MODELLO DI LEGGE EDILIZIA

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Bündner Associaziun Associazione Vereinigung grischuna per grigionese per für il svilup lo sviluppo Raumentwicklung dal territori del territorio MODELLO DI LEGGE EDILIZIA PER I COMUNI DEL CANTON GRIGIONI con esempi di norme relative ai contenuti pianificatori (ordinamento di base) ed alle attività edilizie e pianificatorie (MLE 2007) Versione no. 6 del 13 dicembre 2006 7000 Coira, Gäuggelistrasse 7 Tel. 081 252 92 88 / Fax 081 252 93 05 www.bvr.ch / info@bvr.ch

PREMESSA L Associazione grigionese per la pianificazione del territorio (ora Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio AGST) pubblicò nel marzo del 1970 il primo modello di legge edilizia (MLE) per i Comuni del Canton Grigioni. D allora in poi il modello di legge edilizia è stato riveduto più volte in base alle modifiche della legislazione attuate dalla Confederazione e dal Cantone. La presente edizione del modello di legge edilizia 2007 (MLE 2007) tiene conto della legislazione cantonale in materia di pianificazione emanata il 6 dicembre 2004. Essa è inoltre stata adeguata alle disposizioni del Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), dopo che il Canton Grigioni ha deciso il 23 maggio 2006 (DG no. 593) di aderire allo stesso. Le modifiche rispetto al MLE 99 dell AGST finora valido sono considerevoli e richiedono da parte di chi utilizza la presente versione una nuova visuale dell intera problematica ed in parte anche la rinuncia ad abituali definizioni e modalità di misurazione. Il presente modello consolidato (MLE 2007) si adegua alla sistematica della nuova legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) ed alla rispettiva ordinanza (OPTC). Si è ritenuto opportuno adottare tale approccio, poiché numerose nuove norme cantonali sono direttamente vincolanti per i Comuni. Pertanto vari estratti della LPTC e dell OPTC sono riprodotti per comodità degli utenti negli Annessi II e III. Nell Annesso I figurano i concetti e le definizioni secondo il CIAE con le rispettive spiegazioni. Fintanto che tali concetti e definizioni non sono ancora abituali per gli utenti, essi sono reperibili grazie ai rimandi contenuti nel testo del MLE 2007. Affrontando questioni edilizie e pianificatorie, in futuro sarà necessario consultare sempre, oltre alla legislazione comunale, anche quella cantonale in materia. Con l ampio indice analitico si intende facilitare ulteriormente l accesso ai vari atti normativi ed il loro uso. È stato necessario elaborare il modello di legge edilizia senza poter far capo ad una prassi d applicazione e di interpretazione relativa alle nuove norme cantonali. Sarà pertanto necessaria una nuova rielaborazione ed un adeguamento costante della presente nuova versione del MLE 05. Si prevede quindi di ritoccare ed aggiornare la presente versione nei prossimi anni secondo quanto emergerà dall interpretazione giuridica e dall uso pratico. L AGST pubblicherà di volta in volta le nuove versioni del MLE nella propria homepage (www.bvr.ch). Per questi ed altri motivi si rinuncia momentaneamente alla stampa del testo in edizione rilegata. Il MLE deve poter essere consultato ed usato da tutti in modo semplice. A tale scopo è possibile scaricare in formato pdf dalla homepage dell AGST il testo nella versione digitale più recente. L AGST è ben lieta di accogliere osservazioni critiche costruttive in vista della prossima rielaborazione. La revisione totale della legislazione cantonale in materia di pianificazione è stata affrontata in primo luogo con l intento di aumentare la flessibilità dei Comuni nell uso degli strumenti pianificatori, di ampliare gli spazi di manovra dei Comuni nella pianificazione delle utilizzazioni, nonché di semplificare ed accelerare le varie procedure di pianificazione e di autorizzazione. L AGST ha tenuto conto di tali intenti nell elaborazione del MLE 2007. Una sfida particolare è rappresentata dall introduzione delle definizioni unitarie e delle modalità di misurazione secondo il CIAE, la cui adozione avrà come conseguenza anche una revisione di poca entità della LPTC e dell OPTC. Il MLE 2007 anticipa tale revisione, nella misura in cui ciò si è rivelato necessario per evitare malintesi e contraddizioni. La sistemazione definitiva avrà luogo non appena sarà stata attuata la revisione del diritto superiore. L applicazione delle definizioni unitarie è in primo luogo una questione che richiede facoltà d apprendimento, di adeguamento e di benevole accettazione. In questo senso spetta ai professionisti impegnati nel campo delle costruzioni e della pianificazione collaborare in modo costruttivo. Laddove la legislazione superiore prescrive espressamente una regolamentazione nella legge edilizia e laddove, a parere dell AGST, non si può fare a meno di una norma comunale, il testo è contrassegnato con una speciale evidenziazione. Si tratta di circa 35 articoli. Ad essi si aggiungono varie prescrizioni, che i Comuni devono assumere a seconda delle esigenze locali. Alcuni articoli del MLE 2007 AGST 2 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

contengono delle proposte di varianti, in primo luogo laddove la legislazione superiore permette esplicitamente soluzioni alternative. Le singole norme vengono inoltre commentate e completate nel contesto con ulteriori considerazioni, delucidazioni e indicazioni. Anche in questo ambito si procederà ad una rielaborazione intesa a completare di volta in volta i testi a disposizione. Il MLE 2007 propone ai Comuni un ventaglio possibilmente ampio di possibili norme. Spetta quindi ai Comuni utilizzare giudiziosamente lo spazio di manovra disponibile e di adattare alle proprie necessità ed alle circostanze locali le rispettive leggi edilizie. Le norme contenute nel MLE 2007 non vanno quindi interpretate come raccomandazioni dell AGST per tutti i Comuni del Cantone. Vista la situazione del Canton Grigioni, ciò non è ovviamente possibile. Ringraziamo vivamente in questa sede tutti gli esperti ed i rappresentanti dell AGST, del Cantone e dei Comuni per l impegno profuso nell elaborazione del MLE 2007. Leggenda: Sfondo giallo: Corsivo: (CIAE): Normative (minime) a livello comunale; se ciò si riferisce esplicitamente solo a singoli capoversi, essi sono ulteriormente contrassegnati in giallo. Richiami a possibilità di scelta dei Comuni secondo la legislazione cantonale sulla pianificazione e varianti Rimando alle rispettive cifre del CIAE nell Annesso I * Commenti e indicazioni (blu) Coira, 1 gennaio 2007 ASSOCIAZIONE GRIGIONESE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO AGST 3 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

