TRIBUNALE DI TREVISO - SEZ. DIST. DI CONEGLIANO V.TO. MEMORIA AUTORIZZATA EX ART. 183 VI c. N. 1 C.P.C.

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ditta omesso di azionare o coltivare alcuna pretesa nei confronti di Andreon Francesco ed Andreon Arredamenti a partire dal 1989, si sarebbe prescritto il relativo credito ai sensi dell art. 2934 c.c.; 2) La società Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas con sede in Montebelluna in Via del Solstizio 2 e P.I. 02080660265 avrebbe gestito indebitamente il rapporto processuale approfittando della similitudine della ragione sociale. In sostanza quindi ex adverso si sostiene che la scrivente s.a.s. non aveva e non ha alcuna legittimazione in merito. 3) Controparte sostiene infine che anche a voler considerare legittimata la s.a.s. il credito risulterebbe comunque prescritto in quanto l effetto interruttivo dell atto di citazione notificato in data 05.10.1990 avrebbe comportato, stante l applicazione dell art. 393 c.p.c., l inizio della decorrenza di un nuovo termine decennale restando invece escluso l effetto permanente dell interruzione. Riassumendo per comodità il contenuto dei punti n. 1 e n. 2 si deve innanzi tutto contestare nel modo più fermo ed assoluto la veridicità di quanto la controparte afferma. Non è infatti mai esistita alcuna ditta individuale Essedi Studio & Associati - Organizzazione aziendale ed il contratto, già nel 1989 era stato sottoscritto dalla Essedi Studio s.a.s. Il contratto è stato concluso tra la società scrivente e la ditta individuale andreon Arredamenti. Nessun elemento può portare a diversa conclusione e, del resto, tutti gli atti ed i documenti relativi al rapporto contrattuale prima ed alla vertenza poi, portano a alla società Essedi Studio ed associati s.a.s. Nel dettaglio: 2

Innanzi tutto la stessa controparte ha sin dall inizio individuato, come contraddittore, proprio la Essedi sas, tanto che il ricorso per ATP con il quale la vertenza ha avuto inizio è stato rivolto contro la Ditta Essedi Studio & Associati Organizzazione aziendale, rappresentata dal sig. Sandro Dallavalle (vedi Ricorso ATP allegato al fascicolo di parte causa 3958/90 R.G. Doc. 1 (all interno del quale è il Doc. 5) comunque se ne allega il frontespizio per comodità del Giudicante Doc. 16). Ora non è chi non veda come non solo non venga menzionata dalla stessa Andreon e dal suo procuratore alcuna ditta individuale, ma al contrario sia espressamente indicata una società (che valenza può avere il termine associati?) ed individuato il legale rappresentante (nel caso di impresa individuale il sig. Sandro Dallavalle sarebbe stato indicato invece come titolare ). In quel procedimento si era ovviamente costituita la sas senza che vi fosse nulla da eccepire in proposito (Doc. 17). Lo stesso dicasi per i dieci anni in cui è durato il giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Treviso. Sino a quando non ha perso il primo grado di giudizio quindi, la ditta Andreon ed suoi rappresentanti si sono rivolti alla ESSEDI nei seguenti modi: a) ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI (lettera Andreon) all indirizzo di C.so Mazzini 10 (Doc. 18) b) ESSEDI SAS (lettera di convocazione del Perito Ruota, CTU nominato dal Tribunale di Treviso Doc. 19) c) Soc. ESSEDI (lettera dell avv. Bonotto allora come ora legale Andreon Doc.- 20) d) La Andreon ha rifiutato il pagamento ma non ha respinto la fattura emessa nel 1989 dalla ESSEDI STUDIO, partita IVA 02080660265 in 3

