno fino all'altezza delle case di detto suo nipote e con dare, tanto al muro del nuovo fabricato della detta rimessa e delle dette camere superiori, quanto al muro vecchio della casa di detto suo nipote, quella prospettiva che li sarà designata dal magnifico don Emanuele Manieri, quali camere superiori nella descritta maniera fabricate restino in dominio, proprietà, intero uso e possessione di esso magnifico Pati, suoi eredi e successori in perpetuum, senza esser tenuto corrispondere alla detta Mensa vescovile e Vescovi futuri e finalmente di stipulare tutte quelle cautele che si stimeranno più proprie da Monsignor Vescovo; e come che una tale offerta è molto utile e vantaggiosa alla detta Mensa, non solamente perché si viene a risparmiare la spesa della detta rimessa, ma anche perché si viene ad abbellire la prospettiva del cortile, e la spesa che potrebbe ogn'anno occorrere per acconcio del tetto della detta rimessa e perciò ricorre detto comparente in essa vescovile curia e fa istanza, servatis servandis, impartirsi l'assenso ad finem etc. et ita etc. Petentem concedi licentiam et facultatem Mensae praedictae effettui demandare oblationem ut supra factam per magnificum Ignatium Pati, tanquam utilem Mensae praedictae: visis testium peritorum depositionibus, ex quibus constat oblationem petitam per dictum magnificum Ignatium Pati cum praedictis conditionibus in praefato supplici libello expressis cedere in evitentem utilitatem praedictae Mensae aliisque visis, videndis et considerandis de jure considerandis providit et decrevit pro ut praesenti decreto providet et decernit licere et licitum esse Mensae episcopali ad effectum ducere stante oblatione praedicta concessionem aeris petitae cellae favore magnifici Ignatii Pati cum praedictis et conditionibus, ut supra expressis, et non alias, aliter nec alio modo et super cautelis desuper conficiendis ad consilium sapientis suum assensum, consensum, ac iudiciariam pariter auctoritatem praestat in forma etc. D. Giannelli Vicarius Generalis. Provisum Lycii ex Curia Episcopali su die vigesima secunda mensìs iunii 1761 et in fidem etc. D. Colelli Cancellarius. Extracta est praesens copia ad actis Curiae Episcopalis Lyciensis et fatta collatione concordat etc. meliore semper salva et in fidem etc. D. Colelli Cancellarius. Copia etc. In Dei nomine Amen. Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis Curiae Episcopalis Lyciensis. Visa comparitione coram ipso exhibita et praesentata pro parte et ad instantiam reverendi economi Mensae episcopalis huius civitatis Lycii tenoris sequentis. Nella vescovil curia di questa città di Lecce comparisce l'economo della Mensa vescovile della medesima e dice come, possedendo la detta Mensa, dentro il cortile del Vescovado, una casetta bassa con cortiletto e ha l'uscita dentro detto cortile, la medesima, tempo addietro concessa in enfiteusim perpetuo al chierico... (lacuna nel testo) Greco ed oggi posseduta da Felice e Giuseppa Calaggiuri coll'annuo canone di carlini dieci; si è al presente la detta casella, col consenso di Monsignor Vescovo, ceduta al magnifico Ignazio Pati, il quale, oltre i miglioramenti che dovrà pagare a detti Colaggiuri, ha offerto anche ad esso comparente, per esimere la detta casetta di detto annuo censo, la somma di ducati trentaquattro pro una vice tantum, colla dilazione di un anno per pagare il denaro e fra tanto corrispondere in beneficio della Mensa carlini dieci. E perché una tal offerta si rende utile e vantaggiosa alla detta Mensa, potendosi la descritta somma impiegare a compra di stabile di maggior rendita, perciò ricorre in essa vescovile [curia] e fa istanza constito de utilitate impartirsi l'assenso ad finem etc. et ìta etc. 346