SOMMARIO I II III Generalità Piano direttore Ordinamento base* 1. Generalità 2. Piano delle zone* A. Generalità B. Zone edificabili* a) Edificazione normativa b) Concetti e procedure di misurazione* c) Prescrizioni per le zone C. Zone agricole* D. Zone di protezione* E. Altre zone 3. Piano generale delle strutture* A. Generalità B. Aree di strutturazione C. Oggetti di strutturazione D. Disposizioni di strutturazione 4. Piano generale di urbanizzazione* A. Generalità B. Aree di urbanizzazione C. Impianti d urbanizzazione 5. Pianificazioni consecutive IV. Prescrizioni edilizie comunali 1. Premesse per la costruzione* 2. Promozione dello spazio abitativo* 3. Sicurezza e salute* 4. Strutturazione* 5. Traffico, approvvigionamento e smaltimento* 6. Uso del suolo e dello spazio aero pubblico* V. Ordinamento di urbanizzazione* 1. Generalità AGST 4 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

VI 2. Progettazione e autorizzazione 3. Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Disposizioni d esecuzione e disposizioni finali Annessi I II III IV Definizioni e concetti secondo CIAE con schizzi e spiegazioni Estratti dalla legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) Estratti dall ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) Prospetto di altre leggi ed ordinanze Indice analitico AGST 5 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

Indice Articolo I II III Generalità Campo d applicazione e scopo Art. 1 Collaborazione regionale* Art. 2 Politica fondiaria e delle aree edificabili* Art. 3 Basi* Art. 4 Promozione* Art. 5 Organizzazione delle autorità* 1. Autorità edilizia** Art. 6 2. Commissione edilizia e di pianificazione Art. 7 3. Ufficio tecnico Art. 8 4. Consulenza in materia edilizia* Art. 9 Piano direttore Piano direttore comunale* Art. 10 Ordinamento base* 1. Generalità Competenza Art. 11 2. Piano delle zone* A. Generalità Determinazioni* Art. 12 B. Zone edificabili* a) Edificazione normativa* * Obbligo secondo art. 25 LPTC Principio Art. 13 Diritto di ricostruzione* Art. 14 Schema delle zone Art. 15 Indice delle superfici di piano (8.2) Art. 16 Indice di edificabilità (8.3) Art. 17 Indice di occupazione (8.4) * Art. 18 Trasferimento di utilizzazione Art. 19 Lunghezza e larghezza dell edificio* Art. 21 Distanza dal confine e tra edifici* Art. 22 Dimensioni secondo CIAE* Art. 23 c) Prescrizioni per le zone Zona centrale* Art. 24 Zona nucleo* Art. 25 Zona villaggio* Art. 26 Zona ampliamento nucleo/zona ampliamento villaggio* Art. 27 Zona residenziale Art. 28 Zona residenziale mista Art. 29 Zona artigianale mista* Art. 30 AGST 6 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

Zona artigianale/zona industriale* Art. 31 Zona di deposito/zona di trasbordo di materiali Art. 32 Zona alberghiera/zona di cura* Art. 33 Zona per piccole costruzioni ed impianti accessori* Art. 34 Zona per edifici ed impianti sportivi Art. 35 Zona di parcheggio Art. 36 Zona per i giardini familiari Art. 37 C. Zone agricole* Zona agricola a coltivazione intensiva Art. 38 Zona per edifici agricoli Art. 39 Zona viticola Art. 40 D. Zone di protezione* Zona di riposo Art. 41 Zona per la protezione del bosco e della selvaggina* Art. 42 Zona dei terreni secchi* (in sospeso) Art. 43 E. Altre zone Zona per gli sport invernali* Art. 44 Zona per le attività sportive ed il tempo libero* Art. 45 Zona di campeggio Art. 46 Zona di estrazione di materiali* Art. 47 Zona per la lavorazione di materiali Art. 48 Zone per il deposito di materiali Art. 49 Zona per discariche* Art. 50 3. Piano generale delle strutture* A. Generalità Determinazioni* Art. 51 B. Settori di strutturazione nelle aree insediate Area con l obbligo della consulenza in materia di strutturazione* Art. 52 Area di verifica preliminare* Art. 53 Area di protezione Art. 54 Area di conservazione Art. 55 Area di rinnovo Art. 56 Area di nuova strutturazione Art. 57 Area di rispetto Art. 58 Trasferimento di utilizzazione Art. 59 C. Settori di strutturazione nello spazio paesaggistico Settori con divieto di costruzione Art. 60 Settore con limitazione dell utilizzazione* Art. 61 D. Oggetti di strutturazione Edifici ed impianti di pregio* Art. 62 Oggetti naturali e culturali di pregio Art. 63 Linee di arretramento per la concezione architettonica (7.3)* Art. 64 E. Disposizioni di strutturazione AGST 7 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

Disposizioni supplementari relative all edificazione normativa* (disponib ile) 4. Piano generale di urbanizzazione* A. Generalità Determinazioni* Art. 65 B. Aree di urbanizzazione Area di urbanizzazione privata * Art. 66 Aree del traffico Art. 67 Aree di approvvigionamento e di smaltimento Art. 68 Area per lo sport ed il tempo libero Art. 69 C. Impianti d urbanizzazione Impianti del traffico* 1. Generalità Art. 70 2. Strade collettrici e di allacciamento Art. 71 3. Percorsi pedonali e sentieri turistici Art. 72 4. Strade agricole, forestali e rurali Art. 73 5. Impianti pubblici di parcheggio Art. 74 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento Art. 75 Impianti per lo sport ed il tempo libero* Art. 76 5. Pianificazioni consecutive Pianificazione consecutiva* Art. 77 IV. Prescrizioni edilizie comunali 1. Premesse per la costruzione* Licenza edilizia 1. Obbligo di notifica* Art. 78 2. Decisione in merito all obbligo di licenza edilizia e genere della procedura Art. 79 3. Comunicazione della decisione e del genere di procedura* Art. 80 Domanda di costruzione Art. 81 Precario* Art. 82 Realizzazione a tappe di grandi progetti di costruzione* Art. 83 Contingentamento della costruzione di abitazioni secondarie* (Spazio disponibile) 2. Promozione dello spazio abitativo* Quote a scopo abitativo Art. 84 Parchi giochi per bambini, locali secondari Art. 85 Quota di abitazioni primarie* (disponibile) 3. Sicurezza e salute* Igiene degli alloggi Art. 86 Bilancio energetico Art. 87 Provvedimenti per i lavori di costruzione Art. 88 4. Strutturazione* Tetti Art. 89 Impianti energetici Art. 90 AGST 8 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

