PROVINCIA DI UDINE. OGGETTO: Investimento delle eccedenze di liquidita dell Ente: modifica DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE



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PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE SEDUTA DEL GIORNO 24 LUGLIO 2012 Presente Assente FONTANINI PIETRO Presidente X MACORIG DANIELE Vicepresidente X DECORTE ENIO Assessore X IOAN ADRIANO Assessore X LIZZI ELENA Assessore X MARCUZZO LUCA Assessore X MATTIUSSI FRANCO Assessore X PIUZZI ADRIANO Assessore X TEGHIL STEFANO Assessore X VIRGILI MARIO Assessore X Vicesegretario Generale: COLUSSA VALTER N. 214 d'ordine OGGETTO: Investimento delle eccedenze di liquidita dell Ente: modifica criteri di cui alla deliberazione giuntale n. 212/2002 Pagina 1 di 6

Premesso che la Provincia dispone di rilevanti giacenze di liquidità che, per la parte eccedente l ordinario fabbisogno di cassa, vengono costantemente reinvestite in strumenti finanziari atti a conseguirne una migliore remunerazione rispetto a quella riconosciuta dalla convenzione di tesoreria protempore vigente; Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 212 del 16/09/2002 con la quale sono state definite le linee guida ai fini dell investimento della suddetta liquidità nei seguenti termini: la decisione in ordine all ammontare delle somme da investire compete al Dirigente della Direzione d Area Finanziaria che, attraverso un costante monitoraggio dei flussi di entrata ed un adeguata analisi e pianificazione dei flussi di spesa, è in grado di valutare, alle singole scadenze, il surplus di liquidità che può essere utilmente destinato ad impieghi finanziari; la scelta della forma e della tipologia di investimento deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 1. il rendimento effettivo netto (espressione delle performance dell impiego in termini di interessi e di capitale, al netto degli oneri fiscali e di eventuali oneri aggiuntivi) deve, in ogni caso, superare il tasso di interesse corrisposto dal Tesoriere sul deposito di conto corrente; 2. i costi di gestione devono essere, nei limiti del possibile, minimizzati (l attuale Convenzione di Tesoreria non prevede alcun tipo di commissione per le operazioni in titoli); 3. deve essere garantito il pronto smobilizzo del capitale investito senza penalizzazioni legate alla realizzazione anticipata dell investimento rispetto alla naturale scadenza dello stesso; 4. poiché la linea di gestione deve qualificarsi come monetaria, ovvero deve trattarsi di investimenti a breve termine che soddisfano il requisito della liquidabilità, deve rispettarsi la seguente condizione: durata media (duration) della gestione: massimo 36 mesi; 5. devono essere esclusi gli investimenti di carattere azionario; 6. deve essere garantito il massimo contenimento del rischio; l investimento deve privilegiare il comparto del titoli di Stato mentre l impiego in titoli corporate (obbligazioni private) non può superare il 50% del capitale investito (un tanto a salvaguardia non solo del rischio ma anche della liquidità del portafoglio); 7. nella scelta dei titoli corporate è necessaria, da parte del gestore, la preventiva valutazione del rating assegnato all emittente; nel portafoglio non possono inserirsi titoli con rating inferiore ad A3 mentre i titoli senza rating sono ammessi con la preventiva accettazione da parte del Dirigente; 8. sempre con riferimento ai titoli corporate, il portafoglio deve assicurare un adeguata diversificazione settoriale degli investimenti, in base a valutazioni che tengano conto sia della situazione contingente del mercato e/o dell economia, sia delle proiezioni future; Pagina 2 di 6

9. deve trattarsi, in ogni caso, di titoli quotati (in mercati regolamentati o meno) questo per garantire la costante informazione e la certezza in ordine all eventuale valore di realizzo; 10. deve esserci assoluta trasparenza in ordine ai singoli titoli scelti per la gestione dei fondi (non sono ammissibili strumenti finanziari che prevedono portafogli generici - ad es. impieghi in titoli corporate su un determinato orizzonte temporale - senza la preventiva individuazione e comunicazione alla Provincia delle singole obbligazioni prescelte dal soggetto gestore); Richiamata la successiva deliberazione giuntale n. 217 del 21/07/2005 adottata ad integrazione dei criteri sopra elencati e con specifico riferimento agli impieghi finanziari a suo tempo posti in essere con il gestore Pioneer Investments, ad oggi completamente estinti; Richiamate altresì: la L.R. 8/1987 che ha disposto il superamento del sistema di Tesoreria Unica per gli enti locali della Regione F.V.G.; la recente L.R. 3/2012 che, all art. 5, co. 9, conferma l applicazione a livello regionale delle disposizioni di cui alla summenzionata L.R. 8/1987 nonostante il decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012 convertito con L. 27/2012) abbia ripristinato il vecchio sistema per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario; la L.R. 3/2002, art. 10, co. 6, e succ. modifiche, che prevede la possibilità per gli enti locali, qualora la convenzione di tesoreria non ne faccia divieto, di depositare parte dei propri fondi presso istituti bancari ed assicurativi diversi per realizzare un loro migliore rendimento; Dato atto che, al momento, non sussistono altre specifiche disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinino l attività di gestione attiva della liquidità (cash management) da parte delle Amministrazioni Locali; Viste le poche pronunce in materia da parte della Corte dei Conti (in particolare Del. Sez. Veneto n. 40/2009) e qualche parere espresso dalla Regione F.V.G che, nel rispetto del generale principio di sana gestione finanziaria, individuano le seguenti condizioni di ammissibilità ai fini della scelta di forme alternative di impiego delle disponibilità di cassa: garanzia di rientro del capitale investito; orizzonte temporale di breve termine o massima flessibilità di smobilizzo, stante la necessità di garantire i pagamenti cui tali giacenze sono destinate; garanzia di un vantaggio economico superiore a quello riconosciuto dalla Convenzione di tesoreria; elevato merito di credito della controparte; Dato atto dell attuale contesto di recessione economica e delle dinamiche che stanno interessando il sistema bancario nel suo complesso anche per effetto delle manovre e delle riforme in ambito europeo a seguito della grave crisi finanziaria scoppiata nel 2007; Pagina 3 di 6

