REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

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SOMMARIO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PREMESSA...1 TITOLO I: CODICE DISCIPLINARE...2 Art. 1...2 Art. 2 Ammonizione orale...2 Art. 3 Nota scritta e vidimata dalla presidenza sul registro di classe con comunicazione scritta alla famiglia...2 Art. 4 Censura scritta...3 Art. 5 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni...3 Art. 6 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni...3 Art. 7 Allontanamento dalla scuola fino al termine dell anno scolastico...4 Art. 8 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all esame di Stato conclusivo del corso di studi scolastico...4 TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LE SANZIONI CHE PREVEDONO LA CENSURA O L ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA...4 Art. 9...4 TITOLO III IMPUGNAZIONI...5 Art. 10...5 Art. 11...5 TITOLO IV ORGANO DI GARANZIA...5 Art. 12...5 Art. 13...5 Art. 14...5 PREMESSA In base al D.P.R. n.235/07, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni. I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti: frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo agli impegni di studio; comportamento corretto durante le lezioni; rispetto di tutto il personale della scuola e dei compagni, anche a livello formale; rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e di sussidi, secondo le indicazioni del Regolamento di Istituto; osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell Istituto. Inoltre, la scuola individua le tipologie di comportamento non corretto, le sanzioni relative e gli organi e le procedure di applicazione delle stesse. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola competente a pronunciarsi. Il presente Regolamento è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola. Il suo contenuto è comunicato a studenti e famiglie ed è disponibile sul sito dell istituto e agli interessati che ne facciano richiesta. 1

TITOLO I: CODICE DISCIPLINARE Art. 1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale e le sanzioni sono adottate secondo criteri di trasparenza. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni con lettera diretta al Dirigente scolastico e/o al Cordinatore di classe. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. L applicazione delle sanzioni non esclude la responsabilità dell alunno al risarcimento dei danni arrecati a cose e persone. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi e devono specificare in maniera chiara le motivazioni. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. L allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l incolumità delle persone. In tal caso la durata dell allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d anno, ad altra scuola. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell altrui personalità. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d esame sono inflitte dalla Commissione d esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 2 Ammonizione orale La sanzione dell ammonizione orale è applicata nel caso di comportamenti scorretti, ma non gravi quali: a) breve ed occasionale ritardo; b) mancanza di interesse, attenzione e partecipazione alla vita scolastica; c) disturbo occasionale durante le lezioni; d) mancanza del libretto per le comunicazioni scuola-famiglia; e) abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico. Art. 3 Nota scritta e vidimata dalla presidenza sul registro di classe con comunicazione scritta alla famiglia La sanzione della nota scritta sul libretto personale e sul registro di classe, vidimata dalla presidenza, è applicata nel caso di comportamenti gravi quali: 2

b) assenze e ritardi ingiustificati; c) urla e schiamazzi nelle aule, durante il cambio dell ora, nei corridoi, durante gli spostamenti da un luogo all altro dell edificio; d) mancanza di rispetto non integrante offesa nei confronti del Dirigente scolastico, degli insegnanti, dei compagni e del personale ausiliario; e) turpiloquio e/o bestemmie; f) intrattenimento in giochi personali o di società durante le attività didattiche; g) comportamenti diretti intenzionalmente a sporcare aule, laboratori, incisione e scritte su banchi e/o porte; h) presenza non giustificata in ambienti scolastici interdetti al personale non autorizzato; i) introduzione e utilizzo improprio di materiale non didattico di cui all art.42 del Regolamento d Istituto; j) uso improprio di cellulari ed altri apparecchi elettronici; k) violazione del divieto di fumare. Nei casi previsti alle lettere i) e j) è previsto il sequestro del bene e la sua riconsegna ai genitori dell alunno minorenne il giorno successivo o dopo due giorni agli alunni maggiorenni. Art. 4 Censura scritta La sanzione della censura scritta può essere applicata per i seguenti comportamenti: b) lancio di oggetti pericolosi per l incolumità altrui; c) danneggiamento involontario di attrezzature e strutture; d) propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone per motivi di razza, religione, sesso, opinioni politiche, condizioni sociali. La censura scritta può essere sempre applicata in alternativa alla sanzione dell allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica qualora il Consiglio di classe la ritenga più idonea al ravvedimento dell alunno in considerazione di particolari circostanze che ne abbiano caratterizzato il comportamento o di peculiari condizioni personali. Art. 5 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni La sanzione dell allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni può essere comminata per comportamenti ritenuti gravi fra cui si indicano: b) danneggiamento volontario di attrezzature e strutture; c) minacce e violenza verso le persone; d) violenza fisica verso persone o animali; e) offesa alla persona del docente, degli ausiliari, dei compagni e delle loro famiglie; f) offese alla religione, alla disabilità, alla malattia; g) abbandono delle lezioni senza autorizzazione; h) allontanamento dall Istituto durante l intervallo; i) introduzione di estranei nell Istituto; j) introduzione ed utilizzo nell Istituto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti; k) falsificazione di atti e/o documenti; l) violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; m) utilizzo e diffusione con qualsiasi mezzo (cartaceo, informatico, telematico ecc.) di immagini non autorizzate e lesive della dignità e della privatezza di insegnanti, personale ausiliario e alunni, oltreché dell istituzione scolastica. Art. 6 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni La sanzione dell allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni può essere comminata dal Consiglio d Istituto, previo parere del Consiglio di classe, per comportamenti gravissimi fra cui si indicano: 3