VI Recinzioni e piante Art. 91 Modifiche del terreno, scarpate e muri Art. 92 Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi Art. 93 Antenne Art. 94 5. Traffico* Sicurezza del traffico* Art. 95 Accessi e uscite* Art. 96 Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori Art. 97 2. Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili* Art. 98 6. Approvvigionamento e smaltimento Condotte di servizio* Art. 99 Acque di scarico Art. 100 Impianti di rifiuti organici (compostaggio) Art. 101 7. Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico* Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo Art. 102 Uso della proprietà privata per scopi pubblici Art. 103 V. Ordinamento di urbanizzazione* 1. Generalità Regolamenti di urbanizzazione* Art. 104 Programma di urbanizzazione* Art. 105 Nomi delle strade Art. 106 2. Progettazione e approvazione Progetti generali e progetti di costruzione Art. 107 3. Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Impianti pubblici di urbanizzazione 1. Esecuzione Art. 108 2. Esercizio, manutenzione e rinnovo Art. 109 3. Sgombero della neve Art. 110 Impianti privati di urbanizzazione 1. Generalità Art. 111 2. Impianti collettivi ed uso in comune Art. 112 3. Assunzione da parte del Comune Art. 113 Pianificazione dei risanamenti Art. 114 Disposizioni d esecuzione e disposizioni finali Esecuzione* Art. 115 Rimedi legali Art. 116 Lingua Art. 117 Entrata in vigore Art. 118 AGST 9 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

I Generalità Campo d applicazione e scopo Art. 1 1 La legge edilizia è valida per tutto il territorio comunale. Essa mira ad uno sviluppo territoriale finalizzato delle aree insediate e del paesaggio in ottica comunale e regionale, regolando nel contempo le attività edilizie e pianificatorie per quanto ciò è di competenza del Comune.* 2 Nelle pianificazioni e nel rilascio della licenza edilizia sono vincolanti, oltre alle norme comunali, le relative disposizioni del diritto federale e cantonale.** * L obbligo dell emanazione di una legge edilizia risulta dall art. 22 LPTC. ** Le norme di diritto superiore direttamente applicabili sono contenute in particolare nella legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC), nell ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) e nella legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Altre leggi ed ordinanze con norme rilevanti nel campo dell edilizia e della pianificazione sono indicate nell Annesso IV. Collaborazione regionale* Art. 2 1 Il Comune collabora attivamente con i Comuni vicini e con le Corporazioni regionali nelle questioni riguardanti la pianificazione e lo sviluppo del territorio. In particolare esso collabora nell ambito delle pianificazioni intercomunali, nonché nell assolvimento di altri compiti intercomunali relativi allo sviluppo del territorio. Esso può assumere impegni*** di collaborazione (cooperazioni) a livello regionale*** e finanziare in misura proporzionale le iniziative comuni. 2 Il Comune armonizza a livello regionale**** la propria politica fondiaria e lo sviluppo delle proprie aree edificabili. 3 Il Comune può delegare alla competente Corporazione regionale compiti nel campo del diritto edilizio formale, come la consulenza in materia edilizia, il controllo edilizio, ecc.; in tali casi la relativa competenza decisionale rimane al Comune. I dettagli sono da regolare in una convenzione fra il Comune e la Corporazione regionale. * Applicazione dell art. 2 LPTC e dell art. 85 cpv. 4 LPTC. ** Regionale significa anche una collaborazione intercomunale o subregionale, per quanto ne risulti sensata la necessità in funzione dei compiti da affrontare o in relazione all attribuzione dei tipi di spazio nel PDC 2000. *** Le relative competenze possono essere delegate su decisione dell assemblea comunale anche alla Sovrastanza comunale/consiglio comunale. **** Negli spazi turistici e negli agglomerati urbani un azionamento secondo il PDC 2000 richiede inoltre un concetto dell insediamento regionale (vedi anche PDC 2000). Politica fondiaria e delle aree edificabili* Art. 3 AGST 10 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

1 La disponibilità di terreno edificabile da utilizzare secondo lo scopo stabilito per le singole zone viene garantita mediante un diritto d acquisto in favore del Comune o altri provvedimenti efficaci.** 2 Il Comune istituisce e alimenta un fondo per la compensazione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti da misure pianificatorie. I pagamenti per la compensazione di vantaggi pianificatori sono da devolvere a tale fondo. I dettagli relativi all uso dei mezzi del fondo di compensazione sono regolati in un apposito regolamento emanato dal Comune. 3 La Sovrastanza comunale/il Municipio può decidere in casi urgenti l acquisto di terreni edificabili fino all importo di fr.....***** * Applicazione della richiesta formulata nell art. 19 LPTC con il diritto d acquisto come esempio di un provvedimento concreto ed efficace. ** Negli spazi turistici ed in quelli urbani un azzonamento secondo il PDC 2000 necessita di un concetto regionale per l insediamento. *** Vantaggi e svantaggi possono risultare per i Comuni all interno di una Regione e all interno di un Comune per l ente pubblico o i privati. **** Premessa ne è una relativa norma di competenza negli statuti della Corporazione regionale. *****Determinando un importo concreto nella legge edilizia, tale competenza viene disgiunta dalla competenza generale della Sovrastanza/del Municipio in ambito finanziario. Basi* Art. 4 1 Secondo le necessità il Comune elabora delle basi sufficienti per le determinazioni dell ordinamento di base relative allo sviluppo del territorio, come analisi degli insediamenti e del paesaggio, inventari, concetti o modelli di sviluppo. Esso armonizza con i Comuni vicini, con la Regione e con gli Uffici cantonali competenti l elaborazione delle basi e provvede allo scambio delle stesse. 2 Sulla scorta delle basi, il Comune può elaborare anche dei programmi per l applicazione dei provvedimenti previsti in un concetto di sviluppo territoriale o in un modello di sviluppo** e realizzare le attività che ne conseguono. * Esempio di concretizzazione dell elaborazione delle basi per il Comune a norma dell art. 7 LPTC (articolo generale Basi ) e dell art. 3 OPTC ( Sono considerate basi ). ** Azioni di strutturazione, di ripristino e di gestione accurata nell area degli insediamenti e nel paesaggio. Promozione* Art. 5 1 Il Comune promuove** progetti privati di costruzione e di pianificazione. Esso sostiene in particolare gli sforzi mirati a creare posti di lavoro, nonché provvedimenti in favore della natura e del paesaggio, per una strutturazione architettonica ed insediativa qualitativamente elevata e per la conservazione di oggetti protetti o da proteggere. 2 L autorità edilizia può concedere dei contributi mirati a progetti secondo il cpv. 1 attingendo al preventivo ordinario o ad un fondo alimentato a tale scopo. Il contributo può essere vincolato ad un adeguato coinvolgimento del Comune. AGST 11 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

