Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI (approvato con deliberazione n. 336 del 20 marzo 2014) Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Finalità Composizione del Consiglio dei Sanitari Elettori ed eleggibili Commissione Elettorale e Uffici Elettorali di sezione Candidature e formazione delle liste di candidati Giorno delle votazioni e modalità Costituzione degli Uffici Elettorali di sezione Operazioni di voto e di scrutinio Espressione di voto Scrutinio delle votazioni Proclamazione degli eletti e nomina del Consiglio dei Sanitari Allegati Az ienda UL.SS. n. 8 - via Forestuz zo, 41-31011 Asolo (TV) - tel. 0423/5261 - fax 0423/526308 - c.f. e p. i.v.a. 00896810264 - www.ulssasolo.ve n.it u. o. affar i ge ne r al i e l e g a l i - via Fo r e s t uz z o, 4 1-31 0 11 As o lo (T V ) - t e l. 0423 / 52 6 46 9 - fa x 0 423 / 5 26 4 68 - e ma i l: c a r lo. fr a tt in@ uls s a s o lo. ve n. it Z : \ 2 0 _ A F F A R I G E N E R A L I \ 0 0 _ o r g a n i e o r g a n is m i a z ie n d a l i\ 0 7 _ c o n s ig l io d e i s a n it a r i\ 0 _ C O N S I G L I O S A N I T A R I _ R E G O L A M E N T O P E R L E E L E Z I O N I. d o c
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI ARTICOLO 1 FINALITÀ Il presente Regolamento disciplina le modalità per l elezione del Consiglio dei Sanitari dell ULSS n. 8 di Asolo, ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., della L.R. n. 56/94 e s.m.i. e delle DGR n. 6652 del 28.12.1994 e n. 136 del 17.1.1995. A tal fine è pubblicato nell albo digitale dell ente un apposito avviso (Allegato n. 1) contenente le principali informazioni per le votazioni del Consiglio dei Sanitari. ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI Il Consiglio dei Sanitari è composto da 25 membri elettivi ed è presieduto dal Direttore Sanitario, membro di diritto. I Componenti elettivi sono così ripartiti: n. categoria professionale n. rappresentanti 1 Dirigenti medici ospedalieri con incarico di struttura complessa 4 2 Dirigenti medici ospedalieri 4 3 Dirigenti medici operanti nel dipartimento di prevenzione 1 4 Dirigenti medici operanti nei distretti 1 5 Medici di medicina generale 2 6 Pediatri di libera scelta 1 7 Medici specialisti ambulatoriali interni 1 8 Dirigenti veterinari 1 9 Dirigenti nel ruolo sanitario non medici (biologi, chimici, fisici) 2 10 Farmacisti 1 11 Psicologi 1 12 Personale infermieristico 4 13 Tecnici sanitari 2 TOTALE MEMBRI ELETTIVI 25 Ai sensi di quanto previsto nell allegato 1 del CCNL del comparto Sanità 7.4.1999, come modificato dall allegato 1 del CCNL del comparto Sanità 20.9.2001, si precisa che: a) nella categoria del personale infermieristico sono inclusi i seguenti profili professionali: collaboratori professionali sanitari /collaboratori professionali sanitari esperti infermiere; ostetrica; dietista; assistente sanitario; infermiere pediatrico; podologo; igienista dentale; nonché i seguenti profili professionali: puericultrice esperta; infermiere generico esperto; b) nella categoria dei tecnici sanitari sono inclusi i seguenti profili professionali: collaboratori professionali sanitari /collaboratori professionali sanitari esperti tecnico sanitario di laboratorio biomedico tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; 2
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; odontotecnico ottico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; fisioterapista; logopedista; ortottista; terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva; tecnico dell educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale; terapista occupazionale; massaggiatore non vedente; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro; nonché i seguenti profili professionali: pedagogista; massaggiatore o massofisioterapista esperto; c) i medici del servizio di continuità assistenziale con rapporto a tempo indeterminato rientrano nella categoria del medici specialisti ambulatoriali interni. ARTICOLO 3 ELETTORI ED ELEGGIBILI Sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo dell azienda ULSS appartenenti a ciascuna categoria professionale rappresentata in seno al Consiglio dei Sanitari stesso ed i medici titolari di rapporto convenzionale con l azienda ULSS a tempo indeterminato (medici di medicina generale; pediatri di libera scelta; medici specialisti ambulatoriali interni; medici del servizio di continuità assistenziale) alla data delle operazioni di voto. Gli elenchi degli aventi diritto al voto e la ripartizione tra le diverse categorie professionali, nonché l afferenza all Ufficio Elettorale di sezione, saranno effettuati sulla base della maggiore percentuale di assegnazione ai diversi servizi istituzionali, come risultante dalle schede di budget agli atti dell U.O. Programmazione, Controllo di Gestione e Qualità. ARTICOLO 4 COMMISSIONE ELETTORALE E UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE Alle operazioni di voto è preposta una Commissione Elettorale centrale e due Uffici Elettorali di sezione. La Commissione Elettorale, composta come indicato nella DGR n. 6652/1994, nella prima riunione elegge il proprio presidente alla presenza di almeno 2/3 dei componenti (titolari o supplenti), con votazione a maggioranza semplice e a scrutinio segreto mediante schede con espressione di un unica preferenza. Le riunioni successive della Commissione Elettorale sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti (titolari o supplenti). La Commissione Elettorale ha il compito di: - predisporre l elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto suddiviso per categoria professionale rappresentata; eventuali aventi diritto al voto successivamente alla formazione degli elenchi e fino al giorno delle votazioni sono inseriti d ufficio dal Direttore Generale; - verificare i requisiti di eleggibilità dei singoli candidati; - formare le liste, distinte per ciascuna categoria professionale, sulla base delle candidature pervenute e risultate valide; - accertare il numero complessivo dei votanti e il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni; 3
