COMUNE DI VAIANO. ANPIL Monteferrato. Comune di Vaiano - ANPIL Monteferrato - Annessi e recinzioni. Approvato con DCC n.

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1 COMUNE DI VAIANO ANPIL Monteferrato REGOLAMENTO D USO PER L INSTALLAZIONE DI ANNESSI PER L AGRICOLTURA E DI RECINZIONI DI FONDI AGRICOLI A PROTEZIONE DAI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA Approvato con DCC n. 31 del 30/09/2008 Settembre 2008

2 CAPO I - Disposizioni generali Articolo 1 - Obiettivi del regolamento Articolo 2 - Campo di applicazione Articolo 3 - Esclusioni e limitazioni Articolo 4 - Regole generali Articolo 5 Relazione descrittiva Articolo 6 - Obblighi - Patto di manutenzione CAPO II - Annessi per la conduzione di fondi agricoli minori Articolo 7 disposizioni generali Articolo 8 - Caratteri costruttivi e dimensionali e dimensionali - superfici fondiarie minime Articolo 9 titolo edilizio CAPO III Manufatti leggeri per l agricoltura amatoriale Articolo 10 - disposizioni generali Articolo 11 - Caratteri costruttivi e dimensionali - superfici fondiarie minime Articolo 12 - titolo edilizio CAPO V - Serre Articolo 13 Serre fisse e temporanee CAPO VI - Recinzioni Articolo 14 - disposizioni generali Articolo 15 - Caratteri costruttivi Articolo 16 - titolo edilizio CAPO VII - Disposizioni finali Articolo 17 - Sanzioni Articolo 18 - Sanzioni in area protetta Articolo 19 - Entrata in vigore

3 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Obiettivi del regolamento La normativa urbanistica dell Area Protetta del Monteferrato, contenuta nella D.C.R. 27 Febbraio 1996, n 67 (piano paesaggistico del Monteferrato), approvata con DCC n. 9 del 18/02/00), recepita dal Piano Strutturale (DCC n. 17 del 15/04/04) e dal Regolamento Urbanistico (DCC n. 38 del 03/08/07), ha tra gli obiettivi fondamentali la manutenzione delle aree libere ed il recupero del degrado del paesaggio, laddove esistente. Detta normativa prevede la possibilità di approvare specifiche norme regolamentari per la realizzazione di recinzioni ed annessi agricoli per fondi di dimensioni minori di quelle stabilite dalla legge regionale per la presentazione di programmi di miglioramento agricolo ambientale. Il presente Regolamento d Uso disciplina l installazione di annessi per l agricoltura e consente la modifica degli attuali assetti del territorio alla fondamentale condizione che siano garantiti il recupero del degrado paesaggistico e ambientale e l ordinaria manutenzione dei fondi; stabilisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti, gli adempimenti procedurali per l ottenimento dei titoli edilizi, le esclusioni, le limitazioni e le sanzioni. Articolo 2 Campo di applicazione Il regolamento trova applicazione esclusivamente nelle zone classificate Zone B3 - Aree agricole, individuate nella Tav 6 del Monteferrato e comunque classificabili tali in base all'uso reale del suolo, quando ciò sia riconosciuto dall ufficio dell ANPIL, e si riferisce alle attività agricole minori e all attività di orticoltura finalizzata all autoconsumo che abbiano necessità di installare manufatti a carattere temporaneo. Le opere di recinzione per difesa delle colture dalla fauna selvatica, di cui al successivo punto 4, sono ammesse anche nelle aree classificabili come castagneto da frutto in base all'uso reale del suolo, ancorché non inserite nelle Zone B3 aree agricole. Il regolamento distingue le seguenti tipologie di intervento: 1. realizzazione di annessi per la conduzione di fondi agricoli minori, con una estensione della superficie agraria utile inferiore a quella dalla Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n 1, e relativo Regolamento di attuazione (DPGR 9/2/07 n. 5/R) e nell Allegato 3, punto 6, delle Norme del PTC di Prato; 2. realizzazione di manufatti leggeri per l agricoltura amatoriale nel rispetto di quanto stabilito all art. 41, comma 5 della l.r. 1/2005 e all Art. 6 del Regolamento regionale (DPGR 9/2/07 n. 5/R); 3. realizzazione di serre fisse o serre stagionali nel rispetto di quanto stabilito all Art. 41 comma 8 della LR 1/05 e all art. 8 del regolamento regionale d'attuazione; 4. realizzazione di recinzioni di fondi agricoli a protezione dai danni provocati dalla fauna selvatica, per il ricovero e/o allevamento di animali. La realizzazione degli interventi è consentita esclusivamente qualora siano garantiti la riduzione dell impatto sull ambiente e sul paesaggio e il risanamento delle situazioni di degrado paesaggistico e ambientale. Articolo 3 Esclusioni e limitazioni L applicazione del regolamento, limitatamente ai manufatti di cui ai punti 1, 2, 3 del precedente art. 2, non è ammessa: - nel caso di aziende agricole produttive stabili che mantengono in coltura terreni di superficie maggiori di quella minima necessaria per l esistenza di una azienda agricola produttiva, secondo le superfici fissate dal Regolamento di attuazione (DPGR 9/2/07 n. 5/R) alla L.R. 1/2005: la realizzazione degli annessi per queste aziende agricole avviene tramite l approvazione di programmi di miglioramento agricolo ambientale.

