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Informativa al Contraente Nota informativa predisposta ai sensi dell art. 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e delle Circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 347/D del 5 novembre 1998, del Regolamento ISVAP n. 4/2006 del 9 agosto 2006, del Provvedimento ISVAP n. 2590/2008 del 8 febbraio 2008 e del Regolamento ISVAP n. 24/2008 del 19 maggio 2008. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., fondata nel 1889, ha sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 20149 Milano - Italia ed è autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed all esercizio del Ramo Cauzioni dal Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, con decreto del 5/7/1982, pubblicato sulla G. U. n. 187 del 9/7/1982. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO A) LEGGE APPLICABILE Ai sensi dell art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. B) RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@ italiana.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. INFORMAZIONI Italiana Assicurazioni S.p.a. è a disposizione della Clientela con il Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 20149 Milano, 1

Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it anche per informazioni o chiarimenti di carattere generale. C) TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile). Nell assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. Nell assicurazione del ramo Cauzioni i diritti del Beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla Legge per l estinzione dell obbligazione principale. Gli altri diritti derivanti dal contratto del Ramo Cauzioni si estinguono nel termine ordinario di prescrizione decennale. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia alle condizioni generali di assicurazione. D) SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE In conformità a quanto previsto all art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce il conducente del veicolo assicurato per danni di qualsiasi natura da lui subiti. La garanzia non copre inoltre i seguenti soggetti limitatamente ai danni a cose: a) il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini entro il terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento; c) ove l assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b). E) DURATA DEL CONTRATTO Il contratto, in assenza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo telefax almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente. In caso di valida disdetta, la garanzia cessa alla 2

scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di mora di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del codice civile. È facoltà delle parti stipulare contratti senza tacito rinnovo. In tal caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e non trova pertanto applicazione il termine di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del codice civile. Per il prodotto In 1 a classe Vintage (veicoli d epoca o di interesse storico e collezionistico) è prevista esclusivamente la stipulazione del contratto senza tacito rinnovo. F) ESCLUSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E RIVALSA NEI CON- FRONTI DELL ASSICURATO Nei casi indicati dalle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante e Italiana Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati. Tra tali casi si segnalano in particolare i seguenti: conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto venga sanzionato ai sensi dell art. 186 del Codice della Strada; in questo caso la rivalsa è limitata a 2500 ; conducente che si trovi, al momento del sinistro, sotto l influenza di sostanze stupefacenti ed il fatto venga sanzionato ai sensi dell art. 187 del Codice della Strada; veicolo che, al momento del sinistro, risulti essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore; danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell art. 141, nono comma, del Codice della Strada. E prevista la rinuncia alla rivalsa per alcuni dei casi sopra indicati mediante richiamo in polizza di specifica clausola contrattuale. Per il prodotto In 1 a classe Vintage (veicoli d epoca o di interesse storico e collezionistico) la garanzia non è inoltre operante nei seguenti casi: quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa da quelle contrattualmente previste in polizza; in tal caso la rivalsa è esercitata nel limite di 1.500 per ogni sinistro; quando il veicolo d epoca, al momento del sinistro, risulta non provvisto della specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri; quando il veicolo, al momento del sinistro, non ha i requisiti previsti dall art. 60 del Codice della Strada per i veicoli d epoca o di interesse storico e collezionistico; in tal caso la rivalsa è esercitata nel limite di 5.000 per ogni sinistro; 3

quando il veicolo, è utilizzato per uso professionale cioè come bene strumentale per lo svolgimento dell attività lavorativa finalizzata alla produzione del reddito del Contraente. G) FACOLTA DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE IL COSTO DEL SINISTRO PER EVITARE LA MAGGIORAZIONE DOVUTA ALL APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA BONUS/MALUS Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base alle clausole di cui sopra, rimborsando, all atto del rinnovo del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. La stessa facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta o mancato pagamento del premio di rinnovo. Nel caso in cui il sinistro rientri nell ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente, al fine di conoscere l importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l ausilio dell Agente, alla Stanza di compensazione presso CONSAP Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it). Nel caso in cui il sinistro rientri nell ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Italiana Assicurazioni S.p.A. H) ATTESTAZIONI DI RISCHIO Italiana Assicurazioni S.p.A. trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l attestazione sullo stato del rischio. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Italiana Assicurazioni S.p.A. rilascia l attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all atto della riattivazione. Italiana Assicurazioni S.p.A. invia un attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro, che abbia dato luogo all applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il periodo di osservazione risulti concluso, Italiana Assicurazioni S.p.A. invia al Contraente la relativa attestazione. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente nonché di richiesta (art. 134, comma 1-bis del Codice) dell attestazione sullo stato del rischio, l assicuratore ne rilascia un duplicato entro quindici giorni dalla richiesta e senza applicazione di costi. 4

Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, Italiana Assicurazioni S.p.A. rilascia a quest ultimo un duplicato su richiesta e senza applicazione di costi; analoga disposizione si applica nei confronti dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell avente diritto. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l attestazione dello stato del rischio relativa all annualità trascorsa. Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto, l attestazione dello stato del rischio, ai fini dell assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Qualora, all atto della stipulazione del contratto, il Contraente si trovi nell impossibilità di consegnare ad Italiana Assicurazioni S.p.A l attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi dalla stipulazione. All atto della consegna, Italiana Assicurazioni S.p.A riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell attestazione stessa e procede all eventuale conguaglio di premio. I) DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA DALL ASSICURATO 1. È facoltà dell Assicurato, in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo, richiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing) con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Il conto vendita deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da un impresa autorizzata a svolgere la relativa attività. Qualora l affidamento in conto vendita non vada a buon fine e il proprietario torni in possesso del veicolo, al veicolo tornato nella disponibilità del proprietario (o del locatario in caso di leasing), spetta la stessa classe assegnata al mezzo di sua proprietà assicurato in sostituzione di quello posto in conto vendita. Il diritto al mantenimento della classe di merito nei casi suindicati può essere esercitato anche dal coniuge in regime di comunione dei beni. 5

Vi è altresì diritto alla conservazione della classe di merito in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da un pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a dodici mesi, l utilizzatore del veicolo può richiedere all assicuratore rilascio di un duplicato dell ultima attestazione relativo al veicolo in uso. Sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione sullo stato del rischio, Italiana Assicurazioni S.p.A classifica il contratto, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo. 2. Italiana Assicurazioni S.p.A in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, da assicurare per la prima volta dopo l immatricolazione o la voltura al PRA, acquistato dalla persona fisica proprietaria di altro veicolo (già assicurato con Italiana Assicurazioni S.p.A. o presso altra Impresa) o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al nuovo contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. L) COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro dev essere prontamente inviata, all Agenzia competente o alla Società, denuncia da compilarsi utilizzando l apposito modulo Constatazione Amichevole di Incidente, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro; modalità di accadimento; targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti; estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi; descrizione dei danni; dati anagrafici dei testimoni; informazioni su eventuali feriti. L Assicurato può altresì denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo 365 giorni all anno, 24 ore su 24). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l art. 1915 del codice civile per l omesso avviso di sinistro. M) INFORMAZIONI RELATIVE ALL ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCI- MENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE Italiana Assicurazioni S.p.A. provvede alla liquidazione dei sinistri: sulla base della procedura di risarcimento diretto, con le modalità previste dall art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia responsabilità civile 6

obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell Assicurato o del conducente non responsabile si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di risarcimento diretto non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all estero. sulla base della procedura di risarcimento del terzo trasportato : l art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno nei confronti dell Impresa di Assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private sottoriportate. Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l Assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private allegando il modulo blu compilato in ogni sua parte e indicando: 1. per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia. In tal caso il danneggiato può ottenere dall Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni: in 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell assicuratore, se unitamente alla richiesta sarà allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; in 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa da parte dell assicuratore se unitamente alla richiesta sarà allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente; 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l età, l attività, il reddito del danneggiato, l entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 7

90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell assicuratore. In caso di danno che abbia causato lesioni personali il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni. N) ART. 642 DEL CODICE PENALE TRUFFA IN ASSICURAZIONE L articolo n. 642 del Codice Penale prevede che chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi..omissis.denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro..omissis... SICUREZZA E PREVENZIONE STRADALE Gli studi più recenti dimostrano che l uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture riduce del 50% il rischio derivante da un incidente. Per chi viaggia su veicoli a due ruote il casco è un elemento di protezione importantissimo: infatti il tasso di incolumità dei conducenti muniti di casco, coinvolti in incidenti, è quasi raddoppiato. Cinture di sicurezza e casco non sono dunque accessori fastidiosi, ma protezioni indispensabili oltre che obbligatorie per legge: indossateli sempre! Mod. AUTO51236 - Ediz. 01/2010 SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889. Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18-20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 Internet: www.italiana.it - Capitale Sociale 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi 8