COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA DI VENDITA ITINERANTE DA PARTE DELL' IMPRENDITORE AGRICOLO DICHIARA

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COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA DI VENDITA ITINERANTE DA PARTE DELL' IMPRENDITORE AGRICOLO Al Comune di Il/La sottoscritto/a Cognome Nome CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E L USO DI ATTI FALSI COMPORTANO L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL ART. 76 DEL DPR 445/2000 E LA DECADENZA DAI BENEFICI OTTENUTI SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA DICHIARA di essere nato/a a Prov. Nazione il di avere cittadinanza di essere residente a (Prov. ) in Via/P.za n C.F. (per lo straniero extracomunitario) il sottoscritto dichiara di essere in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente per, n, rilasciato da, il, con validità fino al Carta di soggiorno n. del ; quale: [ ] Imprenditore agricolo singolo [ ] Legale rappresentante della/del [ ] Società [ ] Consorzio [ ] Cooperativa di imprenditori agricoli Denominata/o con azienda di produzione in Via/ Piazza n Comune Prov. COMUNICA: ai sensi dell articolo 4 comma 2 D. Lgs. 228/2001 di iniziare l attività di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE DEI SEGUENTI PRODOTTI provenienti in misura prevalente dalla azienda agricola (propria o di cui è legale rappresentante): decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione da parte di codesta amministrazione. E A TAL FINE DICHIARA: 1

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E L USO DI ATTI FALSI COMPORTANO L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL ART. 76 DEL DPR 445/2000 E LA DECADENZA DAI BENEFICI A) (se imprenditore agricolo singolo) OTTENUTI SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA di essere imprenditore agricolo ai sensi del D. Lgs. 228/2001 Di essere iscritto come tale al n della Sezione Speciale del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ai sensi degli artt. 2 e 4 comma 1 del D. Lgs. 228/2001; Di essere in possesso dell autorizzazione ai fini fitosanitari (per la vendita di piante, parti di piante e sementi); Di non essere in alcuna delle situazioni ostative previste dall art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001 (1); Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia). Il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie per il commercio dei prodotti alimentari su area pubblica e quelle in materia di orari e di pubblicità dei prezzi nonché quelle previste da leggi speciali (come, nel caso di vendita di piante, parti di piante o sementi, la necessità del possesso di valida autorizzazione rilasciata ai fini fitosanitari) Di essere consapevole che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgersi nel rispetto del Codice della Strada nonché dei divieti (evitando cioè di esercitarlo nelle zone del territorio interdette a tale attività) stabiliti dall Amministrazione comunale. Di non trovarsi nelle condizioni di cui all art. 4 comma 8 del D.Lgs. 228/2001 (2) B) se legale rappresentante di Società che la Società di cui è legale rappresentante è iscritta al n. del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ai sensi degli artt. 2 e 4 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 Di non essere in alcuna delle situazioni ostative previste dall art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001 (1); Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia). Che la società non si trova nelle condizioni di cui all art. 4 comma 8 del D.Lgs. 228/2001 (2) Il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie per il commercio dei prodotti alimentari su area pubblica e quelle in materia di orari e di pubblicità dei prezzi nonché quelle previste da leggi speciali (come, nel caso di vendita di piante, parti di piante o sementi, la necessità del possesso di valida autorizzazione rilasciata ai fini fitosanitari) (in caso di società di persone) che i soci della Società sono: (in caso di persone giuridiche) Che gli amministratori sono: 2

nato a il cittadinanza permesso/carta di soggiorno n. del C.F. nato a il cittadinanza permesso/carta di soggiorno n del C.F. nato a il cittadinanza permesso/carta di soggiorno n. del C.F nato a il cittadinanza permesso/carta di soggiorno n. del C.F. nato a il cittadinanza permesso/carta di soggiorno n. del C.F. Che ogni socio - amministratore sopra descritto non si trova in alcuna delle situazioni ostative previste dall art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001 (VEDI NOTA 1) e che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia). IN ALTERNATIVA A TALE DICHIARAZIONE OGNI SOCIO-AMMINISTRATORE PUO AUTOCERTIFICARE LA PROPRIA SITUAZIONE UTILIZZANDO L ALLEGATO 1 ALLEGA Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria su c/c n intestato al Comune di n. dichiarazioni rese dagli altri soci o amministratori. DA UTILIZZARSI NEL CASO IN CUI IL SOTTOSCRITTO NON EFFETTUI LA DICHIARAZIONE PER CONTO DI ALTRI SOCI O AMMINISTRATORI (v. allegato 1) n. copie dei documenti d'identità delle persone che rendono e sottoscrivono la dichiarazione di cui sopra. copia del documento di identità del sottoscritto. copia del documento che consente il soggiorno sul territorio in base alla normativa vigente di cui si dichiara il possesso. Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto, lì, 3

In fede (firma del titolare o legale rappresentante) Recapito per comunicazioni urgenti: tel.. ; fax 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (allegato 1) Il/la sottoscritto/a... consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 nato/a...... il... Prov...., cittadinanza..., permesso/carta di soggiorno n. del quale componente dell organo di amministrazione socio Del/della consorzio/cooperativa/società (1)... DICHIARA 1) Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia) 2) Di non essere in alcuna delle situazioni ostative previste dall art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001 Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto lì In fede (firma del titolare o legale rappresentante) Note: (1) Annullare la voce che non interessa ed indicare di seguito la denominazione del consorzio della società, o della cooperativa. 5

NOTE 1. Art.4 comma 6 D. Lgs 228/2001: Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 2. Art. 4 comma 8 D. Lgs 228/2001 Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita de prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Art. 1. Imprenditore agricolo 1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Art. 2. Iscrizione al registro delle imprese 1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della 6

legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita de prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. Art. 10. Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo 1. All articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è aggiunto, infine, il seguente comma: Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l esercizio esclusivo dell attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all organo di amministrazione della società entro quindici giorni. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7

INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) Gentile utente, ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è diretto all espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; Modalità del trattamento: a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, la consultazione, l elaborazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall articolo 4 del D.Lgs. n.196/2003; b) è effettuato manualmente e/o con l ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D.Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso al SUAP; c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune; Conferimento dei dati: è necessario come onere per l interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio; Rifiuto di conferire i dati: l eventuale rifiuto di conferire, da parte dell interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l impossibilità di evadere la pratica od ottenere l effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti; Comunicazione dei dati: i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall art.59 del D.Lgs. n. 196/2003 sull accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari; Diritti dell interessato: l articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs n.196/2003, il SUAP effettua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione/dia. 8