REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DELLA MOBILITA ALL INTERNO DELL A.S.L. PERSONALE DEL COMPARTO (non dirigente) PREMESSA

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Regione Autonoma della Sardegna - A.S.L. n. 5 - ORISTANO =================================================================== REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DELLA MOBILITA ALL INTERNO DELL A.S.L. PERSONALE DEL COMPARTO (non dirigente) PREMESSA Il presente regolamento è teso a definire le procedure di mobilità del personale del Comparto (non dirigente) all interno dell A.S.L. n. 5 di Oristano nel rispetto sia delle disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL. e della normativa vigente in materia nonché delle particolari esigenze dell Azienda. Il regolamento tiene conto delle disposizioni in tema di mobilità stabilite dal vigente CCNL per il personale del comparto del SSN sottoscritto in data 31 luglio 2009 (articolo 3) nonché delle disposizioni in tema di organizzazione degli Uffici e misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro indicate nel D.lgs 165/21001 come modificato dal D.lgs 150/2009 (cd. Decreto Brunetta), in base alle quali rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici (art. 5, comma 2 del D.lgs 165/2001). ********************** Capitolo I Utilizzo della risorsa umana nell'ambito del potere organizzatorio dell'asl Art. 1 Spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all interno della struttura di appartenenza anche se in Ufficio, Unità operativa o Servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile. Art. 2 Struttura di appartenenza pag. n. 1 di 5

In relazione all'organizzazione dipartimentale derivante dall'atto Aziendale, per struttura di appartenenza deve intendersi il Dipartimento, il Distretto nonché ogni altra macrostruttura individuata come tale dall'atto Aziendale e/o dai provvedimenti attuativi dello stesso. Lo spostamento nell'ambito della struttura di appartenenza come sopra definita può essere disposto con provvedimento motivato, oltre che dagli Organi della Direzione Generale, dal Dirigente responsabile della struttura (Direttore di Dipartimento, Direttore di Distretto, Direttore di macrostruttura). Il provvedimento con cui viene disposto lo spostamento del dipendente deve essere comunicato al dipendente interessato ed al Servizio Amministrazione del Personale dell'azienda per gli adempimenti di competenza. Art. 3 - Sede di assegnazione Il dipendente, al momento dell'assunzione, viene assegnato ad una sede dell'azienda per lo svolgimento della propria attività lavorativa. L'individuazione della sede di assegnazione è necessaria in relazione all'applicazione degli istituti giuridici ed economici correlati al rapporto di lavoro. Art. 4 Impiego del personale nel raggio di 25 chilometri. L'Azienda, nell'esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell'articolo 2103 del codice civile in tema di mansioni del lavoratore, dispone l'impiego del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del CCNL 7.04.1999. L'impiego del personale dipendente come disciplinato dal presente articolo non è soggetto alle procedure di cui ai successivi articoli in tema di mobilità. Art. 5 Informazione preventiva. La preventiva informazione dei soggetti indicati nel precedente articolo 4 viene assicurata con la trasmissione a tali soggetti della deliberazione di recepimento del presente regolamento. Capitolo II MOBILITA INTERNA Art. 6 Definizione. La mobilità interna si distingue in mobilità d urgenza, ordinaria a domanda, d ufficio e per compensazione e viene attuata secondo le procedure indicate negli articoli che seguono. In relazione a quanto indicato nel Capitolo I, tali regole si applicano alle sole ipotesi di spostamento del dipendente oltre il raggio di 25 chilometri dalla località di pag. n. 2 di 5

