Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Documenti analoghi
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 gennaio 2011 (19.01) (OR. it) 5421/11 DENLEG 4

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Le competenze dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2014, n. 2570

SEZIONE 1 da utilizzare sempre:

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

IT Unita nella diversità IT A7-0052/1. Emendamento. Francesco Enrico Speroni a nome del gruppo EFD

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea

ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Le principali novità. Nuovo Regolamento Finanziario. Pacchetto legislativo sulla politica di coesione

Requisiti dei laboratori non annessi alle industrie alimentari e requisiti di un certificato di analisi, interpretazione del risultato.

CAPITOLO 7 GESTIONE DEI PROCESSI

COMUNE di MONTALCINO REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE

Ministero dello Sviluppo Economico

DETERMINAZIONE N 48453/6307/F.P. DEL

Equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano

NORMATIVA EUROPEA DISABILITA

* PROGETTO DI RELAZIONE

OGGETTO : NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE LIGURIA. ADEGUAMENTO STRUTTURA E COMPETENZE. LA GIUNTA REGIONALE

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Circolare 2008/31 Rapporto consolidato gruppi assicurativi. Rendiconto sul rapporto consolidato dei gruppi e dei conglomerati assicurativi

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

AV V I S O P U B B L I C O P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A

Codice Privacy. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.


IL DIRETTORE DELL AGENZIA. di concerto con il Direttore dell Agenzia delle Entrate

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

CONNESSO ALLE DERIVAZIONI IDRICHE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI QUALITA AMBIENTALE DEFINITI DAL PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO PO»

1. La politica di Vicinato e Partenatiato dell Unione Europea

REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE

1ª Giornata delle buone prassi per l integrazione delle conoscenze e competenze del Ministero della Salute (Attuazione Legge 38/2010)

CROAZIA NORMATIVE. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.

La Qualità. nei Laboratori Chimici delle Dogane. Prestigio della tradizione e valorizzazione della competenza

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

Ministero dello Sviluppo Economico

D.M. 14/01/2008, Il Regolamento(UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione(cpr)

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n

Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2012

PG-SGSL 03 Definizione degli obiettivi e dei programmi

ADDENDUM ALL ACCORDO DI FINANZIAMENTO tra REGIONE CAMPANIA e SVILUPPO CAMPANIA SpA

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

2010/06 Struttura della Gazzetta ufficiale - Adeguamento in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona Gazzetta ufficiale serie L

L 347/74 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

1 NdR: Si riporta il comma 7-bis dell art. 59 del D. Lgs. n. 82/2005, aggiunto dall art. 25 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n.

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

Il settore dell industria alimentare nel cammino verso la strategia Europa 2020: promuovere l empowerment

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE DETERMINAZIONE

GABINETTO IL DIRETTORE GENERALE

/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie /019 Servizio Anziani e Tutele Tel

Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 02/02/2016

Allegato 3 - Sistema di misurazione e valutazione IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. sull'eventuale trasferimento della sede della ICCO da Londra ad Abidjan

===============================================

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra IT IT

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivi e obiettivi della proposta RELAZIONE L'allegata proposta di decisione del Consiglio definisce la posizione dell'unione in merito a una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") riguardo alla modifica dell'allegato XI dell'accordo. L'accordo è stato firmato il 16 giugno 2014 ed è parzialmente applicato in via provvisoria, dal 1º settembre 2014. La modifica proposta mira ad attuare le disposizioni del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. In particolare, all'articolo 55 dell'accordo la Georgia si è impegnata a presentare un elenco di acquis sanitario e fitosanitario dell'unione al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. Tale elenco deve essere aggiunto all'allegato XI dell'accordo con decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'unione nei confronti della Georgia, un paese partner del vicinato orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo e in particolare l'obiettivo di creare una zona di libero scambio tra le parti. La presente proposta attua le disposizioni dell'accordo che mirano a incrementare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le parti e, in particolare, a migliorare la capacità di esportazione agricola della Georgia, sulla base dell'acquis dell'unione. Coerenza con le altre normative dell'unione La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'unione e contribuisce alla loro attuazione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Georgia. 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Base giuridica La base giuridica che definisce la posizione che l'unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'unione europea ("TFUE"), in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione. Proporzionalità La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'unione stabiliti nell'accordo con la Georgia. Scelta dell'atto giuridico La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta. IT 2 IT

