[04.03.2015] Trib. Forlì, Ordinanza, 26.02.2015, Pres. Pescatore, est. Pazzi Concordato preventivo con continuità aziendale pagamento di crediti derivanti da rapporti di lavoro in corso di esecuzione assenza di autorizzazione ex art. 161, 7 c., l. fall. Il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali per il periodo successivo alla presentazione della domanda anticipata di concordato, rispetto ai soli rapporti di lavoro in corso di prosecuzione, non costituiscono atti di straordinaria amministrazione e di conseguenza non necessitano di autorizzazione ai sensi dell art. 161, 7 c., l. fall., poiché inerenti ad attività lavorative di carattere subordinato non separabili in coppie di prestazioni funzionalmente ed economicamente scindibili bensì qualificabili come rapporti in corso di esecuzione. Concordato preventivo con continuità aziendale pagamento di crediti derivanti da rapporti di lavoro cessati prima della presentazione della domanda di concordato ammissibilità subordinata alle condizioni di cui all art. 182 quinquies, 4 c., l. fall. Per i crediti inerenti rapporti di lavoro interrottisi prima della presentazione della domanda di concordato rispetto ai quali vale il generale principio della cristallizzazione dei crediti perfezionatisi anteriormente alla domanda di concordato il pagamento può essere effettuato solamente qualora ricorrano le condizioni previste dall art. 182 quinquies, 4 c., l. fall. ed in presenza dell attestazione prevista da tale norma. Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati Dott. Orazio PESCATORE Presidente Dott. Alberto PAZZI Giudice relatore ed estensore Dott. Carmen GIRALDI Giudice vista l istanza presentata in data 6 febbraio 2015 con cui [S ] ha domandato di essere autorizzata a: a) procedere al pagamento delle retribuzioni maturate
2 dal personale subordinato dopo la presentazione della domanda di preconcordato; b) procedere al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali assicurativi connessi al personale occupato alle scadenze previste; c) procedere al versamento delle ritenute fiscali rispetto alle retribuzioni pagate successivamente al 17.11.2014; d) procedere a dare corso alle necessarie riduzioni di personale nelle forme previste per legge e all' utilizzo degli ammortizzatori sociali; 5) affidare al consulente del lavoro rag. [D ] l' incarico di consulenza per la gestione del personale; visto il parere espresso in termini parzialmente favorevoli da parte del Commissario giudiziale; considerato: - che [S ] ha depositato un ricorso per concordato preventivo ex art. 161, 6 c., l. fall. preannunciando la propria volontà di dare continuità alla propria attività d impresa; - che la presentazione di una domanda anticipata di concordato preventivo non sospende i contratti in corso di esecuzione, nel cui novero debbono intendersi come ricompresi i contratti la cui funzione economico-sociale non si sia ancora realizzata perché le prestazioni principali e qualificanti la fattispecie negoziale dedotte nelle obbligazioni contrattuali non abbiano al momento della pubblicazione della domanda di concordato ricevuto compiuta esecuzione da parte di entrambi i contraenti; - che la prosecuzione dei rapporti negoziali pendenti all' atto della proposizione della domanda di concordato, ove relativi alla gestione caratteristica dell' impresa, costituisce un atto di ordinaria amministrazione se ha e mantiene la già pregressa funzione di conservare l' attività d' impresa senza incidere in maniera innovativa sul suo patrimonio ( Dalla mancata previsione nel concordato della sospensione dei rapporti prevista dall' art. 72 e dalla previsione invece che il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni ed esercizio dell'impresa semplicemente sotto la vigilanza del commissario giudiziale si deduce che gli atti
3 di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l' autorizzazione del giudice delegato sono soltanto quelli nuovi sorti nel corso della procedura e non anche i contratti rapporti giuridici pendenti e che inoltre la prosecuzione di un contratto pendente non possa considerarsi atto eccedente l' ordinaria amministrazione, trattandosi di comportamento dovuto per l' imprenditore che è tenuto a onorare gli impegni presi Tribunale Prato 14 giugno 2012; Tribunale Milano 11 dicembre 2012; - che per i rapporti giuridici pendenti nei quali le prestazioni delle parti non sono ancora eseguite o compiutamente eseguite, laddove il rapporto prosegua non vi è di regola divieto di pagamento di crediti anteriori, a meno che il rapporto sinallagmatico non sia caratterizzato da un contratto di durata dal quale sorgano coppie di prestazioni isolabili sotto il profilo funzionale ed economico (cfr. Tribunale Ravenna 9 agosto 