* Norma armonizzata con l art. 9 LPTC. ** Sono degni di essere promossi gli intendimenti che rispondono al principio costituzionale della sostenibilità. Come misura di promozione può essere considerato per esempio anche l aiuto offerto alla committenza nei preparativi e nella realizzazione di progetti edilizi, il sostegno nell espletamento concreto delle pratiche, la consulenza o l assistenza nelle trattative per l acquisto di terreni. Organizzazione delle autorità* 1. Autorità edilizia** Art. 6 1 L autorità edilizia provvede entro termini utili a svolgere i propri compiti in modo professionale e materialmente corretto. A tale scopo essa impiega persone esperte in materia e strumenti tecnici adeguati. 2 L autorità edilizia può delegare i propri compiti e le proprie competenze ad una commissione edilizia o ad una commissione di pianificazione, ad un ufficio tecnico comunale o regionale, come pure a persone esterne esperte in materia.*** * Norme fondamentali nell art. 85 LPTC. ** Secondo l art. 85 cpv. 2 LPTC l autorità edilizia è la Sovrastanza comunale/il Municipio, nella misura in cui il diritto comunale non incarichi a tale scopo un altra autorità. Spetta all autorità edilizia provvedere all applicazione di questa legge, nonché all applicazione delle norme federali e cantonali, nella misura in cui la competenza spetta al Comune. Essa svolge la procedura per il rilascio della licenza edilizia ed è l istanza competente per il rilascio della stessa per tutti gli edifici e gli impianti che necessitano. È compito dell autorità edilizia richiedere le ulteriori autorizzazioni cantonali, fungere da polizia edilizia e provvedere al coordinamento con le autorità cantonali. *** Una norma di questo genere premette che la legge edilizia contenga una regolamentazione per l impugnazione di decisioni e disposizioni presso l autorità edilizia (vedi cap. VI Disposizioni di attuazione e finali). 2. Commissione edilizia e di pianificazione Art. 7 1 La commissione edilizia e di pianificazione si compone di tre membri.* Il membro della Sovrastanza comunale/del Municipio responsabile del settore edilizio ne fa parte ex officio. Gli altri membri sono eletti dall assemblea comunale per lo stesso periodo di carica dell autorità edilizia. La commissione edilizia e di pianificazione si costituisce da sé. Essa è legittimata a decidere se sono presenti due membri. 2 La commissione edilizia e di pianificazione prepara all attenzione dell autorità edilizia le questioni edilizie e di pianificazione, decide entro i limiti delle proprie competenze o formula delle proposte all attenzione dell autorità edilizia. 3 Qualora debbano essere preparati importanti progetti di costruzione o di pianificazione, la commissione edilizia e di pianificazione, su proposta dell autorità edilizia, può essere completata dall assemblea comunale con la nomina di ulteriori persone.** * Tre membri sono da considerare come numero minimo. ** A dipendenza dei singoli compiti da svolgere, possono essere abitanti del Comune, persone non domiciliate o persone esterne esperte in materia. AGST 12 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

3. Ufficio tecnico Art. 8 1 Il Comune gestisce un ufficio tecnico con personale proprio esperto in materia e con un adeguata infrastruttura tecnica.* 2 L ufficio tecnico è responsabile dello svolgimento tempestivo e materialmente corretto di tutti i compiti edilizi e pianificatori affidatigli. L autorità edilizia ne regola i compiti in un elenco delle mansioni. * L elaborazione elettronica dei dati (EED) e un sistema geografico d informazione (GIS) sono oggigiorno premesse indispensabili. 4. Consulenza in materia edilizia* Art. 9 L autorità edilizia e la commissione edilizia e di pianificazione possono far capo a persone esterne esperte in materia per la valutazione e l elaborazione indipendente ed approfondita di questioni giuridiche, tecniche o strutturali.** * Per gli oggetti (generalmente) protetti (art. 43 LPTC), per gli edifici che caratterizzano il paesaggio (art. 84 LPTC) e per le zone di conservazione (art. 31 LPTC) la consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria secondo le relative norme cantonali. ** L autorità edilizia decide in merito ad un eventuale vincolo contrattuale di considerevole durata stipulato con esperti esterni in materia e fissa le condizioni che ne garantiscono l indipendenza, nonché i compiti e le competenze (vedi anche la pubblicazione Consulenza in materia edilizia nei Grigioni, nonché i documenti elaborati per il corso sulla prassi della strutturazione edilizia organizzato da parte dall Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio all intenzione delle autorità edilizie, dei committenti, dei progettisti e dei consulenti in materia edilizia). Quali esperti esterni sono considerati anche le collaboratrici ed i collaboratori degli Uffici cantonali, come l Ufficio monumenti. Le spese per la consulenza e le perizie elaborate da esperti esterni vanno rimborsate al Comune a norma dell art. 96 cpv. 1 LPTC. I dettagli possono essere regolati nell ordinanza sulle tasse da emanare a norma dell art. 96 cpv. 3 LPTC. II Piano direttore Piano direttore comunale* Art. 10 1 Modelli di sviluppo comunali e regionali**, nonché concetti di sviluppo territoriale, possono essere attuati dal Comune mediante un piano direttore comunale. 2 La competenza per l elaborazione, l emanazione e la modifica dei piani direttori spetta all autorità edilizia. Essa provvede secondo le necessità ad una adeguata partecipazione dei Comuni vicini e della Regione. Essa delega l emanazione e la modifica all assemblea comunale (votazione per urna), qualora il piano direttore contenga delle determinazioni la AGST 13 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

