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REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE APERTE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DI ANIMALI O LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI AGRICOLI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE IN ATTUAZIONE DELL ART.13, COMMA 3 DELLE NTA DEL PTC (DGR 31.10.2014 - N. X/2581 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE) Approvato con delibera Comunità del Parco n. 20 del 14.12.2015 Pubblicato sul BURL n. 27 Serie Avvisi e Concorsi del 06.07.2016 in vigore dal 07.07.2016 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1. Ambito di applicazione e obiettivi del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 86/1983, reca le disposizioni per la realizzazione delle strutture aperte per il ricovero provvisorio di animali o per lo stoccaggio di prodotti agricoli nel territorio del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in attuazione dell art.13, comma 3 delle NTA del PTC (DGR 31.10.2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano Territoriale) e in conformità all art. 60 della L.R. 12/2005. 2. Il presente regolamento si applica esclusivamente nella Zona agricola di collina di cui all art. 30 delle NTA, nella Zona agricola della Collina del Parco Naturale di cui all art 42 delle NTA e nella Zona agricola della Collina terrazzata di cui all art 43 delle NTA del PTC del Parco, così come individuate dalla tavola 1 del Piano territoriale di Coordinamento (omissis), fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Stante l elevato valore paesaggistico, la particolare vulnerabilità, la percettibilità delle aree e il valore storico testimoniale è vietata la realizzazione di strutture per il ricovero provvisorio di animali nelle aree indicate nell allegata cartografia (omissis), anche se ricomprese nelle Zone di cui sopra. 3. Il regolamento stabilisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei nuovi manufatti, gli adempimenti procedurali per l ottenimento delle autorizzazioni, le limitazioni e gli obblighi e gli ambiti di esclusione. 4. Le strutture aperte per il ricovero provvisorio degli animali o per lo stoccaggio di prodotti agricoli si configurano come strutture temporalmente precarie, volte alla gestione di determinate fasi dell allevamento di parte dei capi dell azienda, quindi lo stazionamento stagionale e temporaneo degli animali durante l anno o lo stoccaggio di prodotti agricoli. 5. Le coperture temporanee e precarie di cui all art. 13 comma 1 delle NTA del PTC sono da intendersi esclusivamente finalizzate alla protezione di colture, con rimozione stagionale. Art.2. Presupposti soggettivi e oggettivi per la realizzazione 1. L autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o per lo stoccaggio di prodotti agricoli nella Zona agricola di collina di cui all art. 30 delle NTA, nella Zona agricola della Collina terrazzata di cui all art 1

43 delle NTA e nella Zona agricola della Collina del Parco Naturale di cui all art 42 delle NTA del PTC del Parco, così come individuate dalla tavola 1 del Piano territoriale di Coordinamento (omissis), può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui all art. 60 comma 1 della L.R. 12/2005 in attività e operanti da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della richiesta. 2. Il rilascio dell autorizzazione paesaggistica ai sensi dell art. 146 del d.lgs. 42/2004, fermo restando l intervento della Soprintendenza, è subordinato a: - Dimostrazione della disponibilità giuridica del fondo, per almeno cinque anni; concorrono a determinare le superfici minime di cui al successivo art. 4 esclusivamente terreni ricompresi entro il perimetro del Parco e non già asserviti per la realizzazione di altre strutture agricole, ai sensi dell art. 59/60 della L.R. 12/2005; - Rimozione di eventuali strutture non autorizzate presenti nell area di intervento; - Accertamento da parte dell Ente Parco dell effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola e verifica dell effettiva esigenza del manufatto in relazione alla conduzione dell attività agricola, mediante l esame del fascicolo aziendale; - Presentazione da parte del richiedente di un programma di gestione aziendale che dimostri l esigenza del ricovero provvisorio per animali o dello stoccaggio dei prodotti; - Sottoscrizione di un atto di impegno di durata quinquennale, anche relativo al rispetto del vincolo di destinazione d uso, e della precarietà, secondo uno schema che verrà messo a disposizione dagli Uffici del Parco per agevolare gli interessati, da trascriversi in Conservatoria a cura e spese del proponente, ove sia previsto il divieto di altro utilizzo, il vincolo di asservimento di superficie e l accettazione anticipata della rimozione in danno, in caso di inottemperanza all impegno stesso e alle disposizioni del regolamento. Art.3. Regole generali per la realizzazione 1. L installazione dei manufatti non deve comportare modifica morfologica dei luoghi; nella scelta della localizzazione devono essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva; nelle aree collinari la localizzazione deve essere tale che i limiti superiori delle coperture non superino le linee di crinale; deve essere evitata la localizzazione in prossimità di formazioni ripariali, impluvi e scoli naturali delle acque e in prossimità di elementi del paesaggio rurale tradizionale (scalinate, lavatoi, fontane, edicole votive ) meritevoli di conservazione; i manufatti non possono comunque essere ordinariamente realizzati su terrazzamenti con profondità inferiore ad una volta e mezza dell ingombro del manufatto; 2. L installazione del manufatto non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, anche se di carattere agrosilvopastorale; 3. I manufatti non potranno essere dotati di allacciamenti tecnologici. CAPO II STRUTTURE PRECARIE APERTE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DI ANIMALI Art. 4. Parametri dimensionali per la realizzazione delle strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali 2