4 - nel caso di aziende produttive stabili con dimensioni inferiori ad 1 ettaro derivanti da frazionamenti effettuati nei cinque anni precedenti la richiesta di realizzazione di manufatto inoltrata ai sensi del presente regolamento, fatta eccezione per i frazionamenti derivanti da successioni. - nella fascia dei 10 metri lineari dai corsi d acqua, ai sensi dell art. 96 del regio decreto 523 del 1904; - nelle aree comunque interessate da superfici boscate, anche se non classificate come tali dalla disciplina urbanistica vigente; L applicazione del regolamento è sottoposta alle seguenti limitazioni: - nella fascia di 150 metri lineari dal corso d acqua Le Spinaie, vincolata ai sensi della lettera c) dell art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio è necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesistica; - nelle aree classificate B1, C e D dalla vigente normativa di attuazione dell Area Naturale Protetta di Interesse Locale del Monteferrato, salvo l effettivo uso del suolo; Articolo 4 Regole generali L installazione di manufatti, serre e recinzioni non dovrà comportare alcuna modificazione morfologica dei luoghi. E vietato ogni uso diverso da quello agricolo degli annessi e degli altri manufatti oggetto del presente regolamento. Le pareti esterne degli annessi non potranno essere in alcun modo tinteggiate con vernici coprenti la tonalità naturale del legno; per la difesa dalle intemperie è ammesso l'uso di impregnanti antifungini e resine idrorepellenti entrambi a tonalità neutra. I proprietari dovranno smaltire i residui vegetali dei prodotti coltivati, nonché quelli derivanti dalla ripulitura del fondo, mediante interramento o tecniche di compostaggio; in nessun modo questi residui potranno essere bruciati, conferiti al servizio di igiene urbana, gettati nei fondi contermini o abbandonati in qualunque altro luogo. Non dovrà essere utilizzata ad uso irriguo l'acqua dell'acquedotto comunale o derivarne, dai corsi d'acqua limitrofi se non con apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 56 del testo unico di cui al R.D. 11/12/33 n e della successiva eventuale legislazione in materia. Non dovranno essere utilizzate condotte d'adacquamento multicolori e/o realizzate con materiale di riciclo. Non sono consentiti gli allacciamenti alle reti tecnologiche di acqua, gas, telefonia e energia elettrica, per alcuno dei manufatti contemplati dal presente regolamento. Articolo 5 relazione descrittiva A ciascuno dei titoli autorizzativi previsti dal presente regolamento dovrà essere allegata una relazione finalizzata alla individuazione degli interventi di sistemazione e di manutenzione del fondo che il richiedente si impegna ad eseguire con il patto di manutenzione di cui al successivo art. 6. Nella relazione dovranno essere descritte: - le motivate esigenze produttive o di fruizione per il tempo libero, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, ovvero la natura e le caratteristiche degli interventi, anche in riferimento all art. 6 c.3 reg. regionale; - la consistenza e lo stato di conservazione della vegetazione (alberi isolati o in gruppi, filari, siepi, macchie, formazioni ripariali, alberature monumentali, boschi o loro parti come definiti dalla legge regionale 21 Marzo 2000, n. 39 e successive modifiche e integrazioni); - la presenza di acque superficiali, corsi d acqua, rete drenante minore, sorgenti e pozzi; - la natura e lo stato di conservazione di manufatti storici, manufatti precari esistenti, tabernacoli e simili, strade rurali, sistemazioni idraulico-agrarie; Alla relazione andranno accompagnati: - il rilievo del contesto di intervento con l indicazione della posizione prescelta per la realizzazione dell annesso e delle eventuali recinzioni, specificando le opere da

