ALLEGATO N. 1 ALLA POLIZZA N.



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Direzione 343 Trieste - Riva Tommaso Gulli, ALLEGATO N. 1 ALLA POLIZZA N. A PARZIALE DEROGA DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA AREA ATTIVITÀ SANITARIE MOD. 0968/RCPROF/AS/C ED /2010, LE DEFINIZIONI COMUNI S INTENDONO INTEGRALMENTE ANNULLATE E SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: Nel testo che segue, si intende per: Assicurato Assicurazione Associazione Biodiscipline Contraente Cose Danni Franchigia Massimale Operatore il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione ente autorizzato dalla normativa nazionale o locale a promuovere la <<professione non ordinistica>> cioè qualsiasi professione che abbia rilevanza economica e sociale non rientrante nella professione organizzata in Ordini le discipline del benessere e bio-naturali che, a titolo esemplificativo ma non limitativo possono considerarsi le pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né nella disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi guida, in particolare sui seguenti: 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione; 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona; 3) importanza dell educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell ambiente. 4) non interferenza nel rapporto tra medici e clienti e astensione dal ricorso all uso di farmaci allopatici di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali. il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali sia gli animali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, distruzione o deterioramento di cose la parte fissa di danno che rimane a carico dell Assicurato la massima esposizione della Società per ogni sinistro colui che pratica le biodiscipline 1

Direzione 343 Trieste - Riva Tommaso Gulli, Perdite patrimoniali Polizza Premio Prestatori di lavoro Risarcimento Scoperto Scuola Sinistro Società il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art. 2049 del C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d opera e/o con contratto di appalto). la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la percentuale di danno che rimane a carico dell Assicurato istituto autorizzato dalle normative vigenti alla formazione della pratica professionale il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. Divisione SASA. 2

Direzione 343 Trieste - Riva Tommaso Gulli, DEROGHE/MODIFICHE ALLE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE 1. ART. 11 REGOLAZIONE DEL PREMIO A parziale deroga dell art. 11 delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile, qualora il premio sia convenuto in tutto od in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza. Sulla base degli elementi variabili comunicati alla Società, si provvederà al termine di ogni semestralità, mediante l emissione di un appendice di regolazione, al conteggio dovuto dal Contraente della Società. Gli importi risultanti dalle regolazioni di premio devono essere pagati entro i 10 giorni successivi alla presentazione della relativa appendice. Nel caso di differenze attive o passive, il Contraente si impegna a corrispondere il premio di polizza per il nuovo periodo di assicurazione adeguato in relazione alla variazione di cui sopra. Qualora il Contraente, nei termini prescritti, non adempia a quanto sopra richiesto, in caso di sinistro, la Società si avvarrà di quanto disposto dall art. 1907 del C.C.. 2. ART. 20 SCOPERTO A parziale deroga dell art. 20 delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile, fermo il massimale indicato in polizza, l assicurazione di Responsabilità Civile Professionale è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di 500 (cinquecento) e con il massimo di 5.000 (cinqemila); in caso di applicazione di più scoperti o franchigie relative a specifiche garanzie, la Società applicherà quelle di maggior entità, fatti salvi i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso al Contraente e/o Assicurato per i quali la garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di 250 (duecentocinquanta). 3. ART. 21 ESCLUSIONI Ad integrazione di quanto stabilito all art. 21 delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali: a) derivanti dall attività professionale per la quale l Assicurato risulta o dovrebbe risultare regolarmente iscritto all Albo del relativo Ordine (si fa espresso riferimento alle attività inerenti alla medicina ordinaria, psicologia, fisioterapia ecc.); b) da amianto e derivanti da campi elettromagnetici. 3

Direzione 343 Trieste - Riva Tommaso Gulli, A PARZIALE DEROGA DELLE CGA LA SEZIONE A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) S INTENDE INTEGRALMENTE ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA SEGUENTE. SEZIONE A RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell Operatore delle Biodiscipline. 4. ART. 22 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l Operatore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio dell'attività delle biodiscipline indicate e descritte in polizza, per le quali risulta regolarmente iscritto negli elenchi ufficiali regolamentati dagli specifici enti statali o regionali preposti o iscritto all'associazione riconosciuta ai termini di legge. La presente copertura prevede: a) i danni - connessi all'attività - involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per fatto proprio. La garanzia vale ovunque venga svolta l'attività (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Enti ospedalieri pubblici, Case di cura private, studi e ambulatori medici), compresa l'attività liberoprofessionale intramuraria ed extramuraria. L'assicurazione vale anche per: - l'insufficiente, inesatta, incompleta informazione fornita al cliente, purchè il danno derivante sia risarcibile ai termini di polizza. Questa specifica estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza e con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di 5.000 (cinquemila) e con il massimo di 35.000 (trentacinquemila); - le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge N. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni) semprechè l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di 100.000 (centomila) per sinistro e per periodo assicurativo. A parziale deroga dell art. 23 lett. a), l'assicurazione comprende inoltre i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di 50.000 (cinquantamila) per sinistro e per periodo assicurativo. b) i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a sede e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite presso i clienti. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto colposo o doloso dei dipendenti facenti parte dell Associazione o del suo studio privato. 4

Direzione 343 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 5. ART. 23 - ESCLUSIONI Ad integrazione di quanto stabilito dall art. 21, l'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale non vale per: a) danni cagionati da tecniche difformi dalla propria abilitazione rilasciata da Scuola/e riconosciuta/e o da Associazione/i a cui si appartiene; b) danni, non connessi alle attività di applicazione e trattamento svolte direttamente e personalmente dall'assicurato; c) danni alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'assicurato; d) danni derivanti da attività aventi finalità anticoncezionali; e) danni derivanti dalla pratica della procreazione assistita; f) danni derivanti dalla permanenza dello stato di gravidanza a seguito dell'esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza; g) danni derivanti da attività di ricerca e di sperimentazione; h) danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato; i) il rimborso ai clienti di quanto pagato all'assicurato a titolo di competenze professionali. 6. CONDIZIONI PARTICOLARI A parziale deroga delle CGA le condizioni particolari, valide soltanto se contrassegnate le corrispondenti caselle, previste dalla scheda di polizza mod. 0968/rcprof/S ed. /2010, s intendono integralmente annullate. 7. EFFETTO DELLA COPERTURA Il contratto ha durata complessiva pari a due anni, la copertura per singolo associato, decorre dalle ore 24.00 della data di inserimento nel registro dell Assicurato, con la durata massima di un anno. Sono operanti gli inserimenti effettuati esclusivamente entro la fine del primo anno dalla data di stipula del presente contratto. Fermo ed inalterato il resto Emesso in Trieste il in tre esemplari IL CONTRAENTE MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE SASA 5