capo alla società e non al libero professionista che aveva diversa partita iva (Doc. 21) Dallavalle Sandro infatti, prima di fondare la ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI SAS, aveva una posizione fiscale come professionista (con partita IVA 01208930261 vedi Doc. 22) ma invece NON ha mai esercitato alcuna attività di impresa (o ditta) individuale. L attività di professionista veniva esercitata nella sua residenza personale, in via del Solstizio n. 2 (come da attestazione della Agenzia delle Entrate Doc. 22 cit.) L attività informatica, cominciata nel 1988 (un anno prima del contratto Andreon) veniva svolta dalla sas invece in C.so Mazzini 10 (come risulta dalla visura Doc. 23). Sotto il profilo legale e fiscale pertanto le due attività erano diverse (e fra l altro svolte in epoche diverse): l attività professionale è cominciata molti anni prima ed è finita in coincidenza dell avvio della nuova attività informatica, anche se la posizione fiscale è dovuta rimanere aperta sin tanto che non fossero riscossi tutti i crediti inerenti la attività precedente). La ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI SAS all epoca era composta unicamente da Dallavalle Sandro, accomandatario, e dalla moglie casalinga, accomandante e pertanto tutta l attività era unicamente imperniata sulla figura di Dallavalle Sandro (Doc. 23 cit.) Dopo aver perso la causa civile in primo grado, la controparte ha sollevato la questione della mancata legittimazione attiva sostenendo, negli atti di appello e di ricorso in Cassazione, che la ESSEDI non era la SAS ma una fantomatica impresa individuale, mai esistita. 4

Peraltro la stessa fattura di acconto del 1989 (Doc. 24 copia registro iva Essedi sas) è stata pagata alla sas Alla luce delle evidenze di cui sopra si conviene con quanto la controparte afferma dicendo che in effetti nessun diritto ha la ditta individuale a pretendere il pagamento, ma non certo in quanto tale diritto sia prescritto, ma in quanto tale ditta non è mai esistita né mai ha operato! Al contrario, per quanto riguarda invece la s.a.s., ben si può affermare che vi sia stata (eccome!) la spendita del nome della società e pertanto è la medesima a poter legittimamente azionare il diritto. Non è invece affatto vero che i due soggetti giuridici esistevano in quanto vi è stata coesistenza, per un limitato periodo, solo del libero professionista Sandro Dallavalle con la s.a.s. (vedasi documentazione sopra citata). Per quanto riguarda invece la dedotta prescrizione del credito anche in capo alla s.a.s. si deduce quanto segue. Non è certamente condivisibile l impostazione giuridica data dalla controparte in ordine all effetto meramente interruttivo dell atto di citazione e non anche sospensivo di cui all art. 2945 II comma di cui il terzo comma certamente deve tener conto. Nonostante ciò, se anche si volesse accordare nella specie efficacia solamente interruttiva all atto di citazione del 05.10.1990 non può sicuramente da questo dedursi l intervenuta prescrizione del diritto azionato! La giurisprudenza infatti chiaramente riconosce l idoneità ad interrompere la prescrizione non solo all atto introduttivo del giudizio, ma anche a tutti quei singoli atti processuali qualora essi esprimano al contempo anche un contenuto sostanziale volto ad esprimere la pretesa del creditore di far valere il proprio diritto e quindi atto a costituire in mora il debitore (Cass. 5

14/07/2003 n. 11016). Tra l altro recentemente la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è dimostrata piuttosto elastica nel rappresentare tali elementi e nella specie ha sancito che: L atto interruttivo della prescrizione richiesto dall art. 2943, comma 3 c.c. non deve essere necessariamente identificato con le costituzioni in mora e con i criteri che individuano quest ultima, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione del creditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa creditoria, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difensore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche se la dichiarazione che risulti dalla verbalizzazione ufficiale del processo non abbia forma scritta. (Cass. 21/06/2007 n. 14157. ). Nella specie risulta che agli atti del procedimento di primo grado vi siano quanto meno due atti perfettamente idonei ad interrompere la prescrizione, vale a dire: 1) La Comparsa di costituzione in corso di causa redatta dall Avv. Alessandro Pantaleoni e sottoscritta dal sig. Sandro Dallavalle in mandato per conto di Essedi Studio s.a.s. (Doc. 25), datata 24 Giugno 1997. In tale atto, costituendosi in giudizio, il procuratore si richiamava e riproponeva tutte le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni svolte dai precedenti difensori ; 2) Comparsa di costituzione di nuovo difensore e contestuale comparsa conclusionale redatto dallo scrivente procuratore e sottoscritto pure in mandato sempre dal sig. Dallavalle per conto di Essedi Studio s.a.s. (Doc. 8 in atti) del 07/04/2000. In tale atto allo stesso modo lo scrivente legale richiamava quanto già prodotto e dedotto nonché concluso dai precedenti difensori. Alla luce di quanto sopra ci sembra evidente che tali atti siano perfettamente idonei ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali in quanto 6