- procedere alla proclamazione degli eletti tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella propria categoria professionale e, a parità di voti, considerando eletto il candidato più anziano di età; Delle operazioni effettuate dalla Commissione Elettorale è redatto apposito verbale (Allegato n. 2). Gli Uffici Elettorali di sezione, ubicati presso i presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna sono composti ciascuno da un presidente e da due scrutatori, di cui uno svolge anche le funzioni di segretario. L Ufficio Elettorale di sezione ha il compito di: - autenticare le schede per la votazione - curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto; - effettuare lo scrutinio delle votazioni. L Ufficio Elettorale di sezione n. 1, ubicato presso il presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto, è competente per le operazioni di voto e di scrutinio riguardanti: - tutto il personale dipendente in servizio presso il p.o. di Castelfranco Veneto; - tutto il personale dipendente e convenzionato (medici di base e pediatri di libera scelta) e tutti i medici specialisti ambulatoriali in servizio nell area del distretto socio sanitario n. 1 Asolo-Castelfranco Veneto (Comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco; Castelfranco Veneto; Castello di Godego; Cavaso del Tomba; Crespano del Grappa; Fonte; Loria; Maser; Monfumo; Paderno del Grappa; Possagno; Resana; Riese Pio X; San Zenone degli Ezzelini; Vedelago). L Ufficio Elettorale di sezione n. 2, ubicato presso il presidio ospedaliero di Montebelluna, è competente per le operazioni di voto e di scrutinio riguardanti: - tutto il personale dipendente in servizio presso il p.o. di Montebelluna; - tutto il personale dipendente e convenzionato (medici di base e pediatri di libera scelta) e tutti i medici specialisti ambulatoriali in servizio nell area del distretto socio sanitario n. 2 Valdobbiadene-Montebelluna (Comuni di Carano di San Marco; Cornuda; Crocetta del Montello; Montebelluna; Giavera del Montello; Nervesa della Battaglia; Pederobba; Segusino; Trevignano; Valdobbiadene; Vidor; Volpago del Montello). Delle operazioni effettuate dall Ufficio Elettorale di sezione è redatto apposito verbale (Allegato n. 3). Ogni eventuale caso attinente al procedimento elettorale e non attribuito alla competenza specifica della Commissione Elettorale ovvero dell Ufficio Elettorale di sezione è deciso dal Direttore Generale. ARTICOLO 5 CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI Le candidature distintamente per ciascuna delle categorie professionali devono essere presentate individualmente. Gli interessati a candidarsi devono inoltrare apposita richiesta, secondo il modulo all uopo predisposto (Allegato n. 4), redatta in carta semplice debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte, indirizzata al Direttore Generale dell azienda ULSS n. 8 di Asolo, da consegnare all Ufficio Protocollo a mano o a mezzo fax (0423-526444), a pena di esclusione entro le ore 12 del giorno fissato nell avviso di indizione delle elezioni. Verificate le condizioni di eleggibilità dei singoli candidati, la Commissione Elettorale provvede a formare le liste di candidati, distinte per ciascuna categoria professionale. Le liste così composte sono affisse nell albo digitale dell ente una settimana prima della data delle elezioni, nonché nei seggi elettorali durante le operazioni di voto. 4
ARTICOLO 6 GIORNO DELLE VOTAZIONI E MODALITÀ Le votazioni per l elezione del Consiglio dei Sanitari si svolgono nel giorno fissato nell avviso di indizione delle elezioni dalle ore 8,00 alle 20,00. Gli elettori già presenti nel seggio alle ore 20,00 sono ammessi al voto secondo l ordine di presentazione. La votazione avviene a scrutinio segreto mediante schede e deve essere espressa un unica preferenza per i candidati delle rispettive categorie professionali di appartenenza. ARTICOLO 7 COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE L insediamento dell Ufficio Elettorale di sezione ha luogo alle ore 7.00 del giorno fissato nell avviso di indizione delle elezioni. Il presidente dell Ufficio Elettorale, verificata la regolare composizione del seggio, procede allo svolgimento delle seguenti operazioni: - predispone l urna che dovrà contenere le schede votate, aventi colore diverso per ciascuna categoria professionale, e sistema la medesima urna sul tavolo affinchè sia ben visibile a tutti; - prende nota del numero degli elettori, suddivisi per categoria professionale; - procede