Petentem ipsi economo impartiri licentiam et facultatem alienandi jus enphiteuticum exigendi praedictum annuum canonem carolenorum decem pro summa ducatorum triginta quatuor cum conditionibus supra expressis, visis testium peritorum depositionibus ex quibus constat alienationem praedictam iuris enphiteuticis annui canonis carolenorum decem pro summa ducatorum triginta quatuor cedere in evidentem dictae Mensae utilitatem aliisque visis videndis et consideratis considerandis providit et decrevit licere et licitum esse praefato dicto economo Mensae episcopalis lyciensis, libere vendere et alienare praedicto magnifico Ignatio Pati supradictum jus enphiteuticum exigendi annum canonem carolenorum decem pro supradicta summa ducatorum triginta quatuor, solvendorum infra terminum unius anni, cum obligatione interim correspondendi praefatae Mensae dictos carolenos decem ita tamen ut summa praedicta ducatorum triginta quatuor post elapsum annum in emptionem aliorum bonorum stabilium liberum et magis fructiferum integre et fideliter eroget sub poenis contra ecclesiarum bona alienantes impositis et non aliis aliter nec alio modo etc. reservato interim dominio favore Mensae et super cautelis desuper conficiendis ad consilium sapientis cum insersione praesentis decreti suum assensum, consensum ac iudiciariam auctoritatem praestitit, pro ut praestat in forma, et ita etc. D. Giannelli Vicarius Generalis. Provisum Lycii in Episcopali Curia, die decima nona mensis iunii 1761 et ad fidem etc. D. Franciscus de Amato Cancellarius. Extracta est praesens copia ab atcis Curiae Episcopalis Lyciensis, et facta collactione concordat meliori semper salva etc. et ad fidem etc. D. Franciscus d'amato Cancellarius. Copia etc. In Dei nomine Amen. Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis Curiae Episcopalis Lyciensis. Visa comparitione coram ipso exibita et praesentata pro parte et ad instantiam reverendi economi Mensae Episcopalis Lyciensis, tenoris sequentis videlicet. Nella vescovil curia di questa città di Lecce comparisce l'economo della vescovil Mensa della medesima e dice come, possedendo la detta Mensa una casella che ha l'uscita alla strada in prospettiva al palazzo del magnifico don Martino Perrone e attacca da occidente colle case del chierico Francesco Alari e da ponente con la casa ceduta da Felice e Giuseppa Calaggiuri al magnifico Ignazio Pati, consistente in un picciolo cortile con una camera inferiore del valore di ducati ottanta, si è dal detto magnifico Ignazio Pati data offerta di ducati novantacinque colla dilazione di un anno e tra tanto corrisponderne ducati quattro terziatamente per frutti compensativi e di cedere, in beneficio della detta Mensa, la stalla o sia magazeno che sta sito sotto la gradiata del Seminario, senza che sia in avvenire tenuto al pagamento delli carlini quindici che presentemente alla detta Mensa si pagano e come che una tal'offerta ridonda in una evidente utilità alla detta Mensa, sì perché viene a pagare ducati quindici di più del suo giusto valore, sì perché il denaro si potrà applicare in compra d'altro stabile più fruttifero, sì perché si viene a riacquistare la detta stalla o sia magazeno e togliersi la soggezione d'altra gente e finalmente perché, avendo la detta casella bisogno di restaurazione, si vengono dalla detta Mensa a risparmiare da circa ducati trenta e più di spese. Quindi, attenti li motivi di sopra descritti, ricorre esso comparente in essa vescovile curia e fa istanza, servatis de jure servandis, impartirsi l'assenso per detta vendita per cautela di detto compratore, et ita etc. Licet petentem ipsi economo impartiri licentiam et facultatem vendendi supradescriptam domum pro supra expresso praetio ducatorum nonaginta quinque cum conditionibus supra expressis, visis testium peritorum depositionibus ex quibus constat suprascriptam domum esse valoris ducatorm octaginta et indigere pro reaptamentis necessariis summa ducatorum triginta et ultra alioque exposita esse vera et veri tate niti adeoque venditionem praedictae domus cum cessione dictae stabulae favore supradictae Mensae episcopalis cedere in evidentem eiusdem Mensae utílitatem, aliisque visis videndis et