assegnazione. Deroghe in misura inferiore all ambito territoriale dei 25 chilometri possono essere previste esclusivamente in sede di confronto regionale, ai sensi dell art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali dell'asl, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista nonché posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontati in sede di confronto regionale ai sensi dell art. 7 del CCNL 19.4.2004. Art. 7 Mobilità d urgenza Nel caso in cui, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, si renda necessario far fronte con urgenza alle esigenze funzionali dei servizi, l'azienda può utilizzare personale assegnato a servizi, presidi ed uffici diversi da quello in cui si è verificata la particolare situazione di necessità. Tale utilizzazione deve: essere disposta dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario con atto motivato; essere limitata ad un periodo massimo di un mese nell anno solare, salvo consenso del dipendente per periodi più lunghi; può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie Sono esclusi dalla mobilità d'urgenza i dipendenti che risultino titolari dei benefici previsti dall'articolo 33 del legge 104/92 e le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni. Al personale che, a seguito di mobilità d urgenza, viene utilizzato in presidio, servizio od ufficio diverso da quello di appartenenza spetta il rimborso spese viaggio nella misura indicata dalla normativa di riferimento. Art. 8 Mobilità ordinaria, a domanda L'Azienda può procedere all'accoglimento della domanda di mobilità interna presentata dal dipendente, anche in presenza di più domande, attraverso provvedimento motivato del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, che tenga conto preliminarmente del soddisfacimento degli interessi e delle necessità aziendali pag. n. 3 di 5

sia in termini di funzionalità che di tempestività, nonché delle esigenze personali rappresentate dal dipendente. Art. 9 Mobilità interna prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive o concorsuali. Rientra inoltre nella facoltà dell'azienda, se ritenuto opportuno e funzionale per il soddisfacimento delle esigenze aziendali, attivare procedure di mobilità ordinaria, a domanda degli interessati, attraverso appositi avvisi pubblici interni per la copertura di posti presso le proprie unità operative, prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive o concorsuali. A tal fine l Amministrazione prenderà in considerazione le domande presentate e pervenute entro i termini fissati nell'avviso di mobilità, procedendo all'accoglimento delle domande secondo i criteri di seguito indicati. 1) Per il personale collocato nelle categorie C e D verrà effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Tale valutazione sarà effettuata dalla Direzione Generale, eventualmente anche attraverso apposita commissione delegata per tali procedure. La valutazione dovrà tener conto, così come per le mobilità dall'esterno, della confacenza della professionalità espressa da ciascun candidato al posto che si intende ricoprire. Il provvedimento di valutazione dei curricula dei candidati non dà luogo a formazione di graduatoria. 2) Per il personale collocato nelle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie, a cura del Servizio Amministrazione del Personale, in base all'anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo inoltre conto delle situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica dei candidati, secondo i criteri di priorità già concordati in sede di contrattazione integrativa del 27 luglio 2009. Art. 10 Mobilità d ufficio Per comprovate esigenze di servizio l A.S.L. può disporre d ufficio misure di mobilità interna per la temporanea o definitiva assegnazione di personale in presidi, servizi od uffici ubicati in località distanti oltre 25 Km. dalla sede di servizio. I criteri sulla base dei quali si procederà alla diversa assegnazione sono quelli previsti per lo stesso tipo di mobilità dal Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 27.07.2007. La graduatoria, che deve comprendere tutti i dipendenti, in possesso del medesimo profilo professionale, categoria e disciplina, viene utilizzata a partire dall ultimo classificato. Sono esclusi dalla mobilità d ufficio i dipendenti che risultino titolari dei benefici previsti dall art. 33 della L. 104/92. pag. n. 4 di 5

I provvedimenti di mobilità di cui agli articolo 9 e 10 devono essere comunicati preventivamente alle OO.SS. e alle Rsu aziendali. Art. 11 - Mobilità di compensazione E prevista la mobilità per compensazione tra dipendenti aventi uguale profilo professionale e categoria, previa presentazione congiunta di domanda in tal senso, a cura degli interessati. E' facoltà dell'amministrazione valutare l'opportunità di accogliere le suddette domande in relazione preliminarmente del soddisfacimento degli interessi e delle necessità aziendali, nonché delle esigenze personali rappresentate dal dipendente. L'accoglimento delle domande viene fatto con provvedimento del Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario, sentiti in merito i responsabili delle U.O. coinvolte dalla mobilità congiunta. Norma finale Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni in materia contenute nei CC.CC.NN.L. e le norme di legge e degli atti ad esse equiparati. Il Presente regolamento sostituisce la regolamentazione della mobilità interna contenuta nell'articolo 37 del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 27/07/2007. L'Azienda comunica con cadenza trimestrale alle Organizzazioni Sindacali e al Presidente della R.S.U. l'attuazione di trasferimenti per mobilità interna del personale. Il Commissario dell'a.s.l. n. 5 di Oristano dott. Giovanni Panichi pag. n. 5 di 5