CONTROLLO TECNICO DELLE COSTRUZIONI: FINALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE Politecnico di Milano, 23 Ottobre 2015 Edificio 5 Aula Castigliano Roberto Mandelli Direttore Tecnico Asacert
CHI È ASACERT? ASACERT è un Ente di Ispezione, Certificazione, Valutazione e Formazione organizzato in accordo agli standard internazionali ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17021, accreditato ACCREDIA e DAC (Ente Governativo Emirati Arabi Uniti) notificato presso la Comunità Europea con numero CE 2021. Al Gruppo fanno capo tre specifiche aree di attività: CERTIFICAZIONI ISPEZIONI VALUTAZIONI
CHI È ASACERT? ISPEZIONI: Controllo Tecnico in corso d opera come garanzia della qualità complessiva dell opera finita per l'assicurabilità tramite polizza decennale postuma. Verifica e validazione della progettazione di "Costruzioni edili e opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica". Abilitazione per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Organismo di Ispezione per l'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici. Ingegneria Energetica (audit energetici, certificazione energetica degli edifici, sistemi di certificazione LEED e GBC HOME).
CHI È ASACERT? CERTIFICAZIONI: Sistemi di Gestione Qualità [ISO 9001] Sistemi di Gestione Ambientale [ISO 14001] Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro [OHSAS 18001] Sistemi Gestione Qualità dei processi di Saldatura [ISO 3834] Sistemi di Gestione dell Energia [ISO 50001] Business Continuity Management [ISO 22301] Sistemi di Sicurezza delle Informazioni [ISO 27001] Organismo Notificato per Marcatura CE Prodotti da Costruzione Organismo di Certificazione Calcestruzzo preconfezionato
CHI È ASACERT? VALUTAZIONI: Valutazione e stime ai fini assicurativi dei danni diretti - Clausola di assicurazione con dichiarazione di valore Valutazione e stime ai fini assicurativi dei danni da interruzione di attività Advisory Valutazioni e stime patrimoniali Assets Management Intangible Assets Evaluation Valutazioni di impianti industriali e macchinari Loss Adjustment Risk Assessment
LE POLIZZE DELLE COSTRUZIONI PERIODO Durante la Costruzione CAR (Contractors All Risks) Edifici civili, industriali, commerciali, scuole, teatri, ospedali, impianti sportivi; strade, ponti, viadotti, ferrovie, gallerie; dighe, opere marittime; acquedotti, fognature; metropolitane; aeroporti, ecc. Periodo di copertura suddiviso in due parti, nelle quali le garanzia variano: costruzione opere e manutenzione Durante l Esercizio DECENNALE POSTUMA
LE POLIZZE DELLE COSTRUZIONI Il D.M. 12 marzo 2004 n. 123, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2004, n. 109, S.O (DLgs163 12aprile2006es.m.testounicocontrattieappalti)haapprovatogliSchemidelle polizze per Opere Pubbliche relative a: Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per Responsabilità Civile terzi e garanzia di Manutenzione- Schema tipo 2.3 Copertura assicurativa indennitaria decennale per Responsabilità Civile verso terzi - Schema tipo 2.4
POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE Nel Codice Civile la Responsabilità del Costruttore decennale è prevista dall art. 1669 denominato «Rovina e difetti di cose immobili»: Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (2053, 2964). Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
LA LEGGE E LA POLIZZA DECENNALE POSTUMA - OPERE PUBBLICHE Il maggior coinvolgimento del Controllore Tecnico da parte dell Assicuratore è derivato anche dall emanazione di Leggi che pongono a carico del Costruttore l obbligo di stipulare polizze assicurative, tra le quali. La Polizza Decennale Postuma è per legge per le (rif. DLgs.163/06), il cui Importo Lavori è superiore al controvalore in Euro di 10.000.000(Diritti Speciali di prelievo) convenzionalmente pari a 10 MLN di Euro. Opere Pubbliche Legge 11 febbraio 1994, n 109 DPR 554/99 regolamento legge Merloni Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 1 Dicembre 2000 D.M. N. 123del 12 Marzo2004 D.lgs. N. 163 del 12/04/2006 Testo Unico Contratti e Appalti DPR n 207 del 5 Ottobre 2010 Stabilisce l obbligo di stipula di polizze CAR e Postuma Stabilisce limiti di risarcimento polizze Stabilisce il limite oltre al quale vi è l obbligo dell assicurazione Vengono emanati gli schemi delle Polizze Stabilisce l obbligo di stipula di PolizzaDecennalePostuma Viene confermato il limite di indennizzo della polizza decennale non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata. Viene eliminato il limite massimo di indennizzo di 14.000.000 di Euro, specificando che non deve essere superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