consideratis de jure considerandis, providit et decrevit prout praesenti decreto providet et decernit licere et licitum esse praefato reverendo economo libere vendere et alienare suprascriptam domum disto magnifico Ignatio Pati pro supra expresso praetio ducatorum nonaginta quinque solvendorum infra terminum unius anni cum obbligatione interim correspondendi dictae Mensae episcopali pro f ructilms compensa tivis praedictos ducatos quatuor tertiatim et obligatione insuper cedendi favore eiusdem Mensae praedictam stabulam absque eo quod teneatur eidem inposterum solvere dictos a n nuos carolenos quindecim; 317

ita tanien ut praedieturn praetium ducatorum nonaginta quinque post elapsum annum in emptionem aliorum bonorum stabilium liberorum et magis frugiferorum integre erogetur sub poenís contra ecclesiarum bona alienantes impositis in casu controventionis omnino incurrendis et non aliis, aliter, nec alio modo reserva to interim dominio favore Mensae. Et super cautelis desuper conficiendis ad consilium sapientis cum insersione praesentis decreti suum assensum, consensum, ac iudiciariain auctoritatem praestitit pro ut praestat in forma, et ita etc. D. Giannelli Vicarius Generalis. Provisum Lycii in Episcopali Curia, die vigesima sexta mensí iunii 1761 et ad fidem etc. D. Franciseus d'amato Cancellarius. Extracta est praesens copia ah actis Curiae Episcopalis Lyciensis, et facta collatione concordat meliori semper salva et ad fidem etc. Don Franciseus d'amato Cancellarius. Copia etc. In Dei nomine Amen. Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis Curiae Episcopalis Lycien., viso supplici libello coram ipso exibito et praesentato pro parte economi Mensae Episcopalis huius civitatis, praedicta ipsi Mensae episcopali concedi licentiam et facultatem vendendi quandam domunculam per dictam episcopalem Mensam possessam sitam et positam intus hanc civita tem adiacentem et conticuam atreum Ecclesiae et Palatii episcopalis dictae civitatis, consistentem in duabus mansionibus, una inferiore, superiore altera, valoris in proprietate ducatorum nonaginta conticuam etiam alteri domunculae magnifici Ignatii Pati et domus Felicis et Josephae Calagiuri ipsi magnifico Ignatio Pati alias per dictam episcopalem Mensam venditae, ex eo quia praedicta domuncula minatur ruinam et pro prontuaria refactione expenderentur ducati circiter triginta, visis testium peritorum depositionibus ex quibus constat, expositam esse veram et veritate niti; oblatione facta per magnificum Ignatium Pati ducatorum nonaginta sex pro emptione eiusdem solvendorum infra terminum unius anni cum correspontione ducatorum quatuor pro fructibus compensativis et obligatione claudendi ianuam domus magnifici clerici Francisci Alari eius nepotis ex qua ingressus habetur intus atrium praedictum episcopalem et loco eiusdem aperiendi fenestram prospectus in dictum atrium episcopalem cum patto liberandi dictum clericum Alari ab annua solutione assium quindecim quae solvebantur praedictae Mensae episcopali ac propterea cedere in evidentem utilitatem venditionem praedictam cum pactis et conditionibus supra expressis ipsi Mensae episcopali, aliisque visis videndis et consideratis de jure considerandis, providit et decrevit pro ut praeenti decreto providet et decernit prout praesenti decreto providet et decernit licere et licitum esse praedictae Mensae episcopali ad effectum ducere venditam praedictae domunculae pro praetio ducatorum nonaginta sex, cum pactis et conditionibus supra expraessis et non alias, aliter nec alio modo et assensum, consensum, ac judiciariam pariter auctoritatem praestitit pro ut prestat in fide etc. et ita hoc suum. D. Giannelli Vicarius Generalis. Provisum Lycii ex Curia Episcopali, hac die vigesima secunda mensis iunii 1761 et in fidem etc. D. Colelli Cancellarius. Extracta est praesens copia in proprio suo originali sistente in actis huius Episcopalis Curiae Lyciensis, cum quo, facta collatione, concordat meliori