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Il sottoscritto. nato a il e residente a. in qualità di legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) con sede in. Partita IVA C.F.

Transcript:

Repertorio n. UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO Barberino di Mugello Borgo S. Lorenzo Dicomano Firenzuola Marradi Palazzuolo sul Senio Scarperia e S. Piero Vicchio -------======ooo======------- Disciplinare d uso allegato a (estremi atto di concessione). avente per oggetto Affidamento in regime di concessione di una tartufaia naturale all'interno del complesso forestale La Calvana nel comune di Barberino di Mugello TRA nato a. il.., residente per la carica presso la Sede dell Ente in Borgo San Lorenzo - Via Palmiro Togliatti n. 45, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Economia Territorio e Forestazione dell'unione Montana dei Comuni del Mugello, codice fiscale 06207690485 d ora in avanti indicata come Ente, E a con sede legale in via C.F. P.IVA nella persona del legale rappresentante Sig. nato a il e residente in C.F. d ora in avanti indicato come Concessionario, del si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto della concessione. Oggetto della concessione è la tartufaia naturale, posta all interno del complesso agro forestale regionale La Calvana sito in Comune di Barberino di Mugello, estesa circa 2,1751 ettari, porzione della sottoparticella fisionomica 015A021F01 e contraddistinta catastalmente al foglio 90 mappali 100 parte, 101 parte, 102, 103, 104 parte e 105 parte. Art. 2 Finalità della concessione. Il terreno, è concesso in uso al concessionario per fini di valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco e tutela della biodiversità, come previsto dall art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i.------ Art. 3. Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla data della stipula, entro i limiti previsti dalle direttive regionali vigenti in materia. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all Unione Montana dei Comuni del Mugello apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L Unione Montana dei Comuni del Mugello si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall ente concedente al concessionario uscente. ----- Art. 4. - Uso dei beni in concessione Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i terreni sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d uso pena la rescissione immediata della concessione.---- Il Concessionario nell usufruire del terreno consegnato si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l Unione Montana dei Comuni del Mugello e impegnandosi a rilevarla indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l utilizzo di detti beni.----- Il Concessionario è tenuto a custodire e conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna gestendoli come tartufaia nel rispetto delle finalità indicate dall'articolo 27 della L.R. 39/2000.---- Per il bosco oggetto della concessione è esclusa l'utilizzazione del soprassuolo (interventi forestali) che rimane in capo all'ente concedente, il quale effettuerà gli interventi forestali previsti dal Piano di Gestione anche attraverso affidamento a soggetti terzi, utilizzando la viabilità esistente e dandone comunque comunicazione preventiva al concessionario. È espressamente vietato al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente

atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del terreno. In caso di inadempienza l Unione Montana dei Comuni del Mugello si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.---- Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, e/o all Ente Terre Regionali Toscane e/o all Unione Montana dei Comuni del Mugello, il diritto di accedere al terreno concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l utilizzo del bene nonché l eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi.----- Art. 5. - Obblighi del Concessionario. Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento): 1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione; 2) ad attuare, a propria cura e spese, il Piano di Coltura della tartufaia già elaborato dall'unione Montana dei Comuni del Mugello, eseguendo le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell Ente concedente. ----- 3) a rispettare, per la raccolta dei tartufi, la L.R. 50/95 Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13; 4) a elaborare e trasmettere annualmente all'ente concedente, entro il mese di dicembre, una

sintetica relazione scritta riportante: la descrizione dell'attività svolta nell'anno; la descrizione dell'attività da svolgere nell'anno successivo la produttività della tartufaia valutata in termini di raccolta di carpofori di entrambe le specie (numero e peso totale in chilogrammi raccolto per ciascun anno), tale da consentire una valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento (diradamenti) effettuati nell'area oggetto della concessione. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di rescissione dell atto di concessione.----- 5) a risarcire all ente concedente qualsiasi danno causato all area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; 6) a pagare il canone annuo di concessione entro il termine previsto al successivo articolo 7. ----- Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene, previa autorizzazione dell Ente concedente, verranno eseguite direttamente dal Concessionario e, dietro presentazione di regolari fatture, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all 80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del Concessionario (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo. Inoltre il concessionario si obbliga e si impegna a non eseguire alcun intervento sul terreno e sul soprassuolo senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell ente concedente, che non

consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al disciplinare di concessione, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005) ----- Art. 6. Permessi e nullaosta. Il Concessionario si impegna a subordinare l effettivo uso dei beni all ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l espletamento dell attività prevista, anche ai sensi della L.R. 50/95. Il concessionario potrà fare richiesta per la raccolta riservata al Comune di Barberino di Mugello (FI) ai sensi dell'art. 4 L.R. 50/95 e ss. mm. ii..----- Art. 7. Canone di Concessione ed oneri tributari. Il canone di concessione, risultante dall offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in annui. Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L aggiornamento decorrerà a partire dall anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall ente concedente mediante: a) versamento sul conto corrente postale n.15312507 indicando obbligatoriamente sul retro la causale concessione tartufaia La Calvana ;

La concessione potrà essere revocata quando:----- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme alla finalità del presente Disciplinare;- qualora, a seguito di verifica non siano state effettuate le opere e gli interventi previsti all'articolo 5 della presente Disciplinare; ----- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone per due anni consecutivi; il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi;----- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;----- qualora il concessionario non presenti o presenti in ritardo per due anni consecutivi, rispetto ai tempi indicati nel presente atto, la relazione consuntiva dell attività dell anno e la relazione preventiva delle attività dell annualità successiva; ----- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e copertura assicurativa. ---- L ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. ------ Art. 13. - Recesso. Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni senza che possa pretendere rimborsi. Art. 14. - Domicilio del Concessionario. A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale..------ Art. 14 Foro competente. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.--------

Art. 15 Spese. La presente scrittura viene registrata dall ente concedente a spese del Concessionario. Art. 16 Norme di rinvio. Per l osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.------- Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini, nonché ad eventuali aggiornamenti normativi.---- Art. 17 Disposizioni finali. È parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni sottoscritto dalle parti.------- Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.------ Luogo. Il Concedente Data.. Il Concessionario