2013); - che non costituisce atto di straordinaria amministrazione il pagamento ai dipendenti, il cui rapporto continui dopo la presentazione della domanda di concordato e fino alla risoluzione dello stesso, di emolumenti riguardanti il periodo anteriore o posteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva, trattandosi - a differenza dei singoli rapporti di fornitura - di attività lavorative di carattere subordinato che, di per sé, non sono separabili in coppie di prestazioni funzionalmente ed economicamente scindibili (si vedano in questo senso Tribunale Novara 17 aprile 2013 e Tribunale Reggio Emilia 6 marzo 2013, il quale trae spunto da Cass., sez. un., 22.5.1996 n. 4715); - che del pari costituisce atto di ordinaria amministrazione il pagamento dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni versate nella fase interinale - sia se relativi al periodo anteriore alla domanda di concordato, sia se relativi al periodo successivo - qualora essi avvengano nell' ambito di un concordato in continuità e riguardino rapporti di lavoro in corso di prosecuzione, essendo connessi ad attività lavorative di carattere subordinato non separabili in coppie di prestazioni funzionalmente ed economicamente scindibili;
4 ritenuto pertanto che la società istante non necessiti di alcuna autorizzazione per procedere al pagamento delle retribuzioni maturate dopo la presentazione della domanda anticipata di concordato, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali sulle medesime retribuzioni, rispetto ai rapporti di lavoro in corso di prosecuzione, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione; ritenuto, per contro, che la società istante non possa provvedere a effettuare alcun pagamento di crediti anteriori per sanzioni e interessi e contributi dovuti per rapporti di lavoro interrottisi prima della presentazione della domanda di concordato, rispetto ai quali, valendo il generale principio di cristallizzazione dei crediti venuti a esistenza in epoca antecedente alla presentazione della domanda di concordato, il pagamento può essere effettuato solamente qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 182 quinquies, 4 c., l. fall. e in presenza dell' attestazione prevista da tale norma; ritenuto che nessuna autorizzazione possa essere concessa allo stato perché la società istante effettui una riduzione di personale e faccia ricorso agli ammortizzatori sociali, in quanto la mancata specificazione sia delle modalità con cui si intende procedere alla riduzione del personale in forza, sia del tipo di ammortizzatori da utilizzare, sia della coerenza di tali scelte gestionali con il piano concordatario che si sta preparando impedisce di apprezzare se simili condotte costituiscano o meno un atto di straordinaria amministrazione e le stesse possano arrecare un giovamento agli interessi della massa di creditori; considerato che il conferimento di un incarico professionale costituisce un atto di ordinaria amministrazione qualora lo stesso, anche se di costo elevato, sia connotato dalla pertinenza e idoneità allo scopo di conservare e/o risanare l' impresa e sia funzionalmente adeguato alle sue necessità risanatorie (cfr. Cass. 8.11.2006 n. 23796); ritenuto che il conferimento dell incarico professionale a un consulente del lavoro costituisca un atto di ordinaria amministrazione non solo volto alla
5 conservazione del patrimonio dell impresa, ma reso anche indispensabile dalla necessità di gestire nel corso della situazione di crisi l elevato numero di rapporti di lavoro di cui [S ] è titolare; per questi motivi visto l art. 161, 7 c., l. fall., dichiara non luogo a provvedere sul ricorso presentato dal legale rappresentante di [S ] in data 6 febbraio 2015 in merito alla richiesta di autorizzazione per il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali per il periodo successivo alla presentazione della domanda anticipata di concordato, rispetto ai soli rapporti di lavoro in corso di prosecuzione, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione che non necessitano di autorizzazione. Rigetta l istanza in relazione al pagamento di sanzioni, interessi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti rispetto a rapporti interrottisi prima della presentazione della domanda di concordato. Rigetta la richiesta di procedere a dare corso a riduzioni di personale nelle forme previste per legge e all' utilizzo di ammortizzatori sociali. Dichiara non luogo a provvedere rispetto alla richiesta di affidare al consulente del lavoro rag. [D ] l' incarico di consulenza per la gestione del personale, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione che non necessita di autorizzazione. Forlì, 26 febbraio 2015. Il Presidente Il Giudice relatore ed estensore