semper salva et in fidem etc. D. Colelli Cancellarius. Quali cose nella sopracennata maniera descritte ed asserite, volendo esse parti ne nomi suddetti ridurre ad effetto e stipularne le dovute e necessarie cautele con pubblico istrumento come si conviene, quindi è che oggi suddetto giorno esso reverendo don Angelo, ut supra economo, non per forza o dolo, ma di sua libera e spontanea volontà e per ogni miglior via, in esecuzione del preiserto decreto di essa vescovil curia sotto la data de ventidue corrente, ave, in detto nome, dato e conceduto e per titolo della concessione suddetta per fustem dà e concede al suddetto signor don Ignazio, presente ed accettante ed a suoi eredi e successori, l'aria della suddetta rimessa, sita dentro del suddetto cortile, giusta i descritti confini, colli seguenti però patti e condizioni e non altrimenti. Niente esso reverendo don Angelo per sé in detto nome si riserba, se non detti patti ut infra. Dimodoché da ogg' innanzi et in perpetuum l'aria di detta rimessa passi e sia nel pieno dominio e possessione d'esso don Ignazio e de suoi eredi e successori a sempre averla a cui esso don Angelo in detto nome li cede ogni azione e ragione, pone ed induce il medesimo nel suo luogo, jus e grado universo e quello costituisce e sostituisce procuratore irrevocabile come in cosa propria, delle quali suddette azioni e ragioni se ne polsi servire ed avvalere in giudizio e 34S

fuori e generalmente costituendosi esso don Angelo per semplice costituto volendo esser tenuto per ragione, legge, uso etc. Anzi dippiù ne promette in detto nome di dett'aria di rimessa, come sopra conceduta ad esso don Ignazio, l'evizione in ampia forma sotto l'emenda di tutti li danni, spese ed interesse, quia sic. Come altresì esso signor don Angelo, ut supra economo, per esecuzione delli suddetti preiserti decreti e per ogni miglior modo, liberamente e senza patto veruno di ricomprare, coll'infrascritta però riserba del dominio pendente il pagamento e non aliter nec alio modo, etc., ave venduto ed alienato e per titolo della vendita ed alienazione predetta per fustem dato, ceduto e rinunciato al suddetto don Ignazio presente, suoi eredi e successori non meno il jus enfiteotico della sudetta casella corrispondente dentro detto cortile, ma ben'anco le descritte altre due caselle a quella attaccate site dentro lo stesso cortile, giusta i sopracitati confini, franche eccetto delli descritti prenarrati pesi e non altrimenti. Niente per se stesso detto don Angelo si riserba se non il dominio pendente l'intiero pagamento del prezzo ut infra. E queste per il prezzo di ducati duecento venticinque, quali sia tenuto ed obbligato esso don Ignazio, siccome con giuramento spontaneamente promette e s'obbliga pagarli qui in Lecce ad essa Mensa vescovile e suo economo presente et pro tempore nella fine di un anno da oggi innanzi decorrendo a fine d'inverstirsino in compra di beni stabili ed annui censi a tenore delli suddetti preinserti decreti e fratanto sia tenuto ed obbligato lo stesso don Ignazio, siccome promette e s'obbliga per ragione de frutti compensativi et ne videatur tenere rem et praetium corrisponderne e pagare qui in Lecce ad essa Mensa vescovile li suddetti ducati nove in fine di un anno e non mancare per qualsivoglia ragione e causa. Ed il presente istrumento per la consecuzione delli suddetti ducati duecento venticinque di sorte e ducati nove di detti frutti compensativi, prezzo di dette caselle di sopra vendute, elasso il termine del suddetto anno da ogg'innanzi decorrendo, si possi e vaglia per detta Mensa vescovile e suo economo presente et pro tempore e per me predetto notaro e qualsivoglia di noi in solidum presenti, etiam per procuratorem etc. produrre, presentare e liquidare e per liquido e liquidissimo aversi in ogni corte, luogo e foro contro d'esso don Ignazio suoi eredi e successori e la pena, seu pene contro del medesimo incusare civiliter et criminaliter etiam secondo