b) gravi e ripetute offese, violenze fisiche e/o psicologiche lesive della dignità personale dei componenti della comunità scolastica e, in particolare, verso i compagni più deboli; c) gravi comportamenti che espongono a pericolo l incolumità delle persone (incendi, allagamenti, uso e spaccio di sostanze non lecite; violenze sessuali, partecipazione a risse); d) furti accertati a danno dell Istituto, dei compagni, del personale interno ed esterno e degli utenti in generale. Durante il suddetto periodo la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all inclusione e al reintegro nella comunità scolastica in collaborazione con la famiglia dello studente ed eventualmente con i servizi sociali e l autorità giudiziaria. Art. 7 Allontanamento dalla scuola fino al termine dell anno scolastico La sanzione dell allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell anno scolastico può essere comminata dal Consiglio d Istituto, previo parere del Consiglio di classe, in casi di eccezionale gravità, di recidiva di comportamenti violenti previsti dal precedente aricolo, tali da determinare apprensione a livello sociale per i quali non sono esperibili interventi di inserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l anno scolastico. Art. 8 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all esame di Stato conclusivo del corso di studi scolastico Le sanzioni dell esclusione dello studente dallo scrutinio finale e della non ammissione all esame di Stato possono essere comminate dal Consiglio d Istituto, previo parere del Consiglio di classe, nei casi di gravissime e reiterate violazioni previste dall art. 6, per le quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica. Qualora i suddetti comportamenti si verificassero nel corso dell esame di Stato, l organo abilitato a comminare le sanzioni è la Commissione esaminatrice. TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LE SANZIONI CHE PREVEDONO LA CENSURA O L ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA Art. 9 Le sanzioni disciplinari della censura e dell allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni, sono deliberate dal Consiglio di classe nella sola componente docenti e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Il Consiglio di classe è validamente costituito se sono presenti almeno i 2/3 dei docenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede il Consiglio è conteggiato doppio. Le sanzioni che prevedono l allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine dell anno scolastico o dell esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di Stato sono deliberate dal Consiglio d Istituto, previo parere del Consiglio di classe. Il DS o il coordinatore della classe avviano la procedura mediante notificazione scritta allo studente e, se minore, anche alla sua famiglia. La notificazione deve contenere: il nome dell alunno; la narrazione breve del fatto; l indicazione del giorno, dell ora e del luogo in cui si è verificato; la data, l ora della sua comparizione dinnanzi il Consiglio d Istituto o il Consiglio di classe in sessione disciplinare; l invito a presentare eventuale memoria scritta per sostenere la propria difesa; 4

l invito rivolto ai genitori dell alunno minorenne a presenziare la riunione. Con le stesse modalità possono essere convocati anche alunni non coinvolti, ma informati dei fatti. Il DS o il coordinatore aprono la sessione disciplinare del Consiglio d Istituto o del Consiglio di classe e, in quest ultimo caso alla sola presenza dei docenti, illustra brevemente i fatti così come risultano dall istruttoria da essi svolta in precedenza. L alunno viene quindi convocato avanti il Consiglio d Istituto o il Consiglio di classe ed invitato ad esporre la propria versione dei fatti. I componenti dell organo collegiale possono rivolgergli domande di chiarimento. Esaurita la deposizione dell alunno, il Consiglio d Istituto o il Consiglio di classe possono sentire, se presenti, i genitori dell alunno o altri alunni informati dei fatti. Al termine delle audizioni il Consiglio d Istituto o il Consiglio di classe nella sola componente dei docenti si riuniscono per procedere alla discussione sula responsabilità dell alunno e sul tipo di provvedimento da adottare. Le decisioni, debitamente motivate, vengono comunicate per iscritto all alunno e, se minore, anche alla famiglia. Dell intero procedimento viene redatto processo verbale al quale devono essere allegate copia delle comunicazioni di convocazione e copia del provvedimento disciplinare. Art. 10 TITOLO III IMPUGNAZIONI Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all Organo di garanzia interno alla scuola da parte di chiunque abbia interesse entro dieci giorni dalla comunicazione. L Organo di garanzia deve esprimersi entro i successivi dieci giorni. Art. 11 Avverso le decisioni dell Organo di garanzia interno alla scuola è possibile ricorrere all Organo di garanzia regionale entro quindici giorni dalla comunicazione. Art. 12 TITOLO IV ORGANO DI GARANZIA L Organo di garanzia interno è composto dal D.S. che lo presiede, due docenti designati dal Collegio dei docenti, un genitore e un alunno designati dal Consiglio d Istituto. Sono eletti o nominati, per gli stessi componenti, lo stesso numero di membri supplenti. Le decisioni dell Organo di garanzia sono adottate alla presenza di tutti i suoi componenti, con voto segreto e a maggioranza assoluta. Art. 13 La convocazione dell Organo di garanzia viene disposta dal DS con preavviso non inferiore a cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Il ricorso deve essere presentato presso la segreteria dell Istituto con memorie e documentazione dei fatti. Ricevuto il ricorso il D.S. provvede a reperire atti, testimonianze e memorie dall organo che propone la sanzione. Art. 14 L Organo di garanzia resta in carica un anno e decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia 5

interesse, anche su conflitti che sorgono all interno della scuola in merito all applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti del regolamento d Istituto, di cui il presente codice fa parte integrante. 6