5 eseguire e le modalità di conduzione del fondo da prevedere nel patto di manutenzione; - la documentazione fotografica completa, dalla quale si possano valutare le relazioni tra i manufatti e il paesaggio; A cura di un tecnico abilitato dovrà essere effettuata la verifica sulla conformità dell intervento alla L.R. n.1/2005, alle disposizioni contenute nella disciplina urbanistica comunale di riferimento, al presente regolamento; Articolo 6 Obblighi - Patto di manutenzione Il rilascio dei titoli autorizzativi di cui al presente regolamento sono subordinati alla sottoscrizione di un atto amministrativo d obbligo denominato Patto di manutenzione, compilato secondo gli schemi che saranno predisposti dall ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio. Col Patto di manutenzione il richiedente dichiara e sottoscrive l'impegno: - al rispetto di tutte le normative di riferimento, comprese quelle del presente regolamento; - alla rimozione del manufatto al venir meno delle condizioni che ne hanno permesso la realizzazione e al ripristino dei luoghi in caso di cessazione della conduzione del fondo o di altra contestata inadempienza al presente regolamento; - a non modificare la destinazione d uso agricola dell annesso; - a non alienare separatamente dall annesso il fondo a cui si riferisce; - a mantenere nel fondo la coltivazione agricola; - ad effettuare la ordinaria manutenzione del fondo; - a assoggettarsi volontariamente e a proprie spese alla rimozione dell annesso e/o delle eventuali serre e/o recinzioni; - a assoggettarsi a ogni altro onere e disposizione previsti nel titolo abilitativo; - a assoggettarsi alla sanzione convenzionale di cui all art. 17 del presente regolamento. CAPO II - ANNESSI PER LA CONDUZIONE DI FONDI AGRICOLI MINORI. Articolo 7 disposizioni generali Gli interventi previsti nel presente Capo sono destinati alle aziende agricole produttive stabili, anche se non iscritti all Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali, che mantengono in coltura terreni di superficie inferiore a quella minima necessaria fissata dalla L.R. 1/2005 e dall art. 2 del Regolamento di attuazione (DPGR 9/2/07 n. 5/R) e quindi impossibilitate a presentare programmi di miglioramento agricolo ambientale. Si tratta di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero, previsti all articolo 41, comma 8 della L.R.1/2005 e disciplinati dall art. 7 del regolamento regionale d'attuazione. Articolo 8 Caratteri costruttivi e dimensionali superfici fondiarie minime Per la realizzazione di tali manufatti si dovrà rispettare la morfologia dei terreni e dovrà comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla loro installazione. In generale saranno semplicemente appoggiati a terra. L uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale. I manufatti saranno realizzati con i materiali e le tecniche costruttive sottoindicate: strutture portanti e tamponamenti: legno; pavimento: terra battuta o legno; porte ed infissi: legno; copertura: tegole canadesi. Eventuali deroghe ai materiali e alle tecniche costruttive sopraindicate sono consentite nei casi in cui la CETU ritenga che le modifiche siano compatibili con l assetto del fondo ed i caratteri del paesaggio. L altezza massima degli annessi sarà di m. 2,40, con tetto a capanna con inclinazione delle falde massima 30%; non potranno essere provvisti di dotazioni che ne