cui applicazione presupponga un largo consenso della popolazione. L aggiornamento dei piani direttori spetta in ogni caso all autorità edilizia. 3 L autorità edilizia provvede all esposizione pubblica del progetto di piano direttore comunale per la durata di 30 giorni e la rende nota nell organo ufficiale di pubblicazione del Comune e nel Foglio ufficiale cantonale. Durante l esposizione pubblica ognuno è autorizzato a presentare proposte e obiezioni all autorità edilizia. Essa esamina le richieste e provvede in modo adeguato a comunicare pubblicamente i risultati. 4 Le disposizioni relative al piano direttore comunale valgono analogamente per l emanazione di un modello comunale di sviluppo. * Secondo l art. 20 LPTC, i contenuti del piano direttore comunale vanno armonizzati con i piani direttori della Regione e del Cantone. ** Regionale significa anche una collaborazione intercomunale o subregionale, nella misura in cui ne deriva una necessità dall impostazione del problema o in base all attribuzione ad un determinato tipo di spazio secondo il PDC 2000. III Ordinamento base* * Obbligo a norma dell art. 22 LPTC. 1. Generalità Competenza Art. 11 1 La competenza per l emanazione e la modifica della legge edilizia, dei piani delle zone, dei piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione* spetta all assemblea comunale [votazione per urna]. 2 La competenza per l emanazione di piani di area** spetta all autorità edilizia. 3 Il Comune subordina l elaborazione e l emanazione di pianificazioni relative ad oggetti definiti ad un adeguata partecipazione ai costi da parte delle cerchie interessate.*** * La competenza per l emanazione dei piani generali di urbanizzazione o parti di essi può essere attribuita al legislativo comunale [parlamento comunale] (art. 48 cpv. 1 LPTC). ** La competenza per l emanazione di piani di area può essere attribuita al legislativo comunale [parlamento comunale] (art. 48 cpv. 2 LPTC). *** Base nell art. 22 cpv. 4 LPTC. 2. Piano delle zone* * Secondo l art. 26 cpv. 2 LPTC i Comuni sono tenuti a delimitare conformemente alle esigenze locali le zone edificabili, le zone agricole, le zone di protezione e le altre zone. Nella misura in cui singole zone sono descritte nella LPTC, fanno stato le prescrizioni della stessa. Per le zone non descritte nella LPTC, i Comuni emanano autonomamente le norme di zona necessarie. Nella LPTC sono descritte: a) Zone edificabili AGST 14 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

Art. 28 LPTC: zone per edifici ed impianti pubblici Art. 29 LPTC: zone per infrastrutture turistiche Art. 30 LPTC: zone per spazi verdi Art. 31 LPTC: zone di conservazione b) Zone agricole Art. 32 LPTC: zone agricole c) Zone di protezione Art. 33 LPTC: zone di protezione della natura Art. 34 LPTC: zone di protezione del paesaggio Art. 35 LPTC: zone di rispetto Art. 36 LPTC: zone archeologiche, zone di protezione archeologica Art. 37 LPTC: zone di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti Art. 38 LPTC: zone di pericolo d) Altre zone Art. 39 LPTC: zone per gli sport invernali (disposizioni complementari comunali sono possibili) Art. 40 LPTC: zone per utilizzazione edilizia futura Art. 41 LPTC: zone altro territorio comunale Indicazioni: L obbligo di pianificazioni consecutive va stabilito nel piano delle zone (art. 26 cpv. 4 LPTC). Per il bosco non è necessaria secondo la nuova LPTC una delimitazione nel piano delle zone riguardante la pianificazione delle utilizzazioni. I confini (statici) del bosco determinati nella procedura per la delimitazione del bosco vanno tuttavia obbligatoriamente riportati nel piano delle zone. L ammissione di utilizzazioni, edifici ed impianti è regolata dalla legislazione forestale e dalle direttive che ad essa si conformano per quanto riguarda la pianificazione forestale, nonché dalle disposizioni sugli edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili. Si raccomanda al Comune di rappresentare nei piani delle zone le aree forestali come zona boschiva non vincolante mediante una colorazione particolare o un segno convenzionale, in modo da poterle distinguere dall altro territorio comunale. Attribuzione dei gradi di sensibilità: secondo l art. 23 della legge cantonale sulla protezione dell ambiente, l attribuzione dei gradi di sensibilità si effettua nel quadro dell ordinamento base. Ciò avviene di regola nel piano delle zone e, per le zone edificabili, anche nello schema delle zone. A. Generalità Determinazioni* Art. 12 Il piano delle zone del Comune contiene i seguenti tipi di zona ** e le seguenti determinazioni: a) Zone edificabili - Zona villaggio (GS III) Art. - Zona residenziale B (GS II) Art. - Zona per edifici e impianti pubblici (GS II/III 1 ) 1 Suddivisioni vedi piano Art. 28 LPTC b) Zone agricole - Zona agricola (GS III) Art. 32 LPTC c) Zone di protezione - Zona di protezione della natura Art. 33 LPTC - Zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti Art. 37 LPTC - Zona di pericolo I Art. 38 LPTC - Zona di pericolo II Art. 38 LPTC AGST 15 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

d) Altre zone - Zona per gli sport invernali Art. 39 LPTC Art. - Zona di campeggio (GS III) - Zona per la futura utilizzazione edilizia Art. - Zona altro territorio comunale (GS III) Art. 41 LPTC e) Pianificazione consecutiva Art. - Obbligo del piano di area Art. 46 LPTC - Obbligo del piano di quartiere Art. 51 LPTC f) Ulteriori delimitazioni - Confini statici del bosco Art. 13 LCFo 2 Le aree di urbanizzazione all interno o ai margini dell area dell insediamento fanno parte delle zone edificabili. Esse possono essere edificate ed utilizzate esclusivamente secondo le direttive del piano generale di urbanizzazione e dell ordinamento di urbanizzazione.*** 3 Il piano delle zone e lo schema delle zone indicano i gradi di sensibilità. L attribuzione e l applicazione dei gradi di sensibilità si conformano alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell ambiente. * Lista delle zone e delle determinazioni usate nel piano delle zone del Comune con rimando al rispettivo articolo (LPTC, legge edilizia, altri leggi ed ordinanze come la legge forestale, nel caso in cui il piano delle zone contenga p.es. i confini statici del bosco); eventualmente rispettivo grado di sensibilità (GS). La lista serve in caso di necessità come strumento per l applicazione e l orientamento nella ricerca delle norme determinanti. Al posto della lista può essere formulato nel cpv. 1 anche un testo completo e progressivo. ** A questo punto può essere inserita una lista, come potrebbe figurare in una legge edilizia comunale (esempio). *** Per quanto riguarda l ordinamento di urbanizzazione vedi cap. V del MLE. Superfici di urbanizzazione all interno o ai margini dell area dell insediamento vengono considerate secondo l art. 27 cpv. 2 LPTC come zone edificabili. Per le autorizzazioni di progetti di costruzione in tali zone è necessaria unicamente la procedura comunale per l ottenimento della licenza edilizia e non una procedura EFZ. B. Zone edificabili* * Il piano delle zone distingue fra zone edificabili e zone non edificabili. Le prescrizioni seguenti si applicano a tutte le zone edificabili (zone edificabili secondo LPTC e zone edificabili secondo legge edilizia). a) Edificazione normativa* * Obbligo secondo art. 25 LPTC Principio Art. 13 1 Il tipo di costruzione e l indice d utilizzazione dell edificio (2) nelle zone edificabili si conformano allo schema delle zone ed alle indicazioni relative alle dimensioni secondo l OPTC e la legge edilizia. Le definizioni dei concetti e le modalità di misurazione risultano dal Concordato intercantonale sull armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) e dalle relative spiegazioni nell Allegato I.* AGST 16 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

