Ottobre 2016 NUOVE REGOLE PER I GIUDIZI DINNANZI ALLA CORTE DEI CONTI: EMANATO IL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE 1. INTRODUZIONE Il 10 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo al Codice di giustizia contabile, poi emanato come d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, pubblicato in G.U. 7 settembre 2016, n. 209, in vigore dal 7 ottobre 2016 (il Decreto ). Il Decreto dà attuazione all art. 20 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, uniformandosi ai criteri direttivi di ordine generale quali l adeguamento delle norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, il loro coordinamento con le norme del codice di procedura civile e la concentrazione delle tutele spettanti alla giurisdizione contabile. L articolato predisposto non si limita a una raccolta organica delle norme esistenti, perché introduce significativi elementi di novità. Per quanto concerne la struttura, il Decreto è composto da tre allegati: l Allegato I contiene il codice della giustizia contabile (il Codice ) che consta di 219 articoli e di una tabella; l Allegato II reca le norme di attuazione del Codice e consta di 25 articoli; l Allegato III consta di 4 articoli e specifica le norme in relazione alle quali è stato dettato un diverso regime transitorio nonché le abrogazioni. Di seguito si analizzano le principali novità introdotte con il Codice che, dei tre allegati, costituisce la parte più rilevante del Decreto. 2. I PRINCIPI GENERALI I primi articoli di cui al Capo I, Titolo I, Parte I (art.1 art.7) del Codice richiamano i principi generali di effettività, concentrazione e giusto processo finalizzati a un armonizzazione dei sistemi processuali a livello nazionale nonché all inserimento del processo contabile nella doverosa prospettiva europea che impone standard elevati di effettività di tutela e certezza del diritto. Tra le garanzie dello svolgimento dell attività preprocessuale e processuale figurano in particolare l art. 5, che prevede il dovere di motivazione, sinteticità e chiarezza degli atti, e l art. 6, che impone lo svolgimento dei giudizi mediante le tecnologie dell informazione e della comunicazione.
Il nuovo Codice, pertanto, non risulta più connotato dai caratteri inquisitori del processo che in precedenza si ravvisavano, per esempio, nella possibilità di integrazione del contradditorio prescindendo dai necessari passaggi preliminari difensivi. Il Capo I si chiude con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile per quanto non espressamente richiamato. 3. COMPETENZA TERRITORIALE L art. 18 del Codice attribuisce alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente (i) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica che riguardano i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali, (ii) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione quando l attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell ambito del territorio regionale ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione, (iii) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico dello Stato o di enti pubblici quando il ricorrente abbia la residenza anagrafica in un comune della regione e, infine, (iv) altri giudizi in materia contabile e pensionistica che riguardano la Regione. Si riscontrano alcune novità in relazione al criterio attributivo della competenza territoriale. In particolare: a) i criteri previsti si estendono ai giudizi relativi all applicazione di sanzioni pecuniarie in modo da distinguere questi giudizi dagli ordinari giudizi risarcitori. b) se le istruttorie e i giudizi contabili riguardano un magistrato della Corte dei Conti, la competenza territoriale è attribuita a una sezione giurisdizionale regionale determinata in base a una tabella allegata al Codice stesso che presenta un elenco delle sezione destinatarie degli spostamenti di competenza da ciascuna sede; c) i giudizi di responsabilità il cui fatto dannoso si è verificato all estero nonché i giudizi pensionistici relativi ai cittadini italiani residenti all estero sono devolute alla competenza della sezione giurisdizionale del Lazio. 4. ISTRUTTORIA Il nuovo Codice ha inteso rimuovere le incertezze e le criticità che, a seguito della riforma del 1994, ancora residuavano in ordine ai poteri istruttori del Pubblico Ministero contabile. Non sono stati introdotti nuovi poteri istruttori rispetto a quelli di cui all art. 5, comma 6, della legge n. 19/1994, (i.e.: l esibizione dei documenti, le ispezioni e gli accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici; il sequestro di documenti, le audizioni personali, le perizie e le consulenze). Il Codice ha, invece, inteso disciplinare tali poteri più nel dettaglio, tutelando, inoltre, le garanzie della difesa sin dalla fase istruttoria. Una delle principali novità del Codice è la previsione di cui all art. 55 che attribuisce al Pubblico Ministero ogni attività utile ai fini dell acquisizione degli elementi necessari all esercizio dell azione erariale, nonché gli accertamenti su fatti e circostanze a favore del presunto responsabile. 2