1. Le strutture per il ricovero provvisorio di animali al pascolo sono realizzate secondo gli schemi allegati. (omissis) 2. Le strutture sono dimensionate in relazione al carico massimo potenziale previsto nel quinquennio di validità dell autorizzazione, in applicazione dei parametri sotto riportati: E' ammesso un carico animale massimo di 40 quintali ad ettaro di superficie pascolabile. Per ogni capo di bestiame è ammessa la seguente dimensione di superficie coperta, fino ad una superficie massima di copertura di 40 mq. CATEGORIA DI ALLEVAMENTO E TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO Bovini adulti 4,00 Vitelli o manzette 3,00 Equini 4,00 Ovi-caprini 1,00 Suini 1,00 SUP. COPERTA PER ANIMALE IN MQ Il comparto di superficie pascolabile sui cui realizzare la struttura deve avere una superficie pari ad almeno 100 volte la superficie coperta dal ricovero e non deve essere comunque inferiore a 2000 mq. 3. Per tipologie di allevamento specifiche non presenti nella sovrastante tabella, sarà cura del richiedente documentare i parametri di riferimento per il calcolo delle superfici necessarie. Art. 5. Disposizioni specifiche per la realizzazione delle strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali 1. I manufatti dovranno essere collocati a non meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali al fine di garantire la protezione di tutte le acque dall inquinamento da nitrati. 2. I manufatti devono essere realizzati in conformità agli schemi costruttivi allegati (omissis), rispettando le dimensioni massime previste, le proporzioni ed i moduli base indicati; devono essere realizzati esclusivamente in legno, anche le strutture portanti; la copertura deve essere realizzata in laterizio effetto coppo ; la lattoneria può essere in rame o lamiera zincata tinteggiata marrone testa di moro. Possono essere realizzati tamponamenti in legno su uno o due lati, con uno sviluppo complessivo massimo pari al 30% del perimetro della struttura; i tamponamenti non possono essere realizzati con tronchi o mezzitronchi, ma esclusivamente con tavolame a doghe orizzontali e non possono essere tinteggiati con vernici coprenti; è ammesso l uso di impregnanti e protettivi in tinta neutra. Qualora l area di intervento sia caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti, i manufatti, per un migliore inserimento paesaggistico, dovranno essere localizzati in prossimità dell alzata del terrazzamento, rispettando gli schemi costruttivi n.1.a, 2.a, 3.a (omissis); in ogni caso è da escludersi la possibilità di realizzare la struttura sul ciglio del terrazzamento. 3

3. Alla struttura per il riparo degli animali può essere annessa una ulteriore porzione da destinarsi allo stoccaggio del fieno, fino ad un massimo del 25% della struttura coperta destinata al ricovero animali. CAPO III STRUTTURE PRECARIE APERTE PER LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI AGRICOLI Art. 6. Parametri dimensionali per la realizzazione delle strutture per lo stoccaggio dei prodotti agricoli 1. Le strutture precarie aperte destinate allo stoccaggio di prodotti agricoli possono essere realizzate esclusivamente per la conservazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione dei fondi in conduzione ricadenti in Zona agricola di collina, in Zona agricola della Collina terrazzata e nella Zona agricola della Collina del Parco Naturale; 2. Il richiedente deve disporre di una superficie foraggera minima di mq 30.000, nelle aree di cui al precedente comma per poter realizzare una struttura di stoccaggio con superficie massima pari a mq 40; concorrono a determinare la superficie foraggera esclusivamente terreni ricompresi entro il perimetro del Parco. Art. 7. Disposizioni specifiche per la realizzazione delle strutture per lo stoccaggio dei prodotti agricoli 1. I manufatti devono essere realizzati in conformità agli schemi costruttivi allegati (omissis), rispettando le dimensioni massime previste e le proporzioni; - Se realizzati in conformità allo schema n. 4a (tettoia) (omissis) devono essere realizzati esclusivamente in legno; la copertura deve essere in laterizio effetto coppo ; la lattoneria può essere in rame o lamiera zincata tinteggiata marrone testa di moro; - Se realizzati in conformità allo schema 4b (tunnel) (omissis) la struttura ad arco deve essere ancorata al suolo o con picchetti infissi direttamente nel terreno senza cls o con ancoraggi tassellati su supporti in cls, questi semplicemente posati sul suolo; CAPO IV TERMINI DI VALIDITA Art. 8. Termini di validità dell autorizzazione 1. L autorizzazione per la realizzazione del manufatto ha durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione dell atto di impegno. Trascorso tale periodo, può essere richiesto all Ente Parco il rinnovo dell autorizzazione, sempre per periodi di 5 anni qualora il manufatto si dimostri ancora necessario al ricovero provvisorio del bestiame o per lo stoccaggio dei prodotti. 2. È facoltà dell Ente Parco verificare nel periodo di validità dell autorizzazione la sussistenza dei presupposti ed il mantenimento degli impegni assunti da parte del conduttore; qualora la verifica abbia esito negativo, l Ente parco revoca l autorizzazione ed il proprietario è 4

tenuto a provvedere a sue cure e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato naturale dei luoghi. 3. Qualora, seppure nel corso del quinquennio di validità dell autorizzazione, le attività che hanno determinato l esigenza di realizzare il manufatto siano cessate da almeno due anni, il proprietario è tenuto a provvedere anticipatamente, a sue cure e spese, alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato naturale dei luoghi. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art.9 Sanzioni 1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatta salva la ricorrenza di altri concorrenti illeciti e delle relative sanzioni, sono soggette a quanto previsto dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs.42/2004 e alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, della L.R. 86/83. ************ 5