2 Qualora un terreno si trovi in zone edificabili diverse, l indice di utilizzazione (8) e le distanze dai confini (7.1) vanno rispettate in tutte le zone per le parti dell edificio che vi si trovano. Sono inoltre vincolanti le prescrizioni della zona nella quale è ubicata la maggior parte dell edificio. 3 Nell ambito dei piani di area e dei piani di quartiere è possibile derogare dall edificazione normativa**, qualora ciò facendo si raggiunga un utilizzo economo del terreno e una qualità abitativa e strutturale superiore alla media. Le dimensioni di lunghezza e la costruzione assemblata di più corpi di edifici può essere liberamente stabilita secondo criteri architettonici. Le altezze (5) possono essere aumentate al massimo del %***, gli indici di utilizzazione al massimo del %****. Verso i fondi confinanti al di fuori di un piano d area o di un piano di quartiere sono vincolanti in ogni caso le distanze dai confini e fra gli edifici secondo l edificazione normativa. * Direttive OPTC ** Base nell art. 25 cpv. 4 LPTC; ne va delle deroghe rispetto alle dimensioni consentite secondo lo schema delle zone e l art. 23, nonché delle deroghe del terreno determinante rispetto alla configurazione naturale del terreno. Ciò vale in particolare per la compensazione delle sottrazioni di terreno utilizzato per impianti collettivi e per soluzioni strutturali superiori alla media. *** Valore indicativo per piano di quartiere e piano d area (senza definizione di un obbligo di pianificazione consecutiva nell ordinamento base): 10-20%. Qualora le condizioni-quadro per un piano d area risultino definite nell ordinamento base, i rispettivi valori vanno desunti, se necessario, dalle esigenze e dalle situazioni locali. **** Valore indicativo per piano di quartiere e piano d area (senza definizione di un obbligo di pianificazione consecutiva nell ordinamento base): fino al 10%. Qualora le condizioni-quadro per un piano d area risultino definite nell ordinamento base, i rispettivi valori vanno desunti, se necessario, dalle esigenze e dalle situazioni locali (fino al 20%). Diritto di ricostruzione* Art. 14 1 Per la demolizione e la ricostruzione di edifici costruiti in origine a norma di legge all interno della zona edificabile** vale il diritto di ricostruzione nell ambito delle disposizioni seguenti. 2 Qualora edifici costruiti a norma di legge, ma non più corrispondenti alle prescrizioni vigenti, vengano distrutti o demoliti parzialmente o totalmente, essi possono essere ricostruiti nella stessa ubicazione e con la stessa estensione senza riguardo alle prescrizioni vigenti dell edificazione normativa; ciò a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti e che la domanda di costruzione per la ricostruzione venga inoltrata entro il termine di tre anni a contare dalla distruzione. Divergenze di poco conto riguardanti l ubicazione e l estensione sono possibili nei limiti della cubatura esistente dell edificio, qualora ne risulti un miglioramento dello stato attuale e non vi si oppongano interessi preponderanti dei vicini. 3 Particolari prescrizioni delle zone in merito a edifici sostitutivi, zone di pericolo, prescrizioni di protezione del piano generale delle strutture, linee di arretramento, nonché prescrizioni relative alle distanze dalle strade cantonali***, hanno priorità rispetto al diritto di ricostruzione. AGST 17 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

* Estensione della garanzia dello stato di proprietà anche per la ricostruzione in seguito a distruzione o demolizione (con modifica dello scopo) secondo l art. 81 cpv. 3 LPTC per edifici esistenti entro il perimetro della zona edificabile. È possibile che rispetto allo stato vigente risulti un miglioramento sia per l edificio oggetto del diritto di ricostruzione, sia per gli edifici che lo circondano. Le linee di arretramento comprendono anche le linee di distanza dal bosco e dai corsi d acqua. Nelle zone di pericolo con pericolo limitato vanno adottate le necessarie misure di protezione anche in caso di ricostruzioni basate sul diritto di ricostruzione. ** A norma dell art. 81 cpv. 3 LPTC i Comuni possono introdurre il diritto di ricostruzione o rinunciarvi totalmente o parzialmente. Essi possono estenderlo in particolare anche alla demolizione volontaria ed alla ricostruzione con modifica dello scopo. I Comuni possono limitare il diritto di ricostruzione a singole zone edificabili, segnatamente alle zone con edifici e strutture edilizie di importanza storica, poiché in queste zone un rinnovo edilizio secondo l edificazione normativa risulta spesso impossibile a causa della suddivisione particellare. In tal caso vanno elencate singolarmente nel capoverso 1 le zone edificabili in cui vale il diritto di ricostruzione. Quale alternativa al diritto di ricostruzione può essere adottato il piano generale delle strutture, nel quale possono pure essere fissate delle determinazioni divergenti dall edificazione normativa. *** Determinante è la legislazione stradale cantonale. AGST 18 MLE 2007 del 7 dicembre 2006

Schema delle zone Art. 15 Nello schema delle zone sono indicati fra parentesi gli ambiti di valore raccomandati di volta in volta. La scelta dipende dalla struttura e dalla densità esistente o prospettata di una zona, nonché dalle prescrizioni integrative per l edificazione di parcheggi per veicoli a motore (art. 97, in particolare cpv. 3) o per le quote minime per locali secondari (art. 85) BVR 19 MBauG 2007 vom 7. Dezember 2006

