Atleta Alice Sabattini Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Evolution Volley Cento. La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Domenico Naso (Componente) Avv. Francesco Renzulli (Componente) Avv. Cristina Pettinelli (Componente) ******* Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione, fissata per il 18 dicembre 2013 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente ritiene questo Collegio di dover precisare, e correggere, alcune interpretazioni dei regolamenti federali assunte dalle parti a sostegno delle proprie tesi.
Il vincolo attiene strettamente ed esclusivamente al rapporto atleta/società. Ad un terzo è preclusa la possibilità di intervento. La concessione del nulla osta è atto deliberativo della società vincolante, il solo che abbia efficacia ai fini del trasferimento. Non è escluso, come anche da consuetudine, un eventuale accordo a tre, società cedente, società accettante e l atleta, accordo non opponibile alla FIPAV, per la quale la validità del patto è dato dal nulla osta. Il limite del 24 anno di età per la validità del vincolo, previsto dal regolamento vigente, così come gli altri limiti indicati, postula lo scioglimento automatico del vincolo, a quella data, ma non esclude la possibilità che incorso di validità esso non possa essere sciolto con le modalità stabilite (nulla osta, giusta causa, ecc.ecc.) Il nulla osta non può essere sottoposto a condizioni di alcun tipo: il sodalizio ha facoltà di concederlo o meno, ma nella ipotesi di concessione volontaria, non può porre alcun tipo di condizione. L eventuale accordo a latere ( per es. la c.d. Scrittura Privata) deve contenere clausole relative alla concreta disciplina del rapporto sportivo ma non clausole in ordine al suo scioglimento. È improprio parlare di proprietà del cartellino (tra l altro il cartellino non esiste più). Una volta sciolto da una società, il vincolo si riaccende con la società di nuovo tesseramento, con il rinnovarsi di tutta la normativa di cui ai regolamenti. Nel merito il ricorso può essere accolto,
In applicazione del I comma dell art 35 RAT, nel contemperamento degli interessi contrapposti., nel quadro delle direttive della Fipav per lo sviluppo della Pallavolo appaiono meritevoli di privilegio quelli della ricorrente Del tutto legittimo deve essere considerato il desiderio (l atleta parla di volontà in senso assoluto, espressione che non può trovar luogo nel caso di specie) di poter giocare con una società più vicina alla propria abitazione che le consentisse minore dispendio di tempo e di energie, la società Persicetana, appunto), circostanza del resto non contestata dalla società vincolante ( che anzi aveva intrattenuto rapporti con quel sodalizio per il trasferimento dell atleta). Inoltre, e soprattutto, la denuncia di parte ricorrente di non essere stata convocata per la corrente stagione agonistica e la sostanziale conferma da parte della società Evolution, laddove, nella opposizione essa scrive, a giustificazione, che l atleta era stata tesserata il primo giorno utile per le conferme in quanto lei sarebbe stata ancora palleggiatrice, con evidente non chiaro discernimento tra tesseramento e utilizzo. Se la giusta causa si concretizza, in definitiva, in una impossibilità di proseguire il rapporto sportivo tra l atleta e la società vincolante, il caso che ci occupa appare emblematico di questa fattispecie, per l errata interpretazione delle norme regolamentari, che ha portato ad acuire i rapporti, fossilizzati in convinzioni prive di riscontro nella realtà. L esame della documentazione prodotta, e quanto fin qui esposto in conseguenza, induce questa Commissione a ritenere equo l accoglimento del
ricorso, riconoscendo tuttavia al sodalizio vincolante una indennità di crescita dell atleta, indennità che tenuto conto del fatto che la Sabbattini è tesserata solo dal 27.08.2012, che il suo trasferimento non è stato oneroso, che ha giocato in serie C per un anno godendo di un rimborso spese a fronte delle sue prestazioni, si ritiene quantificabile in Euro 1000,00. PQM Accoglie il ricorso determinando a favore della società Evolution Volley un indennizzo di Euro 1000,00. Affissione Albo, 17 Gennaio 2013. F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini
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