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730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 15.07.2014 Adeguamento agli studi di settore in Unico Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Varie Al fine di evitare il rischio di un azione di accertamento da parte dell Amministrazione finanziaria, il contribuente che risulta non essere congruo rispetto all applicazione degli studi di settore ha facoltà, con determinate modalità e tempi, di adeguarsi spontaneamente ai valori indicati da GE.RI.CO., calcolati sulla base dei ricavi o compensi dichiarati. Secondo quanto stabilito dall art. 2, D.P.R. n. 195/1999, l adeguamento in dichiarazione dei ricavi/compensi a quelli determinati da GE.RI.CO.: è sempre possibile per i periodi d imposta in cui trova applicazione lo studio di settore ; è consentito senza l applicazione di sanzioni e interessi; ha rilevanza anche ai fini IRAP. L adeguamento per il periodo di imposta 2013 Con la Finanziaria 2005 è stato profondamente modificato l impianto dell art. 2 del D.P.R. n. 195/1999 che stabilisce le modalità di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. In particolare, è stato stabilito che: l adeguamento ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP (con la Finanziaria 2005, per la prima volta viene sancita la rilevanza dell adeguamento ai fini dell Imposta Regionale sulle Attività Produttive); può essere effettuato, per tutti i periodi d imposta per i quali trova applicazione lo studio di settore, indicando in dichiarazione i ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili, senza incorrere in sanzioni e interessi. 1

Analogamente, l adeguamento ai fini IVA può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi, versando la relativa imposta entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi (la norma precedente prevedeva il versamento entro il termine più lungo della presentazione della dichiarazione dei redditi). I maggiori corrispettivi devono essere annotati entro il suddetto termine in un apposita sezione dei registri previsti dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972. È, inoltre, consentita la possibilità di adeguarsi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IRAP e IVA, per i periodi diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio o l eventuale evoluzione dello stesso, a condizione che venga versata, entro i termini di versamento a saldo dell imposta sul reddito, una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra i ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli derivanti dall applicazione degli studi; tale maggiorazione non è dovuta, qualora la differenza non sia superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore La maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) stimati dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili, NON è dovuta: se la differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; nel caso di studi approvati per la prima volta, ovvero, per il primo anno di applicazione dello studio revisionato; se i maggiori ricavi/compensi superiori al 10% di quelli dichiarati non dipendono dagli indicatori di normalità economica. Versamento delle maggiori imposte sul reddito e sull IRAP L adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF e IRES) e dell IRAP viene effettuato in dichiarazione. In altre parole, i maggiori ricavi/compensi stimati da Ge.Ri.Co. sono inseriti negli appositi righi della dichiarazione, come di seguito riprodotto, e concorrono a determinare una maggior base imponibile e, di conseguenza, una maggiore imposta dovuta. Versamento della maggiore IVA Si ricorda che a partire dal periodo d imposta 2009 (UNICO 2010) è scomparsa dal quadro VA del Modello IVA la sezione nella quale andavano indicati i ricavi o i compensi da adeguamento e la relativa Imposta sul Valore Aggiunto dovuta. 2

Tale circostanza deve essere posta in relazione alla possibilità di presentare separatamente il Modello IVA rispetto al Modello UNICO, per i soggetti che, in quanto titolari di un credito annuale IVA compensabile eccedente i 5.000 euro, intendono procedere alla compensazione orizzontale dello stesso credito. In relazione a tale circostanza è stata prevista nel Modello UNICO 2014 un apposita sezione nel quadro RS denominata Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA nella quale indicare anche l IVA dovuta a seguito di adeguamento, come evidenziato nella tabella seguente: IVA dovuta a seguito di adeguamento: righi modificati del Modello UNICO 2014 Modello UNICO SP UNICO SC UNICO PF Rigo RS40 RS104 RS31 3

La maggiore IVA da adeguamento, calcolata in automatico dal software Ge.Ri.Co. in base all aliquota media, deve essere versata: con il Modello F24 codice tributo 6494 ; entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell imposta sul reddito (si veda paragrafo precedente); può essere oggetto di compensazione nel Modello F24. Codice tributo maggiore IVA da adeguamento: 6494 Rateizzazione della maggiore IVA Per effetto di quanto previsto dalla manovra estiva 2009, anche l IVA da adeguamento agli studi si può rateizzare. Questo è quanto previsto dall art. 15 del D.L. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102/2009). In virtù di tale disposizione, il pagamento delle imposte maggiorate per effetto dell adeguamento agli studi sarà facilitato con l estensione delle modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. I versamenti rateali dell adeguamento IVA potranno, quindi, essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza. unica soluzione, entro i termini ordinari, o IVA rateizzazione entro il giorno 16 di ciascun mese. 4