Art. Zona ISP e superficie utile principale * IE IO Piani normal i ** Altezza generale 1) Altezza della facciata del lato delle grondaie 2) ** Lunghezz a dell edificio 3) Larghezz a dell edificio Distanza dal confine **** Quota a scopo abitativo ***** GS 4) Art. 16 Art. 17 Art. 18 (6.1) Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 84 24 Zona centrale ZC (1.5 2.5) (55 75) % (0.3-0.5) (3 5) (11-17)+z m (9 15) + z m (25 - ) m (16-20) m (3-4) m III 25 Zona nucleo ZN Art. 25 (indice d utilizzazione massimo e altre dimensioni: opzionali dove lo esigono le circostanze) III 26 Zona villaggio ZV (0.6 1.0) (60 70) % (0.25-0.3) (2-3) (9-14)+z m (6.5 10.5)+z m (18-25) m (12-15) m (2.5-4) m III 27 Zona ampliamento nucleo ZAN 27 Zona ampliamento villaggio ZAV (0.6 1.0) (60 70) % (0.25-0.4) (2-3) (9-14)+z m (6.5 10.5)+z m (18-25) m (12-18) m (2.5-4) m III (0.6 1.0) (60 70) % (0.25-0.3) (2-3) (9-14)+z m (6.5 10.5)+z m (18-25) m (12-15) m (2.5-4) m III 28 Zona residenziale 1 ZR1 (0.4 06) (60 70) % (0.2-0.3) 1 (7-9)+z m (4.5 6 )+z m (15-18) m (12-15) m (3.5-5) m II 28 Zona residenziale 2 ZR2 (0.5 0.7) (60 70) % (0.2-0.3) 2 (9-11)+z m (6-8 )+z m (15-18) m (12-15) m (3.5-5) m (40 70) % II 28 Zona residenziale 3 ZR3 (0.6 0.9) (60 70) % (0.25-0.4) 3 (11-14)+z m (8.5 10.5)+z m (18-25) m (15-20) m (4-6) m (40 70) % II 28 Zona residenziale 4 ZR4 (0.7 1.2) (60 70) % (0.3-0.4) 4 (13-16)+z m (11-13)+z m (20-30) m (16-25) m (4-6) m (40 70) % II 29 Zona residenziale mista ZRM 30 Zona artigianale mista ZAM 31 Zona artigianale ZA****** vgl. W2-W4 (60 70) % (2.5 3.5) (0.3-0.5) (3 4) (11-16)+z m (9 13)+z m (20-30) m (16-25) m (4-6) m (40 70) % III vgl. W3-W4 (70 80) % (2.5 3.5) (0.4-0.5) (3 4) (11-16)+z m (9 13)+z m (30-50) m (20-30) m (4-6) m III ( 2.0) (3.0 4.0) (0.4-0.6) (12-16)+z m (12 18) + z m (30 - ) m (3 6)m III 31 Zona industriale ZI (3.0 6.0) (0.5 0.6) (16 20) m (5 6) m IV 33 Zona alberghiera ZAL (2.5 3.5) (0.3-0.5) (16 20) m (5 6) m II LPTC 29 Zona per attrezzature turistiche ZAT secondo le necessità (2.5 6) m III 1) L altezza generale ammessa è data su terreno inclinato dall altezza generale determinata ed un supplemento z, che corrisponde alla metà della differenza d altezza del terreno determinante misurata sul lato a valle e sul lato a monte della facciata del lato delle grondaie; supplemento z = al massimo 3 m. *** 2) L altezza delle facciate ammessa è data su terreno inclinato dall altezza della facciata determinata ed un supplemento z, che corrisponde alla metà della differenza del terreno determinante misurata sul lato a valle e sul lato a monte della facciata del lato delle grondaie; supplemento z = al massimo. *** 3) Per edifici a schiera in struttura chiusa: libera; per quanto riguarda l ammissibilità vedi prescrizioni di zona. 4) Secondo la legislazione sulla protezione dell ambiente e attribuzione nel piano delle zone; aumenti vedi piano delle zone. AGST 20 MLE 05 del 24 ottobre 2005

* Un indice delle superfici di piano (8.2) relativamente elevato impedisce che si risparmi nelle aree del traffico, dell utilizzazione e della costruzione, se la quota a scopo abitativo viene invece stabilita a basso livello. ** Opzionale: In caso di limitazione dei piani normali ammessi è sufficiente l altezza generale (nessuna altezza delle facciate). Gli scavi per l ottenimento di un numero supplementare di piani sotto il livello del terreno determinante vengono impediti in modo semplice e verificabile mediante la definizione del numero dei piani normali. Qualora si rinunci all altezza delle facciate, è indispensabile definire un ambito di valori per l inclinazione del tetto. *** I valori corrispondono materialmente alle definizioni finora abituali dell altezza dell edificio e del colmo. Invece delle altezze medie negli angoli dell edificio principale (MLE 99), viene definita l altezza a valle e con ciò l altezza massima delle facciate. Il supplemento z indica la differenza finora usata tra la media delle altezze delle facciate del lato delle grondaie (angoli dell edificio principale) e l altezza massima della facciata a valle. Approssimativamente z rappresenta anche la differenza d altezza fra l altezza determinante del terreno a valle dell edificio e l altezza determinante del terreno nel baricentro dell edificio. Le definizioni secondo il CIAE impongono questa nuova formulazione, che appare relativamente complicata. Nell applicazione esse corrispondono tuttavia alla pratica attuale. **** Gli art. 75 sgg LPTC regolano le distanze minime di edifici ed impianti. In tutte le zone vale una distanza minima dal confine di 2.5 m. Il Comune può definire distanze maggiori. Sono riservate le prescrizioni relative alle distanze secondo la legislazione stradale cantonale per progetti di costruzione sulle strade cantonali. ***** Accanto alle quote a scopo abitativo possono essere definite nello schema delle zone anche le quote di abitazioni primarie o abitazioni principali. ****** Nelle zone artigianali di modeste dimensioni specialmente nelle aree di campagna è opportuno limitare il volume degli edifici in considerazione delle strutture degli insediamenti circostanti. AGST 21 MLE 05 del 24 ottobre 2005