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Non pertinente. Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente Consultazioni dei portatori di interessi La Georgia ha elaborato l'elenco dell'acquis dell'unione a cui intende ravvicinare la sua legislazione interna, nel rispetto delle opportune procedure interne. Le consultazioni dei portatori di interessi dell'ue non sono applicabili alla presente proposta. Ricorso al parere di esperti L'Unione ha messo a disposizione delle autorità della Georgia le sue competenze nell'ambito delle questioni sanitarie e fitosanitarie e di benessere degli animali ai fini dell'elaborazione dell'elenco dell'acquis dell'unione destinato al ravvicinamento della normativa di detto paese partner. Valutazione d'impatto Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex-ante nel 2008, seguita dalla valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2012 effettuata dalla DG Commercio della Commissione. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe alcun impatto negativo per l'unione, il suo acquis o le sue politiche, prevedendo nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Georgia. La presente proposta non ha alcun impatto sulla politica economica, sociale o ambientale dell'unione. Efficienza normativa e semplificazione Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale. Diritti fondamentali La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'unione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non pertinente. 5. ALTRI ELEMENTI Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE- Georgia e dagli organismi ad esso subordinati istituiti dall'accordo. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta. Non pertinente. Documenti esplicativi (per le direttive) IT 3 IT

Illustrazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta La proposta mira ad adottare una posizione dell'unione in merito alla modifica dell'allegato XI-B dell'accordo. Conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo, il suddetto allegato deve contenere l'elenco dell'acquis dell'unione cui la Georgia intende ravvicinare la sua legislazione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, in vista del conseguimento della qualifica di equivalenza di un prodotto o di un gruppo di prodotti, secondo quanto previsto all'articolo 57 dell'accordo. La Georgia ha preparato l'elenco di acquis dell'unione nel rispetto delle proprie procedure interne, ha presentato la proposta alla Commissione nel febbraio 2015 e l'ha finalizzata, di concerto con la Commissione europea, nel dicembre 2015. Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia ha il potere di adottare decisioni sulla modifica dell'allegato XI-B conformemente all'articolo 65 dell'accordo. In linea con le disposizioni di tale articolo, il sottocomitato controlla l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e adotta decisioni, ove opportuno, in merito alla modifica degli allegati da IV a XII dell'accordo. IT 4 IT

2016/0292 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo 431, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (l'"accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'unione. (1) L'articolo 3 della decisione n. 2014/494/UE 1 del Consiglio indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sulle misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, l'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie nonché i relativi allegati da IV a XII dell'accordo. Conformemente all'articolo 431, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione è in vigore dal 1º settembre 2014. (2) L'articolo 55 dell'accordo stabilisce che la Georgia procede al ravvicinamento progressivo della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'unione, come stabilito nell'allegato XI del detto accordo. (3) L'articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo impegna la Georgia a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, un elenco dell'acquis dell'unione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e sul benessere degli animali a cui intende ravvicinare la sua legislazione nazionale. L'elenco di ravvicinamento funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo ed è aggiunto all'allegato XI dell'accordo. Di conseguenza è opportuno modificare l'allegato XI-B dell'accordo con decisione del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 65 dell'accordo. (4) La Georgia ha presentato il suddetto elenco dell'acquis dell'unione nel febbraio 2015 e l'ha finalizzato, di concerto con la Commissione europea, nel dicembre 2015. 1 Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8,2014, pag. 1). IT 5 IT

(5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie in relazione alla modifica dell'allegato XI-B dell'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata a nome dell'unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 65 dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (l'"accordo"), in relazione alla modifica dell'allegato XI-B dell'accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del suddetto sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'unione nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Una volta adottata, la decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 6 IT