Ulteriori novità sono rappresentate dalla riservatezza della fase istruttoria, dalla sanzione pecuniaria applicata ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del Pubblico Ministero e dalla nullità delle audizioni personali che si dovessero svolgere in violazione delle prescrizioni relative alla presenza del difensore di fiducia. Il soggetto, infatti, deve essere avvertito che non è obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità e che, se intende rispondere, ha facoltà di essere assistito da difensore di fiducia. Per quanto riguarda la conclusione della fase istruttoria, l art. 67 specifica il contenuto dell atto di invito a dedurre nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato e, inoltre, viene fissato un termine di 45 giorni per controdedurre (il termine precedente era di 30 giorni). La norma introduce un ulteriore novità al comma 7 laddove prevede che, successivamente all invito a dedurre, il Pubblico Ministero possa svolgere accertamenti soltanto sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni. L obiettivo di consentire al soggetto ritenuto responsabile la più ampia difesa già nella fase processuale è stato perseguito prevedendo, tra l altro, all art. 71, il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale. Il comma 4, inoltre, prevede che in deroga alla disciplina vigente, per l invitato a dedurre tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico sono ridotti alla metà. 5. ARCHIVIAZIONE L art. 69 del Codice introduce tre novità in merito all archiviazione, accentuando altresì il ruolo dei procuratori regionali quali responsabili dell ufficio. In primo luogo, l archiviazione può essere disposta per assenza di colpa grave se l azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva; inoltre, il decreto di archiviazione deve necessariamente essere sottoposto al visto del procuratore generale; infine, il comma 6 conferisce al procuratore regionale il potere di avocazione del fascicolo istruttorio quando permanga un formale dissenso con il magistrato istruttore sulle ragioni dell archiviazione. 6. DISCIPLINA PROCESSUALE DEI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Il titolo II della Parte II del Codice disciplina le azioni a tutela del credito erariale e prevede, all art. 73, che il Pubblico Ministero possa esercitare tutte le azioni a tutela del creditore previste dalla procedura civile. Costituiscono novità la disciplina sulla possibilità di reclamo avverso i provvedimenti cautelari e la previsione di una cauzione o fideiussione bancaria in luogo del sequestro. Il titolo III della Parte II del Codice disciplina il rito ordinario mentre il titolo V della Parte II è dedicato ai riti speciali. In particolare, l art. 130 tratta del rito abbreviato che consente la definizione del giudizio di responsabilità sia in primo grado che in appello mediante il pagamento di una somma, rispettivamente, non superiore al 50% e non inferiore al 70% del danno contestato in citazione. 3
Gli articoli 131 e 132 del Codice disciplinano il rito monitorio che, nei casi in cui i fatti dannosi siano di lieve entità patrimonialmente lesiva ovvero gli addebiti siano di importo non superiore a 10.000 euro, consente al Presidente della competente sezione giurisdizionale o a un consigliere da lui delegato, sentito il Pubblico Ministero (il cui parere, a differenza della disciplina previgente, ha carattere vincolante), di determinare con decreto la somma da pagare all erario. Tuttavia, il giudizio viene discusso nel rito ordinario quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o il termine assegnato sia decorso infruttuosamente ovvero in caso di irreperibilità della parte. Gli articoli dal 133 al 136 del Codice riguardano il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria, in precedenza privo di una specifica disciplina processuale di riferimento e ricondotto dalle sezioni riunite della Corte dei conti al rito ordinario (sentenza n. 12/2007). I giudizi di conto, i giudizi pensionistici e i giudizi ad istanza di parte, invece, sono disciplinati dagli artt. dal 137 al 176 rispetto ai quali la legge delega non ha specificato criteri da seguire. In relazione ai giudizi di conto, le novità introdotte sono le seguenti: (i) l anagrafe degli agenti contabili, (ii) la trasmissione per via telematica dei conti giudiziali, (iii) una più dettagliata disciplina del c.d. giudizio per la resa del conto e (iv) la previsione di un decreto mediante il quale, all inizio di ogni anno, il presidente della sezione fissa le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi. Per quanto riguarda i giudizi pensionistici, il Codice ha razionalizzato e semplificato ulteriormente il giudizio che adesso deve essere introdotto con ricorso. Infine, i giudizi ad istanza di parte, destinati a comporre un contenzioso tra parti, ai sensi dell art. 172 del Codice riguardano (i) i ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d imposta inesigibili degli altri proventi erariali; (ii) i ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali; (iii) i ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all articolo 211; e (iv) gli altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Un ulteriore novità riguarda il recepimento per trasfusione nel testo del Codice dei giudizi di ottemperanza in materia pensionistica già regolati da fonti primarie. ***** Il Dipartimento di Diritto amministrativo di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: Luca Geninatti Satè Tel. +39 02.89.63.071 lgeninatti@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance. 4
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