Indice delle superfici di piano (8.2) Art. 16 1 Gli indici delle superfici di piano (ISP) con le quote massime per le superfici di utilizzazione principale definiti nello schema delle zone non possono essere superati. 2 Non vengono computate le superfici, la cui altezza in luce (5.4) non supera 1.60 m. 3 Per superfici di utilizzazione principale utilizzate in comune in costruzioni interrate (2.4) ed in costruzioni seminterrate (2.5), come laboratori, locali per sauna o wellness, l autorità edilizia può concedere un bonus massimo del (10-20%)* sull ISP. Il rispetto delle disposizioni secondo il cpv. 1 va comprovato senza tener conto di queste superfici beneficiarie del bonus.** 4 Qualora da un fondo non edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l ISP calcolato su tutto il fondo originario. 5 Qualora l ISP ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al (40-60)%*, l edificio va collocato in modo che l ISP rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione. * Il valore va definito chiaramente dal Comune. ** Un bonus sull ISP può essere definito anche qualora la qualità dell edificazione sia superiore alla media e meriti di essere promossa. Premesse ne sono delle esigenze chiare e misurabili (1/3 minergie ) o il marchio Pro Infirmis per persone portatrici di handicap, che non sono comunque assoggettabili alla relativa legislazione. Indice di edificabilità (8.3) Art. 17 1 Gli indici di edificabilità (IE) definiti nello schema delle zone non possono essere superati. 2 I volumi di parti aperte di edifici (8.3) vengono computati in misura della metà. 3 Qualora da un fondo non edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l IE calcolato su tutto il fondo originario. 4 Qualora l IE ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al (40-60%)*, l edificio va collocato in modo che l IE rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione. * L indice di edificabilità si adatta in particolare per terreno livellato e corpi d edificio geometricamente semplici, com è il caso nelle zone industriali ed artigianali. Il computo del volume edificato sul terreno determinante (8.3) può risultare estremamente difficile e laborioso nei terreni non pianeggiati e livellati e in caso di edifici molto strutturati. Qualora l IE venga utilizzato per zone residenziali, sono necessarie nel cap. IV ulteriori prescrizioni nelle prescrizioni edilizie a livello comunale, al fine di garantire nell edificio AGST 22 MLE 07 del 7 dicembre 2006

sufficienti aree del traffico e dell utilizzazione secondaria (Annesso CIAE) (pericolo che il volume edificato determinante venga esaurito per le aree di utilizzazione principale e si rinunci ad un adeguata quota di aree del traffico e dell utilizzazione secondaria) (Annesso CIAE). È imperativa una limitazione degli scavi e degli accumuli ammessi secondo l art. 92 o la prescrizione del numero ammesso dei piani interi (6.1.), poiché il volume edificato sotto il terreno determinante (1) non viene computato nell IE. Secondo il CIAE il terreno scavato o accumulato non può in via di massima venir considerato come terreno determinante. ** Il valore va definito chiaramente dal Comune. Indice di occupazione (8.4) * Art. 18 1 Gli indici di occupazione (IO) definiti nello schema delle zone non possono essere superati. 2 Non vengono computate le tettoie (8.4) fino a 1 m. 3 Qualora da un fondo non edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l IO calcolato su tutto il fondo originario. 4 Qualora l IO ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al (40-60%)**, l edificio va collocato in modo che l IO rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione. * L uso dell indice di occupazione si adatta in particolare per zone edificabili di grande estensione, non ancora edificate e situate in aree pianeggianti, in particolare per le zone con tetti piani. La terza dimensione va definita preferibilmente mediante una limitazione dei piani interi o dell altezza generale, ciò che si concretizza con una struttura uniforme dell insediamento per quanto riguarda le altezze. Nelle prescrizioni edilizie comunali possono essere utili nel cap. IV ulteriori prescrizioni per edifici residenziali, al fine di garantire sufficienti aree per il traffico e per l utilizzazione secondaria (Annesso CIAE). ** Il valore va definito chiaramente dal Comune. Trasferimento di utilizzazione Art. 19 1 L autorità edilizia può autorizzare nella stessa zona edilizia dei trasferimenti di utilizzazione fra particelle confinanti o separate unicamente da strade, tracciati ferroviari o ruscelli, a condizione che sia stipulato un relativo contratto fra le proprietarie ed i proprietari dei fondi in questione. Sono riservati ulteriori trasferimenti di utilizzazione secondo le disposizioni del piano generale delle strutture, di un piano di area o di un piano di quartiere. 2 L autorità edilizia tiene un controllo relativo alle quote utilizzate degli indici di utilizzazione ammessi per i singoli fondi. Essa provvede a far iscrivere a registro fondiario la menzione relativa al trasferimento di utilizzazione. Altezza generale e altezza delle facciate* (5) Art. 20 AGST 23 MLE 07 del 7 dicembre 2006

1 L altezza generale (5.1) e/o l altezza delle facciate (5.2.) degli edifici non può superare i valori secondo lo schema delle zone. 2 Per gli edifici con tetto piano l altezza generale ammessa si riduce di (2-3)** m. È ammesso un piano arretrato (6.4.). *** 3 Negli edifici scaglionati di almeno 3 m per quanto riguarda l altezza o la situazione, le altezze generali, le altezze delle facciate ed il numero dei piani vengono rilevate separatamente per ogni parte dell edificio. All interno degli edifici sono ammessi degli scaglionamenti in altezza dei piani fino a 4.5 m per ogni piano intero. * Si può rinunciare a definire l altezza delle facciate se sono prescritti il numero ammesso dei piani interi e la pendenza del tetto. ** Il valore va definito dal Comune. *** Vedi anche art. 23 Lunghezza e larghezza dell edificio* Art. 21 1 La lunghezza (4.1) e la larghezza (4.2) degli edifici che superano il terreno determinante (1.1) non possono essere superiori a quelle definite nello schema delle zone. 2 Qualora due o più edifici indipendenti vengano edificati contiguamente (edifici doppi e edifici a schiera), la lunghezza degli edifici può essere superata complessivamente di (2-3)** m. 3 La lunghezza e la larghezza di costruzioni interrate (2.4) sono libere. * La larghezza dell edificio non deve obbligatoriamente essere definita. ** Questa dimensione va definita in modo univoco qualora le dimensioni della lunghezza e della larghezza di edifici singoli vadano tenute piuttosto basse per motivi strutturali in connesso con strutture esistenti e qualora debbano essere ammesse dimensioni maggiori solo per edifici doppi e edifici a schiera costruiti a cavallo del confine. Distanza dal confine e tra edifici* Art. 22 1 Sono da rispettare le distanze dal confine (7.1) per edifici secondo lo schema delle zone. Sono riservate le linee di arretramento (7.3.) e le riduzioni secondo l OPTC. 2 La distanza minima tra edifici è data dalla somma delle distanze dal confine da rispettare (7.2, fig. 7.1) e può essere ridotta secondo l OPTC.** 3 Verso le strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare una distanza minima di (3.5 5) m dal bordo della carreggiata. Parti di edificio sporgenti (3.4) nell ambito minimo di distanza devono trovarsi almeno 3 m al di sopra del livello del marciapiede e 4.5 m al di sopra del livello della strada. Sono riservate le linee di arretramento (7.3).*** AGST 24 MLE 07 del 7 dicembre 2006