REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI. Sezione Regionale di Controllo per la Liguria



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Transcript:

Pronuncia n. 138 /2007 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria Composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore GRECO dott. Antonio SCUDIERI dott. Giuliano GALLANTI dott. Luisa D EVOLI dott. Pietro MALTESE dott. Silvio RONCI Presidente Consigliere Consigliere Primo Referendario Primo Referendario relatore Primo Referendario ha reso la seguente pronuncia ai sensi dell art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Vista la relazione sul bilancio preventivo dell esercizio finanziario 2007 elaborata dall Organo di revisione del Comune di DIANO CASTELLO sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti con delibera della Sezione delle Autonomie n. 2/AUT/07 del 27 marzo 2007 a norma dell art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); Viste le note prot. n. 5014 del 21 settembre 2007 a firma del Revisore dei conti e il telefax del 30 ottobre 2007 in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal magistrato istruttore con nota prot. n. 351 /REL. PREV.2007 del 3 settembre 2007; Viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore comunicate all Amministrazione con l ordinanza presidenziale n. 25 del 25 ottobre 2007 di convocazione della Sezione per l esame collegiale delle questioni in contraddittorio con l Amministrazione ai fini della pronuncia di cui all art. 1, comma 168, della citata legge n. 266/2005; Viste le deduzioni dell Amministrazione pervenute con nota n. 5938 del 8 novembre 2007 a firma del Sindaco; Uditi nell adunanza del 9 novembre 2007 il relatore Primo Referendario Pietro Maltese e

per il Comune il Segretario comunale dott. Antonino Germanotta. Ritenuto in fatto A seguito della relazione dell Organo di revisione ai sensi dell art. 1, comma 166, della legge n. 266/2006, della successiva attività istruttoria vengono formulate dal magistrato istruttore le seguenti osservazioni ai fini della pronuncia di cui all art. 1, comma 168, della stessa legge: 1) si rileva, ai fini della tenuta degli equilibri di bilancio, anche prospettici, che la parte corrente del bilancio è influenzata da entrate straordinarie di 455.000 derivanti da contributi per permessi di costruire e recupero evasione fiscale, utilizzate per la copertura di spese correnti ripetitive. 2) l ente ha provveduto nel corso del 2006 alla rinegoziazione di mutui a tasso fisso contratti con la Cassa DD. PP. con allungamento della scadenza residua da anni nove e mezzo ad anni trenta e mezzo ed alla estinzione di mutui a tasso variabile con scadenze varie con accensione di nuovi prestiti sostitutivi dei precedenti con scadenza 31 dicembre 2036. La differenza tra le nuove rate di rimborso delle quote capitale dei prestiti in ammortamento e quelle precedenti è stata destinata al finanziamento di spese correnti invece che al finanziamento di spese di investimento. Considerato in diritto Con riferimento al rilievo di cui al punto 1) la Sezione osserva che, Le entrate straordinarie sono per loro natura aleatorie, sia con riferimento all an sia, soprattutto, con riferimento al quantum, essendo la fonte dalla quale provengono legata a fattori contingenti che non sono nella completa disponibilità del Comune. Tali caratteristiche sono connaturate all attività di recupero dell evasione tributaria legata oltre che alla capacità accertativa del Comune anche al livello attuale della evasione stessa che potrebbe riservare margini esigui ancora da recuperare. L effettiva entità delle somme recuperate dipende, inoltre, dall eventuale contenzioso che potrebbe far seguito all accertamento e da altre variabili tipiche dell azione di recupero dell evasione. Con