6 consentano l utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo; le dimensioni sono definite in base alla Superficie Agricola Unitaria (SAU) come segue: - SAU compresa tra 800 mq e 2000 mq fino a 16 mq di Slp; - SAU compresa tra 2000 mq e 6000 mq fino a 24 mq di Slp; - SAU compresa tra 6000 mq e mq fino a 32 mq di Slp; - SAU maggiore di mq fino a mq 48 di Slp. Fermo restando le dimensioni massime sopra indicate per le quali non è ammesso deroga, le dimensioni richieste per l annesso devono essere comunque motivate dalle esigenze produttive Articolo 9 Titolo edilizio L'installazione dei manufatti precari di cui al precedente Capo è consentita previo ottenimento di permesso a costruire temporaneo la cui durata sia legata alla permanenza dell attività agricola del fondo e alla condizione che il conduttore (proprietario del fondo o avente titolo alla sua conduzione con regolare contratto di affitto decennale) mantenga a coltura le superfici poste a base del titolo edilizio conseguito. L istanza per la richiesta del permesso a costruire temporaneo sarà corredata, oltre che dalla documentazione di cui agli artt. 5 (relazione descrittiva) e 6 (Patto di manutenzione), da appositi elaborati tecnici come definiti nel Regolamento Edilizio Comunale. Il progetto sarà sottoposto alla valutazione della CETU anche per gli aspetti ambientali e paesaggistici e richiesto il parere dell Unità Operativa ANPIL del Monteferrato. Qualora cessino le esigenze di coltivazione del fondo che hanno portato alla realizzazione del manufatto autorizzato, l interessato è tenuto a provvedere a sua cura e spese alla rimozione dell annesso e degli altri eventuali manufatti. CAPO III - MANUFATTI LEGGERI PER L AGRICOLTURA AMATORIALE Articolo 10 disposizioni generali Si tratta di manufatti leggeri per l agricoltura amatoriale di cui all Art. 41 comma 5 della LR 1/05 come disciplinate dall art. 6 del regolamento regionale d'attuazione. L installazione di tali manufatti potrà essere richiesta dal proprietario del fondo o dal conduttore con regolare contratto di affitto, per finalità di attività agricola amatoriale; Articolo 11 Caratteri costruttivi e dimensionali - superfici fondiarie minime In linea generale i manufatti saranno semplicemente appoggiati a terra e realizzati con materiali e tecniche costruttive sottoindicati: strutture portanti e tamponamenti: legno; pavimento: terra battuta o legno; porte ed infissi: legno; copertura: tegole canadesi. Eventuali deroghe ai materiali e alle tecniche costruttive sopraindicate sono consentite nei casi in cui la CETU ritenga che le modifiche siano compatibili con l assetto del fondo ed i caratteri del paesaggio L altezza massima degli annessi sarà di m. 2,40, con tetto a capanna con inclinazione delle falde massima 30%; non potranno essere provvisti di dotazioni che ne consentano l utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo; le dimensioni sono definite in base alla Superficie Agricola Unitaria (SAU) come segue: - SAU compresa tra 0 mq e 2000 mq fino a 8 mq di Slp; - SAU compresa tra 2000 mq e 3000 mq fino a 12 mq di Slp; - SAU compresa tra 3000 mq e 6000 mq fino a 16 mq di Slp; - SAU maggiore di 6000 mq fino a mq 24 di Slp. Gli annessi realizzati ai sensi del presente regolamento possono essere dotati di porticato di superficie coperta non superiore al 50% della superficie fissata per l annesso.

7 Articolo 12 titolo edilizio L'installazione di manufatti leggeri per l agricoltura amatoriale è consentita, previo ottenimento di permesso di costruire temporaneo la cui durata sia legata alla permanenza dell attività agricola del fondo e alla condizione che il conduttore (proprietario del fondo o avente titolo alla sua conduzione con regolare contratto di affitto) mantenga a coltura le superfici poste a base del titolo edilizio conseguito. L istanza per la richiesta del permesso a costruire temporaneo sarà corredata, oltre che dalla documentazione di cui agli artt. 5 (relazione descrittiva) e 6 (Patto di manutenzione), da appositi elaborati tecnici come definiti nel Regolamento Edilizio Comunale. CAPO V - SERRE Articolo 13 Serre fisse e temporanee L installazione di serre temporanee e serre a copertura stagionale necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita nel rispetto dei valori paesaggistici. Possono installare tali serre temporanee e serre a copertura stagionale sia le aziende agricole produttive stabili che i conduttori di fondi a scopo amatoriale. 1. Le aziende agricole produttive stabili potranno installare le serre a seguito di comunicazione al sindaco che contenga le informazioni elencate all art. 8 commi 1 e 2 del DPGR 5/R/ I conduttori di fondi a scopo amatoriale potranno installare piccole serre stagionali, realizzate con film plastici translucidi e reti ombreggianti, semplicemente appoggiate a terra o al massimo ancorate al suolo con semplice infissione dei montanti o dei picchetti di ancoraggio; la dimensione superficiale non dovrà superare i 20 metri quadrati. L installazione dovrà avvenire a seguito di comunicazione al sindaco; non è richiesta per l installazione di serre da parte dei conduttori di fondi a scopo amatoriale la relazione di cui al precedente art. 5. CAPO IV - RECINZIONI Articolo 14 disposizioni generali La realizzazione di recinzioni è consentita esclusivamente nelle zone prive di bosco, con l'unica eccezione di quelle classificabili come castagneto da frutto in base all'uso reale del suolo, al fine di proteggere le colture dai danni causati dalla fauna selvatica o per l'allevamento ed il ricovero di animali equini, bovini, suini, ovini, caprini, animali da cortile e per i soli cani da caccia, in quanto questi ultimi non hanno caratteristiche di animali da compagnia. L effettivo o potenziale danno alle colture deve essere documentato e dimostrato contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Le recinzioni non devono in ogni caso impedire il passaggio pedonale dei fruitori dell'area protetta e non possono essere impedite le opportunità di fruizione dei percorsi della rete sentieristica. Non è consentito chiudere le strade vicinali di uso pubblico, le strade comunali, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. 17/98 e del Club Alpino Italiano (CAI); pertanto le recinzioni devono essere dotate di opportuni scavallamenti. In presenza di percorsi della rete sentieristica e viaria di uso pubblico, fatto salvo quanto stabilito dal codice della strada, nel caso in cui il fondo da recintare si trovi alla stessa quota del percorso, la recinzione deve essere posta ad almeno 1,5 metri lineari dal ciglio della carreggiata per i percorsi carrabili o comunque percorribili con mezzi motorizzati e di almeno 1 metro lineare dal ciglio del sentiero battuto per i percorsi pedonali. Articolo 15 Caratteri costruttivi Le recinzioni dei fondi agricoli minori non possono superare l'altezza di 2,50 metri lineari e possono essere realizzate con:

8 - Pali in legno e filo elettrico - Staccionata in legno - Pali in legno e rete metallica con il bordo inferiore ad almeno 25 cm di altezza dal piano di campagna per consentire il passaggio degli animali di piccola taglia non responsabili di danni alle colture, costituita da filo acciaio con rivestimento in lega di zinco protettiva (95% zinco e 5% alluminio) a maglie di dimensione orizzontale fissa di 20 cm e con dimensione verticale digradante dall alto al basso da 20 cm a 5 cm o con caratteristiche similari reperibili in commercio. Deve essere garantita la possibilità di attraversamento delle recinzioni elettriche o con rete metallica da parte delle persone mediante la sistemazione di appositi scavallamenti localizzati presso strade, sentieri o punti utili al fine suddetto Le recinzioni elettrificate risultano essere le più efficaci per la protezione delle colture dagli ungulati. Le recinzioni per la tenuta di animali possono avere tipologie variabili da concordare con il Servizio Edilizia del Comune di Vaiano e l Unità Operativa ANPIL del Monteferrato del Comune di Montemurlo, nei casi in cui il fondo sia in tutto o in parte compreso nel territorio dell area protetta. Articolo 16 titolo edilizio L'installazione di recinzioni dei fondi agricoli minori è consentita, previa presentazione di DIAE - dal conduttore (proprietario del fondo o avente titolo alla sua conduzione con regolare contratto di affitto). Nei casi in cui il fondo sia in tutto o in parte compreso nel territorio dell area protetta, alla Denuncia di inizio di Attività dovrà essere allegato il verbale dell Ufficio dell ANPIL col quale sarà concordata la disposizione della recinzione Qualora cessino le esigenze di coltivazione del fondo e/o di protezione dai danni causati dalla fauna selvatica che hanno portato alla realizzazione della recinzione, l interessato è tenuto a provvedere a sua cura e spese alla rimozione. CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 - Sanzioni Ai sensi e per gli effetti dell art. 78 comma 1 lett. b - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, della legge regionale 3 gennaio 2005 n 1, l installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili realizzati al di fuori delle procedure stabilite con il presente regolamento, e non oggetto di concessioni in sanatoria, costituiscono opere edilizie abusive realizzate senza permesso di costruire. La mancata rispondenza del fondo alle condizioni pattuite e agli obblighi assunti dal conduttore con la sottoscrizione del patto di manutenzione comporterà invece, per questi, l intimazione di provvedere entro un termine di sessanta gg, trascorsi inutilmente i quali si darà luogo alla revoca dell atto autorizzativo, ed all applicazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 ogni 100 mq di superficie del fondo oggetto della richiesta, con un minimo di 1.000,00. Articolo 18 Sanzioni in area protetta Fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa, per gli interventi ed i manufatti non autorizzati o che si configurino come totale difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio conseguito che ricadano nel territorio dell Area protetta naturale del Monteferrato, oltre a quanto stabilito al precedente art. 17 per l esecuzione di opere prive di titolo autorizzativo, si applicano le sanzioni amministrative nelle misure e con le procedure di cui all art. 22 della legge regionale 11 Aprile 1995, n 49, Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale. In caso di violazione delle norme del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 206,60 ad un massimo di euro 2.066,00.

9 In caso di inottemperanza all ordine di riduzione in pristino, si applicano le norme contenute nell art. 29 della legge nazionale 6 Dicembre 1991, n 394, Legge quadro sulle aree protette. Articolo 19 Entrata in vigore Il presente Regolamento d uso entra in vigore al termine della sua pubblicazione.

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