Dr. Giovanni Gargano

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Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali Programma per la Formazione Continua 2014 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GLI STRUMENTI DEFLATTIVI Dr. Giovanni Gargano Roma, 16 gennaio 2014

Il Contenzioso Tributario Il Contenzioso tributario è un ricorso giurisdizionale così come previsto dall art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 ed è disciplinato: dal decreto legislativo 545/92 per quanto riguarda l ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e di organizzazione degli uffici ausiliari dal decreto legislativo 546/92 per quanto riguarda il processo tributario 2

La Deflazione Gli istituti deflattivi del Contenzioso Tributario hanno lo scopo di definire bonariamente i debiti tributari, mediante il dialogo fisco/contribuente e sono i seguenti: Autocorrezione o Autotutela l Acquiescenza, La definizione agevolata L istanza di accertamento con adesione La mediazione tributaria per gli atti delle Entrate La conciliazione giudiziale, può essere di due tipi In udienza Fuori udienza 3

La necessità di deflazione Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario sono un insieme di attività e procedure finalizzate a risolvere nel modo più economico possibile le eventuali controversie che si dovessero instaurare con le Dogane, in quanto: Il costo del contenzioso è diventato altissimo ed è stato esteso anche al contenzioso tributario il pagamento di un diritto unificato, anche quando si presentano i ricorsi in forma incidentale che arriva fino ad 1500 per ricorso, nel caso in cui la lite superi i 200.000. A tale contributo vanno aggiunti i costi di gestione della lite che giunge spesso fino alla Cassazione 4

Articolo 34 TULD (D.P.R. 43/1973) Definisce i diritti doganali e diritti di confine. Si considerano «diritti doganali» tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono «diritti di confine»: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. 5

Accertamento Articolo 8 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374 Accettazione e Controllo della Dichiarazione Doganale, Visita delle Merci Bolletta Doganale; Articolo 9 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374 Definizione dell Accertamento. 6

Analisi ed Esame Tecnico delle Merci Articolo 61 del D.P.R. 27.01.1973, n. 43 comma 3 - Il risultato di analisi deve essere notificato all operatore che può richiedere, entro 30 giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, in caso contrario il risultato d analisi diviene definitivo. La ripresa del contraddittorio può consistere, tra l altro, nella ripetizione delle analisi. In tal caso, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Centrale Agenzia delle Dogane con nota 154/III/03 del 9.03.2004, il proprietario ha diritto di presenziare alle analisi personalmente o tramite un tecnico di sua fiducia. 7

Visite di Controllo Articolo 63 del D.P.R. 27.01.1973, n. 43 comma 1 prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario la Dogana, o i militari della Guardia di Finanza, possono procedere a visita di controllo, anche sulle merci già visitate in tutto in parte. La visita di controllo può consistere anche in una ripetizione dell analisi, previo prelevamento di altri campioni 8

Risoluzione delle Contestazioni Presso Gli Uffici Doganali Articolo 65 del D.P.R. 27.01.1973, n. 43 Qualora nel corso dell accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore e l origine delle merci, ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, Il proprietario della merce può: chiedere che si proceda a visita di controllo ai sensi dell art. 63 del T.U.L.D.; nel caso il proprietario non richieda la visita di controllo, ovvero non ne accetti il risultato, può: chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla C.C.I.A.A. e l altro designato dal capo della Dogana. chiedere direttamente che si proceda alla redazione del verbale di controversia che, in questo caso, deve essere redatto nel momento stesso in cui la contestazione è sorta. 9

Procedimento Amministrativo di Prima Istanza per la Risoluzione delle Controversie Articolo 66 del D.P.R. 27.01.1973, n. 43 Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di controversia l operatore può (deve) chiedere al Direttore Regionale che decida sulla controversia. La procedura di cui agli artt. 65 e ss. del T.U.L.D. ha natura di sub procedimento nell ambito dell attività amministrativa di accertamento. Conseguentemente l attribuzione della giurisdizione in materia tributaria doganale alle Commissioni Tributarie non ha determinato l eliminazione di tale procedimento che è soltanto una fase, eventuale, dell accertamento doganale. 10

Procedimento Amministrativo di Prima Istanza per la Risoluzione delle Controversie Articolo 66 del D.P.R. 27.01.1973, n. 43 La decisione del Direttore Regionale può confermare o meno il risultato dell accertamento effettuato dai funzionari in sede di verifica, ovvero può riformarlo solo parzialmente. Nel caso in cui il Direttore Regionale confermi l accertamento eseguito dalla Dogana potrà essere proposto ricorso avverso l atto originario presso la Commissione Tributaria Provinciale competente in relazione al luogo in cui si trova l Ufficio Dogane che lo ha eseguito. Viceversa, nel caso in cui il Direttore Regionale modifichi l accertamento originario, senza annullarlo, il ricorso andrà proposto avverso la decisione del Direttore Regionale presso la Commissione Tributaria competente in relazione al luogo in cui si trova la Direzione Regionale. 11

Impugnazione della Rettifica Articolo 19 del D.Lgs. 546/92 Qualora nel corso dell accertamento l operatore abbia dimostrato acquiescenza al diverso accertamento da parte della Dogana, egli potrà adire direttamente la Commissione Tributaria Provinciale competente allo scopo di impugnare la rettifica della bolletta doganale. L impugnazione della rettifica dovrà essere motivata e contenere le indicazioni previste dall art. 19, comma 2, del D.Lgs. 546/92 (indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la sua proposizione). 12