la forma del rito della Gran Corte della Vicaria, dimodoché, in vigor di detto rito, si possi eseguire contro delli stessi e sopra i loro beni realiter et personaliter juris forma non servata a costumanza degli oblighi liquidi di detta Gran Corte, dimodoché in vigor d'essi, si possi anche eseguire qualsivoglia rito quia sic etc. Patto che, pendente il pagamento suddetto, il dominio delle suddette caselle di sopra vendute non s'intendi trasferito presso d'esso don Ignazio, ma quello resti espressamente riserbato a beneficio d'essa Mensa vescovile, cum beneficio praelationis quia sic etc. Del qual suddetto prezzo da ora e per allora seguta sarà la soddisfazione, il suddetto reverendo don Angelo, ut supra economo, se ne chiama ben soddisfatto e contento. Dimodoehé da ogg'innanzi et in perpetuum, le suddette tre caselle, di sopra consistenti e vendute, con tutte le loro azioni e ragioni, colla suddetta espressa riserba del dominio, pendente il pagamento del suddetto prezzo, e non aliter nec alio modo, passino e siino nel pieno dominio e possessione di detto don Ignazio e de suoi eredi e successori ad averle, tenerle etc. Cedendo esso don Angelo, ut supra economo, ad esso don Ignazio, presente etc. ogni luogo, jus ed azione, ponendo ed inducendo quello nel suo jus e grado universo e costituendolo e sostituendolo procuratore irrevocabile come in cosa propria, delle quali suddette azioni e ragioni se ne possí servire in giudizio et extra e generalmente fare ogn'altro far potrebbe esso don Angelo, ut supra economo, costituendosi per semplice costituto et volendo esser tenuto nel nome suddetto per ragione, legge, uso etc. E più il suddetto don Angelo, ut supra economo, per solenne stipola promette e,-'obbliga sopra le suddette caselle di sopra consistenti e vendute e qualsivoglia loro parte e membro in solítum non muoverci lite alcuna, ma sempre ed in ogni fumi. tempo a detto don Ignazio ed 2 - LA ZAGAGLIA 3 19

a suoi eredi e successori quelle in perpetuum defendere e star d'avanti ed esser tenuto d'evizione de jure et de facto, generalmente e specialmente da tutti uomini e persone in ampia forma, assumendosi esso don Angelo, ut supra economo, ogni lite sopra di dette caselle forsítan movenda per qualsisia ragione e causa con rifare ed emendare detto don Ignari suoi eredi e successori tutti e singoli danni che in qualsivoglia modo ed in qualsivoglia tempo venissero a patire o fare in giudizio e fuori etc. per causa di detta evizione, con aversi sempre la considerazione così al tempo presente come al tempo che forse quella seguisse ad elezione e volontà d'esso don Ignazio, suoi eredi e successori, cerziorato primieramente etc. Ed all'incontro esso don Ignazio, in esecuzione de' suddetti preinserti decreti, attenta la compra a suo beneficio di dette caselle, da ora liberamente ave ceduto e rinunciato, siccome per fustem cede e rinuncia a beneficio d'essa Mensa e suo economo presente et pro tempore in perpetuum la suddetta stalla o sia magazino, sistente sotto la gradia ta di detto venerabile Seminario, una con tutti i giussi ed azioni a quelle attinenti e dell'istesso modo, forma e maniera s'è tenuta e posseduta da esso don Ignazio. Niente riserbandosi etc. Dimodoché quella, da ogg'innanzi et in perpetuum, passi e sia in pieno dominio d'essa Mensa ad averla, tenerla e possederla a cui li cede ogni azione e ragione e la costituisce e sostituisce procura trice irrevocabile come in cosa propria e detta cessione promette averla sempre per rata e ferma e non contravenire etc. E stante la detta cessione per esso don Ignazio come sopra fatta di detta stalla o sia magazino a beneficio d'essa Mensa, esso don Angelo ut supra economo, da oggi libera ed assolve detto don Ignazio, suoi eredi e successori in perpetuum dal pagamento dell'annui carlini quindici che in ogni anno si pagavano da esso don Ignazio per causa di detta stalla o sia magazeno, il tutto in conformità del suddetto preinserto