STRUTTURA POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE LA POLIZZA È FORMATA DA DUE SEZIONI DANNI ALL OPERA RCT- DANNI A TERZI CONSEGUENTI DA DANNI ALL OPERA Sezione A: Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma Sezione B: Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma
SEZIONE A: COPERTURA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA DANNI ALL OPERA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE DEFINISCE L OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETÀ Partita 1) DANNI ALL OPERA da Partita 2) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO da Rovina totale o parziale dell'opera Purché derivanti da Gravi difetti costruttivi, per parti destinate a lunga durata DIFETTI DI COSTRUZIONE ERRORE DEL PROGETTO ESECUTIVO Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro indennizzabile alla partita 1)
FINALITA DEI SOGGETTI DEL PROCESSO ASSICURATIVO L evoluzione delle Polizze Assicurative ha aggiunto al binomio Assicuratore/Assicurato una terza importante figura: il Controllore Tecnico. Le tre figure caratteristiche del processo assicurativo delle opere in costruzione hanno differenti finalità che convergono sinergicamente: L Assicuratore: ha come finalità di assicurare il rischio, pertanto deve valutarlo al fine di definire il premio da richiedere Il Costruttore: oltre che assolvere ad un impegno di legge, ha come finalità quello del trasferimento del rischio a fronte del pagamento di un premio Il Controllore Tecnico: ha come finalità la normalizzazione del Rischio
IL RUOLO DEL CONTROLLORE TECNICO Chi è CONTROLLORE TECNICO Obiettivi L organismo abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d opera. In maniera meno formale si potrebbe dire che il Controllore Tecnico è l organismo che supporta le Compagnie di Assicurazione nella conoscenza di rischi di particolare impegno tecnico affinché questi possano essere considerati "normalizzati " ovvero rispettino limiti di accettabilità. Il servizio di controllo ha lo scopo di normalizzare il rischio, con riferimento alla stabilità e alla resistenza meccanica delle parti d opera oggetto del controllo, di rovina parziale o totale, di gravi difetti della struttura dell opera, purché detti eventi siano derivanti, da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione e che colpiscano parti dell opera destinate per propria natura a lunga durata. La normalizzazione del rischio è il processo per cui il rischio viene riportato a livelli ritenuti accettabili.
LA LEGGE E LA POLIZZA DECENNALE POSTUMA OPERE PRIVATE La Polizza Decennale Postuma è (rif. L.210/04 e DLgs.122/05) per legge per le Legge 2 Agosto 2004, N. 210 Opere Private di Edilizia Residenziale Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. Decreto Legislativo 20 Giugno 2005, N 122 Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 210 del 2 agosto 2004.
IL MERCATO IMMOBILIARE PRIVATO E LE ASSICURAZIONI DELLE COSTRUZIONI Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210" Art. 4. Assicurazione dell'immobile «Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione».
IL MERCATO IMMOBILIARE PRIVATO E LE ASSICURAZIONI DELLE COSTRUZIONI Legge 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. 27 maggio 2014, n. 121) Art. 10-quater. Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 a) all articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. L acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta"; b) c)
POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE L. 210, 2 AGOSTO 2004 E D.LGS 20 GIUGNO 2005, N. 122 Efficacia della Garanzia Danni all immobile Le condizioni essenziali per l efficacia della garanzia sono: immobile realizzato a regola d arte; immobile usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza; tutte le prove richieste dalle norme di legge siano state eseguite con risultati favorevoli; il Contraente abbia presentato i seguenti documenti: a. il collaudo, con esito positivo e senza riserve, o in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione; b. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico, se espressamente richiamate estensioni di garanzia previste nel contratto. N.B.: Qualora NON sia rispettata anche una sola delle condizioni su esposte, la garanzia o le estensioni della stessa NON sono operanti.
