Ballarè Sponghini e Associati STUDIO COMMERCIALISTI E CONSULENTI TRIBUTARI Dott. Andrea Ballarè Dott. Fabio Sponghini Dott.ssa Claudia Balestra Rag. Enzo Manfredi Dott.ssa Emanuela Tarulli Dott. Marco Bianchini Dott. Riccardo Prevosti Dott.ssa Lorena Vicario Spett. li Signori Clienti Circolare n. 4 del 30 Gennaio 2013 OGGETTO: Responsabilità solidale nei contratti di appalto/subappalto In allegato alla presente Vi inviamo la circolare n.4 che illustra le novità introdotte dal DL n.83/2012 in materia di responsabilità nei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi. Si ricorda ai gentili clienti, che la presente circolare e tutte le altre possono essere consultate e scaricate dal sito internet dello scrivente Studio all indirizzo www.bsassociati.it, nella sezione newsletter. Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Ballarè Sponghini e Associati SEDE LEGALE UFFICI Via M. Greppi, 2 Via M. Greppi, 2 Via Vitruvio, 3 Via Mazzini, 11 28100 NOVARA 28100 NOVARA 20121 MILANO 21054 FAGNANO OLONA (VA) P.IVA e Cod.Fisc.02037470032 tel. 0321 623 334 tel. 02 29511505 tel. 0331 618 130 info@bsassociati.it fax 0321 631 833 fax 02 20402902 fax 0331 610 955 www.bsassociati.it
PREMESSA Il DL n. 83/2012, c.d. Decreto Crescita, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità nell ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi. Le novità riguardano la responsabilità dell appaltatore e del committente in merito al versamento dell Iva e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di appalto/subappalto dall appaltatore/subappaltatore. Accanto alla nuova previsione normativa convive, in relazione ai soli appalti privati, la responsabilità del committente/appaltatore anche su retribuzioni, tfr, contributi previdenziali e premi assicurativi prevista dall art.29 del D.Lgs. n.276/2003. 1. LA NUOVA RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI La nuova disposizione, che modifica il testo del c.28 dell art.35 del D.L. n.223/2006, introducendo due nuovi commi 28-bis e 28-ter, è applicabile nei confronti di soggetti committenti (nel caso di appalto) o appaltatori (nel caso di subappalto) di opere, forniture e servizi che siano: soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA; soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.). 1.1 La responsabilità solidale dell appaltatore Nel caso di appalto di opere o di servizi, l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore: - nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto; Ballarè Sponghini e Associati 2
- del versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; - del versamento dell Iva dovuta dal subappaltatore dell Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui ai punti sopra indicati e scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. La documentazione può essere rilasciata anche tramite un asseverazione resa dai soggetti di cui all art.35, c.1, D.Lgs.n.241/97, quali i CAF Imprese, i dottori commercialisti o consulenti del lavoro. In alternativa a tali asseverazioni, che rappresentano un costo per l impresa, è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, con cui il subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione (si veda l apposito paragrafo). L appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della suddetta documentazione. 1.2 Posizione del committente Nell ultima versione del D.L. n.83/12 non si ravvisa più una responsabilità del committente in relazione alle ritenute e all Iva non versata dall appaltatore e/o subappaltatore, ma viene assegnata una funzione di controllo che, se non osservata, è passibile di pesanti sanzioni. In particolare la norma prevede che: - il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore previa esibizione da parte di quest ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (Iva e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall appaltatore e dagli eventuali subappaltatori; Ballarè Sponghini e Associati 3
- il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte dell appaltatore. Qualora il committente provveda al pagamento del corrispettivo senza reperire la documentazione sopra indicata, è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5000 a Euro 200.000, nel caso in cui il versamento dell Iva e delle ritenute d acconto non risulti correttamente eseguito dall appaltatore e/o dai suoi subappaltatori. 1.3 Entrata in vigore della nuova disciplina In riferimento all entrata in vigore della nuova disciplina, il dubbio riguardava il momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che il versamento delle ritenute e dell IVA scaduto alla data del pagamento del corrispettivo e relativo alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di appalto/subappalto è stato correttamente eseguito dall appaltatore o subappaltatore. Con la Circolare n. 40/E l Agenzia delle Entrate si allinea con i principi dello Statuto del contribuente, chiarendo che le disposizioni dell art. 13-ter del DL n. 83/2012 devono trovare applicazione solo: - per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012); - che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre 2012 (sempre che relativi a contratti successivi al 11 agosto 2012). In sostanza, trattandosi di un nuovo adempimento di natura tributaria che incide sul pagamento del corrispettivo e che potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati, deve trovare applicazione l art. 3, comma 2, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Ballarè Sponghini e Associati 4
1.4 Contenuto della documentazione Il secondo chiarimento dell Agenzia riguarda la documentazione che l appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell IVA e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore. In alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF imprese e dai professionisti abilitati, che rappresentano un costo per l impresa, è possibile ritenere ugualmente valide forme ulteriori di documentazione idonee a tale fine. In particolare, è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, con cui l appaltatore/subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. L Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità ed elenca le indicazioni che la dichiarazione sostitutiva deve contenere. In relazione all IVA, tenendo anche conto delle problematiche concernenti l applicazione dell IVA per cassa e del reverse charge, l Agenzia chiarisce che la dichiarazione sostitutiva deve indicare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge. Nella dichiarazione sostitutiva vanno riportati anche gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute sono stati effettuati (in allegato alla presente un fac-simile di dichiarazione). 2. GLI ALTRI CASI DI SOLIDARIETA GIA PREVISTA NEGLI APPALTI Accanto alle nuove previsioni normative in precedenza descritte, si ritiene opportuno segnalare che, in relazione ai soli appalti privati, convive nel nostro Ballarè Sponghini e Associati 5
ordinamento un altra disposizione dettata in tema di responsabilità solidale negli appalti: l art.29 del D.Lgs. n.276/2003. Tale previsione, recentemente modificata dalla Legge Fornero (art.4, c.31, L.92/12) si affianca alla precedente ipotesi prevedendo la responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore in relazione alle retribuzioni, al trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale responsabilità agisce nel limite temporale dei due anni dalla cessazione dell appalto. BALLARE SPONGHINI E ASSOCIATI Ballarè Sponghini e Associati 6
(Allegato) Fac-simile di dichiarazione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (articolo 46, Dpr 445 del 28/12/2000) Il/La sottoscritto/a...... nato/a.....( ) il., residente in. (..) Via. N...., in qualità di... della ditta/società... avente sede legale a... (..) in Via.. n., Partita Iva., consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il Dpr n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) DICHIARA ai sensi dell articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del Dl n. 223/2006, come modificato dall articolo 13-ter de Dl n. 83/2012, che per, le seguenti fatture emesse: riferite al contratto di appalto / subappalto / fornitura di beni o servizi in essere con la Società.., con sede a (..), in Via n.., C.F. e P.Iva n.., l Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge; l Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di. ovvero al. Trimestre, che si è chiuso con un debito di Euro (il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l Iva è stato presentato in data..; credito di Euro. l Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il Regime dell Iva per cassa (articolo 7, Dl n. 185 del 2008 o articolo 32-bis Dl n. 83/2012); l Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a, del Dpr n. 633 del 1972). In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente inerenti le prestazioni rese nell ambito del contratto di cui sopra, tali ritenute sono state versate con Modello F24 presentato in data. ; tali ritenute non sono state versate perché: non sono ancora scaduti i relativi termini di legge; il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente; le prestazioni non sono state effettuate da lavoratori dipendenti. Si allega copia del documento di identità. Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del Dlgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data Il dichiarante.. Ballarè Sponghini e Associati 7