decreto e non altrimenti etc. E come che le suppliche per la vendita delle suddette caselle e rimessa furono porrette da esso don Ignazio a detto Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo don Alfonso, nel tempo che il medesimo, per secondare le sue nobili idee, e per il decoro e splendore di questa città, avea fatto dare principio al nuovo fabrico dentro il suddetto cortile e per abbellimento del medesimo e principiato in esso l'entrata con due piramidi o sian ringhiere laterali, prima d'effettuarsi la vendita presente delle suddette caselle, si stimò ben fatto formare un piano che fu sottoscritto da esso don Angelo, ut supra economo, e da esso don Ignazio, continente più capi, in cui fu stabilita e prescritta la maniera che si dovea tenere da esso don Ignazio nel nuovo fabrico che dovrebbe fare nel luogo delle cennate rimessa e caselle ed affinché al presente venghi il tutto adempito è stato richiesto esso don Ignazio alla totale osservanza de' patti suddetti alla qual richiesta, conoscendo esser tenuto, s'è offerto pronto e prontissimo che però oggi suddetto giorno esso don Ignazio spontaneamente nella presenza nostra, non per forza o dolo, ma di sua libera e spontanea volontà e per ogni miglior modo etc. per validità ed intiera osservanza delle cose di sopra espressate, sia tenuto, ed obbligato, siccome promette e s'obbliga, fedelmente osservate ed adempiere tutti i patti e condizioni nel suddetto piano apposti, quali sono i seguenti videlicet : E primo, giusta la convenzione suddetta, sia tenuto esso don Ignazio, siccome promette e s'obbliga, far situare nel suo fabrico faciendo il nuovo muro della casa di detto mastro Felice un palmo più dentro di quello presentemente rattrovasi e che il muro della testa della rimessa che riguarda l'entrata a man destra sia di lunghezza palmi trentacinque, pigliandosi la misura dal pavimento di detto cortile sino al muro delle case di detto signor don Francesco Alari suo nipote e per la larghezza prendersi di sito palmi quattro e mezzo principiando dall'angolo della casa di detto signor Pati che guarda il prospetto del palazzo vescovile e che li suddetti palmi quattro e mezzo di suolo andassero a finire a niente all'orto di detto signor Pati. Secondo, che fusse permesso nelle nuove camere superiori che si dovranno fabricare da esso don Ignazio aprire una, due o più porte necessarie per uscire sopra il caifetto (1) della pi- ( 1 ) balconcino. 850 Provincia di Lecce - Mediateca - Progetto EDS (Emeroteca Digitale Salentina) a cura di _MAGO - Lecce

ramide che dovrà attaccare colle dette case, permettendogliela detto Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo, e per esso detto don Angelo, ut supra economo, per pura benevolenza, con patto però espresso che non si possino mai in detta piramide o sia ringhiera, siccome esso don Ignazio per sé, suoi eredi e successori promette e s'obbliga, non spandervi panni, biancherie o altro che deturpassero il prospetto del cortile, e proprio dell'entrata. Terzo, che sia tenuto ed obbligato detto don Ignazio, siccome promette e s'obbliga, di chiudere la porta della casa di detto don Francesco Alari suo nipote, corrispondente dentro l'atrio del suddetto cortile ed in luogo di quella farci una finestra d'affaccio dov'era detta porta, senza che in avvenire fusse tenuto pagare le grana quindici che in ogni anno corrispondeva a detta Mensa vescovile. Quarto, s'è stabilito che la porta devesi serrare, come nel precedente capo s'è espresso, dovesse rimanere aperta fintanto che detto don Ignazio non verrà a rendere abitabili le nuove camere inferiori in una delle quali dovrà farsi la nuova porta e che detta nuova porta si debba situare nell'angolo della rimessa dirimpetto alla chiesa e palazzo vescovile. Quinto, che situata l'altezza della prospettiva delle camere nuove corrispondenti dentro detto cortile, non si possino mai più quelle alzare in avvenire né da esso don Ignazio né dai suoi eredi e