CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI

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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI (LEGGE REGIONALE 17/2005 e successive modifiche ed integrazioni) TRA la Provincia di Reggio Emilia - Servizio Lavoro, Formazione Professionale, Risorse Umane e Contratti, con sede legale in Corso Garibaldi, 59, 42121 Reggio Emilia (sede del Servizio Lavoro, Formazione Professionale, Risorse Umane e Contratti: Piazza San Giovanni, 4, 42121 Reggio Emilia), C.F. 00209290352, Codice Ateco 84.11.10, Pat INAIL 99990001, Posizione INPS 54 06600493, d ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dalla Dott.ssa Loredana Dolci E L INAIL Sede di RE - con sede legale in Reggio Emilia, Via Monte Marmolada, n. 5 tel. 0522/352111, fax 0522/352310 Partita I.V.A.00968951004, d ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato dal Dott. Innocenti Massimo PREMESSO che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 SI CONVIENE QUANTO SEGUE Articolo 1 Ai sensi dell art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture persone con disabilità in tirocinio di cui la Provincia di Reggio Emilia sarà soggetto promotore, in numero massimo di due persone. L inserimento presso il soggetto ospitante sarà in ogni caso preceduto da una valutazione congiunta tra il soggetto promotore e la Sede circa la sussistenza nelle persone individuate di condizioni compatibili col contesto organizzativo e professionale del soggetto ospitante, in modo che lo stage risulti effettivamente rispondente alle finalità che gli sono proprie. La presente convenzione ha durata di 18 mesi dal 01/01/2015 al 30/06/2016. Vista la prossima riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, nel caso incorrano cambiamenti nell'ente Provincia o nelle deleghe assegnate dalla Regione alla Provincia di Reggio Emilia in materia di Lavoro, la presente potrà essere modificata di comune accordo dai nuovi soggetti competenti. Articolo 2 1. Il tirocinio, ai sensi dell art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante. 1

3. Per ciascun tirocinante, inserito nell impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17. Articolo 3 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale; b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali. e) provvedere alla compilazione e alla sottoscrizione insieme al tutor aziendale del modello di rilevazione presenze predisposto dal soggetto promotore. Articolo 4 1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale. 2. Il soggetto promotore adempie all obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011. Nessun onere di carattere economico è posto a carico del soggetto ospitante. 4. Gli oneri assicurativi sono a carico del promotore. In caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l Inail e la Compagnia assicuratrice. 5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005. 6. Al tirocinante deve essere garantito l accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all art. 26 ter, comma 5,della legge regionale n. 17/2005. 7. L assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto promotore, come già ribadito al punto 2

4. Articolo 5 Ai sensi dell art. 26 bis della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di: f) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; g) avere effettuato la ricognizione delle carenze nella quota di riserva di cui alla legge n. 68 del 1999, quantificate per l Emilia Romagna nel numero complessivo di 11 unità, di cui 2 per al Sede di Reggio Emilia; la Direzione Centrale Risorse Umane dell INAIL, con nota del 12/09/2014 ha altresì indicato che tale carenza sarà coperta mediante l indizione di concorsi pubblici riservati che verranno espletati a livello regionale; h) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l attivazione del tirocinio; i) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva; j) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati, fatte salve le deroghe previste dalla DGR 1472/2013. Articolo 6 Il soggetto promotore, ai sensi dell art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005, corrisponderà al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l indennità di partecipazione di almeno 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005. Ai sensi dell'art. 3 della DGR 1152/2012 è prevista la possibilità di erogazione del rimborso spese nel periodo di tirocinio per persone con disabilità e la Provincia di Reggio Emilia ha già programmato tale erogazione con Determinazione dirigenziale n. 922/2012. L assegno di frequenza sarà erogato dal soggetto promotore, previo ricevimento della scheda mensile di riepilogo delle ore effettuate, debitamente compilata e firmata dal tirocinante e dal tutor aziendale del soggetto ospitante. Articolo 7 1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi. 2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi. 3. L omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all art. 19, comma 3, d. lgs.10 settembre 2003, n. 276. 4. Ai sensi dell art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 pagina 7 di 13 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti. 3

Reggio Emilia, lì (firma per il soggetto promotore) _(firmata digitalmente) (firma per il soggetto ospitante) ( firmata digitalmente) 4