rappresentano in modo inequivoco una domanda giudiziale (2943 II comma c.c.) ed in ogni caso rappresentano chiaramente la volontà del titolare di esercitare il suo diritto di credito. Seguendo quindi il ragionamento della controparte si ha che dopo l atto di citazione iniziale vi è una prima interruzione del termine nel 1997 con la costituzione del nuovo difensore ed il rinnovamento della domanda e poi ancora nel 2000 con il sottoscritto legale. Dopo il 2000 (periodo in cui peraltro non si contestano prescrizioni) vi sono fior di atti (due precetti, pignoramento, giudizio di opposizione all esecuzione di cui si ha testimonianza in atti). Nessun pregio può quindi avere l eccezione di prescrizione ex adverso svolta. L azione è pertanto pienamente esercitatile e la pretesa creditoria deve essere valutata da questo giudice sulla base degli elementi probatori a disposizione in esito alle produzioni ed istanze delle parti. Gli elementi sono gli stessi che aveva già avuto a disposizione il Tribunale di Treviso e sui quali ha fondato ormai 10 anni fa la sua decisione ed in tale ottica appare evidente che il Tribunale oggi adito possa e debba tenere in considerazione tali elementi. Non si deve dimenticare che la sentenza 1319/2000 del Tribunale di Treviso è l unica che abbia mai statuito sul merito della vicenda. Sembra, dalle deduzioni svolte dalla controparte, che questa quasi si dispiaccia di non volersi confrontare sul merito della vicenda quando invece tale impostazione giuridica è proprio il frutto di una deliberata strategia processuale qui jure suo utitur per carità, ma ci risparmi almeno le lacrime di coccodrillo Nel merito si contestano in toto le deduzioni avversarie in quanto evidentemente frutto di una rilettura in chiave partigiana di alcuni passaggi 7

della CTU la quale, invece, ben rappresenta come non siano attribuibili profili d inadempimento all operato di essedi Studio s.a.s. Su questo si avrà modo di ulteriormente dedurre Per il resto si richiamano espressamente tutte le deduzioni già svolte nell atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo. Relativamente alle conclusioni, richiamate pure espressamente quelle già rassegnate con l atto introduttivo, si precisano le medesime chiedendo inoltre la reiezione delle domande tutte svolte, anche in via riconvenzionale, dalla controparte. Non si accetta peraltro il contraddittorio su domande riconvenzionali non ammissibili in sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo. Con ogni riserva in ordine alle definitive istanze istruttorie da formalizzare nei termini di legge. Si producono: 16) Copia Frontespizio ricorso per ATP ditta Andreon Arredamenti; 17) Copia prima pagina memoria di costituzione del 1989 ditta Essedi Studio s.a.s.; 18) Copia lettera Andreon Arredamenti 06/11/89; 19) Copia lettera Ing. Ruota Essedi Studio s.a.s. 05.02.1996; 20) Copia lettera Avv. Bonotto Ing. Enzo Ruota 15.11.1996; 21) Copia lettera Andreon Arredamenti Essedi Studio s.a.s. 21/11/89; 22) Copia certificazione Ag. Entrate Dallavalle Sandro attività professionale ; 23) Certificazione cancelleria TV ditta Essedi Studio e Associati di Dallavalle Sandro s.a.s.; 24) Copia registro iva Essedi s.a.s. con fattura n. 7/89; 25) Copia Comparsa costituzione in corso di causa 24/06/1997 Avv. Pantaleoni. Con Osservanza Bassano del Grappa Conegliano V.to lì 21/04/2010 Avv. Marco Santarcangelo 8

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