Irrilevanza delle modalità di determinazione della base imponibile IRAP Per quanto riguarda l IRAP bisogna fare un analisi particolare, infatti, si ricorda che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato, dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008 per gli esercizi solari), le modalità di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, prevedendo regole differenti a seconda del soggetto passivo. In particolare: per le società di capitali ed enti commerciali assumono rilevanza, come disposto dall art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i valori di bilancio dei componenti positivi e negativi. In altri termini, i componenti di reddito devono essere assunti per i soggetti IRES come risultanti dal conto economico dell esercizio; per le ditte individuali e società di persone vanno considerati, come previsto dall art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, i valori fiscali dei componenti positivi e negativi. In sostanza la base imponibile viene calcolata secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione valide per la determinazione del reddito d impresa ai fini fiscali. Ditte individuali e società di persone, che si trovano in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione (condizione posta per entrambi i soggetti citati), possono comunque scegliere di determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP applicando le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali. Modello IRAP 2014 Per quel che concerne i maggiori ricavi derivanti dagli studi di settore si fa presente che l Agenzia delle Entrate nel Modello IRAP 2014 ha indicato una specifica casella dedicata all adeguamento agli studi di settore in ogni quadro. In particolare è presente l apposito spazio dedicato ai maggiori ricavi da studi di settore nel quadro: 5

Istruzioni Le istruzioni alla compilazione del Modello IRAP specificano inoltre: Si ricorda che, ai sensi dell art. 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, rilevano ai fini IRAP i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi. Pertanto, nell apposito rigo collocato all inizio del presente quadro, dovranno essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) conseguenti all adeguamento agli studi di settore. Maggiori ricavi IRAP e studi di settore Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che i maggiori ricavi derivanti dagli studi di settore sono rilevanti ai fini IRAP. Se tale rilevanza sembra abbastanza scontata per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone che determinano la base imponibile mediante i criteri fiscali, ciò non si può dire per le società di capitali che determinano la base imponibile con il metodo di bilancio. 6

Come visto precedentemente, infatti, l art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che le società di capitali ed enti commerciali determinino la base imponibile IRAP assumendo i valori di bilancio dei componenti positivi e negativi. Per tali società, quindi, la rilevanza IRAP dell adeguamento ai maggiori ricavi derivanti dall applicazione dello studio di settore costituisce una deroga al principio di derivazione di bilancio del valore della produzione netta. Lo stesso ragionamento sopraesposto vale per le persone fisiche e le società di persone in contabilità ordinaria che optano per la determinazione del reddito sulla base delle risultanze del bilancio. I relativi versamenti saranno eseguiti con le consuete modalità previste per i normali versamenti a saldo e in acconto ai fini IRPEF, IRES ed IRAP. Sono stati abrogati pertanto i vecchi codici tributo: 4727 IRPEF - Adeguamento studi di settore (codice tributo da indicare nella sezione Erario del modello); 2119 IRES Adeguamento studi di settore (codice tributo da indicare nella sezione Erario del modello); 3811 IRAP Adeguamento studi di settore (codice tributo da indicare nella sezione Regioni ). Il contribuente, in caso di eventuale adeguamento, deve annotare i maggiori ricavi/compensi stimati da Ge.Ri.Co. (rispetto a quelli dichiarati dal contribuente stesso): sul registro delle fatture emesse ovvero sul registro dei corrispettivi; entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito. In base a quanto previsto dal comma 2, art. 2 del D.P.R. n. 195/1999, i maggiori imponibili derivanti dall adeguamento del contribuente alle risultanze degli studi di settore devono, pertanto, essere distintamente indicati in un apposita sezione dei registri di cui all art. 23 (registro delle fatture emesse) ed all art. 24 (registro dei corrispettivi), del D.P.R. n. 633/1972, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Si fa osservare che: qualora, a seguito dell adeguamento, l ammontare dei ricavi dichiarati superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, non sorge, per il periodo d imposta successivo, l obbligo della tenuta della contabilità ordinaria; 7

stessa cosa accade qualora il nuovo volume d affari del contribuente superi il limite previsto dall art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 per l effettuazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti; il contribuente potrà quindi mantenere tale cadenza. - Riproduzione riservata - 8