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ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA www.dislessia.it Sezione di Vicenza Verifica e valutazione Prove Invalsi Esami di Stato Maria Rita Cortese Docente Formatore AID Vicenza, 18.02.2017 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (GU n. 244 del 18-10-2010) vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 2 1

CENTRALITA DELLA SCUOLA VALUTAZIONE Art 5 -Misure educative e didattiche e di supporto Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all università nonché gli esami universitari vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 3 Legge 170/2010 Art. 3 - Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 4 2

Legge 170/2010 Art. 3 - Diagnosi (segue) 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei PROTOCOLLI REGIONALI di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 5 DM 5669 2011 Art. 1 Finalità La scuola individua: -le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 6 3

DM 5669 2011 Art. 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati 1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, con l indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 7 DM 5669 2011 Art. 6 Forme di verifica e di valutazione 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere COERENTE con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 8 4

1. La Commissione d'esame... considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 9 1. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 10 5

1. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 11 1. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 12 6

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione... Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 13 3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo... vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 14 7

3. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 15 PROVE INVALSI: COME SVOLGERLE? Le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura, molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo. Da cio discende che la valutazione del singolo caso puo essere effettuata in modo soddisfacente solo dal Dirigente scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, puo adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l affidabilita delle rilevazioni INVALSI. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 16 8

DISLESSIA Non si possono prevedere prove ove la lettura sia la prestazione valutata. Lo studente deve poter avvalersi di: -sintesi vocale -libri o vocabolari digitali -mediatori didattici quali mappe, tabelle o schemi -caratteristiche tipografiche adeguate -tempi maggiori, opportunamente stimati dal docente, ma che in generale, in assenza di altre considerazioni, non superino il 30% del tempo concesso al resto della classe -valutazioni orali da favorire o privilegiare vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 17 DISORTOGRAFIA E DISGRAFIA La valutazione deve riguardare il contenuto disciplinare. Lo studente deve poter avvalersi di: -mappe e schemi -computer (con correttore ortografico ed sintesi vocale) -tempi maggiori, opportunamente stimati dal docente, ma che in generale, in assenza di altre considerazioni, non superino il 30% del tempo concesso al resto della classe -valutazioni orali da favorire o privilegiare vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 18 9

DISCALCULIA Lo studente deve poter avvalersi di: -strumenti compensativi quali la calcolatrice, i formulari -tempi maggiori, opportunamente stimati dal docente, ma che in generale, in assenza di altre considerazioni, non superino il 30% del tempo concesso al resto della classe. vicenza 18.02.2017 mariarita cortese 19 10