GLI ORGANISMI D ISPEZIONE validi per gli i documenti statutari non possono prevedere attività che comportino conflitto di interesse; devono esplicitare l impegno formale a non effettuare ispezioni ogniqualvolta possa esservi contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell attività di verifica; l organismo deve operare con la massima integrità professionale, evitando di assumere incarichi in contrasto e con la propria capacità di svolgere la prestazione e con lo scopo dell accreditamento.
GLI ORGANISMI D ISPEZIONE DI TIPO A ( di parte terza ) Per organismo di tipo A si intende un operatore della valutazione della conformità o in altre attività di valutazione della conformità, che fornisce servizi a terzi. avere collegamenti di qualsiasi genere a strutture che esercitano attività di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo o manutenzione degli oggetti ispezionati, simili o concorrenziali; avere proprietari o soci in comune con le strutture di cui sopra, salvo il caso in cui essi non siano in grado di interferire con l attività ispettiva; avere amministratori nominati dalle strutture di cui sopra o collegati ad esse; intrattenere rapporti contrattuali o informali di qualsiasi genere con le strutture di cui sopra, ne riferire direttamente alle Direzioni delle stesse.
GLI ORGANISMI D ISPEZIONE DI TIPO B ( interni ) Per organismi di tipo B si intendono apposite unità interne ad organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività di progettazione, di servizio o di realizzazione che eseguono ispezioni sulle attività svolte dall organizzazione di appartenenza; quali le unità tecniche delle amministrazioni pubbliche. Devono essere dotati di una struttura tecnico- organizzativa alle attività ispettive,, con consistenza tecnico- numerica e logistica adeguata a volume e complessità delle attività svolte.
GLI ORGANISMI D ISPEZIONE DI TIPO B ( interni ) Il responsabile tecnico da chi, all interno della casa madre, detiene potere decisionale in materia di progettazione, costruzione, fornitura ecc. Il personale non può svolgere attività che possa entrare in conflitto con etica ed indipendenza di giudizio in relazione all attività ispettiva. Quali possono essere utilizzati tecnici, competenti, di altre unità dell organizzazione madre impegnate nella progettazione e realizzazione, purché non coinvolti in prima persona nel caso specifico. L organismo può fornire i propri servizi solo all organizzazione madre.
GLI ORGANISMI D ISPEZIONE DI TIPO C Per organismi di tipo C si intendono unità tecniche indipendenti coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, utilizzo o manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione o di oggetti similari concorrenziali, ivi incluse altre organizzazioni comunque collegate. I requisiti sono sostanzialmente simili a quelli richiesti agli organismi di tipo B. Non possono prestare attività ispettiva relativamente ad oggetti nella cui progettazione o realizzazione sia coinvolta l organizzazione madre.
GLI ORGANISMI DI CONTROLLO TECNICO Le società che si occupano di Controllo Tecnico devono essere, sostanzialmente indipendenti dagli altri stakeolders del processo costruttivo, principalmente dalle S.A. per i LL.PP., dai promotori immobiliari (nel caso di committenza privata), dai progettisti e dalla D.L., dalle Imprese di costruzione e loro subappaltatori, ecc. La definizione di del D.P.R. n. 207/2010 recita: Società terze che per legge e per proprio statuto non possono avere alcun ruolo e legame con le attività progettuali, realizzative, manutentive e gestionali delle opere e con i soggetti con esse coinvolte. L organismo accreditato dalla norma possiede tali caratteristiche. Gli hanno da sempre optato per un Controllo Tecnico effettuato daodiditipoa.
CRITICITÀ DELL ATTUALE METODOLOGIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO Mancanza di un rapporto diretto tra controllore e assicuratore se non attraverso il costruttore Difficoltà di allineare il profilo del controllo tecnico al testi di polizza ovvero alle garanzie attivate Individuare gli oggetti del controllo ossia i sottosistemi da sottoporre a verifica che coincidano con le parti dell opera oggetto diretto delle garanzie (es. valutare le condizioni specifiche del progetto, precisare eventuali esclusioni, associare ad ogni elemento sottoposto a controllo la patologia assicurata) Ampia variabilità nell interpretazione dell attività di controllo da parte degli operatori del settore Definire l articolazione delle attività di controllo, fornendo chiarimenti sullo scopo della verifica del progetto e focalizzando le visite in cantiere ai rischi e alle condizione d assicurazione.
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