REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da EMMEPIEMME IMMOBILIARE S. VALENTINO SRL IN LIQUIDAZIONE (P.I. 03164050266) elettivamente domiciliata a Cornuda presso lo studio dell Avv.to Francesca Agostinelli che la rappresenta e difende insieme con l Avv.to Franco Fabiani come da procura a margine dell atto di citazione parte attrice nei confronti di BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERTAIVO (P.I. 03669140265) elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio degli Avv.ti Massimo Malvestio e Antonella Lillo che la rappresentano e difendono per procura generale alle liti 19/7/2004 n. rep. 63850 Notaio Coco di Vittorio Veneto parte convenuta 1

- causa iscritta a ruolo in data 15/3/2001 al nr. 391/2011 R.G. ed avente ad oggetto: contratto bancario; azione di ripetizione di indebito; - causa trattenuta in decisione all udienza dell 11/12/2014 15/2/2013 sulle seguenti CONCLUSIONI per parte attrice : Piaccia all Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via principale: Accogliere la domanda come proposta dall attore e, quindi, accertata e dichiarata l illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, dell addebito di interessi ultralegali, spese fisse di chiusura del conto, commissioni di massimo scoperto e interessi ultra soglia usura, per l effetto, condannare la convenuta a pagare all attrice la somma di euro 42.691,37 come indicato in atto di citazione, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, eventualmente rimettendo la causa in istruttoria al fine di ricalcolare gli interessi ultralegali, non risultando alcuna valida pattuizione che ne giustifichi il legittimo addebito e non evidenziati nel quesito, così come la quantificazione delle spese fisse di chiusura del conto, previste dal quesito, ricalcolate dal ctu (prospetto sintetico, all. 4 colonna h riga 77) e quantificate in euro 629,96 ma non inserite dal ctu nelle conclusioni. In via subordinata: Accogliere la domanda come proposta dall attore e, quindi, accertata e dichiarata l illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a 2

debito, dell addebito di interessi ultralegali, spese fisse di chiusura del conto, commissioni di massimo scoperto e interessi ultra soglia usura, per l effetto, condannare la convenuta a pagare all attrice la somma di euro 42.691,37 a cui andranno aggiunte le spese fisse non inserite nelle conclusioni dal ctu pari ad euro 629,96 così per un totale di euro 14.110,42 (di cui euro 11.745,12 per effetto della capitalizzazione trimestrale, euro 1.560,39 per addebito di maggiori c.m.s. ed euro 174,94 per interessi usurari), come evidenziato dalla esperita istruttoria (pag. 17), oltre gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. per parte convenuta: In via preliminare di rito Accertarsi, per i motivi esposti in atti, la carenza di interesse ad agire della Emmepiemme Immobiliare S. Valentino in ordine alle domande fatte valere in giudizio nei confronti della Banca della Marca. Nel merito 3

Rigettarsi le domande proposte dall attrice in quanto prescritte e comunque infondate. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria La Banca, oltre a far proprie tutte le osservazioni svolte nel corso delle operazioni peritali dal proprio C.T.P. dot. Matteo Casetta e ribadendo quanto verbalizzato all udienza del 9.11.2012, insiste affinchè il Giudice, voglia rimettere la causa in istruttoria e disponga un integrazione della C.T.U., da operarsi mediante ricalcolo dei saldi, che: a) per le ipotesi di sconfinamenti usurari, ridetermini il tasso debitore nella misura del tasso soglia tempo per tempo vigente, anziché nella misura dell interesse legale. b) consideri la capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 30.06.2000, avendo la Banca provveduto ad adeguarsi alla delibera CICR del 9.02.2000 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché mediante comunicazione al correntista a mezzo dell estratto conto del 30.06.2000 (cfr. docc. 10 e 11 di parte convenuta); c) quantifichi le somme addebitate dalla Banca per i titoli per cui è causa, solamente dal 23.03.2006, per l intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. o, in subordine, dal 23.03.2001, per intervenuta prescrizione decennale; d) indipendentemente dall avvenuta prescrizione e per quanto concerne gli interessi anatocistici relativi al periodo antecedente l entrata in vigore della Deliberazione C.I.C.R. ridetermini il saldo prendendo in considerazione tutte 4