riferimento alle suddette entrate occorre ancora evidenziare che la loro straordinarietà è insita nel fatto che le stesse non possono essere considerate entrate relative all esercizio cui il bilancio si riferisce essendo il frutto di attività accertativa di sottrazione di materia imponibile verificatasi in anni pregressi. Per quanto attiene ai contributi per permessi di costruire si osserva che gli stessi dipendono anche da scelte dei cittadini ed il loro ammontare è quindi legato a fattori e decisioni esterne solo parzialmente governabili dall Ente. A ciò si aggiunga che non è costante neanche la quota di detti contributi destinabile al finanziamento della parte corrente del bilancio, la cui determinazione è stata negli ultimi anni oggetto di interventi del legislatore in sede di legge finanziaria che ne hanno limitato l utilizzo per spese correnti nella misura del 75% nel 2005, del 50% nel 2006 e del 50% oltre una ulteriore quota del 25% per manutenzioni ordinarie del patrimonio nel 2007. Sul punto, pertanto, la Sezione ritiene che le entrate di cui trattasi, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche prospettici, debbano avere privilegiata destinazione al finanziamento di spese correnti non ripetitive o di spese di investimento. Un diverso utilizzo genererebbe, infatti, una maggiore spesa corrente consolidata che potrebbe determinare nel tempo squilibri di bilancio difficilmente sanabili. Il Comune, con deduzioni fatte pervenire con nota n. 5938 dell 8 novembre 2007 prende atto delle osservazioni facendo presente di avere avviato da tempo un monitoraggio delle dinamiche che influenzano la formazione del bilancio e di potere pervenire nel breve periodo ad una inversione di rotta. Con riferimento al rilievo n.2) si rileva che l Ente ha provveduto nel corso del 2006 alla rinegoziazione di tredici mutui contratti con la Cassa DD.PP. al tasso di interesse fisso del 7% e con scadenza residua di anni nove e mezzo. Le nuove condizioni contrattuali prevedono un tasso di interesse fisso del 5,563% ed un allungamento della durata residua da nove anni e mezzo a trenta anni e mezzo. Sono stati, inoltre, estinti sei mutui a tasso variabile con scadenze varie e contratti nuovi prestiti sostitutivi dei precedenti con scadenza 31 dicembre 2036. La differenza tra le nuove rate di rimborso della quota capitale dei prestiti in ammortamento e quelle precedenti è stata destinata

al finanziamento di spese correnti invece che a spese di investimento. La Sezione osserva che nell ipotesi in cui la rinegoziazione di mutui preesistenti o l estinzione di mutui in essere con contemporanea accensione di altri sostitutivi dei precedenti vengano effettuate con allungamento della scadenza dell originario debito, la diminuzione dell importo delle rate annuali non può essere considerata per l intero ammontare come un risparmio che possa essere destinato anche al finanziamento di spese correnti. Occorre a tal proposito distinguere il risparmio di risorse conseguente al pagamento di minori interessi e la liberazione di risorse nella parte corrente del bilancio derivante dalla diminuzione della quota capitale dei mutui da rimborsare quale conseguenza dell allungamento della scadenza del debito residuo che viene spalmato su un numero maggiore di anni, rimanendo però sempre dovuto per lo stesso ammontare, sia pure a carico dei bilanci futuri. Mentre le risorse liberate a causa del pagamento di minori interessi possono essere liberamente utilizzate dall Ente, quelle liberate a seguito della riduzione dell ammontare delle rate di rimborso del capitale devono essere, invece, destinate a spese di investimento. Tali risorse devono, infatti, ritenersi derivanti da una sostanziale operazione di indebitamento, anche se effettuata in un contesto di rinegoziazione o di riconversione del debito già esistente (una risorsa finanziaria può essere procurata al bilancio dell Ente contraendo un nuovo mutuo oppure allungando la scadenza di un mutuo preesistente in modo tale che la differenza tra l ammontare della rata attuale di rimborso e la nuova sia pari alla risorsa che si intende acquisire al bilancio dell ente, con il vantaggio ulteriore in quest ultimo caso di non aggravare la quota capitale di rimborso dell esercizio che subisce anzi una contrazione e di scaricare la differenza tra la nuova rata e la precedente sui bilanci futuri successivi alla scadenza del vecchio mutuo). Conseguentemente, le disponibilità finanziarie aggiuntive per il bilancio dell ente che pone in essere l operazione, stante l esigenza di rispettare il disposto dell art.119 Cost., non possono essere utilizzate per il finanziamento di spese correnti ma devono essere destinate a spese di investimento.

Il Comune con le deduzioni in sede di adunanza collegiale condivide le osservazioni della Sezione e assicura un operato conforme alle stesse. P.Q.M. - accerta, ai fini della tenuta degli equilibri di bilancio, anche prospettici, che la parte corrente del bilancio è influenzata da entrate straordinarie utilizzate per la copertura di spese correnti ripetitive; - dichiara che la differenza tra le nuove rate di rimborso della quota capitale dei prestiti in ammortamento dovute a seguito della rinegoziazione o dell estinzione di mutui in essere con contemporanea accensione di altri sostitutivi dei precedenti e con allungamento della scadenza dell originario debito e le precedenti debba essere destinata, ai sensi dell art.119 della Costituzione, al finanziamento di spese di investimento; - prende atto della volontà espressa dall Amministrazione di assicurare un operato conforme alle osservazioni della Sezione; - dispone che copia della presente pronuncia venga inviata al Sindaco ed al Consiglio comunale ai fini dell adozione delle conseguenti misure, da comunicare a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell art. 3, comma 6, della legge 20 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 novembre 2007. Il Magistrato estensore dott. Pietro Maltese Il Presidente dott. Salvatore Greco Depositata in Segreteria il 16 novembre 2007 Il Direttore della segreteria dott.ssa Silvana Di Marsico