Viste in particolare le direttive emanate nell ambito dell accordo cosiddetto Basilea 3 volto a rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la capitalizzazione degli istituti di credito in vista di una maggiore stabilità dell intero sistema bancario; Considerato il pesante e continuo declassamento, operato, in questi ultimi mesi, dalle Agenzie di rating, sui giudizi di solvibilità degli stessi stati sovrani ivi incluso quello della Repubblica italiana e conseguentemente quello di enti locali, banche e società italiane; Appurato che, allo stato attuale, anche gli istituti bancari di maggiori dimensioni non soddisfano il requisito minimo di rating fissato dalla Giunta provinciale nel 2002 con conseguente limitazione delle alternative di impiego delle disponibilità presenti sul conto di tesoreria, alternative già fortemente limitate in un simile contesto finanziario alla luce del profilo di rischio proprio di un ente locale; Considerate altresì le polemiche e le indagini giudiziarie che hanno coinvolto, a partire dalla grave crisi finanziaria del 2007, le società di rating accusate di scarsa trasparenza ed imparzialità nella formulazione dei propri giudizi con evidenti ripercussioni sulle dinamiche dei mercati finanziari e dato atto che, anche a livello europeo, si sta delineando una riforma volta a rafforzare la vigilanza sulle Agenzie ed accrescerne la responsabilità nei confronti degli investitori; Appurata quindi, alla luce di quanto sopra, la necessità di rivedere i criteri di investimento richiamati in premessa; Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne la immediata esecutività, D E L I B E R A 1. di modificare le linee guida per l investimento delle eccedenze di liquidità, definite con deliberazioni giuntali n. 212 del 16/09/02 e n. 217 del 21/07/2005, nei seguenti termini: la decisione in ordine all ammontare delle somme da investire compete al Dirigente dell Area Economico-Finanziaria che, attraverso un costante monitoraggio dei flussi di entrata ed un adeguata analisi e pianificazione dei flussi di spesa, è in grado di valutare, alle singole scadenze, il surplus di liquidità che può essere utilmente destinato ad impieghi finanziari; la scelta della forma e della tipologia di investimento deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a. il rendimento effettivo netto (espressione delle performance dell impiego in termini di interessi e di capitale, al netto degli oneri fiscali e di eventuali Pagina 4 di 6

oneri aggiuntivi) deve, in ogni caso, superare il tasso di interesse corrisposto dal Tesoriere in virtù della convenzione pro-tempore vigente; b. i costi di gestione devono essere, nei limiti del possibile, minimizzati; c. qualora la Convenzione di tesoreria pro-tempore vigente non preveda alcuna commissione per operazioni di compravendita di titoli, si procede direttamente per il tramite del tesoriere, presso il quale devono comunque, per legge, essere depositati tutti i titoli di proprietà dell ente; d. per quanto riguarda la durata degli impieghi devono rispettarsi le seguenti condizioni: - deve trattarsi di investimenti a breve termine o di strumenti che offrano la garanzia di pronto smobilizzo del capitale investito; - la durata media massima dell intero portafoglio (duration) non deve superare i 36 mesi; - la scelta di strumenti che prevedano penalizzazioni nell eventualità di smobilizzo anticipato deve garantire il necessario coordinamento delle scadenze del portafoglio onde evitare pregiudizi ai flussi di pagamento dell ente o alla redditività dell impiego rispetto a quella della Convenzione di tesoreria; e. devono essere esclusi gli investimenti di carattere azionario nonché investimenti in obbligazioni subordinate e strutturate; (obbligazioni subordinate: titoli il cui rimborso nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le normali obbligazioni definite senior; Obbligazioni strutturate: titoli il cui rimborso e/o remunerazione viene indicizzata all andamento di uno o più parametri finanziari quali indici di borsa, azioni, fondi comuni e tassi di cambio); f. devono essere altresì escluse gestioni patrimoniali e fondi comuni di investimento; g. deve essere assicurato il massimo contenimento del rischio ed in particolare: - devono privilegiarsi, nell ambito del portafoglio, titoli di stato e/o strumenti finanziari con garanzia di restituzione integrale del capitale (es. polizze di capitalizzazione); - deve essere garantita un adeguata diversificazione settoriale degli investimenti, in base a valutazioni che tengano conto sia della situazione contingente del mercato e/o dell economia, sia delle proiezioni future; 2. di prescindere, nella scelta degli investimenti, dal giudizio di solvibilità espresso dalle Agenzie di rating fino all entrata in vigore della nuova riforma attualmente in corso di definizione a livello europeo; 3. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del Regolamento per la pubblicità degli atti ; 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ISTRUTTORE: PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica): dott.ssa Federica Grione dott.ssa Nilla Patrizia Miorin Pagina 5 di 6

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 214 DEL 24 LUGLIO 2012 IL PRESIDENTE F.to FONTANINI ILVICESEGRETARIO GEN.LE F.to COLUSSA Pagina 6 di 6