le varie ipotesi prospettabili in materia di anatocismo, ovverosia capitalizzazione semestrale ed annuale degli interessi;p,.3 3b cfo MOTIVAZIONE Emmepiemme Immobiliare S Valentino s.r.l., premesso di essere titolare del conto corrente n. 19354 presso la Banca della Marca Credito Cooperativo, chiedeva accertarsi l illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, dell addebito di interessi ultralegali, spese fisse di chiusura conto, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari; e la condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente percepito per tali voci. La banca eccepiva la prescrizione e contestava le pretese attoree; chiedeva respingersi le domande. Espletata CTU contabile, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Ciò premesso, il CTU ha verificato che la banca, alla data del 31/12/2009 (ultima contabile disponibile), ha illegittimamente addebitato sul conto in esame l importo complessivo di euro 13.480,46, di cui euro 11.745,12 per effetto di illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, euro 1.560,39 per maggiore c.m.s., euro 174,94 per interessi usurari. Rispetto alle deduzioni della banca, si osserva in sintesi: - che il risultato è sufficientemente attendibile, nonostante il CTU abbia utilizzato un metodo sintetico non avendo a disposizione la documentazione completa; la banca che intenda efficacemente contestare un tale risultato ha 5

l onere di produrre i documenti utili per dimostrare il diverso svolgimento del rapporto; - che l eccezione di prescrizione (decennale, non quinquennale come sostenuto dalla banca) non può essere accolta. L onere di specificare quali siano i versamenti aventi natura di pagamento (perché extra-fido o in assenza di fido), e di fornire la relativa prova, grava sulla banca che ha eccepito la prescrizione. Sul punto si è pronunciata recentemente Cass nr. 4518/2014 secondo cui i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni. Nel nostro caso la banca non ha né indicato, né provato quali annotazioni su conto affidato- - corrispondano a pagamenti anziché a versamenti ripristinatori della provvista. - che è infondata anche l eccezione secondo cui la correntista avrebbe adempiuto ad obbligazione naturale, perché non si può sostenere un adempimento spontaneo rispetto a condizioni sostanzialmente imposte dalla banca; nè può affermarsi la inammissibilità della domanda per mancata contestazione degli estratti conto da parte della correntista nei sessanta giorni dal ricevimento (v Cass. nr. 17679/2009; Cass. nr. 11626/2011). che la prassi seguita in tema di anatocismo dalle banche deve ritenersi senz altro illegittima: v Cass nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a 6

Sezioni Unite nr. 21095/2004. Nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito è stata sempre operata dalla banca in assenza di alcuna valida pattuizione al riguardo (irrilevante essendo l adeguamento a quanto previsto dalla delibera CICR del 9/2/2000 in assenza di accordo tra le parti). La domanda di condanna alla restituzione dei 13.480,46 euro erroneamente addebitati non può tuttavia essere accolta perché si discute di un conto corrente ancora aperto. Sul punto vale il principio espresso da Cass. sent. nr. 798/2013 menzionata dalla banca, secondo cui l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. 7

Che il conto fosse ancora in essere al momento dell introduzione del giudizio lo riferisce la stessa parte attrice; e dell estratto conto allegato alla comparsa conclusionale di replica non si tiene conto perché irritualmente e tardivamente prodotto (mancherebbero inoltre tutti i documenti relativi al periodo dal 31/12/2009 al 27-28/6/2011). Può accogliersi solo la domanda di rideterminazione del saldo, compresa nella domanda di ripetizione di indebito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 391/2011 RG,. ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide: 1) accerta che la Banca della Marca Credito Cooperativo, alla data del 31/12/2009, ha illegittimamente annotato sul conto corrente n. 19354 intestato a Emmepiemme Immobiliare S Valentino s.r.l. la somma complessiva di euro 13.480,46, di cui euro 11.745,12 per effetto di illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, euro 1.560,39 per maggiore c.m.s., euro 174,94 per interessi usurari; 2) dichiara improponibile la domanda di condanna svolta dall attrice Emmepiemme Immobiliare S Valentino s.r.l. 3) condanna Banca della Marca Credito Cooperativo alla rifusione delle spese di lite in favore di Emmepiemme Immobiliare S Valentino s.r.l., spese che si liquidano in euro 4.800 complessivamente per compenso professionale ed euro 382 per anticipazioni; oltre rimborso spese generali, IVA e CP come 8

per legge; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 2.271,67; con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso compenso; 4) pone la spesa della CTU a carico di Banca della Marca Credito Cooperativo. Treviso, 12/5/2015 il giudice Susanna Menegazzi 9