successori in perpetuum riguardo però alla parte di dentro di detto cortile, atteso per la parte di fuori resta a piacimento e libertà d'esso don Ignazio d'alzare quanto li pare e piace. Sesto, che sia tenuto ed obbligato esso don Ignazio, siccome promette e s'obbliga, compire il fabrico della prospettiva di dentro detto cortile per tutto il mese di agosto primo venturo di questo corrente anno mille settecento sessantuno e non mancare per qualsisia ragione e causa. E per fine si è convenuto che il suddetto nuovo fabrico faciendo da esso don Ignazio riguardo alla prospettiva dentro detto cortile si dovesse fare giusta il disegno del signor don Emanuele Manieri Ingengniere, affinché resti per ornamento di detto cortile e l'altezza di detto nuovo fabrico non oltrapassi le di lui case, quia sic etc. Il tenore di detto folio è videlicet: Noi don Alfonzo Sozzi Carafa Vescovo di Lecce, in vigor della presente da valere in giudizio e fuori, eligiamo e deputiamo la persona del reverendo don Angelo de Donno nostro economo a potere in nostro nome stipulare lo strumento di vendita e concessione, cioé la vendita di due caselle site dentro il cortile del vescovado con l'uscita alla strada in prospettiva al palazzo del signor don Martino Perrone e di un'annouo canone di carlini dieci che corrispondeasi alla Mensa da Felice e Giuseppa Colaggiuri per una casetta sita dentro l'istesso cortile coll'uscita nell'entrata del medesimo e la concessione dell'aria sopra la rimessa anche sita dentro l'istesso cortile oggi demolita, il tutto a seconda delli decreti interposti da questa nostra vescovil curia e minute su di ciò formate dandono, per l'effetto suddetto, ogni potestà ac nostras vices et voces promettendone nell'atto stesso la ratifica. E così etc. Lecce, dal nostro palazzo vescovile, li ventisette giugno mille settecento sessantuno. Alfonso vescovo di Lecce. Io Diego Gaetano Cerasini sono testimonio; Io Gaetano Indino sono testimonio; Ita est et esse talem etc. Ideoque ad fidem ego notarius Carolus Ignatius Piccinnus lyciensis, signavi rogatus. Adest signum notarii. Qual suddetta convenzione, nella maniera di sopra stabilita e giusta l'espressati capi e tutte e singole cose in essi contenute, convenute, espresse e dichiarate, le cennate parti, per quanto a cadauna d'esse spetta ed appartiene, l'hanno ne nomi come di sopra per rate, valide, ferme ed in ogni futuro tempo valiture e quella e quelle promettono inviolabilmente adempire ed osservare ed alla di loro osservanza giammai non contravenire né oppugnare per qualsivoglia ragione, motivo, pretesto e causa e non altrimenti etc. E per la reale ed integrale osservanza delle descritte Cose e cadauna d'esse, dette parti hanno obbligato se stesse, cioé detto reverendo don Angelo, ut supra economo, se stesso in detto nome e detta Mensa vescovile e successori in essa in perpetuum e beni tutti etc. e detto don Ignazio, se stesso, suoi eredi e successori e beni tutti etc. una parte all'una e l'una all'altra

praesenti etc. sotto la pena del doppio etc. metà etc. colla potestà etc. colla clausola del costituto e precario etc. hanno rinunciato etc. giurato, cioé esso don Angelo, taeto peetore, etc. e detto don Ignazio, tactis seripturis, etc. e promesso etc. Stantes in palatio domini utriusque iuris doctoris don Caietani Fina, sito intus Lycium in pictaceo Saneti Orontii in insula del Condì), iuxta palatium dictí reverendi don Angeli aliosque confines etc. ubi etc. et volucrunt etc. ad consilium sapientis etc. unde etc. Praesentibus opportunis etc. La presente copia si è esemplata dal suo originale istrumento in protocollo dagli atti del fu notaro Carlo Ignazio Piccinno di Lecce li quali da me si conservano e collazionata bene concorda, salva sempre la miglior collazione, ne fo fede ed ho segnato. Lecce, diciassette dicembre 1823. Io Luigi Piccinno, figlio di Felice Maria, di residenza in Lecce, notaio conservatore. Passata al repertorio al n. 153. 332