Istituto MEME s.r.l. Modena associato a Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. Bruxelles La violenza e il maltrattamento femminile: l esperienza dei centri antiviolenza e breve iter di procedura legale Dott.ssa Maria Teresa Caione Primo anno della Scuola di Specializzazione triennale in Scienze Criminologiche
LA CULTURA DELLA VIOLENZA I 3 livelli di significato: Dinamiche psichiche Dimensione culturale: - persistere della fisionomia patriarcale (maschilista e misogina) della società; - Nuovo assetto della società
Stupro: espressione drammatica dell affermazione della virilità dell uomo <società> Distruzione dell elemento femminile vissuto come minaccioso
DIETRO LA VIOLENZA: le angosce degli uomini Timore di perdere l identità maschile Incapacità ad assumere le esigenze della mascolinità di fronte alla controaggressione femminile (materna)
COSTRUZIONE DELL IDENTITÀ (Jung) Timori antagonisti di abbandono e fagocitamento uniti a desideri di fusione ed individuazione. Tentativo di far fronte alla scissione attraverso la rimozione violenta
LA VIOLENZA COLLETTIVA Garante del successo del crimine violento (idea basica della sottomissione di tutte le donne ad opera di tutti gli uomini)
IMMAGINARIO COLLETTIVO: Assoluzione dei responsabili Colpevolizzazione della vittima Creazione del mostro (capro espiatorio)
IL MITO DELLA DEBOLEZZA FEMMINILE: UN DESTINO SEGNATO La quotidianità violenta ed ambigua (definizione degli angusti limiti del suo esistere) Ansia di incarnare un ideale impossibile e desiderio represso di essere se stesse Condizione di autocensura
LE FACCE DELLA VIOLENZA Violenza fisica: aggressioni che comportano l uso della forza Molestie sessuali: comportamenti a sfondo sessuale umilianti e degradanti Violenza sessuale: atto sessuale contro la propria volontà Violenza psicologica: svilimento dell identità, indebolimento dell autostima
LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE PTSD (post( post-traumatictraumatic stress disorder) Disturbi d ansia Depressione Disturbi del sonno e dell alimentazione Bassa autostima Alterate relazioni interpersonali Perdita del controllo (a volte esiti fatali)
LA VIOLENZA DOMESTICA La spirale della violenza Difficoltà e paradossi del legame violento
LA RICERCA DELL AIUTO La condizione psicologica della vittima Ruoli e compiti di chi interviene L importanza della rete
I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE DI ACCOGLIENZA Nascita e affermazione di un progetto concreto a favore delle vittime di violenza Caratteristiche
IL CENTRO DONNA DI FORLÌ Compiti: accoglienza, contenimento, supporto Obiettivi: spazio di relazione e di espressione dei propri vissuti; strategie di uscita dalla violenza Attività: accoglienza e ascolto, pianficazione di un percorso personalizzato, supporto psicologico, sostegno legale La casa rifugio Attivazione della Rete
INTERVENTI ISITUZIONALI Governo Prodi 1998 istituzione Ministero Pari Opportunità (sezione dedicata alle politiche sociali: tra i compiti, la gestione della violenza alle donne) Il Piano Sanitario Nazionale riconosce la categoria violenza domestica dando dignità alle vittime con adeguate leggi sull assistenza sociosanitaria Reti di intervento: es. di buone prassi (coniugazione e capitalizzazione delle risorse locali)
IL PERCORSO LEGISLATIVO C.p.p. 1930: i reati in materia di violenza sessuale=reati contro la moralità pubblica e il buon costume Non si richiede la vis atrox per la configurabilità del reato ma diventa penalmente irrilevante la violenza di non grave intensità L istintiva resistenza della donna fa parte delle schermaglie della conquista
IL PERCORSO LEGISLATIVO Autunno 1979: 300.000 firme per affermare la dignità della donna Legge n.66 15 feb 96: approvata la riforma in materia di violenza sessuale
Punti salienti della legge 66: Elevazione delle pene Accorpamento in un unica categoria della congiunzione carnale e degli atti di libidine violenti Procedibilità a querela irrevocabile Tutela della riservatezza della vittima Introduzione dello stupro di gruppo come reato
L art. 609 inasprisce la pena prevista per quel che riguarda la violenza sessuale: la pena è la reclusione da 5 a 10 anni salvo casi di minore entità. La legge prevede una serie di aggravanti e la pena passa da 6 a 12 anni di reclusione che aumentano da 7 a 14, se l offeso è un minore di anni 10.
QUERELA: proposta dalla persona offesa dal reato per cui non debba procedersi d ufficio; proposta da genitori o tutori in caso di minori o interdetti Organi preposti: ufficio di Polizia Giudiziaria o Pubblico Ministero
DENUNCIA: chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d ufficio può farne denuncia al PM o ad ufficio di PG; vi è l obbligo giuridico di farne denuncia per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che nell esercizio delle loro funzioni avessero notizia di reato perseguibile d ufficio.
Sul piano sostanziale la legge introduce un titolo 11 bis ed un art 734 bis con cui punisce con l arresto da tre a sei mesi chiunque divulghi generalità o l immagine della persona offesa senza suo consenso Sul piano processuale alcune disposizioni tutelano la persona sia sotto il profilo istruttorio che dibattimentale (incidente probatorio per raccogliere la testimonianza di un minore o procedimento a porte chiuse, sempre se la persona offesa è minore comma 3 bis all art. 472 c.p.p.).) L art. 16 stabilisce perizia medica per la vittima di violenza sessuale, volta a tutelarne l integrità fisica qualora le modalità del fatto possano prospettare rischi di patologie sessualmente trasmettibili Il c.p.p. riconosce il diritto di costituzione di parte civile della persona offesa dal reato
MALTRATTAMENTO: l art. 572 del Codice Penale punisce chiunque maltratti persona di famiglia o minore di anni 14, o persona sottoposta alla sua autorità o affidatagli, con la reclusione da 1 a 5 anni. La criticità delle situazioni è legata a seconda che dalla condotta derivino lesioni gravi, gravissime o addirittura la morte