alla distribuzione delle schede elettorali per l autenticazione ai componenti del seggio; - verifica che le cabine e/o gli spazi destinati alla votazione siano distanti dal tavolo dei componenti del seggio e muniti di sipari in modo da garantire l assoluta segretezza del voto; - fa affiggere le liste dei candidati, l avviso ed il regolamento che disciplina le modalità delle elezioni. ARTICOLO 8 OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO Al termine delle operazioni del precedente articolo il presidente dell Ufficio Elettorale dichiara aperta la votazione. Per le votazioni sono osservate le seguenti disposizioni: - gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto; - gli elettori sono ammessi a votare previa identificazione che può avvenire per conoscenza diretta di un componente del seggio o tramite esibizione di un documento di riconoscimento (patente, carta d identità, passaporto, altro); - sono ammessi al voto solo gli elettori inseriti nell elenco degli elettori di ciascun seggio; - è ammesso al voto, previa autorizzazione della Direzione Generale, l elettore che per mero errore non risulti inserito nell elenco degli elettori di ciascun seggio; - durante le operazioni di voto dovranno essere presenti almeno due componenti del seggio; - ad ogni elettore viene consegnata una scheda (Allegato n. 5) corrispondente alla categoria di cui fa parte ed una penna nera; - ciascun elettore non può esprimere il proprio voto per una categoria diversa da quella a cui appartiene; - ciascun candidato non può essere eletto per una categoria diversa da quella a cui appartiene; - le schede elettorali contenenti nominativi non inseriti nelle liste dei candidati saranno invalidate; - i componenti della Commissione Elettorale possono presentare la propria candidatura per la categoria di appartenenza; 5
- qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli sia deteriorata ovvero egli stesso l abbia inavvertitamente deteriorata, può richiederne una seconda restituendo la prima la quale verrà messa in un apposito plico delle schede deteriorate; - il voto deve essere espresso in modo chiaro e leggibile, preferibilmente in stampatello, indicando cognome e nome (o viceversa) o solo il cognome o solo il nome del candidato da eleggere. In caso di identità di cognome o di nome tra i candidati deve essere indicato sempre il cognome e nome e ove occorra la data di nascita; - qualora il candidato abbia due cognomi l elettore può scriverne uno dei due; - ogni elettore può esprimere un unica preferenza. Se l elettore esprime più preferenze il voto è annullato; - sono proclamati eletti dal presidente della Commissione Elettorale coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze nella propria categoria. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato più anziano di età; - sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che: 1. non contengono alcun voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore abbia voluto farsi riconoscere; 2. contengono espressioni di voto ma presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 3. contengono espressioni di voto ma per le modalità in cui sono espressi non consentono di identificare in modo univoco la volontà dell elettore; - le schede non contenenti alcuna espressione di voto e alcuna scrittura o segno sono dichiarate schede bianche ; - tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. ARTICOLO 9 ESPRESSIONE DI VOTO Compiuta l espressione di voto, l elettore deposita la scheda chiusa nell apposita urna e un componente del seggio appone la propria firma riconoscibile nell elenco dei votanti. ARTICOLO 10 SCRUTINIO DELLE VOTAZIONI Terminate le operazioni di voto il presidente dell Ufficio Elettorale procede, senza interruzioni, allo spoglio delle schede votate, prendendo nota dei voti nelle tabelle di scrutinio (Allegato n. 6) e nel verbale. Terminate le operazioni di scrutinio il presidente dell Ufficio Elettorale provvede alla formazione dei plichi e alla compilazione del verbale da inoltrare alla Commissione Elettorale per gli adempimenti di competenza. ARTICOLO 11 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E NOMINA DEL CONSIGLIO DEI SANITARI La Commissione Elettorale, ricevuti i verbali degli Uffici Elettorali di sezione ed effettuate le verifiche di competenza: - accerta il numero complessivo dei votanti e il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni; - proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella propria categoria professionale. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Terminate le operazioni il presidente della Commissione Elettorale provvede a trasmettere tutti i plichi e tutta la documentazione al Direttore Generale, che procede alla verifica della regolarità delle procedure svolte e alla nomina dei componenti del Consiglio dei Sanitari. ARTICOLO 12 ALLEGATI Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati: 6
allegati Oggetto 1 Modello di avviso per le elezioni del Consiglio dei Sanitari 2 Modello di verbale delle operazioni della Commissione Elettorale 3 Modello di verbale delle operazioni degli Uffici Elettorali di sezione 4 Modello di richiesta per la presentazione di candidatura 5 Modello di scheda di votazione 6 Modello di tabella di scrutinio 7